Articolo 18 della Legge 8 marzo 1975, n. 39
Articolo 17Articolo 19
Versione
10 marzo 1975
Art. 18.
Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 10 marzo 1975