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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica,
nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE MODDERNO Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso:
• dichiara che non è tenuto al pagamento dell'importo di € 2518,45 Parte_2
chiesto da quali somme indebitamente percepite a tiolo di indennità di CP_2 disoccupazione per l'anno 2004;
• dichiara la compensazione delle spese di lite
• riserva il deposito della motivazione a 60 giorni
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 7.5.2023, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_2 CP_2 sentire dichiarare la non debenza del credito di € 2518,45 vantato da , quali somme CP_2
indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione nel 2004.
A tal fine ha dedotto di non avere percepito le somme richiestegli per come accertato in via definitiva dal Tribunale di Sciacca che lo ha assolto per i reati di truffa ai danni di ente pubblico ex art. 640 co.2 n.1 c.p.; in subordine ha poi eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la fondatezza della eccezione e, nel CP_2 merito, ha precisato di non essere stato portato a conoscenza dell'avvenuta assoluzione in sede penale.
Istruita con documenti, la causa è stata dunque decisa con lettura del solo dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
****
Il ricorso è fondato.
Dalle comuni allegazioni e dalla documentazioni in atti emerge che la pretesa creditoria di prende le mosse da una segnalazione della Guardia di finanza, trasmessa il 30.11.2009, CP_2
in cui il ricorrente figurava in un elenco di soggetti che indebitamente avevano percepito la indennità di disoccupazione per requisiti ridotti riferita al periodo 1.1.2004 -31.12.2004.
In seguito, il ricorrente veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 110, 640 co. 2 n. 1
C.P perché, in concorso con altri, “...con artifici e raggiri consistiti nel presentare all' CP_2
di Sciacca una domanda di indennità di disoccupazione in cui attestava falsamente la sussistenza e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro relativo con la Controparte_3 dal 10/03/2004 al 30/09/2004, induceva in errore l'Ente pubblico circa la sussistenza
[...] dei presupposti necessari per percepire l'indennità con requisiti ridotti, ottenendo indebitamente l'erogazione di €2518,45 per l'anno 2004, in danno dell' . CP_2
2 Con sentenza del 18.1.2013, divenuta irrevocabile in data 19.4.2013, il Tribunale di Sciacca pronunciava, nei confronti dell'imputato odierno ricorrente, sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.c. per non avere commesso il fatto.
Ebbene, con la odierna domanda, contesta la debenza delle somme chiestegli Parte_3
a titolo di indennità di disoccupazione riferita al periodo 2004, deducendo in primo luogo l'estraneità rispetto ai fatti contestatigli, già accertata in sede penale, non avendo infatti ricevuto la indennità di disoccupazione, chiesta in ripetizione da , invocando nel CP_2 presente giudizio l'autorità di giudicato penale ai sensi dell'art. 652 c.p.c.
Ciò premesso, va immediatamente chiarito che la sentenza del Tribunale di Sciacca versata in atti, divenuta irrevocabile, a dispetto di quanto prospettato dal ricorrente, non contiene un accertamento idoneo ad estendere i propri effetti nell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 652
c.p.p.
Dalle motivazioni e dal dispositivo della sentenza e emerge infatti che il Tribunale di Sciacca assolse l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.c. perché non fu raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che avesse commesso il fatto contestatogli e, Parte_3
segnatamente, per quanto è qui di interesse, di avere chiesto ed ottenuto la indennità di disoccupazione in relazione ad un rapporto di lavoro di lavoro insussistente.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art.
652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2 Sent. n. 17708/2023 Sez. 3, Sent. n.
4764 del 2016, Sez. L, Sent. n. 3376 del 2011).
Cionondimeno, le prove assunte nel processo penale per come ricavabili dalla sentenza penale divenuta irrevocabile, ben possono essere utilizzate dall'odierno giudicante come fonte del
3 proprio convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. al fine di valutare la effettiva esistenza della pretesa restitutoria di . CP_2
A questo punto, in ordine ai criteri di riparto degli oneri probatori, occorre rammentare che grava sul creditore che agisce in ripetizione l'onere di provare l'effettiva erogazione della somma di cui si chiede la ripetizione, trattandosi di fatto costitutivo del credito (Cass.
30713/2018.)
Nel caso di specie, a fronte delle difese spiegate in ricorso, era dunque onere di fornire CP_2
prova della effettiva erogazione della somma in favore del ricorrente.
Siffatta prova non è stata fornita.
