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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1881/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, lette le note ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/4/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1881/2019 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dall'avv. Corrado Belfiore del foro di Catania, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
ATTORI/OPPONENTI contro
(p.iva ), con sede in Milano (MI), al Foro Buonaparte n. 12, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale procuratore, p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, rappresentata e difesa, dagli avv. Raffaele
Zurlo e Andrea Ornati del foro di La Spezia, presso il cui studio, ha eletto domicilio;
CONVENUTA/OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “[V]oglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i)in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato da controparte in sede monitoria nei confronti della sig.ra non sussiste per violazione dei requisiti di cui Parte_2 all'art. ex art. 633 c.p.c.;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla banca in sede monitoria non sussiste per difetto assoluto di prova;
iv.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto;
pagina 1 di 8 v.) in ulteriore subordine, nel merito accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento del
20.01.2011 è irrimediabilmente viziato da nullità assoluta, ex art. 1418 c.c., attesa l'errata indicazione del T.A.E.G. effettivamente applicato. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Parte opposta: “[V]oglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n..
335/2019, R.G. n. 478/2019, del 15.02.2019 emesso dal Tribunale di Ragusa ,stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. . 335/2019, R.G. n. 478/2019, del 15.02.2019 emesso dal Tribunale di Ragusa In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, i sigg.ri e al pagamento in favore Pt_2 Pt_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (debitore principale) e Parte_1 Parte_2
(coobbligata), hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2019 (r.g.n. 478/2019), emesso, su ricorso di dal tribunale di Ragusa in data 15/02/2019, a mezzo del Controparte_1 quale veniva ingiunto agli opponenti il pagamento solidale della somma di euro 6.260,12, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di saldo residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento personale n.3920170 per euro 10.000,00, sottoscritto in data 20/01/2011 dagli opponenti con la , CP_3 società del gruppo Monte dei Paschi di Siena.
A seguito di contratto di cessione concluso in data 23/06/2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 la società Pt_3 acquistava un portafoglio di crediti, costituito da crediti pecuniari in essere alla Controparte_1 data del 22/06/2016 di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di quest'ultima nella Controparte_4 predetta società cedente, con efficacia a decorrere dall'1/06/2015.
In conseguenza del mancato pagamento del credito di cui sopra l'odierna convenuta agiva in giudizio attraverso l'azione monitoria oggi opposta.
Alla base del giudizio ex art. 645 c.p.c., gli opponenti deducevano:
1) l'assenza nella certificazione ex art. 50 T.U.B. posta a base della richiesta monitoria di riferimento alla coobbligata/opponente, essendo espressamente ivi indicato solo il debitore , con conseguente Pt_1
pagina 2 di 8 inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della . Da tale carenza ne deriverebbe una Pt_2 incertezza sulla quantificazione della somma ingiunta nei confronti della coobbligata, e la conseguente illiquidità del credito, circostanza ostativa all'emissione del d.i. n.335/2019;
2) la mancata prova della erogazione della somma mutuata e delle modalità in cui la traditio si sarebbe realizzata, oltre che la carenza di prova sulla quantificazione del saldo residuo;
3) in subordine, eccepivano la violazione delle condizioni contrattuali pattuite, avendo la società creditrice provveduto ad addebitare rate di importo superiore a quanto risultante dall'accordo contrattuale, con l'imputazione di ulteriori costi sulla rata incidenti sulla determinazione del TAN e del
TAEG, di misura difforme da quanto indicato in contratto. Sulla base di detta errata indicazione chiedevano ricalcolarsi il quantum dovuto, attraverso l'applicazione del tasso sostitutivo secondo la previsione di cui all'art. 125-bis T.U.B.;
Gli opponenti instavano, dunque, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, ovvero in subordine, per il ricalcolo del saldo dovuto.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società opposta, la quale contestava espressamente le eccezioni di parte opponente precisando che:
- la espressa indicazione, sia nell'estratto conto che nella lista movimenti prodotte in atti, del numero del rapporto di finanziamento di cui l'opponente è coobbligata solidale, mostra la irrilevanza della Pt_2 eccezione mossa dagli opponenti sulla quantificazione della somma nei confronti della coobbligata, essendo entrambi gli attori tenuti per la medesima obbligazione, senza che ciò possa incidere sulla validità del provvedimento monitorio concesso;
- in ogni caso, il verificarsi dell'ipotesi di difformità del TAEG non comporta la nullità del contratto.
