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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/08/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
n. 3945/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 3945/2016, avente ad oggetto: morte, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da: nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
nella qualità di coniuge di e nella qualità di C.F._1 Persona_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore , Persona_2
nata a [...], il [...], C.F: , C.F._2 Parte_2
nato a [...], il [...] C.F.
[...] C.F._3
(cognato di ), , nata a [...], il Persona_1 Parte_3
06.03.1983, C.F. (sorella di ), C.F._4 Persona_1 [...]
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_4
, madre di e , nato ad C.F._5 Persona_1 Parte_5
IN il 01.01.1958, C.F: , padre di , tutta C.F._6 Persona_1
difesi e rappresentati dagli Avv.ti Antonio L. CH (C.F. ) C.F._7
e ER CH (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._8
presso il loro studio sito in Via Montello nr. 62, 03038, Roccasecca (FR)
pagina 1 di 24 ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._9
Lione, residente in [...]les Ollieres (Francia), 5 Alle des Vignes, rappresentata e difesa dall'avv. Lio Sambucci (c.f. ), e presso C.F._10
il suo studio elettivamente domiciliata in Cassino, via XX Settembre n. 23
CONVENUTA
E
in persona del l.r.p.t. e amm.re unico, Sede Controparte_2
Codic Amministrativa , 9011, Malta, domiciliata Controparte_3
presso in persona del l.r.p.t. con sede in via Sempione n. 39 20100 Milano CP_4
CONVENUTA
E
in persona del l.r.pt. con sede in Avenue de la Liberation Controparte_5
69290 Saint Genis Les Ollieres France, domiciliata presso in persona del CP_4
l.r.p.t. con sede in via Sempione n. 39 20100 Milano.
CONVENUTA
E
domiciliato presso in persona del l.r.p.t. con sede in via CP_6 CP_4
Sempione n. 39 20100 Milano
CONVENUTA
E
, in persona del l.r.p.t. con sede in via Controparte_7
Sempione n. 39 20100 Milano, p.iva-C.F. rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avvocati AS RT (c.f. ) e IM CO (c.f. C.F._12
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._13
Antonio D'Aguanno, in Cassino Via Mazzaroppi n. 4
pagina 2 di 24 CONVENUTO
E
, in persona del l.r.p.t. con sede in Bologna, Controparte_8
Via Stalingrado 45, P.iva rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_2
AS RT (c.f. ) e IM CO (c.f. C.F._12
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._13
Antonio D'Aguanno, in Cassino Via Mazzaroppi n. 4
CONVENUTA
E
(CF: ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._14
19.11.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Del Pretaro (CF:
) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in C.F._15
Avezzano Via Mazzini, 80,
RZ TA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione parte attrice conveniva innanzi all'intestato Tribunale le parti convenute ai fini di ottenere l'accoglimento della propria domanda risarcitoria.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- , in data 30.07.2010, alle ore 18,00 circa, rimaneva coinvolto in un Persona_1
incidente stradale mortale;
- secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dalla Polizia
Giudiziaria, percorreva, da solo, a bordo della vettura Alfa Romeo Persona_1
147, targata CM467LW ed assicurata con la società la Controparte_10
S.S.V. 509 con direttrice di marcia Sora-Cassino;
pagina 3 di 24 - giunto a circa 100 metri dal Km 35+800 il veicolo Alfa Romeo 147 veniva sottoposto ad un'azione frenante sulle ruote posteriori, perdendo quindi il normale assetto di marcia e finendo per invadere l'opposta corsia;
- nel frangente sopraggiungeva, dalla direzione opposta, la vettura Toyota CO, targata 2079ZW69 ed assicurata con la società “ , condotta dea CP_11
, che proveniente dalla corsia opposta di trovava in fase di Persona_3
prolungato soprasso del furgone targato BO626AB condotto da Persona_4
azionava a sua volta la manovra di frenata, non riuscendo però ad evitare la collisione contro la sezione laterale dell'Alfa Romeo 147;
- quest'ultimo veicolo aveva, infatti, terminato la propria marcia in posizione trasversale rispetto all'asse stradale al termine di una lunga traiettoria curvilinea in abrasione gommosa a terra;
- nel sinistro restava coinvolto anche il furgone CO Dayli, targato BD626AB ed assicurato con la società “ ”, condotto da Controparte_2 Persona_5
che seguiva la Toyota CO;
- a causa del violento urto, riportava gravi lesioni e decedeva durante Persona_1
il trasporto in ospedale;
- parte attrice riteneva necessario produrre agli atti del presente giudizio una relazione tecnica sulla ricostruzione della corretta dinamica dell'incidente;
- dagli esiti di detta relazione emergeva che nella causazione dell'evento concorrevano significativamente le condotte di guida dei convenuti e;
CP_1 Per_5
- sussistevano tutti gli elementi costitutivi per il configurarsi del diritto al risarcimento del danno da morte del congiunto;
- mediante la sua condotta realizzava gravi violazioni delle Parte_6
norme del Codice della Strada che contribuivano alla verificazione del tragico incidente;
- la conducente della Toyota CO non si poneva nelle condizioni di evitare la collisione per una manovra di sorpasso nei confronti del Furgone CO Daily,
pagina 4 di 24 violando l'art. 148, 1,2 e 3 comma CdS, in combinato disposto con l'art. 146 n. 1.
Comma CdS mettendo in pericolo la propria e l'altrui incolumità;
- per quanto concerne la condotta del furgone CO Daily, la stessa contribuiva allo sviluppo dinamico del sinistro in quanto non sapeva evitare le collisioni con Per_5
entrambi i veicoli, violando l'art. 149, 1 comma CdS, per la mancata distanza di sicurezza e l'art. 148 comma 4 CdS perché non agevolava la pur errata e pericolosa manovra di sorpasso messa in atto dalla convenuta CP_12
Parte attrice così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei sigg. e del Sig. per le lesioni subite Persona_3 Persona_4
dagli istanti attori a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare
i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore degli attori nella misura da determinarsi che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva nel presente giudizio la convenuta , la quale chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui all'avversato atto di citazione era infondata ed inammissibile;
- parte attrice si limitava a richiamare una perizia di parte ed affermare che la convenuta assumeva un profilo colposo per illeciti da porsi in connessione CP_1
causale e soprattutto con gli esiti dell'evento mortale;
- parte avversa assumeva infondatamente che la convenuta viaggiava ad una velocità eccedente il 50% il limite massimo vigente e pari a 70 km/h, inoltre assumevano che la stessa non si poneva nelle condizioni di evitare la collisione per una manovra di sorpasso in corso di esecuzione del furgone CO Daily, manovra assolutamente pagina 5 di 24 vietata data la presenza del segnale stradale di divieto;
- tali elementi di supposizione erano del tutto infondati, indimostrati ed indimostrabili, perché non poteva essere dimostrata una circostanza inesistente e, peraltro, del tutto esclusa dagli elementi oggettivi acquisiti e certi;
- infatti, la Toyota CO procedeva sulla corsia di marcia di propria pertinenza (in direzione da Cassino verso Atina) a velocità moderata, nel pieno rispetto dei limiti di velocità vigenti sul tratto di strada interessato dall'incidente;
- un istante prima dell'impatto, con una manovra del tutto imprevedibile, l'automobile
Alfa Romeo – che proveniva, a fortissima velocità, in senso inverso (sul punto, è utile evidenziare che gli agenti della Polizia intervenuti sul luogo dell'incidente rilevavano tracce di frenata della Alfa Romeo di oltre settantacinque metri – invadeva la corsia percorsa dalla Toyota CO e si poneva davanti a questa in posizione trasversale rispetto alla strada;
- l'urto tra le due automobili si verificava nella corsia di marcia percorsa dalla Toyota
CO;
- erano destituite di ogni fondamento le ipotesi ricostruttive di cui all'avversa perizia di parte, le quali pretendevano di attribuire alla Toyota CO una velocità di marcia superiore ai limiti vigenti (circostanza del tutto infondata);
- era, altresì, del tutto infondata l'ipotesi secondo cui la stava eseguendo una Per_6
manovra di sorpasso del furgone CO Daily;
- in realtà quest'ultimo si trovava dietro e seguiva la suddetta Toyota come peraltro precisato dallo stesso conducente del furgone, nelle dichiarazioni Persona_4
rese agli agenti di polizia all'epoca dei fatti;
- l'ipotesi della manovra di sorpasso era da escludersi del tutto anche in considerazione della posizione finale della Toyota CO: una posizione che rendeva incontestabile che l'automobile condotta dalla convenuta si trovava nella propria corsia di pertinenza in posizione di normalità e che la stessa Toyota CO procedeva a velocità moderata, perché diversamente, la sua corsa non si sarebbe potuta arrestare pagina 6 di 24 in esito allo scontro e avrebbe travolto l'Alfa Romeo;
- nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla convenuta nella produzione dell'incidente stradale;
- in tal senso militava la circostanza che la Compagnia di Assicurazioni che garantiva l'Alfa Romeo condotta da risarciva integralmente i danni riportati da Persona_1
; Controparte_1
- inoltre, le domande risarcitorie formulate dagli attori erano del tutto generiche ed indeterminate: rimaneva imprecisato il parametro normativo sulla base del quale era invocata la tutela giurisdizionale risarcitoria e sotto altro profilo non risultava precisata alcuna quantificazione in ordine alle pretese risarcitorie né espressi elementi specificativi in ordine alle diverse persone che agivano in giudizio;
- tale indeterminatezza impediva la possibilità di sviluppare posizioni difensive.
