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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 11342/2019 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce C.F._1
all'atto di citazione, dall'avvocato Andrea Vele (C.F. , C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Fiorignano n.
29
-attrice-
E
(P. IVA ), con sede in Mogliano Veneto, alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Campania, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 16 gennaio 2015, rep. n. 186905, dall'avvocato Persona_1
Lavinia Volpe (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Salerno, alla via Matteo Greco n.
3 -convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 22 novembre 2019, Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatile dalle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in Battipaglia il 15 gennaio 2017, alle ore 22:30
circa, allorquando, mentre alla guida della vettura Fiat Seicento targata
BP659WY stava percorrendo la via Serroni Alto, con direzione da Battipaglia a
Montecorvino Rovella, per evitare la collisione con un'auto proveniente dall'opposto senso di marcia, che aveva invaso la sua corsia, aveva urtato il muro adiacente il margine destro della strada. L'attrice, premesso che l'autoveicolo antagonista si era allontanato repentinamente, rendendo impossibile annotare il suo numero di targa e la sua identificazione, chiese: “a)
Accertare e dichiarare che il sinistro individuato in premessa si è verificato per
esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata
di cui in premessa e, per l'effetto b) Condannare la convenuta compagnia di
assicurazioni in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, in qualità di impresa designata per la regione Campania dal F.G.V.S.,
al risarcimento del danno patrimoniale, morale, biologico, estetico, alla vita di
relazione, esistenziale e comunque di tutti i danni fisici e morali, nessuno
escluso, subiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa, da quantificarsi in corso di causa previa C.T.U. medico-legale che
pag. 2/14 sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulle
somme rivalutate;
c) condannare altresì la convenuta Compagnia di
assicurazioni al pagamento delle competenze professionali concernenti la fase
stragiudiziale della instauranda vertenza (ex D.M. 55/2014); d) vittoria di spese,
diritti e onorari del giudizio, oltre I.v.a. e Cnap come per legge, rimborso
forfettario delle spese di lite nella misura del 15% ai sensi dell'art. 15 L. P., con
attribuzione allo scrivente procuratore in quanto antistatario”.
costituendosi il 28 febbraio 2020 quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, eccepì l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 287 e 148 del
D.Lgs. n. 209/2005, e la sua infondatezza, anche con riferimento all'ammontare dei danni reclamati, quindi chiese: “IN VIA PRELIMINARE: 1°) dichiarare la
carenza di legittimazione passiva della comparente Compagnia;
2°) dichiarare
la domanda così come articolata e proposta dall'attrice improcedibile,
improponibile ed inammissibile per carenza di presupposti di legge;
NEL
MERITO: 3°) dichiarare la domanda manifestamente infondata in fatto ed in
diritto e quindi rigettarla;
4°) condannare l'attrice al pagamento delle spese,
diritti ed onorario di causa con attribuzione al procuratore antistatario”.
Istruita con l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa, all'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata a pag. 3/14 sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 7 gennaio 2025.
2.- Le parti hanno così rispettivamente concluso:
- l'attrice: “accoglimento della domanda vinte le spese”;
- la convenuta: “1) In via preliminare dichiarare la carenza di
legittimazione passiva delle nella qualità di F.G.V.S.; 2) Controparte_1
dichiarare la domanda così come articolata e proposta nei confronti delle
improcedibile, inammissibile, per inesistenza dei Controparte_1
presupposti di fatto e di diritto sanciti dal D.lgs. 209/05 e non provata e di
conseguenza manifestamente infondate in fatto e in diritto e, quindi, rigettarle;
3) in linea subordinata, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito
dovesse ritenere di accogliere la domanda, dichiarare la concorrente
responsabilità ex art. 2054 c.c. della sig.ra nella Parte_1
verificazione dell'evento, accogliendo la domanda risarcitoria solo per quanto di
ragione; 4) condannare l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorario di
causa in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
3.- Sono infondate le – generiche – doglianze della convenuta in punto di improcedibilità e improponibilità della domanda attrice.
, infatti, ha ritualmente citato la compagnia Parte_1
assicuratrice, quale rappresentante del Fondo di garanzia, il 22/26 novembre
2019, ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di consegna della richiesta di risarcimento, con messaggio di posta elettronica certificata, in data 2
marzo 2017, secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005). Va aggiunto che una tale richiesta risarcitoria pag. 4/14 risulta inviata non solo a quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo dio garanzia delle vittime della strada per la Regione
Campania, ma anche alla CP_2
Tra i requisiti di cui all'indicato art. 148 – secondo l'interpretazione del nuovo assetto normativo costituzionalmente orientata, al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi, perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-contenziosa, con l'esigenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali. I primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa;
i secondi,
dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno” (così il comma 2 della norma), vanno considerati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto,
la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “la richiesta di risarcimento che
la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a
pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a
produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e
sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della
proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei
pag. 5/14 contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano
superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte
dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016).
Premesso che l'eccipiente neppure specifica per quale aspetto la richiesta risarcitoria della danneggiata sarebbe incompleta o carente dei contenuti imposti dalla richiamata norma, va ribadito come la giurisprudenza di legittimità – che questo giudice condivide appieno – abbia ripetutamente affermato che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica è
proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni se l'assicuratore,
come nel caso di specie, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. tra le tante
Cass., Sez. 3, sentenza n. 32919 del 09/11/2022 e Sez. 6 – 3, ordinanza n.
15445 del 03/06/2021).