L'opposta chiedeva, dunque, il rigetto della opposizione con salvezza di spese e onorari del giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e assegnati i termini per il tentativo di mediazione obbligatoria, vanamente esperita, la causa veniva successivamente istruita con la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e disposta consulenza tecnico-contabile per verificare la correttezza del TAEG indicato in contratto. Infine, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c..
Nel merito
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che di seguito vengono esposte.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a pagina 3 di 8 conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”).
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il presente giudizio origina dunque dalla domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla società cessionaria nei confronti degli opponenti e per la somma di Controparte_1 Pt_1 Pt_2 euro 6.260,12, quale saldo residuo del finanziamento personale per credito al consumo per euro
10.000,00 concesso dalla cedente Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante in capo al creditore, è sufficiente che questi produca il titolo contrattuale, unitamente al piano di ammortamento e all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del garante ovvero del coobbligato;
grava, quindi, su questi ultimi l'onere di provare eventuali cause estintive, modificative e/o impeditive dell'obbligazione.
La società opposta sin dalla fase monitoria ha provveduto ad assolvere agli oneri probatori posti a suo carico: a) allegando di essere titolare del credito in forza della operazione di cartolarizzazione conclusa tra cedente e cessionaria con contratto del 23/06/2016, circostanza non contestata da parte opponente e pagina 4 di 8 in quanto tale non oggetto di prova;
b) producendo il contratto di finanziamento sottoscritto con la e la indicazione del piano di ammortamento (consistente in 72 rate mensili di euro 202,46 CP_3 ciascuna); c) quantificando altresì l'importo dell'inadempimento nella somma complessiva di €. 6.260,12 comprensiva degli interessi di mora alla data del ricorso monitorio, con l'indicazione, mediante la lista movimenti, degli avvenuti pagamenti.
Di contro, parte opponente non ha negato la sottoscrizione del contratto, né ha dichiarato di non avere ricevuto l'erogazione della somma secondo le modalità pattuite in contratto;
non ha dedotto fatti impeditivi o estintivi del credito - nemmeno in termini parziali di ulteriori pagamenti effettuati-, né ha sollevato contestazioni specifiche in relazioni alle voci riportate nell'estratto conto prodotto. L'intera linea difensiva verte esclusivamente sul valore probatorio della documentazione prodotta (o non) dalla cessionaria del credito.
È preciso onere del convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c. prendere posizione “in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” deducendo in modo chiaro ed analitico sui detti fatti, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova, ove la controparte, nella prima difesa utile, non provveda a contestarli allegando circostanze ed elementi concreti volti a neutralizzarne le conseguenze in termini di valenza probatoria al fine di impedire l'effetto previsto dall'art. 115 c.p.c., in base al quale il giudice porrà a fondamento della decisione le circostanze non specificatamente contestate dalla parte costituita .
In particolare, con riferimento alla contestazione relativa alla traditio della somma finanziata, come formulata deve ritenersi inidonea ad impedire gli effetti dettati dall'art. 115 c.p.c., in quanto gli opponenti hanno rivolto, fin dall'inizio, le loro doglianze esclusivamente all'assenza di prove prodotte dall'opposta in sede monitoria, senza mai negare di aver ricevuto il finanziamento da cui sorge il credito ingiunto.
Questo giudice, infatti, condivide un principio enucleato dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, in ambito successorio che, per portata e ragionevolezza, è applicabile trasversalmente a tutte le materie, costituendo la migliore interpretazione del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c.: “l'onere di contestazione
[…] onde impedire l'operatività del principio di non contestazione […] deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione dei fatti dedotti (Cass., S.U., 12065/2014; cfr., altresì, per un'applicazione in materia di contratto di somministrazione, Cass. civ., sez. III, ord., 10-05-2018, n. 11252: [o]vvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere
l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti pagina 5 di 8 costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno in un solo caso: quando l'attore, per primo, venga meno all'onere di analitica allegazione dei fatti. L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, senza in questo caso sollevare l'attore dai suoi oneri probatori
(Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
1.5. Vanno quindi, ribaditi seguenti principi: (a) se
l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica,
l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare
i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti altrettanto analiticamente dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi”; in altra materia ancora, Cass.
31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare
l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
A fronte dell'analitica indicazione delle somme, dei pagamenti e degli interessi (doc. 6 fascicolo monitorio), parte opponente avrebbe dovuto quantomeno negare di aver ricevuto tutta o parte della somma indicata, o di aver corrisposto maggiori rate di quelle allegate come inadempiute (cfr. in generale,
Cass. 31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto pagina 6 di 8 indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
Inoltre, parte opposta ha prodotto come ulteriore, grave e preciso elemento indiziario, concordante con il resto del materiale probatorio acquisito, la lista dei pagamenti effettuati e degli insoluti alla data della cessione. Controparte avrebbe dovuto, oltre a sollevare la propria contestazione sull'erogazione del credito, fornire elementi indiziari in senso contrario, ad es., quantomeno, un estratto del conto del conto corrente indicato nel contratto di finanziamento ai fini dell'addebito delle rate, su cui asseritamente sarebbe dovuta avvenire (e non avvenne) l'erogazione della somma ovvero i successivi addebiti delle rate, di modo da superare questo elemento presuntivo, per tale via fornendo un concreto sostegno a quanto affermato;
deve conseguentemente ritenersi provata l'erogazione della somma indicata nel documento contrattuale.
Fondata risulta invece l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente con riferimento alla indicazione del TAEG errato nel finanziamento (credito al consumo) in considerazione della qualità dei soggetti coobbligati.
Con riguardo alla determinazione del TAEG, il legislatore, attraverso la disciplina destinata a regolamentare le operazioni di finanziamento ai soggetti qualificabili come consumatori, ha previsto espressamente all'art. 125-bis, co. 6, t.u.b., la sanzione della nullità della relativa clausola per l'ipotesi di omessa o errata indicazione del TAEG, prescrivendo, al successivo comma, la disciplina applicabile agli interessi ed imponendo il tasso sostitutivo ex lege dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione del contratto.
Il contratto di finanziamento sottoposto all'esame di questo giudice è assoggettato alla disciplina richiamata, essendo l'art.125-bis t.u.b. entrato in vigore nel settembre 2010 e dunque anteriormente alla sottoscrizione del contratto di prestito del 20/01/2011. Detta norma prevede che “[s]ono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha accertato che il contratto per cui è causa “prevede un piano di ammortamento della durata di 72 mesi e il pagamento di 12 rate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 10,950%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc ...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata.
Le prime ammontano ad un totale di euro 554,51, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 1,00.
Impiegando la formula sopra riportata si perviene ad un TAEG pari al 13,995 %. Il TAEG così pagina 7 di 8 determinato risulta difforme da quello indicato in contratto pari al 13,71 %.”. Il consulente tecnico ha dunque, in adempimento all'incarico ricevuto, provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento applicando, in luogo del tasso concordato, il tasso nominale minimo relativo ai B.O.T. emessi nei dodici mesi anteriori alla conclusione del contratto, ricalcolando la somma ancora dovuta, al netto delle rate pagate, e imputando la differenza di ogni rata versata in eccedenza sul capitale residuo a versarsi.
All'esito di tale ricalcolo è emerso che la somma residua dovuta dagli opponenti alla cessionaria ammonta, alla data del 19/02/2017, ad euro 1.943,69. Controparte_1
Conclusivamente il decreto ingiuntivo n. 335/2019 (r.g. 478//2019) deve essere revocato e gli opponenti condannati a pagare, in favore della cessionaria opposta, la somma di euro 1.943,69 oltre interessi di mora sino al soddisfo.
Le spese del giudizio, dato l'esito della causa, devono essere poste a carico degli opponenti. Tenuto conto del valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50%, in conformità della non particolare complessità della causa e della espletata attività processuale, si liquidano in euro 1.280,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
e c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 335/2019 (r.g. n. 478/2019), emesso dal tribunale di Ragusa in data 15/02/2019;
• condanna (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), in solido tra loro, a pagare a (p.iva ), e per essa, C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice, a (p.iva ) l'importo di euro 1.943,69 (quantificato Controparte_2 P.IVA_2 alla data del 19/02/2017) oltre successivi interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sino al soddisfo;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.469,70, di cui euro 1.278,00 per compensi, euro 191,70 per rimborso forfettario, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 24/6/2022, in via definitiva a carico di
Controparte_1
Sentenza resa ex art. 281-sexies.
