CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 229/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 345/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 28.7.2020 nella controversia n. 1/2015
R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Felice Pettograsso, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e l. r. in carica, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado, dall'Avv. Maria Bianchini, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia;
APPELLATO
pag. 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e, per
l'effetto, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 345/2020 emessa dal
Tribunale di Campobasso – dott. Enrico Di Dedda e depositata in cancelleria in data 28.07.2020, con l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità dell'appellato in per fatto illecito e Controparte_1 CP_1 colposo ex art. 2051 c.c. ed art. 2043 c.c.;
2) di conseguenza, condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso, in favore di parte appellante, precisati nella somma di € 23.000,00 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
3) in subordine, condannare il convenuto condominio a corrispondere all'appellante quanto riconosciuto dal CTU a titolo di inabilità temporanea pari ad euro (3.062,50) oltre al pagamento delle spese mediche già documentate quantificate in € 1.160,15
e di quelle legate all'espletata CTU pari ad € 762,50;
4) condannare, altresì, l'appellato al pagamento dei diritti, onorari e spese di lite del doppio grado di giudizio da anticiparsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario.
Per l'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata,
- dichiarare inammissibile ex art. 348 c.p.c. ovvero respingere integralmente
l'avversario appello proposto dalla sig.ra , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, dunque,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 345/2020 pubblicata il 28.07.2020;
- con vittoria di spese e di competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 345/2020, ha rigettato la domanda, proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
di accertamento della responsabilità dell'ente locale e
[...] risarcimento dei danni subiti per il sinistro verificatosi il 6.6.2013, quando la
, uscita dal suo appartamento, sito al secondo piano, dopo aver Parte_1
pag. 2 di 12 percorso in discesa una rampa di scale, giunta sul pianerottolo intermedio tra i piani, era scivolata a causa della presenza sul pavimento di acqua piovana non visibile infiltratasi da una finestra chiusa, procurandosi lesioni: al Pronto soccorso le veniva diagnosticato un trauma contusivo al braccio sinistro e il giorno dopo una lesione della cuffia dei rotatori, così da rendere necessarie visite mediche e sedute fisioterapiche.
Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria orale, documentale e per mezzo di c.t.u., qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto che la , Parte_1 transitando ripetutamente per le scale condominiali dopo l'evento temporalesco di eccezionale intensità, che si era verificato in alle ore 14 del 6.6.2013, CP_1 avesse piena cognizione delle infiltrazioni di acqua piovana che si erano verificate attraverso le finestre condominiali, in particolare dalla finestra dell'ammezzato tra il
1° e il 2° piano, sul cui pianerottolo si era verificata la caduta;
ha, quindi, imputato la causa di questa esclusivamente alla "scarsa diligenza con cui la donna aveva percorso la scalinata, pur in presenza di una situazione di pericolo a lei nota che non dipendeva dal contegno dell'amministratore, tanto più in relazione all'inusitata violenza del temporale avvenuto tre ore prima".
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la , con Parte_1 atto di citazione notificato il 4.9.2020, chiedendone la totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il e ha Controparte_1 concluso per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto dell'appello.
Esclusa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., all'esito dell'udienza del 13.9.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
pag. 3 di 12 Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), a tenore della quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello è affidato a tre motivi, con i quali si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata: 1) per omessa, incompleta e inesatta valutazione delle prove testimoniali;
2) per incompleta valutazione e travisamento dei fatti;
3) per omessa e incompleta motivazione in merito alle risultanze della c.t.u. medica disposta in primo grado.
2.1. Con il primo motivo la sentenza è censurata per aver fondato la ricostruzione dei fatti su una valutazione erronea delle prove testimoniali, in particolare di quelle di e di : secondo l'appellante le dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 rese dal confuse e contraddittorie, sono inidonee a consentire una Tes_1 ricostruzione attendibile dei fatti, mentre di quelle rese dalla il primo Tes_2 giudice avrebbe frainteso il senso reale.
2.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per non aver correttamente applicato i principi di imputazione della responsabilità da cose in custodia, attribuendo il ruolo di forza maggiore all'evento temporalesco del
6.6.2013, che, in realtà, in presenza di un regolare funzionamento degli infissi, non avrebbe mai potuto causare l'entrata di acqua piovana sul pianerottolo e, quindi, la caduta dell'appellante.