Ed infatti, a fronte della specifica deduzione attorea circa la non attribuibilità del fatto contestatogli in sede penale, ha sostanzialmente preso atto dell'avvenuta sentenza di CP_2
assoluzione (cfr. pag. senza tuttavia introdurre in giudizio alcun documento volto a dimostrare l'avvenuta erogazione delle somme a favore del ricorrente, come ad esempio: quietanze e mandati di pagamento sottoscritti dal ricorrente sulle quali eventualmente compiere un accertamento grafologico per verificare la riconducibilità all'odierno ricorrente.
Di contro, dalla sentenza prodotta in giudizio, si ricavano elementi che depongono per la mancata percezione della somma da parte del ricorrente.
Si legge nella sentenza che il teste tecnico grafologo di parte, dichiarò che tanto la Tes_1
firma apposta sulla domanda di prestazione di disoccupazione quanto quella apposta sulla quietanza di avvenuta riscossione dell'importo erogato dall'ente previdenziale, non fossero opera del ricorrente. Nella relazione peritale acquista nel giudizio penale, il teste infatti dichiarò “vi sono evidenti discordanze dei segni grafici di maggiore valore indentificati relative sia all'aspetto formale ed esteriore delle scritture a raffronto (caratteristiche morfologiche), sia rispetto alle loro connotazioni dinamiche e strutturali (caratteristiche strutturali), vale a dire inclinazione assiale, andamento del tracciato, variazione dimensionale, del calibro, distribuzione degli spazi tra le lettere di rotondità. quanto alla firma apposta sulla quietanza di avvenuta riscossione, la dott. ssa , dichiarava che la Tes_1
4 scrittura presenta un movimento continuo con slanci orizzontali e verticali e andamento differente rispetto alle altre due firme in verifica.
Per quanto sopra, sulla base del complessivo materiale probatorio raccolto e tenuto conto del rispetto degli oneri della prova, in difetto di prova della effettiva erogazione della somma oggetto della richiesta di indebito favore del ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato che non è tenuto al pagamento della somma di € Parte_3
2518,45.
La circostanza che l'Ente sia venuto a conoscenza delle risultanze del processo penale solo in fase contenziosa e il tenore della sentenza penale di assoluzione (ex art. 530 comma 2 c.p.c), inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
In considerazione del carico di ruolo, si riserva il deposito delle motivazioni a 60 giorni.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 12/02/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica,
nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE MODDERNO Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso:
• dichiara che non è tenuto al pagamento dell'importo di € 2518,45 Parte_2
chiesto da quali somme indebitamente percepite a tiolo di indennità di CP_2 disoccupazione per l'anno 2004;
• dichiara la compensazione delle spese di lite
• riserva il deposito della motivazione a 60 giorni
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 7.5.2023, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_2 CP_2 sentire dichiarare la non debenza del credito di € 2518,45 vantato da , quali somme CP_2
indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione nel 2004.
A tal fine ha dedotto di non avere percepito le somme richiestegli per come accertato in via definitiva dal Tribunale di Sciacca che lo ha assolto per i reati di truffa ai danni di ente pubblico ex art. 640 co.2 n.1 c.p.; in subordine ha poi eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la fondatezza della eccezione e, nel CP_2 merito, ha precisato di non essere stato portato a conoscenza dell'avvenuta assoluzione in sede penale.
Istruita con documenti, la causa è stata dunque decisa con lettura del solo dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Il ricorso è fondato.
Dalle comuni allegazioni e dalla documentazioni in atti emerge che la pretesa creditoria di prende le mosse da una segnalazione della Guardia di finanza, trasmessa il 30.11.2009, CP_2
in cui il ricorrente figurava in un elenco di soggetti che indebitamente avevano percepito la indennità di disoccupazione per requisiti ridotti riferita al periodo 1.1.2004 -31.12.2004.
In seguito, il ricorrente veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 110, 640 co. 2 n. 1
C.P perché, in concorso con altri, “...con artifici e raggiri consistiti nel presentare all' CP_2
di Sciacca una domanda di indennità di disoccupazione in cui attestava falsamente la sussistenza e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro relativo con la Controparte_3 dal 10/03/2004 al 30/09/2004, induceva in errore l'Ente pubblico circa la sussistenza
[...] dei presupposti necessari per percepire l'indennità con requisiti ridotti, ottenendo indebitamente l'erogazione di €2518,45 per l'anno 2004, in danno dell' . CP_2
2 Con sentenza del 18.1.2013, divenuta irrevocabile in data 19.4.2013, il Tribunale di Sciacca pronunciava, nei confronti dell'imputato odierno ricorrente, sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.c. per non avere commesso il fatto.