Così deciso in Ragusa, 16/4/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, lette le note ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/4/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1881/2019 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dall'avv. Corrado Belfiore del foro di Catania, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
ATTORI/OPPONENTI contro
(p.iva ), con sede in Milano (MI), al Foro Buonaparte n. 12, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale procuratore, p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, rappresentata e difesa, dagli avv. Raffaele
Zurlo e Andrea Ornati del foro di La Spezia, presso il cui studio, ha eletto domicilio;
CONVENUTA/OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “[V]oglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i)in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato da controparte in sede monitoria nei confronti della sig.ra non sussiste per violazione dei requisiti di cui Parte_2 all'art. ex art. 633 c.p.c.;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla banca in sede monitoria non sussiste per difetto assoluto di prova;
iv.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto;
pagina 1 di 8 v.) in ulteriore subordine, nel merito accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento del
20.01.2011 è irrimediabilmente viziato da nullità assoluta, ex art. 1418 c.c., attesa l'errata indicazione del T.A.E.G. effettivamente applicato. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Parte opposta: “[V]oglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n..
335/2019, R.G. n. 478/2019, del 15.02.2019 emesso dal Tribunale di Ragusa ,stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. . 335/2019, R.G. n. 478/2019, del 15.02.2019 emesso dal Tribunale di Ragusa In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, i sigg.ri e al pagamento in favore Pt_2 Pt_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (debitore principale) e Parte_1 Parte_2
(coobbligata), hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2019 (r.g.n. 478/2019), emesso, su ricorso di dal tribunale di Ragusa in data 15/02/2019, a mezzo del Controparte_1 quale veniva ingiunto agli opponenti il pagamento solidale della somma di euro 6.260,12, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di saldo residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento personale n.3920170 per euro 10.000,00, sottoscritto in data 20/01/2011 dagli opponenti con la , CP_3 società del gruppo Monte dei Paschi di Siena.
A seguito di contratto di cessione concluso in data 23/06/2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 la società Pt_3 acquistava un portafoglio di crediti, costituito da crediti pecuniari in essere alla Controparte_1 data del 22/06/2016 di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di quest'ultima nella Controparte_4 predetta società cedente, con efficacia a decorrere dall'1/06/2015.
In conseguenza del mancato pagamento del credito di cui sopra l'odierna convenuta agiva in giudizio attraverso l'azione monitoria oggi opposta.
Alla base del giudizio ex art. 645 c.p.c., gli opponenti deducevano:
1) l'assenza nella certificazione ex art. 50 T.U.B. posta a base della richiesta monitoria di riferimento alla coobbligata/opponente, essendo espressamente ivi indicato solo il debitore , con conseguente Pt_1
pagina 2 di 8 inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della . Da tale carenza ne deriverebbe una Pt_2 incertezza sulla quantificazione della somma ingiunta nei confronti della coobbligata, e la conseguente illiquidità del credito, circostanza ostativa all'emissione del d.i. n.335/2019;
2) la mancata prova della erogazione della somma mutuata e delle modalità in cui la traditio si sarebbe realizzata, oltre che la carenza di prova sulla quantificazione del saldo residuo;
3) in subordine, eccepivano la violazione delle condizioni contrattuali pattuite, avendo la società creditrice provveduto ad addebitare rate di importo superiore a quanto risultante dall'accordo contrattuale, con l'imputazione di ulteriori costi sulla rata incidenti sulla determinazione del TAN e del
TAEG, di misura difforme da quanto indicato in contratto. Sulla base di detta errata indicazione chiedevano ricalcolarsi il quantum dovuto, attraverso l'applicazione del tasso sostitutivo secondo la previsione di cui all'art. 125-bis T.U.B.;
Gli opponenti instavano, dunque, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, ovvero in subordine, per il ricalcolo del saldo dovuto.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società opposta, la quale contestava espressamente le eccezioni di parte opponente precisando che:
- la espressa indicazione, sia nell'estratto conto che nella lista movimenti prodotte in atti, del numero del rapporto di finanziamento di cui l'opponente è coobbligata solidale, mostra la irrilevanza della Pt_2 eccezione mossa dagli opponenti sulla quantificazione della somma nei confronti della coobbligata, essendo entrambi gli attori tenuti per la medesima obbligazione, senza che ciò possa incidere sulla validità del provvedimento monitorio concesso;
- in ogni caso, il verificarsi dell'ipotesi di difformità del TAEG non comporta la nullità del contratto.
L'opposta chiedeva, dunque, il rigetto della opposizione con salvezza di spese e onorari del giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e assegnati i termini per il tentativo di mediazione obbligatoria, vanamente esperita, la causa veniva successivamente istruita con la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e disposta consulenza tecnico-contabile per verificare la correttezza del TAEG indicato in contratto. Infine, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c..
Nel merito
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che di seguito vengono esposte.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a pagina 3 di 8 conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”).
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il presente giudizio origina dunque dalla domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla società cessionaria nei confronti degli opponenti e per la somma di Controparte_1 Pt_1 Pt_2 euro 6.260,12, quale saldo residuo del finanziamento personale per credito al consumo per euro
10.000,00 concesso dalla cedente Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante in capo al creditore, è sufficiente che questi produca il titolo contrattuale, unitamente al piano di ammortamento e all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del garante ovvero del coobbligato;
grava, quindi, su questi ultimi l'onere di provare eventuali cause estintive, modificative e/o impeditive dell'obbligazione.
La società opposta sin dalla fase monitoria ha provveduto ad assolvere agli oneri probatori posti a suo carico: a) allegando di essere titolare del credito in forza della operazione di cartolarizzazione conclusa tra cedente e cessionaria con contratto del 23/06/2016, circostanza non contestata da parte opponente e pagina 4 di 8 in quanto tale non oggetto di prova;
b) producendo il contratto di finanziamento sottoscritto con la e la indicazione del piano di ammortamento (consistente in 72 rate mensili di euro 202,46 CP_3 ciascuna); c) quantificando altresì l'importo dell'inadempimento nella somma complessiva di €. 6.260,12 comprensiva degli interessi di mora alla data del ricorso monitorio, con l'indicazione, mediante la lista movimenti, degli avvenuti pagamenti.
Di contro, parte opponente non ha negato la sottoscrizione del contratto, né ha dichiarato di non avere ricevuto l'erogazione della somma secondo le modalità pattuite in contratto;
non ha dedotto fatti impeditivi o estintivi del credito - nemmeno in termini parziali di ulteriori pagamenti effettuati-, né ha sollevato contestazioni specifiche in relazioni alle voci riportate nell'estratto conto prodotto. L'intera linea difensiva verte esclusivamente sul valore probatorio della documentazione prodotta (o non) dalla cessionaria del credito.
È preciso onere del convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c. prendere posizione “in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” deducendo in modo chiaro ed analitico sui detti fatti, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova, ove la controparte, nella prima difesa utile, non provveda a contestarli allegando circostanze ed elementi concreti volti a neutralizzarne le conseguenze in termini di valenza probatoria al fine di impedire l'effetto previsto dall'art. 115 c.p.c., in base al quale il giudice porrà a fondamento della decisione le circostanze non specificatamente contestate dalla parte costituita .
In particolare, con riferimento alla contestazione relativa alla traditio della somma finanziata, come formulata deve ritenersi inidonea ad impedire gli effetti dettati dall'art. 115 c.p.c., in quanto gli opponenti hanno rivolto, fin dall'inizio, le loro doglianze esclusivamente all'assenza di prove prodotte dall'opposta in sede monitoria, senza mai negare di aver ricevuto il finanziamento da cui sorge il credito ingiunto.
Questo giudice, infatti, condivide un principio enucleato dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, in ambito successorio che, per portata e ragionevolezza, è applicabile trasversalmente a tutte le materie, costituendo la migliore interpretazione del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c.: “l'onere di contestazione
[…] onde impedire l'operatività del principio di non contestazione […] deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione dei fatti dedotti (Cass., S.U., 12065/2014; cfr., altresì, per un'applicazione in materia di contratto di somministrazione, Cass. civ., sez. III, ord., 10-05-2018, n. 11252: [o]vvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere
l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti pagina 5 di 8 costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno in un solo caso: quando l'attore, per primo, venga meno all'onere di analitica allegazione dei fatti. L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, senza in questo caso sollevare l'attore dai suoi oneri probatori
(Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
1.5. Vanno quindi, ribaditi seguenti principi: (a) se
l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica,
l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare
i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti altrettanto analiticamente dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi”; in altra materia ancora, Cass.