La convenuta così concludeva: “in considerazione di quanto esposto, Controparte_1
in fatto ed in diritto, si confida che il Tribunale di Cassino, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta, voglia: in via preliminare, ritenere-dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma quarto, c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande formulate, nell'avverso atto di citazione, dalle parti attrici, in quanto improcedibili, inammissibili, e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in estremo subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale o minimo delle domande attrice, ritenere - dichiarare l con sede legale in Milano (corso Controparte_13
Sempione n. 39), e la oggi con sede in Parigi CP_5 Controparte_14
(5 rue Massaran), obbligate a tenere indenne e manlevare la signora Controparte_1
da ogni pretesa delle parti attrici che dovesse trovare accoglimento (anche solo parziale o minimo) nel presente giudizio;
Vittoria di spese e competenze legali”.
Si costituiva altresì in giudizio la impugnando e Controparte_8
contestando punto per punto, parola per parola, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
pagina 7 di 24 A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- andava eccepito il difetto di contraddittorio in quanto le parti attrici non avevano regolarmente citato il responsabile civile e l'istituto assicuratore straniero, domiciliati Contro presso l
- la eccepiva altresì, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto CP_8
questi non avevano provato la loro qualità di eredi legittimi del de cuius Per_1
;
[...]
- gli attori davano una versione fuorviante della dinamica dell'incidente, essendosi limitati ad aderire alla ricostruzione del proprio CT di parte;
- ma la dinamica così ricostruita non teneva conto dei dati oggettivi accertati dalla P.S. intervenuta sul luogo del sinistro;
- la Procura della Repubblica di Cassino archiviava immediatamente la notizia di reato, senza nemmeno disporre una consulenza tecnica ricostruttiva la dinamica dell'incidente essendo chiari e conclusivi gli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia Giudiziaria;
- gli agenti della P.S. accertavano che: , alla guida della vettura Alfa Persona_1
Romeo 147 tg. CM467LW, percorreva la SS. 809 direzione Cassino;
giunto all'altezza della progressiva Km 35+80, tratto di strada caratterizzato da una conformazione rettilinea con lieve curva a sinistra a visuale libera, effettuava una energica frenata e deviava verso sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia;
a seguito di tale manovra, si posizionava trasversalmente all'asse stradale, andando a collidere contro l'autovettura Toyota CO condotta da , Parte_6
che procedeva regolarmente sulla sua corsia di marcia;
da tergo alla Toyota arrivava il furgone IVECO 35 tg. BD626AB, condotto da che deviava Persona_4
verso sinistra e andava così ad urtare prima la fiancata del veicolo Toyota e successivamente lo spigolo posteriore sinistro dell'Alfa Romeo 147, spingendolo in avanti a ridosso del muretto laterale sinistro della carreggiata;
l'urto avveniva sulla corsia di pertinenza della Toyota CO, dove venivano rilevati numerosi frammenti pagina 8 di 24 vetrosi, plastici e pezzi di carrozzeria, e interessava la parte anteriore centrale di quest'ultima e la parte laterale destra dell'Alfa Romeo 147; quest'ultima lasciava due tracce di frenata ben marcate e lunghe rispettivamente m. 74.50 (ruota sx) e m. 67
(ruota dx), devianti verso sinistra;
il Furgone CO lasciava invece impresse sull'asfalto due tracce di frenata lunghe m. 27.50 (ruote dx) e m. 20 (ruote sx), con andamento parallelo all'asse della corsia di marcia e con una deviazione finale verso sinistra;
dopo la collisione, l'Alfa Romeo 147 rimaneva sulla carreggiata in posizione trasversale all'asse stradale, la Toyota CO rimaneva sulla corsia originaria di marcia, spostato leggermente sulla destra mentre il furgone CO rimaneva trasversalmente sull'opposta corsia di marcia;
sulla salma del povero Persona_1
veniva poi estratto un campione ematico dalla dr.ssa CT del PM, il Persona_7
quale rilevava una concentrazione di alcool superiore a quella legale e pari ad g/l
0,89, come da relazione autoptica versata in atti;
- nessun onere risarcitorio poteva essere posto a carico dell CP_8
- inoltre, doveva eccepirsi il difetto di legittimazione attiva di , della Parte_2
sua dichiarata qualità di cognato del de cuius;
- la convenuta contestava poi tutte le voci di danno accampate dagli attori, nonché
l'entità di tutti i documenti depositati;
- inoltre, alle somme richieste iure proprio dovevano essere applicati i correttivi tabellari che ridimensionavano gli importi risarcitori in caso di presenza di altri congiunti conviventi con il defunto;
- il danno biologico personale che subivano gli attori non era risarcibile in quanto non provato;
- andava infine, contestata la richiesta di danno biologico iure hereditario, stante la morte pressoché immediata del povero;
Persona_1
La così concludeva “Voglia il Tribunale adito, Controparte_8
respinta ogni contraria istanza, previa declaratoria di difetto di valido contraddittorio e di legittimazione attiva degli attori, rigettare le domande da costoro
pagina 9 di 24 proposte perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva l che impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_7
adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In particolare, deduceva:
- andava eccepito il difetto di contraddittorio in quanto le parti attrici non avevano regolarmente citato il responsabile civile e l'istituto assicuratore straniero, domiciliati Contro presso l
- l ccepiva altresì, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto questi non avevano provato la loro qualità di eredi legittimi del de cuius;
Persona_1
- gli attori davano una versione fuorviante della dinamica dell'incidente, essendosi limitati ad aderire alla ricostruzione del proprio CT di parte;
- ma la dinamica così ricostruita non teneva conto dei dati oggettivi accertati dalla P.S. intervenuta sul luogo del sinistro;
- la Procura della Repubblica di Cassino archiviava immediatamente la notizia di reato, senza nemmeno disporre una consulenza tecnica ricostruttiva la dinamica dell'incidente essendo chiari e conclusivi gli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia Giudiziaria;
- nessun onere risarcitorio poteva essere posto a carico dell n quanto l'incidente andava addebitato esclusivamente ad;
Persona_1
- inoltre, l ccepiva il difetto di legittimazione attiva di , della sua Parte_2
dichiarata qualità di cognato del de cuius
- la convenuta contestava poi tutte le voci di danno accampate dagli attori, nonché
l'entità di tutti i documenti depositati;
- in particolare, alle somme richieste iure proprio dovevano essere applicati i correttivi tabellari che ridimensionavano gli importi risarcitori in caso di presenza di altri congiunti conviventi con il defunto;
il danno biologico personale che subivano gli attori non era risarcibile in quanto non provato;
andava infine, contestata la richiesta di danno biologico iure hereditario, stante la morte pressoché immediata del povero
; Persona_1
pagina 10 di 24 L così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni Controparte_7
contraria istanza, previa declaratoria di difetto di valido contraddittorio e di legittimazione attiva degli attori, rigettare le domande da costoro proposte perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite”.