Per altro verso viene criticata l'applicazione del principio della non contestazione da parte del primo giudice, evidenziandosi che, diversamente da quanto argomentato, con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l'appellante ha contestato i fatti riferiti dal nella comparsa di risposta, in quanto non corrispondenti alla CP_1
pag. 4 di 12 realtà.
2.3. Il terzo motivo si fonda sulla deduzione di omessa motivazione della sentenza impugnata in merito alle risultanze della c.t.u. medica espletata in primo grado: il tribunale non avrebbe considerato le valutazioni del consulente sul nesso causale e non avrebbe preso in esame i rilievi critici espressi dal c.t.p. in ordine alla valutazione del danno biologico e all'esclusione di postumi permanenti.
3. I primi due motivi, aventi ad oggetto la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale, devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
3.1. La decisione di rigetto della domanda risarcitoria è fondata sull'accertamento del comportamento colposo ("scarsa diligenza") tenuto da Parte_1 nel percorrere la scalinata senza adeguata cautela, pur in presenza di una situazione di pericolo a lei nota, costituita dall'accumulo, sul pavimento del pianerottolo dell'ammezzato, di acqua piovana infiltratasi da una finestra ivi presente.
Va quindi escluso che il primo giudice abbia ritenuto il esente da CP_1 responsabilità per una situazione di forza maggiore determinata dal verificarsi di una precipitazione piovosa di eccezionale entità; le caratteristiche obiettivamente fuori dal comune dell'evento temporalesco verificatosi il 6.6.2013 alle ore 14, risultanti dalla documentazione in atti e pacifiche tra le parti, sono state, piuttosto, richiamate come elemento descrittivo del complessivo svolgimento della vicenda.
Ne consegue che non costituisce oggetto del giudizio la valutazione della responsabilità del appellato per la non corretta tenuta della finestra CP_1 attraverso la quale si è infiltrata l'acqua piovana che si è accumulata sul pavimento del pianerottolo, ma piuttosto l'adeguatezza della condotta dell'appellante in presenza della situazione di pericolo suddetta.
3.2. Ciò premesso, la ricostruzione, da parte del primo giudice, dei principi che regolano la materia della responsabilità da cose in custodia è corretta e su di essa concorda la parte appellante.
Il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., per il quale è responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni dalla stessa cagionati, prescinde da qualsiasi connotato di colpa, con la conseguenza che il danneggiato è tenuto ad allegare e dare la prova del solo rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
pag. 5 di 12 Esula dall'oggetto delle allegazioni e delle prove a carico del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e di criteri di comune prudenza da parte del custode, che invece sono rilevanti quando si fa valere la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Al fine di esonerarsi da responsabilità il custode deve dare la prova del caso fortuito (che ricorre in presenza di un fatto naturale) oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato, caratterizzata da colpa ex art. 1227 cod. civ., sulla base di una valutazione che deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela gravante sui consociati, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino al punto in cui detto comportamento interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del comportamento della vittima va parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosità: l'efficienza causale dell'imprudente condotta del danneggiato deve considerarsi tanto più incidente, quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa “nel senso che quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.: in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima” (Cass., n. 21727/2012 e, in tempi recenti, Cass., n.
2345/2019; Cass., n. 12663/2024).
Quando difetta l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa sono percepibili in quanto tali, essendo la situazione ingeneratasi superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello pag. 6 di 12 stesso danneggiato, "va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito"
(Cass., ord. da n. 2478 a n. 2482 del 1°.2.2018, cit.; v. anche Cass., n.
28616/2013).
La rilevanza causale del fatto del danneggiato (il cui apprezzamento costituisce giudizio di fatto ed è possibile d'ufficio se sono prospettati gli elementi di fatto da cui esso è ricavabile: Cass., n. 11258/2018; Cass., n. 19281/2018) è condizionata alla sussistenza della colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Non è quindi necessaria, al fine di escludere la responsabilità del proprietario, custode della cosa, una condotta imprevedibile, eccezionale o anomala della vittima.
Su tale punto la Cassazione, anche in tempi recenti, ha precisato che "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile": Cass., n. 14228 del 23.5.2023, con cui, pronunciando in un caso riguardante la caduta di un pedone in corrispondenza di sconnessioni del marciapiede, ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto interamente al pedone la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili;
nello stesso senso Cass., n.