31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare
l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
A fronte dell'analitica indicazione delle somme, dei pagamenti e degli interessi (doc. 6 fascicolo monitorio), parte opponente avrebbe dovuto quantomeno negare di aver ricevuto tutta o parte della somma indicata, o di aver corrisposto maggiori rate di quelle allegate come inadempiute (cfr. in generale,
Cass. 31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto pagina 6 di 8 indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
Inoltre, parte opposta ha prodotto come ulteriore, grave e preciso elemento indiziario, concordante con il resto del materiale probatorio acquisito, la lista dei pagamenti effettuati e degli insoluti alla data della cessione. Controparte avrebbe dovuto, oltre a sollevare la propria contestazione sull'erogazione del credito, fornire elementi indiziari in senso contrario, ad es., quantomeno, un estratto del conto del conto corrente indicato nel contratto di finanziamento ai fini dell'addebito delle rate, su cui asseritamente sarebbe dovuta avvenire (e non avvenne) l'erogazione della somma ovvero i successivi addebiti delle rate, di modo da superare questo elemento presuntivo, per tale via fornendo un concreto sostegno a quanto affermato;
deve conseguentemente ritenersi provata l'erogazione della somma indicata nel documento contrattuale.
Fondata risulta invece l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente con riferimento alla indicazione del TAEG errato nel finanziamento (credito al consumo) in considerazione della qualità dei soggetti coobbligati.
Con riguardo alla determinazione del TAEG, il legislatore, attraverso la disciplina destinata a regolamentare le operazioni di finanziamento ai soggetti qualificabili come consumatori, ha previsto espressamente all'art. 125-bis, co. 6, t.u.b., la sanzione della nullità della relativa clausola per l'ipotesi di omessa o errata indicazione del TAEG, prescrivendo, al successivo comma, la disciplina applicabile agli interessi ed imponendo il tasso sostitutivo ex lege dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione del contratto.
Il contratto di finanziamento sottoposto all'esame di questo giudice è assoggettato alla disciplina richiamata, essendo l'art.125-bis t.u.b. entrato in vigore nel settembre 2010 e dunque anteriormente alla sottoscrizione del contratto di prestito del 20/01/2011. Detta norma prevede che “[s]ono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha accertato che il contratto per cui è causa “prevede un piano di ammortamento della durata di 72 mesi e il pagamento di 12 rate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 10,950%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc ...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata.
Le prime ammontano ad un totale di euro 554,51, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 1,00.
Impiegando la formula sopra riportata si perviene ad un TAEG pari al 13,995 %. Il TAEG così pagina 7 di 8 determinato risulta difforme da quello indicato in contratto pari al 13,71 %.”. Il consulente tecnico ha dunque, in adempimento all'incarico ricevuto, provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento applicando, in luogo del tasso concordato, il tasso nominale minimo relativo ai B.O.T. emessi nei dodici mesi anteriori alla conclusione del contratto, ricalcolando la somma ancora dovuta, al netto delle rate pagate, e imputando la differenza di ogni rata versata in eccedenza sul capitale residuo a versarsi.
All'esito di tale ricalcolo è emerso che la somma residua dovuta dagli opponenti alla cessionaria ammonta, alla data del 19/02/2017, ad euro 1.943,69. Controparte_1
Conclusivamente il decreto ingiuntivo n. 335/2019 (r.g. 478//2019) deve essere revocato e gli opponenti condannati a pagare, in favore della cessionaria opposta, la somma di euro 1.943,69 oltre interessi di mora sino al soddisfo.
Le spese del giudizio, dato l'esito della causa, devono essere poste a carico degli opponenti. Tenuto conto del valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50%, in conformità della non particolare complessità della causa e della espletata attività processuale, si liquidano in euro 1.280,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
e c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 335/2019 (r.g. n. 478/2019), emesso dal tribunale di Ragusa in data 15/02/2019;
• condanna (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), in solido tra loro, a pagare a (p.iva ), e per essa, C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice, a (p.iva ) l'importo di euro 1.943,69 (quantificato Controparte_2 P.IVA_2 alla data del 19/02/2017) oltre successivi interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sino al soddisfo;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.469,70, di cui euro 1.278,00 per compensi, euro 191,70 per rimborso forfettario, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 24/6/2022, in via definitiva a carico di
Controparte_1
Sentenza resa ex art. 281-sexies.
Così deciso in Ragusa, 16/4/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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