Nelle more dell'instaurazione del giudizio decedeva ed il giudice Persona_4
autorizzava la chiamata degli eredi di quest'ultimo.
All'esito si costituiva , la quale chiedeva che venisse dichiarata la Controparte_9
propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio, atteso che la stessa era stata citata in qualità di erede di tuttavia, la stessa non era erede in Persona_4
quanto aveva rinunciato formalmente all'eredità con atto di rinunzia del 05.05.2016.
In particolare, così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale di Controparte_9
Cassino, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di poiché Controparte_9
non è erede di ovvero rigettare la richiesta delle parti attrici, Persona_4
poiché infondata;
con vittoria di spese e onorari”.
In via preliminare deve essere esaminata la legittimazione attiva degli attori.
In particolare, sussiste la legittimazione attiva in riferimento alla posizione di
[...]
e della minore , moglie e figlia di , in Parte_1 Persona_2 Persona_1
quanto le stesse hanno prodotto idonea documentazione a riprova del loro rapporto di parentela con quest'ultimo in occasione del deposito delle memorie secondo termine in data 02.04.2019.
Invece con riguardo a cognato , Parte_2 Parte_7 Persona_8
, madre di
[...] Parte_7 Parte_4 Persona_1
e padre di non risulta essere stata versata agli atti nel Parte_5 Persona_1
corso del giudizio alcuna documentazione probante il rapporto di parentela e pertanto deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva delle stesse parti.
Del pari, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_9
in quanto la stessa avendo rinunciato all'eredità di non
[...] Persona_4
ha acquisito la qualità di erede.
pagina 11 di 24 Nel merito la domanda formulata da in proprio e per conto della Parte_1
minore è fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che Persona_2
seguono.
Di primigenia importanza è la ricostruzione corretta della dinamica dell'occorso. In corso di causa è stata espletata CTU per la ricostruzione del sinistro stradale del
30.07.2010.
Dalle risultanze dell'accertamento tecnico espletato dal consulente del Tribunale è emerso che: “Il Sig. (Alfa Romeo 147) marciava alla velocità di 90 Persona_1
km/h, maggiore del limite massimo consentito di 70 km/h, quando ha messo in atto una brusca azione frenante, operando dapprima con il freno di servizio e poi addirittura con il freno di stazionamento (a mano), da cui l'invasione di traverso della corsia opposta. La Sig.ra (Toyota CO) Persona_3
marciava in direzione Sora alla velocità di 105 km/h, ossia di molto maggiore del limite massimo consentito di 70 km/h, quando ha messo in atto un'azione frenante, da cui l'attivazione del sistema ABS, che non ha comunque e purtroppo consentito di evitare il violentissimo impatto laterale, ortogonale e centrale contro la fiancata destra dell'Alfa Romeo 147, da cui il tragico esito. Il Sig. (CO Persona_4
Daily 35) marciava in direzione Sora alla velocità di 75 km/h, per cui di poco superiore al limite massimo consentito di 70 km/h, quando, alla vista delle due autovetture che ostruivano la corsia, ha frenato e tentato di evitarle deviando a sinistra, ma senza riuscirci, da cui ha provocato un urto secondario contro di esse.
Quindi, il sottoscritto C.T.U. ritiene che il Sig. (Alfa Romeo 147), seppure Per_1
marciasse con velocità superiore ai 70 km/h, abbia sicuramente reagito alla vista/percezione di un pericolo che era in avvicinamento sulla propria corsia, da cui si ritiene probabile la presenza di un veicolo marciante in direzione Sora, che era in fase di sorpasso in condizione di parziale/totale invasione della corsia percorsa dall'Alfa Romeo 147, manovra, tra l'altro, vietata per la doppia striscia continua in mezzeria. La Sig.ra (Toyota CO) marciava a velocità molto elevata, da CP_1
pagina 12 di 24 cui, percepito il pericolo, non è riuscita ad evitare o ridurre l'effetto del violentissimo impatto contro l'ALfa Romeo 147, mentre il Sig. (CO Daily 35) nulla Per_4
poteva fare per evitare l'urto secondario. Quindi, si conclude che ci sia un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti dell'Alfa Romeo 147 e della Toyota
CO”.
Apparentemente la ricostruzione così operata parrebbe confliggere con le dichiarazioni rese dal , conducente del furgone CO, raccolte subito dopo Per_5
l'incidente: “Vedevo il veicolo che mi precedeva, frenare fortemente, in quanto si era accorta che un veicolo che proveniva dalla direzione Sora invadeva la corsia di nostra pertinenza. Per evitare la collisione deviavo verso sinistra”.
Tuttavia, nell'integrazione depositata dal CTU viene opportunamente precisato che:
“Il sottoscritto CTU precisa che la testimonianza resa dal Sig. Persona_4
risulta perfettamente compatibile con la brusca frenata messa in atto dalla Toyota
CO, che, tra l'altro, aveva anche gli pneumatici in avanzato stato di usura, come rilevato dalla PG” e poi “si osserva che il sottoscritto CTU non ha mai fatto esplicito riferimento nella propria relazione peritale ad un sorpasso compiuto dalla Toyota
CO, bensì egli cita testualmente nelle Conclusioni “che il Sig. (Alfa Per_1
Romeo 147) seppure marciasse con velocità superiore ai 70 km/h, abbia sicuramente reagito alla vista /percezione di un pericolo che era in avvicinamento sulla propria corsia, da cui si ritiene probabile la presenza di un veicolo marciante in direzione
Sora, che era in fase di sorpasso in condizione di parziale/totale invasione della corsia percorsa dall'Alfa Romeo 147, manovra, tra l'altro, vietata per la doppia striscia continua in mezzeria.” Infatti, qualora la Toyota CO avesse compiuto tale manovra di sorpasso, questa avrebbe rappresentato la causa principale del sinistro ed il sottoscritto CTU avrebbe concluso la propria relazione in modo diverso”.
Le dichiarazioni verbalizzate e poi rese in sede di escussione testimoniale dagli agenti intervenuti sul posto, alla luce di quanto poi ricostruito e chiarito dal CTU, appaiono pagina 13 di 24 sovrapponibili. Anche perché come confermato dagli agenti accertatori gli stessi giungevano sul luogo del sinistro in un momento successivo al verificarsi dello stesso e si limitavano quindi a registrare la scena dell'occorso così come lo avevano rinvenuto. In particolare, il teste afferma “Preciso che io non ho visto Testimone_1
l'incidente e abbiamo ricostruito in questo modo la dinamica in base agli accertamenti svolti e alle dichiarazioni delle persone presenti”.
Il teste nel descrivere la dinamica del sinistro precisa: “Nelle Testimone_2
circostanze di tempo e luogo in cui è successo l'incidente io mi trovavo in vigilanza stradale con l'assistente capo e siamo stati avvertiti dalla sala Testimone_1
operativa, via Radio, di un incidente stradale avvenuto sulla superstrada a scorrimento veloce Giunti sul luogo dell'incidente abbiamo Parte_8
rinvenuto una Alfa 147 di colore grigio posizionata in modo quasi trasversale sulla corsia opposta , rispetto al suo senso di marcia – Sora- Cassino con un urto laterale
…. Ho rinvenuto altresì un altro veicolo con a bordo una signora e due bambini piccoli che , nella ricostruzione che abbiamo effettuato, ha urtato la Fiat 147 nella fiancata laterale destra, e vi era anche altro veicolo , con a bordo un uomo , che , sempre dalla ricostruzione che abbiamo effettuato, ha tamponato l'autovettura con a borda la signora e i due bambini... Confermo che la frenata della 147 è quella rilevata nel rapporto e nello schizzo planimetrico … Confermo che la frenata incominciava nella corsia di marcia della 147 ma non ricordo e non posso precisare quando la frenata invadeva la corsia opposta , posso solo confermare quello che ho descritto e rilevato nel rapporto”.
Inoltre, il teste sulla dinamica precisa: “l'impatto del furgone sulle Testimone_1
altre due macchine è avvenuto successivamente all'impatto tra la 147 e la toyota, dopo di pochi secondi. Non so perché la 147 abbia frenato facendo quella deviazione
a sinistra…erano due doppie strisce di frenata su ogni lato perché il furgone montava le gomme gemellari su entrambi i lati. Che io ricordi la toyota non ha lasciato tracce di frenata. Con riferimento alla 147 le tracce di frenata curvavano
pagina 14 di 24 tutte verso sinistra, partendo dalla corsia di marcia della 147”.
Tuttavia, il CTU sulle tracce di doppie strisce di frenata ha avuto modo di precisare in sede di integrazione alla CTU: “La ricostruzione del sinistro riportata nella
Relazione di CTU rimane perfettamente compatibile con lo stato dei luoghi e dei veicoli, con la sola importante differenza che la brusca frenata prima della violenta collisione contro l'Alfa 147, che ha invaso la corsia opposta, è stata messa in atto dalla Toyota CO e non dal Furgone Daily 35”.
Inoltre, in merito allo stato di ebbrezza del la teste Dott.ssa ha Per_1 Per_7
affermato: “si evince dalla mia relazione e consulenza tossicologica depositata in procura, unitamente alla mia consulenza medico legale. L'esame tossicologico è stato effettuato dalla dott.ssa presso il laboratorio Università di Persona_9
Tor Vergata Roma. Ho provveduto a fare un prelievo di sangue centrale”.
Il CTU in sede di integrazione sul punto osserva: “In merito al primo punto, si osserva che la concentrazione di alcol etilico nella misura di 0,89 g/l, che è sicuramente superiore al limite massimo consentito in Italia di 0.5 g/l, è stata tenuta in debito conto in termini di evidente corresponsabilità del sinistro, ma si ritiene anche che questa non sia esclusiva, poiché una frenata così energica ed improvvisa, fino all'azionamento del freno a mano, è stata molto probabilmente indotta dalla presenza di un pericolo imminente e la Toyota CO marciava a velocità elevata, ossia abbondantemente sopra il limite di 70 km/h. ”.
Orbene, affermata l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale già conclusosi, anche per il diverso standard probatorio a fini dell'accertamento della colpevolezza ( al di ogni ragionevole dubbio nel giudizio penale, secondo il più probabile che non nel giudizio civile), deve ritenersi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata e della ctu espletata, debitamente ricostruita la dinamica del sinistro. Da essa emerge come da una parte l'autovettura Alfa Romeo 147 abbia invaso la corsia nella quale marciava la Toyota CO la quale viaggiava ad una velocità elevata rispetto ai limiti imposti nel tratto di strada percorso (velocità
pagina 15 di 24 maggiore di 35 KM orari rispetto ai 70km/h imposti dalla segnaletica stradale), velocità che ha inciso sulla violenza dell'impatto e quindi sulla causazione dell'evento morte.
Non è dimostrata invece alcuna efficienza causale dell'impatto del furgone che ha tamponato la Toyota sull'avvenuto decesso del Per_1
Tenuto conto della maggiore efficienza causale avuta dal comportamento di guida del conducente dell'Alfa 147 che percorreva la corsia opposta in frenata, azionando il freno a mano e mettendo di traverso all'autovettura in una strada a doppia corsia con striscia continua, questo Giudice ritiene addebitabile la responsabilità per la verificazione del sinistro per il 70% ad e per la restante percentuale Persona_1
del 30 % alla convenuta mentre alcuna responsabilità è da Parte_6
ascriversi in capo a . Persona_4
In punto di danni risarcibili in capo a e si osserva Parte_1 Persona_2
quanto di seguito.
Nel caso di specie risulta risarcibile il “danno morale iure proprio” subito dalle suddette a seguito della morte del coniuge/genitore, ossia l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale.
Infatti, nella fattispecie può procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo altresì del cosiddetto “pretium doloris”, cioè della somma tendente a ristorare le sofferenze subite per effetto della morte del parente, così come previsto dall'art. 2059 c.c.
Va poi tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente con le vittime, provato dalla documentazione anagrafica in atti.
La liquidazione va effettuata quindi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, in base all'art. 2056 c.c., in mancanza di una predeterminazione legale del risarcimento di questo tipo di danno.
Ai fini della determinazione concreta di tale somma, deve altresì considerarsi il cosiddetto danno esistenziale scaturente dalla lesione del rapporto parentale.
pagina 16 di 24 Ed invero, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita poi da Cass. civ., SS. UU., 11 novembre
2008, n. 26972, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., SS.
UU., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n.
26975).
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto (coniuge e figli) una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto “pretium doloris” in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 2032), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828).
Del resto anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che segue: “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non pagina 17 di 24 patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 13786 del 17/05/2024).
La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve dunque sicuramente presumersi nei confronti della coniuge e della figlia, in quanto rispondente all' “id quod plaerumque accidit”, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (v. ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568).
In ordine al quantum de danno, si ritiene che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, come modificate nell'anno 2024.
Invero l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine;
in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 33005/2021; Cass.
10579/2021; Cass. 26300/2021).
Infatti, per la liquidazione del danno in oggetto, le Tabelle di Milano, nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno.
Le Tabelle 2024 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla
Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti.
L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo “di garantire non solo pagina 18 di 24 un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass.
33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Dunque, secondo la suddetta Tabella ed in virtù dei criteri in essa utilizzati e sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva,
l'importo da liquidare in favore di ciascuno dei parenti per i quali il danno è stato riconosciuto quanto all'an, è il seguente:
1) per la coniuge : Parte_1
Calcolo Danno da Perdita del Rapporto Parentale
(Metodo del Tribunale di Milano)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 29 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 31 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
pagina 19 di 24 Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 76
IMPORTO del RISARCIMENTO € 355.901,00
Il suddetto importo va tuttavia decurtato del 70% a causa della corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., come sopra descritta. L'importo dovuto per come decurtato è pari ad €. 106.770,3.
2) per n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
figlia minorenne Persona_2
Calcolo Danno da Perdita del Rapporto Parentale
(Metodo del Tribunale di Milano)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 1 anno, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 31 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
pagina 20 di 24 Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 80
IMPORTO del RISARCIMENTO € 371.545,00
Anche il suddetto importo va tuttavia decurtato del 60% a causa della corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., come sopra descritta. Pertanto, l'importo dovuto per come decurtato è pari ad € 111.463,50.
Il complessivo importo quindi da liquidare in favore di in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale la
[...]
somma complessiva di euro 218.233,80. Contr A risarcimento di tali somme va quindi condannato l per esso la tenuto Pt_9
conto non vi sono elementi per ritenere che si stata azionata anche una domanda ex
Contr art. 2054 c.c. per ritenere responsabile oltre all art. 126 comma 2 CDA) anche la CP_1
Il danno così liquidato appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dalla coniuge di e dalla figlia dello stesso con riferimento al cd. Persona_1
danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva pagina 21 di 24 disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n.
2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno riconoscere in favore delle istanti, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (30.07.2010), sul suddetto importo di euro 218.233,80 devalutato a tale data, quindi, anno per anno, ed a partire dal
30.07.2010, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
pagina 22 di 24 Dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità con la rivalutazione a titolo di danno emergente, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n.
4030).
Tenuto conto dell'accoglimento solo in parte della domanda e della complessità in fatto della presente vicenda, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite fra tutte le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in coso di causa vanno poste a carico delle parti costituite in misura uguale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di , , Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4 Parte_5
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_9
3) rigetta la domanda nei confronti della CP_1
4) accerta il concorso di colpa nella causazione del sinistro secondo le percentuali di cui in parte motiva;
5) accoglie in parte la domanda attorea di , in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore per l'effetto: Persona_10
condanna l nella qualità di organismo di garanzia istituito Controparte_7
per la gestione dei sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale subito dalle attrici, e per esso la quale compagnia designata Controparte_8
per la gestione del sinistro de quo, per le causali di cui in motivazione, quantificate e liquidate nella misura che segue:
pagina 23 di 24 - €. 106.770,30 in favore di n.q. di coniuge del compianto Parte_1
; Persona_1
- €. 111.463,50 in favore di n.q. di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
Persona_2
oltre al pagamento su tali somme degli interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
6) spese di CTU a carico delle parti costituite in misura uguale.
Cassino 12.8.2025.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 3945/2016, avente ad oggetto: morte, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da: nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
nella qualità di coniuge di e nella qualità di C.F._1 Persona_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore , Persona_2
nata a [...], il [...], C.F: , C.F._2 Parte_2
nato a [...], il [...] C.F.
[...] C.F._3
(cognato di ), , nata a [...], il Persona_1 Parte_3
06.03.1983, C.F. (sorella di ), C.F._4 Persona_1 [...]
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_4
, madre di e , nato ad C.F._5 Persona_1 Parte_5
IN il 01.01.1958, C.F: , padre di , tutta C.F._6 Persona_1
difesi e rappresentati dagli Avv.ti Antonio L. CH (C.F. ) C.F._7
e ER CH (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._8
presso il loro studio sito in Via Montello nr. 62, 03038, Roccasecca (FR)
pagina 1 di 24 ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._9
Lione, residente in [...]les Ollieres (Francia), 5 Alle des Vignes, rappresentata e difesa dall'avv. Lio Sambucci (c.f. ), e presso C.F._10
il suo studio elettivamente domiciliata in Cassino, via XX Settembre n. 23
CONVENUTA
E
in persona del l.r.p.t. e amm.re unico, Sede Controparte_2
Codic Amministrativa , 9011, Malta, domiciliata Controparte_3
presso in persona del l.r.p.t. con sede in via Sempione n. 39 20100 Milano CP_4
CONVENUTA
E
in persona del l.r.pt. con sede in Avenue de la Liberation Controparte_5
69290 Saint Genis Les Ollieres France, domiciliata presso in persona del CP_4
l.r.p.t. con sede in via Sempione n. 39 20100 Milano.
CONVENUTA
E
domiciliato presso in persona del l.r.p.t. con sede in via CP_6 CP_4
Sempione n. 39 20100 Milano
CONVENUTA
E
, in persona del l.r.p.t. con sede in via Controparte_7
Sempione n. 39 20100 Milano, p.iva-C.F. rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avvocati AS RT (c.f. ) e IM CO (c.f. C.F._12
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._13
Antonio D'Aguanno, in Cassino Via Mazzaroppi n. 4
pagina 2 di 24 CONVENUTO
E
, in persona del l.r.p.t. con sede in Bologna, Controparte_8
Via Stalingrado 45, P.iva rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_2
AS RT (c.f. ) e IM CO (c.f. C.F._12
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._13
Antonio D'Aguanno, in Cassino Via Mazzaroppi n. 4
CONVENUTA
E
(CF: ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._14
19.11.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Del Pretaro (CF:
) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in C.F._15
Avezzano Via Mazzini, 80,
RZ TA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione parte attrice conveniva innanzi all'intestato Tribunale le parti convenute ai fini di ottenere l'accoglimento della propria domanda risarcitoria.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- , in data 30.07.2010, alle ore 18,00 circa, rimaneva coinvolto in un Persona_1
incidente stradale mortale;
- secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dalla Polizia
Giudiziaria, percorreva, da solo, a bordo della vettura Alfa Romeo Persona_1
147, targata CM467LW ed assicurata con la società la Controparte_10
S.S.V. 509 con direttrice di marcia Sora-Cassino;
pagina 3 di 24 - giunto a circa 100 metri dal Km 35+800 il veicolo Alfa Romeo 147 veniva sottoposto ad un'azione frenante sulle ruote posteriori, perdendo quindi il normale assetto di marcia e finendo per invadere l'opposta corsia;
- nel frangente sopraggiungeva, dalla direzione opposta, la vettura Toyota CO, targata 2079ZW69 ed assicurata con la società “ , condotta dea CP_11
, che proveniente dalla corsia opposta di trovava in fase di Persona_3
prolungato soprasso del furgone targato BO626AB condotto da Persona_4
azionava a sua volta la manovra di frenata, non riuscendo però ad evitare la collisione contro la sezione laterale dell'Alfa Romeo 147;
- quest'ultimo veicolo aveva, infatti, terminato la propria marcia in posizione trasversale rispetto all'asse stradale al termine di una lunga traiettoria curvilinea in abrasione gommosa a terra;
- nel sinistro restava coinvolto anche il furgone CO Dayli, targato BD626AB ed assicurato con la società “ ”, condotto da Controparte_2 Persona_5
che seguiva la Toyota CO;
- a causa del violento urto, riportava gravi lesioni e decedeva durante Persona_1
il trasporto in ospedale;
- parte attrice riteneva necessario produrre agli atti del presente giudizio una relazione tecnica sulla ricostruzione della corretta dinamica dell'incidente;
- dagli esiti di detta relazione emergeva che nella causazione dell'evento concorrevano significativamente le condotte di guida dei convenuti e;
CP_1 Per_5
- sussistevano tutti gli elementi costitutivi per il configurarsi del diritto al risarcimento del danno da morte del congiunto;
- mediante la sua condotta realizzava gravi violazioni delle Parte_6
norme del Codice della Strada che contribuivano alla verificazione del tragico incidente;
- la conducente della Toyota CO non si poneva nelle condizioni di evitare la collisione per una manovra di sorpasso nei confronti del Furgone CO Daily,
pagina 4 di 24 violando l'art. 148, 1,2 e 3 comma CdS, in combinato disposto con l'art. 146 n. 1.
Comma CdS mettendo in pericolo la propria e l'altrui incolumità;
- per quanto concerne la condotta del furgone CO Daily, la stessa contribuiva allo sviluppo dinamico del sinistro in quanto non sapeva evitare le collisioni con Per_5
entrambi i veicoli, violando l'art. 149, 1 comma CdS, per la mancata distanza di sicurezza e l'art. 148 comma 4 CdS perché non agevolava la pur errata e pericolosa manovra di sorpasso messa in atto dalla convenuta CP_12
Parte attrice così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei sigg. e del Sig. per le lesioni subite Persona_3 Persona_4
dagli istanti attori a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare
i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore degli attori nella misura da determinarsi che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva nel presente giudizio la convenuta , la quale chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui all'avversato atto di citazione era infondata ed inammissibile;
- parte attrice si limitava a richiamare una perizia di parte ed affermare che la convenuta assumeva un profilo colposo per illeciti da porsi in connessione CP_1
causale e soprattutto con gli esiti dell'evento mortale;
- parte avversa assumeva infondatamente che la convenuta viaggiava ad una velocità eccedente il 50% il limite massimo vigente e pari a 70 km/h, inoltre assumevano che la stessa non si poneva nelle condizioni di evitare la collisione per una manovra di sorpasso in corso di esecuzione del furgone CO Daily, manovra assolutamente pagina 5 di 24 vietata data la presenza del segnale stradale di divieto;
- tali elementi di supposizione erano del tutto infondati, indimostrati ed indimostrabili, perché non poteva essere dimostrata una circostanza inesistente e, peraltro, del tutto esclusa dagli elementi oggettivi acquisiti e certi;
- infatti, la Toyota CO procedeva sulla corsia di marcia di propria pertinenza (in direzione da Cassino verso Atina) a velocità moderata, nel pieno rispetto dei limiti di velocità vigenti sul tratto di strada interessato dall'incidente;
- un istante prima dell'impatto, con una manovra del tutto imprevedibile, l'automobile
Alfa Romeo – che proveniva, a fortissima velocità, in senso inverso (sul punto, è utile evidenziare che gli agenti della Polizia intervenuti sul luogo dell'incidente rilevavano tracce di frenata della Alfa Romeo di oltre settantacinque metri – invadeva la corsia percorsa dalla Toyota CO e si poneva davanti a questa in posizione trasversale rispetto alla strada;
- l'urto tra le due automobili si verificava nella corsia di marcia percorsa dalla Toyota
CO;
- erano destituite di ogni fondamento le ipotesi ricostruttive di cui all'avversa perizia di parte, le quali pretendevano di attribuire alla Toyota CO una velocità di marcia superiore ai limiti vigenti (circostanza del tutto infondata);
- era, altresì, del tutto infondata l'ipotesi secondo cui la stava eseguendo una Per_6
manovra di sorpasso del furgone CO Daily;
- in realtà quest'ultimo si trovava dietro e seguiva la suddetta Toyota come peraltro precisato dallo stesso conducente del furgone, nelle dichiarazioni Persona_4
rese agli agenti di polizia all'epoca dei fatti;
- l'ipotesi della manovra di sorpasso era da escludersi del tutto anche in considerazione della posizione finale della Toyota CO: una posizione che rendeva incontestabile che l'automobile condotta dalla convenuta si trovava nella propria corsia di pertinenza in posizione di normalità e che la stessa Toyota CO procedeva a velocità moderata, perché diversamente, la sua corsa non si sarebbe potuta arrestare pagina 6 di 24 in esito allo scontro e avrebbe travolto l'Alfa Romeo;
- nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla convenuta nella produzione dell'incidente stradale;
- in tal senso militava la circostanza che la Compagnia di Assicurazioni che garantiva l'Alfa Romeo condotta da risarciva integralmente i danni riportati da Persona_1
; Controparte_1
- inoltre, le domande risarcitorie formulate dagli attori erano del tutto generiche ed indeterminate: rimaneva imprecisato il parametro normativo sulla base del quale era invocata la tutela giurisdizionale risarcitoria e sotto altro profilo non risultava precisata alcuna quantificazione in ordine alle pretese risarcitorie né espressi elementi specificativi in ordine alle diverse persone che agivano in giudizio;
- tale indeterminatezza impediva la possibilità di sviluppare posizioni difensive.