11526/2017; Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 27724/2018; Cass., n. 33074/2023; di particolare rilievo è la recente Cass., n. 2376/2024, che, nel rigettare il ricorso proposto avverso sentenza di rigetto della domanda risarcitoria e nel dare continuità all'orientamento di cui sopra, precisa che "deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa
Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.
… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai
pag. 7 di 12 sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035)".
3.3. Fatte queste precisazioni, deve essere confermata la ricostruzione della vicenda compiuta dal primo giudice e la valutazione relativa all'efficienza causale esclusiva in ordine alla produzione del danno del comportamento incauto tenuto dalla . Parte_1
Condivisibile è la valutazione delle testimonianze assunte, in particolare di quella di
Testimone_1
Questi ha riferito che il giorno del sinistro, essendosi verificato un importante evento piovoso, aveva accompagnato la sorella , amministratrice del Pt_2
, presso lo studio sito al primo piano dello stabile Controparte_1 condominiale;
la condomina era scesa più di una volta Parte_1 nello studio lamentandosi delle infiltrazioni che si erano verificate sia nel proprio appartamento sia nelle scale condominiali, in corrispondenza delle finestre poste tra 1° e 2° piano e tra 2° e 3° piano;
l'ultima volta che l'appellata era scesa il teste aveva sentito che si lamentava ed era quindi accorso, insieme alla sorella, per prestarle i soccorsi, apprendendo che la era scivolata sul pavimento Parte_1 del pianerottolo, bagnato per l'acqua piovana;
nell'occasione l'appellata aveva riferito di avvertire dolore al braccio ma di non aver bisogno di aiuto.
L'attendibilità della deposizione sopra riassunta non può essere messa in dubbio in relazione agli elementi evidenziati con l'atto di appello.
In primo luogo non può ravvisarsi una reale contraddizione relativa all'orario in cui la sarebbe scesa nello studio dell'amministratore, in quanto il teste Parte_1 non ha fatto riferimento a un orario preciso, men che mai alle 16.00, ma ha testualmente dichiarato "l'ultima volta che si accingeva a scendere, non so precisare l'orario esatto, ma il nostro orario d'ufficio era tra le 17.00 e le 18.30, ho sentito i lamenti della sig.ra ", così collocando l'episodio della Parte_3 caduta in un contesto temporale compatibile con l'orario di apertura dell'ufficio.
Privo di rilevanza è anche l'altro elemento addotto dall'appellante a dimostrazione dell'inattendibilità del teste, costituito dalla contraddizione delle dichiarazioni pag. 8 di 12 relative al fatto che la sorella si sarebbe recata nell'appartamento della Pt_2
per verificare le infiltrazioni di acqua al suo interno. Parte_1
Se è vero che dal verbale della prova testimoniale risulta che il teste ha reso dichiarazioni diverse in ordine a tale fatto (dapprima ha dichiarato di non ricordare se la sorella si sia recata nell'appartamento dell'appellante, poi ha precisato che vi andò, e infine ha nuovamente detto di non ricordare la circostanza), si deve escludere anche in questo caso una reale contraddizione, in quanto il teste non ha riferito di fatti incompatibili, ma ha espresso i propri dubbi sul ricordo di quanto riferito sulla visita della sorella nell'appartamento dell'appellante, fatto che depone, piuttosto, nel senso della sincerità e genuinità del teste.
Il non ricordo, in ogni caso, è relativo a una circostanza secondaria che non incide in alcun modo sul nucleo rilevante delle dichiarazioni rese, riguardante il fatto che la era scesa più volte nello studio dell'amministratore per riferire della Parte_1 problematica delle infiltrazioni di acqua piovana che interessava sia il suo appartamento sia i pianerottoli posti nei piani ammezzati tra 1° e 2° e tra 2° e 3° piano.
Priva di fondamento è anche la censura relativa alla erronea valutazione della testimonianza , alla quale il primo giudice ha attribuito rilievo come Tes_2 prova del fatto che fosse agevolmente percepibile che il pavimento del pianerottolo era bagnato: le chiare dichiarazioni della teste ("preciso che la caduta è avvenuta sul pianerottolo subito dopo alcuni gradini, dove vi era dell'acqua piovana sul pavimento in corrispondenza di una finestra") non autorizzano affatto l'interpretazione che ne da' l'appellante, secondo cui la presenza dell'acqua piovana sarebbe stata percepita dalla solo dopo la caduta della Tes_2
. Parte_1
3.4. Lo svolgimento dei fatti prospettato da parte appellata e recepito dal tribunale può, quindi, dirsi confermato all'esito dell'istruttoria svolta;
pertanto deve ritenersi provato che l'appellante fosse a conoscenza della situazione di pericolo costituita dal pavimento bagnato, di cui si era lamentata con l'amministratore del condominio e, in ogni caso, non può dubitarsi della chiara percepibilità della condizione del pianerottolo nel momento in cui vi è transitata.
Tanto è confermato anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica presente nel fascicolo di parte appellante;
in particolare, sull'intonaco pag. 9 di 12 sottostante il bordo inferiore della finestra da cui si sono verificate le infiltrazioni sono chiaramente visibili i segni del dilavamento dell'acqua piovana all'interno del pianerottolo, che quindi era, a maggior ragione, percepibile il 6.6.2013 a seguito dell'abbondante e violenta precipitazione verificatasi alle ore 14.
La presenza dei segni suddetti costituisce, poi, indice del ripetuto verificarsi di infiltrazioni in occasione di piogge, di cui la , in quanto proprietaria di Parte_1 un appartamento al secondo piano, aveva necessariamente conoscenza (a tal proposito si richiama Cass., n. 11592/2010, già citata dal tribunale, relativa a un caso simile a quello oggetto del presente giudizio).
L'adozione da parte dell'appellante della normale cautela adeguata alle circostanze, in presenza del pavimento bagnato e scivoloso, avrebbe, quindi, imposto di porre particolare attenzione nel passaggio, o evitando di poggiare i piedi sulla parte bagnata o, comunque, camminando con particolare prudenza, certamente maggiore di quella normale collegata alla percorrenza dei un'area priva di situazioni di pericolo, da tradursi in concreto in una più intensa attenzione ai punti in cui venivano poggiati i piedi nel camminare in relazione al percorso seguito.
L'uso del pianerottolo da parte della , sia pure non anomalo, Parte_1 eccezionale e imprevedibile, è stato sicuramente imprudente e integra, quindi,
"un'oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass., n. 14228/2023), tale da interrompere, sul piano della causalità giuridica, il nesso causale tra la cosa e il danno.
3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono in ordine alla percepibilità del rischio da parte dell'appellante, la responsabilità del appellato non può CP_1 essere fondata neppure sul rilievo della mancata predisposizione di misure idonee a neutralizzare o contenere la possibile fonte di pericolo per i condomini costituita dal pavimento bagnato, quali l'apposizione di cartelli recanti l'indicazione della presenza di acqua piovana.
Il fatto che le suddette misure fossero in astratto possibili non significa che, in presenza di un'agevole percepibilità e prevedibilità della situazione di pericolo,
l'utente potesse esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, la cui mancata adozione è in grado di dare vita a una serie causale autonoma in ordine pag. 10 di 12 alla responsabilità risarcitoria.
Sul punto si richiama l'insegnamento di Cass., n. 21675/2023 ("In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato
o contenuto la pericolosità intrinseca"), che ha confermato il giudizio di responsabilità esclusiva dell'utente di una piscina, scivolato per non aver adottato le cautele richieste dalla situazione dei luoghi, pur in presenza dell'inosservanza, da parte del gestore, delle norme in materia di sicurezza;
in quel caso, peraltro, veniva in considerazione la violazione di specifiche disposizioni di sicurezza finalizzate a regolamentare le autorizzazioni amministrative.
4. La rilevata infondatezza dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo, riguardante le valutazioni compiute dal c.t.u. in ordine al nesso causale e alla insussistenza di postumi permanenti direttamente correlati al sinistro.
6. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della metà delle spese del presente grado di giudizio, che vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa determinato in base al petitum e in misura intermedia tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
La restante metà deve essere compensata, in presenza di alcune, sia pur isolate, pronunce della Suprema corte, coeve alla proposizione dell'appello, secondo cui non ricorrerebbe il caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, occorrendo che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità (v. parte finale del punto 3.2. della motivazione).
Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 345/2020
pag. 11 di 12 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 28.7.2020, proposto da
, con citazione notificata il 4.9.2020, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensata tra le parti la restante metà;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
pag. 12 di 12