Ebbene, con la odierna domanda, contesta la debenza delle somme chiestegli Parte_3
a titolo di indennità di disoccupazione riferita al periodo 2004, deducendo in primo luogo l'estraneità rispetto ai fatti contestatigli, già accertata in sede penale, non avendo infatti ricevuto la indennità di disoccupazione, chiesta in ripetizione da , invocando nel CP_2 presente giudizio l'autorità di giudicato penale ai sensi dell'art. 652 c.p.c.
Ciò premesso, va immediatamente chiarito che la sentenza del Tribunale di Sciacca versata in atti, divenuta irrevocabile, a dispetto di quanto prospettato dal ricorrente, non contiene un accertamento idoneo ad estendere i propri effetti nell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 652
c.p.p.
Dalle motivazioni e dal dispositivo della sentenza e emerge infatti che il Tribunale di Sciacca assolse l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.c. perché non fu raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che avesse commesso il fatto contestatogli e, Parte_3
segnatamente, per quanto è qui di interesse, di avere chiesto ed ottenuto la indennità di disoccupazione in relazione ad un rapporto di lavoro di lavoro insussistente.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art.
652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2 Sent. n. 17708/2023 Sez. 3, Sent. n.
4764 del 2016, Sez. L, Sent. n. 3376 del 2011).
Cionondimeno, le prove assunte nel processo penale per come ricavabili dalla sentenza penale divenuta irrevocabile, ben possono essere utilizzate dall'odierno giudicante come fonte del
3 proprio convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. al fine di valutare la effettiva esistenza della pretesa restitutoria di . CP_2
A questo punto, in ordine ai criteri di riparto degli oneri probatori, occorre rammentare che grava sul creditore che agisce in ripetizione l'onere di provare l'effettiva erogazione della somma di cui si chiede la ripetizione, trattandosi di fatto costitutivo del credito (Cass.
30713/2018.)
Nel caso di specie, a fronte delle difese spiegate in ricorso, era dunque onere di fornire CP_2
prova della effettiva erogazione della somma in favore del ricorrente.
Siffatta prova non è stata fornita.
Ed infatti, a fronte della specifica deduzione attorea circa la non attribuibilità del fatto contestatogli in sede penale, ha sostanzialmente preso atto dell'avvenuta sentenza di CP_2
assoluzione (cfr. pag. senza tuttavia introdurre in giudizio alcun documento volto a dimostrare l'avvenuta erogazione delle somme a favore del ricorrente, come ad esempio: quietanze e mandati di pagamento sottoscritti dal ricorrente sulle quali eventualmente compiere un accertamento grafologico per verificare la riconducibilità all'odierno ricorrente.
Di contro, dalla sentenza prodotta in giudizio, si ricavano elementi che depongono per la mancata percezione della somma da parte del ricorrente.
Si legge nella sentenza che il teste tecnico grafologo di parte, dichiarò che tanto la Tes_1
firma apposta sulla domanda di prestazione di disoccupazione quanto quella apposta sulla quietanza di avvenuta riscossione dell'importo erogato dall'ente previdenziale, non fossero opera del ricorrente. Nella relazione peritale acquista nel giudizio penale, il teste infatti dichiarò “vi sono evidenti discordanze dei segni grafici di maggiore valore indentificati relative sia all'aspetto formale ed esteriore delle scritture a raffronto (caratteristiche morfologiche), sia rispetto alle loro connotazioni dinamiche e strutturali (caratteristiche strutturali), vale a dire inclinazione assiale, andamento del tracciato, variazione dimensionale, del calibro, distribuzione degli spazi tra le lettere di rotondità. quanto alla firma apposta sulla quietanza di avvenuta riscossione, la dott. ssa , dichiarava che la Tes_1
4 scrittura presenta un movimento continuo con slanci orizzontali e verticali e andamento differente rispetto alle altre due firme in verifica.
Per quanto sopra, sulla base del complessivo materiale probatorio raccolto e tenuto conto del rispetto degli oneri della prova, in difetto di prova della effettiva erogazione della somma oggetto della richiesta di indebito favore del ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato che non è tenuto al pagamento della somma di € Parte_3
2518,45.
La circostanza che l'Ente sia venuto a conoscenza delle risultanze del processo penale solo in fase contenziosa e il tenore della sentenza penale di assoluzione (ex art. 530 comma 2 c.p.c), inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
In considerazione del carico di ruolo, si riserva il deposito delle motivazioni a 60 giorni.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 12/02/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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