Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 gennaio 1958
Art. 11.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia, per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 ;
dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;
dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;
dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;
dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;
dalla Societa' produttori zucchero per lo zucchero.
Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanita' pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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