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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 206/23 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Cresti e Galletti in sost. di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 206/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In sede monitoria, il ha dedotto: di avere difeso il in diverse cause civili contro CP_1 Per_1
; che in relazione a tali cause il doveva ancora corrispondergli, quale compenso CP_2 Per_1 per l'attività prestata, la complessiva somma di € 7.520,59.
Chiesto ed ottenuto, per la predetta somma, un decreto ingiuntivo, il ha proposto Per_1 opposizione, controdeducendo: che nell'ambito delle vicende relative alle cause patrocinate dal CP_1 in relazione in particolare ad un ricorso in Cassazione, egli, su richiesta del aveva versato al CP_1 corrispondente di Roma la somma di € 2.537,60, con l'accordo che in caso di esito positivo, sarebbe stata restituita;
che con una raccomandate del 15.6.22 il gli aveva chiesto la minore somma di € CP_1
5.147,19; che, sulla base appunto di queste somme, aveva bonificato al la differenza, pari ad € CP_1
5.147,19 – 2.537,60 =) 2.609,59.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda del
CP_1
L'opposto ha replicato: che non vi era mai stato alcun accordo nel senso allegato dal Per_1 che la somma richiesta era quella liquidata nei processi in questione.
Il ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Motivi della decisione
Premesso che il fatto che il abbia prestato l'attività professionale del cui compenso si CP_1 discute non è contestato e che l'importo chiesto in sede monitoria è esattamente quello risultante dalla somma dei compensi liquidati nei processi in questione (quanto alla causa decisa con la sentenza n.
101/22 raddoppiato, essendo state le spese compensate per metà), ciò che esonera dalla necessità di motivare sull'adeguatezza della richiesta, le difese del sono entrambe infondate. Per_1
Quanto alla prima, non esiste infatti in atti alcuna prova dell'accordo allegato.
Quanto alla seconda, a parte che nulla impedisce di chiedere prima una somma e poi una maggiore, il punto è che la richiesta di cui alla raccomandata del 15.6.22 e quella per la quale è causa si riferiscono a processi diversi (nella raccomandata per un verso si fa riferimento al d. i. 61/20, che non è oggetto della domanda, per altro verso si fa riferimento a tre sentenze che non sono però identificate e che non è detto coincidano con quelle oggetto della domanda;
secondo le stesse allegazioni dell'opponente, infatti, i decreti ingiuntivi – e pertanto le opposizioni e le relative sentenze
– furono quattro).
Posto peraltro che, pacificamente, dopo il decreto ingiuntivo, il ha pagato la somma di Per_1
€ 2.609,59, il decreto ingiuntivo va ugualmente revocato ed il condannato a versare al la Per_1 CP_1 minor somma di € (7.520,59 – 2.609,59 =) 4.911,00, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dai singoli provvedimenti di liquidazione delle spese in questione al saldo.
Le spese, sia della fase monitoria che dell'opposizione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il a versare al per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 4.911,00, oltre Per_1 CP_1 interessi come indicato;
condanna il a rifondere al le spese di lite, che liquida quanto alla fase monitoria come in Per_1 CP_1 decreto ingiuntivo, quanto all'opposizione in € 4.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Cresti e Galletti in sost. di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 206/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In sede monitoria, il ha dedotto: di avere difeso il in diverse cause civili contro CP_1 Per_1
; che in relazione a tali cause il doveva ancora corrispondergli, quale compenso CP_2 Per_1 per l'attività prestata, la complessiva somma di € 7.520,59.
Chiesto ed ottenuto, per la predetta somma, un decreto ingiuntivo, il ha proposto Per_1 opposizione, controdeducendo: che nell'ambito delle vicende relative alle cause patrocinate dal CP_1 in relazione in particolare ad un ricorso in Cassazione, egli, su richiesta del aveva versato al CP_1 corrispondente di Roma la somma di € 2.537,60, con l'accordo che in caso di esito positivo, sarebbe stata restituita;
che con una raccomandate del 15.6.22 il gli aveva chiesto la minore somma di € CP_1
5.147,19; che, sulla base appunto di queste somme, aveva bonificato al la differenza, pari ad € CP_1
5.147,19 – 2.537,60 =) 2.609,59.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda del
CP_1
L'opposto ha replicato: che non vi era mai stato alcun accordo nel senso allegato dal Per_1 che la somma richiesta era quella liquidata nei processi in questione.
Il ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Motivi della decisione
Premesso che il fatto che il abbia prestato l'attività professionale del cui compenso si CP_1 discute non è contestato e che l'importo chiesto in sede monitoria è esattamente quello risultante dalla somma dei compensi liquidati nei processi in questione (quanto alla causa decisa con la sentenza n.
101/22 raddoppiato, essendo state le spese compensate per metà), ciò che esonera dalla necessità di motivare sull'adeguatezza della richiesta, le difese del sono entrambe infondate. Per_1
Quanto alla prima, non esiste infatti in atti alcuna prova dell'accordo allegato.
Quanto alla seconda, a parte che nulla impedisce di chiedere prima una somma e poi una maggiore, il punto è che la richiesta di cui alla raccomandata del 15.6.22 e quella per la quale è causa si riferiscono a processi diversi (nella raccomandata per un verso si fa riferimento al d. i. 61/20, che non è oggetto della domanda, per altro verso si fa riferimento a tre sentenze che non sono però identificate e che non è detto coincidano con quelle oggetto della domanda;
secondo le stesse allegazioni dell'opponente, infatti, i decreti ingiuntivi – e pertanto le opposizioni e le relative sentenze
– furono quattro).
Posto peraltro che, pacificamente, dopo il decreto ingiuntivo, il ha pagato la somma di Per_1
€ 2.609,59, il decreto ingiuntivo va ugualmente revocato ed il condannato a versare al la Per_1 CP_1 minor somma di € (7.520,59 – 2.609,59 =) 4.911,00, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dai singoli provvedimenti di liquidazione delle spese in questione al saldo.
Le spese, sia della fase monitoria che dell'opposizione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il a versare al per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 4.911,00, oltre Per_1 CP_1 interessi come indicato;
condanna il a rifondere al le spese di lite, che liquida quanto alla fase monitoria come in Per_1 CP_1 decreto ingiuntivo, quanto all'opposizione in € 4.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari