Versione
28 gennaio 1958
28 gennaio 1958
Art. 11.
Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia, per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 ;
dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;
dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;
dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;
dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;
dalla Societa' produttori zucchero per lo zucchero.
Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanita' pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.
Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia, per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 ;
dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;
dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;
dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;
dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;
dalla Societa' produttori zucchero per lo zucchero.
Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanita' pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2023, n. 5130Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati Dr. Giuseppe Lo Sinno Presidente, rel. ssa Dr. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere, ssa Dr. Carla Santese Consigliere, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile - su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - iscritta al N. 8549/2018 R.G. Affari Contenziosi posta in decisione in data 22.11.2022, e vertente tra Parte_1 [...] (C.F. P.IVA_1 ) in persona del Commissario Governativo Cons. Dott. Parte_2 corrente in Roma Via XX Settembre 20 ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avvocati …Leggi di più...
- riassunzione da rinvio·
- giudicato·
- art. 184 c.p.c.·
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- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 187 c.p.c.·
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