La convenuta così concludeva: “in considerazione di quanto esposto, Controparte_1
in fatto ed in diritto, si confida che il Tribunale di Cassino, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta, voglia: in via preliminare, ritenere-dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma quarto, c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande formulate, nell'avverso atto di citazione, dalle parti attrici, in quanto improcedibili, inammissibili, e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in estremo subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale o minimo delle domande attrice, ritenere - dichiarare l con sede legale in Milano (corso Controparte_13
Sempione n. 39), e la oggi con sede in Parigi CP_5 Controparte_14
(5 rue Massaran), obbligate a tenere indenne e manlevare la signora Controparte_1
da ogni pretesa delle parti attrici che dovesse trovare accoglimento (anche solo parziale o minimo) nel presente giudizio;
Vittoria di spese e competenze legali”.
Si costituiva altresì in giudizio la impugnando e Controparte_8
contestando punto per punto, parola per parola, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
pagina 7 di 24 A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- andava eccepito il difetto di contraddittorio in quanto le parti attrici non avevano regolarmente citato il responsabile civile e l'istituto assicuratore straniero, domiciliati Contro presso l
- la eccepiva altresì, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto CP_8
questi non avevano provato la loro qualità di eredi legittimi del de cuius Per_1
;
[...]
- gli attori davano una versione fuorviante della dinamica dell'incidente, essendosi limitati ad aderire alla ricostruzione del proprio CT di parte;
- ma la dinamica così ricostruita non teneva conto dei dati oggettivi accertati dalla P.S. intervenuta sul luogo del sinistro;
- la Procura della Repubblica di Cassino archiviava immediatamente la notizia di reato, senza nemmeno disporre una consulenza tecnica ricostruttiva la dinamica dell'incidente essendo chiari e conclusivi gli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia Giudiziaria;
- gli agenti della P.S. accertavano che: , alla guida della vettura Alfa Persona_1
Romeo 147 tg. CM467LW, percorreva la SS. 809 direzione Cassino;
giunto all'altezza della progressiva Km 35+80, tratto di strada caratterizzato da una conformazione rettilinea con lieve curva a sinistra a visuale libera, effettuava una energica frenata e deviava verso sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia;
a seguito di tale manovra, si posizionava trasversalmente all'asse stradale, andando a collidere contro l'autovettura Toyota CO condotta da , Parte_6
che procedeva regolarmente sulla sua corsia di marcia;
da tergo alla Toyota arrivava il furgone IVECO 35 tg. BD626AB, condotto da che deviava Persona_4
verso sinistra e andava così ad urtare prima la fiancata del veicolo Toyota e successivamente lo spigolo posteriore sinistro dell'Alfa Romeo 147, spingendolo in avanti a ridosso del muretto laterale sinistro della carreggiata;
l'urto avveniva sulla corsia di pertinenza della Toyota CO, dove venivano rilevati numerosi frammenti pagina 8 di 24 vetrosi, plastici e pezzi di carrozzeria, e interessava la parte anteriore centrale di quest'ultima e la parte laterale destra dell'Alfa Romeo 147; quest'ultima lasciava due tracce di frenata ben marcate e lunghe rispettivamente m. 74.50 (ruota sx) e m. 67
(ruota dx), devianti verso sinistra;
il Furgone CO lasciava invece impresse sull'asfalto due tracce di frenata lunghe m. 27.50 (ruote dx) e m. 20 (ruote sx), con andamento parallelo all'asse della corsia di marcia e con una deviazione finale verso sinistra;
dopo la collisione, l'Alfa Romeo 147 rimaneva sulla carreggiata in posizione trasversale all'asse stradale, la Toyota CO rimaneva sulla corsia originaria di marcia, spostato leggermente sulla destra mentre il furgone CO rimaneva trasversalmente sull'opposta corsia di marcia;
sulla salma del povero Persona_1
veniva poi estratto un campione ematico dalla dr.ssa CT del PM, il Persona_7
quale rilevava una concentrazione di alcool superiore a quella legale e pari ad g/l
0,89, come da relazione autoptica versata in atti;
- nessun onere risarcitorio poteva essere posto a carico dell CP_8
- inoltre, doveva eccepirsi il difetto di legittimazione attiva di , della Parte_2
sua dichiarata qualità di cognato del de cuius;
- la convenuta contestava poi tutte le voci di danno accampate dagli attori, nonché
l'entità di tutti i documenti depositati;
- inoltre, alle somme richieste iure proprio dovevano essere applicati i correttivi tabellari che ridimensionavano gli importi risarcitori in caso di presenza di altri congiunti conviventi con il defunto;
- il danno biologico personale che subivano gli attori non era risarcibile in quanto non provato;
- andava infine, contestata la richiesta di danno biologico iure hereditario, stante la morte pressoché immediata del povero;
Persona_1
La così concludeva “Voglia il Tribunale adito, Controparte_8
respinta ogni contraria istanza, previa declaratoria di difetto di valido contraddittorio e di legittimazione attiva degli attori, rigettare le domande da costoro
pagina 9 di 24 proposte perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva l che impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_7
adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In particolare, deduceva:
- andava eccepito il difetto di contraddittorio in quanto le parti attrici non avevano regolarmente citato il responsabile civile e l'istituto assicuratore straniero, domiciliati Contro presso l
- l ccepiva altresì, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto questi non avevano provato la loro qualità di eredi legittimi del de cuius;
Persona_1
- gli attori davano una versione fuorviante della dinamica dell'incidente, essendosi limitati ad aderire alla ricostruzione del proprio CT di parte;
- ma la dinamica così ricostruita non teneva conto dei dati oggettivi accertati dalla P.S. intervenuta sul luogo del sinistro;
- la Procura della Repubblica di Cassino archiviava immediatamente la notizia di reato, senza nemmeno disporre una consulenza tecnica ricostruttiva la dinamica dell'incidente essendo chiari e conclusivi gli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia Giudiziaria;
- nessun onere risarcitorio poteva essere posto a carico dell n quanto l'incidente andava addebitato esclusivamente ad;
Persona_1
- inoltre, l ccepiva il difetto di legittimazione attiva di , della sua Parte_2
dichiarata qualità di cognato del de cuius
- la convenuta contestava poi tutte le voci di danno accampate dagli attori, nonché
l'entità di tutti i documenti depositati;
- in particolare, alle somme richieste iure proprio dovevano essere applicati i correttivi tabellari che ridimensionavano gli importi risarcitori in caso di presenza di altri congiunti conviventi con il defunto;
il danno biologico personale che subivano gli attori non era risarcibile in quanto non provato;
andava infine, contestata la richiesta di danno biologico iure hereditario, stante la morte pressoché immediata del povero
; Persona_1
pagina 10 di 24 L così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni Controparte_7
contraria istanza, previa declaratoria di difetto di valido contraddittorio e di legittimazione attiva degli attori, rigettare le domande da costoro proposte perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite”.
Nelle more dell'instaurazione del giudizio decedeva ed il giudice Persona_4
autorizzava la chiamata degli eredi di quest'ultimo.
All'esito si costituiva , la quale chiedeva che venisse dichiarata la Controparte_9
propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio, atteso che la stessa era stata citata in qualità di erede di tuttavia, la stessa non era erede in Persona_4
quanto aveva rinunciato formalmente all'eredità con atto di rinunzia del 05.05.2016.
In particolare, così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale di Controparte_9
Cassino, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di poiché Controparte_9
non è erede di ovvero rigettare la richiesta delle parti attrici, Persona_4
poiché infondata;
con vittoria di spese e onorari”.
In via preliminare deve essere esaminata la legittimazione attiva degli attori.
In particolare, sussiste la legittimazione attiva in riferimento alla posizione di
[...]
e della minore , moglie e figlia di , in Parte_1 Persona_2 Persona_1
quanto le stesse hanno prodotto idonea documentazione a riprova del loro rapporto di parentela con quest'ultimo in occasione del deposito delle memorie secondo termine in data 02.04.2019.
Invece con riguardo a cognato , Parte_2 Parte_7 Persona_8
, madre di
[...] Parte_7 Parte_4 Persona_1
e padre di non risulta essere stata versata agli atti nel Parte_5 Persona_1
corso del giudizio alcuna documentazione probante il rapporto di parentela e pertanto deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva delle stesse parti.
Del pari, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_9
in quanto la stessa avendo rinunciato all'eredità di non
[...] Persona_4
ha acquisito la qualità di erede.
pagina 11 di 24 Nel merito la domanda formulata da in proprio e per conto della Parte_1
minore è fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che Persona_2
seguono.
Di primigenia importanza è la ricostruzione corretta della dinamica dell'occorso. In corso di causa è stata espletata CTU per la ricostruzione del sinistro stradale del
30.07.2010.
Dalle risultanze dell'accertamento tecnico espletato dal consulente del Tribunale è emerso che: “Il Sig. (Alfa Romeo 147) marciava alla velocità di 90 Persona_1
km/h, maggiore del limite massimo consentito di 70 km/h, quando ha messo in atto una brusca azione frenante, operando dapprima con il freno di servizio e poi addirittura con il freno di stazionamento (a mano), da cui l'invasione di traverso della corsia opposta. La Sig.ra (Toyota CO) Persona_3
marciava in direzione Sora alla velocità di 105 km/h, ossia di molto maggiore del limite massimo consentito di 70 km/h, quando ha messo in atto un'azione frenante, da cui l'attivazione del sistema ABS, che non ha comunque e purtroppo consentito di evitare il violentissimo impatto laterale, ortogonale e centrale contro la fiancata destra dell'Alfa Romeo 147, da cui il tragico esito. Il Sig. (CO Persona_4
Daily 35) marciava in direzione Sora alla velocità di 75 km/h, per cui di poco superiore al limite massimo consentito di 70 km/h, quando, alla vista delle due autovetture che ostruivano la corsia, ha frenato e tentato di evitarle deviando a sinistra, ma senza riuscirci, da cui ha provocato un urto secondario contro di esse.
Quindi, il sottoscritto C.T.U. ritiene che il Sig. (Alfa Romeo 147), seppure Per_1
marciasse con velocità superiore ai 70 km/h, abbia sicuramente reagito alla vista/percezione di un pericolo che era in avvicinamento sulla propria corsia, da cui si ritiene probabile la presenza di un veicolo marciante in direzione Sora, che era in fase di sorpasso in condizione di parziale/totale invasione della corsia percorsa dall'Alfa Romeo 147, manovra, tra l'altro, vietata per la doppia striscia continua in mezzeria. La Sig.ra (Toyota CO) marciava a velocità molto elevata, da CP_1
pagina 12 di 24 cui, percepito il pericolo, non è riuscita ad evitare o ridurre l'effetto del violentissimo impatto contro l'ALfa Romeo 147, mentre il Sig. (CO Daily 35) nulla Per_4
poteva fare per evitare l'urto secondario. Quindi, si conclude che ci sia un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti dell'Alfa Romeo 147 e della Toyota
CO”.
Apparentemente la ricostruzione così operata parrebbe confliggere con le dichiarazioni rese dal , conducente del furgone CO, raccolte subito dopo Per_5
l'incidente: “Vedevo il veicolo che mi precedeva, frenare fortemente, in quanto si era accorta che un veicolo che proveniva dalla direzione Sora invadeva la corsia di nostra pertinenza. Per evitare la collisione deviavo verso sinistra”.
Tuttavia, nell'integrazione depositata dal CTU viene opportunamente precisato che:
“Il sottoscritto CTU precisa che la testimonianza resa dal Sig. Persona_4
risulta perfettamente compatibile con la brusca frenata messa in atto dalla Toyota
CO, che, tra l'altro, aveva anche gli pneumatici in avanzato stato di usura, come rilevato dalla PG” e poi “si osserva che il sottoscritto CTU non ha mai fatto esplicito riferimento nella propria relazione peritale ad un sorpasso compiuto dalla Toyota
CO, bensì egli cita testualmente nelle Conclusioni “che il Sig. (Alfa Per_1
Romeo 147) seppure marciasse con velocità superiore ai 70 km/h, abbia sicuramente reagito alla vista /percezione di un pericolo che era in avvicinamento sulla propria corsia, da cui si ritiene probabile la presenza di un veicolo marciante in direzione
Sora, che era in fase di sorpasso in condizione di parziale/totale invasione della corsia percorsa dall'Alfa Romeo 147, manovra, tra l'altro, vietata per la doppia striscia continua in mezzeria.” Infatti, qualora la Toyota CO avesse compiuto tale manovra di sorpasso, questa avrebbe rappresentato la causa principale del sinistro ed il sottoscritto CTU avrebbe concluso la propria relazione in modo diverso”.
Le dichiarazioni verbalizzate e poi rese in sede di escussione testimoniale dagli agenti intervenuti sul posto, alla luce di quanto poi ricostruito e chiarito dal CTU, appaiono pagina 13 di 24 sovrapponibili. Anche perché come confermato dagli agenti accertatori gli stessi giungevano sul luogo del sinistro in un momento successivo al verificarsi dello stesso e si limitavano quindi a registrare la scena dell'occorso così come lo avevano rinvenuto. In particolare, il teste afferma “Preciso che io non ho visto Testimone_1
l'incidente e abbiamo ricostruito in questo modo la dinamica in base agli accertamenti svolti e alle dichiarazioni delle persone presenti”.
Il teste nel descrivere la dinamica del sinistro precisa: “Nelle Testimone_2
circostanze di tempo e luogo in cui è successo l'incidente io mi trovavo in vigilanza stradale con l'assistente capo e siamo stati avvertiti dalla sala Testimone_1
operativa, via Radio, di un incidente stradale avvenuto sulla superstrada a scorrimento veloce Giunti sul luogo dell'incidente abbiamo Parte_8
rinvenuto una Alfa 147 di colore grigio posizionata in modo quasi trasversale sulla corsia opposta , rispetto al suo senso di marcia – Sora- Cassino con un urto laterale
…. Ho rinvenuto altresì un altro veicolo con a bordo una signora e due bambini piccoli che , nella ricostruzione che abbiamo effettuato, ha urtato la Fiat 147 nella fiancata laterale destra, e vi era anche altro veicolo , con a bordo un uomo , che , sempre dalla ricostruzione che abbiamo effettuato, ha tamponato l'autovettura con a borda la signora e i due bambini... Confermo che la frenata della 147 è quella rilevata nel rapporto e nello schizzo planimetrico … Confermo che la frenata incominciava nella corsia di marcia della 147 ma non ricordo e non posso precisare quando la frenata invadeva la corsia opposta , posso solo confermare quello che ho descritto e rilevato nel rapporto”.
Inoltre, il teste sulla dinamica precisa: “l'impatto del furgone sulle Testimone_1
altre due macchine è avvenuto successivamente all'impatto tra la 147 e la toyota, dopo di pochi secondi. Non so perché la 147 abbia frenato facendo quella deviazione
a sinistra…erano due doppie strisce di frenata su ogni lato perché il furgone montava le gomme gemellari su entrambi i lati. Che io ricordi la toyota non ha lasciato tracce di frenata. Con riferimento alla 147 le tracce di frenata curvavano
pagina 14 di 24 tutte verso sinistra, partendo dalla corsia di marcia della 147”.
Tuttavia, il CTU sulle tracce di doppie strisce di frenata ha avuto modo di precisare in sede di integrazione alla CTU: “La ricostruzione del sinistro riportata nella
Relazione di CTU rimane perfettamente compatibile con lo stato dei luoghi e dei veicoli, con la sola importante differenza che la brusca frenata prima della violenta collisione contro l'Alfa 147, che ha invaso la corsia opposta, è stata messa in atto dalla Toyota CO e non dal Furgone Daily 35”.
Inoltre, in merito allo stato di ebbrezza del la teste Dott.ssa ha Per_1 Per_7
affermato: “si evince dalla mia relazione e consulenza tossicologica depositata in procura, unitamente alla mia consulenza medico legale. L'esame tossicologico è stato effettuato dalla dott.ssa presso il laboratorio Università di Persona_9
Tor Vergata Roma. Ho provveduto a fare un prelievo di sangue centrale”.
Il CTU in sede di integrazione sul punto osserva: “In merito al primo punto, si osserva che la concentrazione di alcol etilico nella misura di 0,89 g/l, che è sicuramente superiore al limite massimo consentito in Italia di 0.5 g/l, è stata tenuta in debito conto in termini di evidente corresponsabilità del sinistro, ma si ritiene anche che questa non sia esclusiva, poiché una frenata così energica ed improvvisa, fino all'azionamento del freno a mano, è stata molto probabilmente indotta dalla presenza di un pericolo imminente e la Toyota CO marciava a velocità elevata, ossia abbondantemente sopra il limite di 70 km/h. ”.
Orbene, affermata l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale già conclusosi, anche per il diverso standard probatorio a fini dell'accertamento della colpevolezza ( al di ogni ragionevole dubbio nel giudizio penale, secondo il più probabile che non nel giudizio civile), deve ritenersi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata e della ctu espletata, debitamente ricostruita la dinamica del sinistro. Da essa emerge come da una parte l'autovettura Alfa Romeo 147 abbia invaso la corsia nella quale marciava la Toyota CO la quale viaggiava ad una velocità elevata rispetto ai limiti imposti nel tratto di strada percorso (velocità
pagina 15 di 24 maggiore di 35 KM orari rispetto ai 70km/h imposti dalla segnaletica stradale), velocità che ha inciso sulla violenza dell'impatto e quindi sulla causazione dell'evento morte.
Non è dimostrata invece alcuna efficienza causale dell'impatto del furgone che ha tamponato la Toyota sull'avvenuto decesso del Per_1
Tenuto conto della maggiore efficienza causale avuta dal comportamento di guida del conducente dell'Alfa 147 che percorreva la corsia opposta in frenata, azionando il freno a mano e mettendo di traverso all'autovettura in una strada a doppia corsia con striscia continua, questo Giudice ritiene addebitabile la responsabilità per la verificazione del sinistro per il 70% ad e per la restante percentuale Persona_1
del 30 % alla convenuta mentre alcuna responsabilità è da Parte_6
ascriversi in capo a . Persona_4
In punto di danni risarcibili in capo a e si osserva Parte_1 Persona_2
quanto di seguito.
Nel caso di specie risulta risarcibile il “danno morale iure proprio” subito dalle suddette a seguito della morte del coniuge/genitore, ossia l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale.
Infatti, nella fattispecie può procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo altresì del cosiddetto “pretium doloris”, cioè della somma tendente a ristorare le sofferenze subite per effetto della morte del parente, così come previsto dall'art. 2059 c.c.
Va poi tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente con le vittime, provato dalla documentazione anagrafica in atti.
La liquidazione va effettuata quindi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, in base all'art. 2056 c.c., in mancanza di una predeterminazione legale del risarcimento di questo tipo di danno.
Ai fini della determinazione concreta di tale somma, deve altresì considerarsi il cosiddetto danno esistenziale scaturente dalla lesione del rapporto parentale.
pagina 16 di 24 Ed invero, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita poi da Cass. civ., SS. UU., 11 novembre
2008, n. 26972, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., SS.
UU., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n.
26975).
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto (coniuge e figli) una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto “pretium doloris” in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 2032), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828).
Del resto anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che segue: “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non pagina 17 di 24 patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 13786 del 17/05/2024).
La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve dunque sicuramente presumersi nei confronti della coniuge e della figlia, in quanto rispondente all' “id quod plaerumque accidit”, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (v. ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568).
In ordine al quantum de danno, si ritiene che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, come modificate nell'anno 2024.
Invero l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine;
in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 33005/2021; Cass.
10579/2021; Cass. 26300/2021).
Infatti, per la liquidazione del danno in oggetto, le Tabelle di Milano, nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno.
Le Tabelle 2024 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla
Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti.
L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo “di garantire non solo pagina 18 di 24 un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass.
33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Dunque, secondo la suddetta Tabella ed in virtù dei criteri in essa utilizzati e sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva,
l'importo da liquidare in favore di ciascuno dei parenti per i quali il danno è stato riconosciuto quanto all'an, è il seguente:
1) per la coniuge : Parte_1
Calcolo Danno da Perdita del Rapporto Parentale
(Metodo del Tribunale di Milano)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 29 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 31 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
pagina 19 di 24 Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 76
IMPORTO del RISARCIMENTO € 355.901,00
Il suddetto importo va tuttavia decurtato del 70% a causa della corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., come sopra descritta. L'importo dovuto per come decurtato è pari ad €. 106.770,3.
2) per n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
figlia minorenne Persona_2
Calcolo Danno da Perdita del Rapporto Parentale
(Metodo del Tribunale di Milano)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 1 anno, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 31 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
pagina 20 di 24 Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 80
IMPORTO del RISARCIMENTO € 371.545,00
Anche il suddetto importo va tuttavia decurtato del 60% a causa della corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., come sopra descritta. Pertanto, l'importo dovuto per come decurtato è pari ad € 111.463,50.
Il complessivo importo quindi da liquidare in favore di in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale la
[...]
somma complessiva di euro 218.233,80. Contr A risarcimento di tali somme va quindi condannato l per esso la tenuto Pt_9
conto non vi sono elementi per ritenere che si stata azionata anche una domanda ex
Contr art. 2054 c.c. per ritenere responsabile oltre all art. 126 comma 2 CDA) anche la CP_1
Il danno così liquidato appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dalla coniuge di e dalla figlia dello stesso con riferimento al cd. Persona_1
danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva pagina 21 di 24 disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n.
2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno riconoscere in favore delle istanti, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (30.07.2010), sul suddetto importo di euro 218.233,80 devalutato a tale data, quindi, anno per anno, ed a partire dal
30.07.2010, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
pagina 22 di 24 Dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità con la rivalutazione a titolo di danno emergente, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n.
4030).
Tenuto conto dell'accoglimento solo in parte della domanda e della complessità in fatto della presente vicenda, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite fra tutte le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in coso di causa vanno poste a carico delle parti costituite in misura uguale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di , , Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4 Parte_5
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_9
3) rigetta la domanda nei confronti della CP_1
4) accerta il concorso di colpa nella causazione del sinistro secondo le percentuali di cui in parte motiva;
5) accoglie in parte la domanda attorea di , in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore per l'effetto: Persona_10
condanna l nella qualità di organismo di garanzia istituito Controparte_7
per la gestione dei sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale subito dalle attrici, e per esso la quale compagnia designata Controparte_8
per la gestione del sinistro de quo, per le causali di cui in motivazione, quantificate e liquidate nella misura che segue:
pagina 23 di 24 - €. 106.770,30 in favore di n.q. di coniuge del compianto Parte_1
; Persona_1
- €. 111.463,50 in favore di n.q. di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
Persona_2
oltre al pagamento su tali somme degli interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
6) spese di CTU a carico delle parti costituite in misura uguale.
Cassino 12.8.2025.
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