4.- In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
Pertanto, a confutazione della difesa di parte convenuta, va ribadito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei pag. 6/14 confronti dell'impresa designata dal Fondo, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima: la giurisprudenza ha ripetutamente insegnato che la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un semplice indizio, liberamente valutabile dal giudice insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti per stabilire se sussista il diritto al risarcimento
(cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 e Sez. 3,
Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).
5.- Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Le risultanze istruttorie hanno confermato che , alle Parte_1
ore 22:30 circa del 15 gennaio 2017, in agro di Battipaglia, mentre conduceva il suo autoveicolo lungo la via di collegamento con Montecorvino Rovella, ha urtato il muro adiacente la strada per evitare lo scontro frontale con un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia che, nel sorpassare la vettura che la precedeva, aveva invaso la corsia in quel frangente impegnata dall'attrice, immediatamente allontanandosi, senza prestare soccorso.
In particolare, i testimoni ed , Testimone_1 Testimone_2
indifferenti, hanno riferito di avere assistito al sinistro in quanto a bordo di un veicolo che seguiva quello dell'attrice ed hanno concordemente e coerentemente dichiarato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate,
un'auto non identificata, nell'effettuare un sorpasso, con i fari abbaglianti accesi,
pag. 7/14 costrinse la conducente della vettura li precedeva a spostarsi sulla sua destra fino a urtare contro il muro, per evitare lo scontro frontale;
entrambi hanno, poi,
precisato che, in seguito al sinistro, il veicolo antagonista si era rapidamente allontanato, senza prestare soccorso, così impendendo loro di individuare il numero di targa.
Precisamente, ha dichiarato: “… io e il mio amico sig. Testimone_2
eravamo in macchina andando verso Macchia fraz. di Montecorvino Tes_1
Rovella davanti a me c'era una 600 blu di fronte alla mia macchina e quindi alla
600, di fronte veniva un'altra macchina con i fari alti allora la '600 quando ha
visto l'auto che sorpassava con i fari alti per evitare l'impatto frontale è andata a
sbattere contro il muro. Noi eravamo in direzione Montecorvino Rovella l'auto
con i fari alti veniva in senso opposto non ricordo che modello di auto era …
non ricordo con precisione la data penso Gennaio del 2017, di sera;
…
confermo la circostanza 1) come già riferito;
… sul capo 2) confermo la
circostanza; … sul capo 3) confermo la circostanza, come già riferito;
… sul
capo 4): si è vero;
… sul capo 5) si è vero;
confermo la circostanza;
… sul capo
6): si è vero;
la sig.ra l'abbiamo soccorsa noi nell'immediatezza, e Parte_1
poi altre persone si sono offerte di accompagnarla in ospedale;
… riconosco
dalle foto allegate alla produzione di parte attrice sia l'autovettura, sia le foto
delle lesioni della signora che noi nell'immediatezza abbiamo provveduto a
tamponare”.
Analogamente, ha riferito quanto segue: “… era una Testimone_1
domenica sera, … gennaio in serata verso le 22/22.30 ero in macchina insieme
al mio amico eravamo diretti da in direzione Montecorvino Parte_2
pag. 8/14 Rovella, quando, la strada era bagnata davanti a noi procedevamo nella stessa
direzione in auto '600 blu dalla quale eravamo distanziati perché pioveva.
Un'auto di fronte procedeva ad alta velocità con i fari a lunghi in fase di
sorpasso e allora l'auto 600 per evitare l'impatto frontale è finita nel muro e
anche io ho fatto una brusca frenata per evitare anch'io l'impatto; … sul capo
1): si è vero, confermo la circostanza;
… sul capo 2) si è vero confermo la
circostanza come già riferito;
… sul capo 3): si è vero;
confermo la circostanza;
non è stato possibile identificare l'auto che ha effettuato il sorpasso;
… sul capo
4): si è vero non vi è stato un urto diretto tra le auto;
… sul capo 5): si è vero
confermo la circostanza;
… sul capo 6): si è vero confermo la circostanza;
abbiamo soccorso nell'immediatezza la signora che perdeva molto sangue dalla
testa; … un'auto sopraggiunta con a bordo un ragazzo si è offerta di portare la
signora in ospedale. … riconosco le foto sia della signora, sia dell'auto a
seguito del sinistro come allegate alla produzione di parte attrice. … ricordo che
il sinistro è avvenuto circa 5 anni fa”.
È ampiamente verosimile che la vittima non abbia prestato attenzione all'identificazione del veicolo pirata, così come è plausibile che i testimoni non siano stati in grado di meglio memorizzarne le caratteristiche (modello e targa),
per l'ora serale e l'uso del veicolo pirata dei fari abbaglianti;
inoltre, in presenza di un improvviso sinistro, delle conseguenze potenzialmente gravi per l'urto dell'auto contro il muro, deve ragionevolmente ritenersi che l'attenzione dei testimoni sia stata rivolta più sulla danneggiata che sull'autovettura antagonista,
rapidamente allontanatasi dal luogo teatro del sinistro e sfuggita al campo visivo dei testimoni.
pag. 9/14 Le deposizioni dei testimoni sono, dunque, attendibili, in quanto risultano chiare nel rappresentare la dinamica del sinistro, i luoghi di causa nonché le conseguenze, in termini di lesioni personali che ne sono derivate.
La ricostruzione del sinistro, così come dedotta in citazione e confermata dai testimoni escussi, trova conferma anche nella documentazione medica versata agli atti di causa, in particolare nel referto di pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero di Battipaglia n. 20170001661 del 15 gennaio 2017,
laddove sono stati diagnosticati “Trauma stradale con vasta ferita fronto-parieto-
occipitale, contusione mano dx + emicostato dx – sn. Rx gamba sn, tac
encefalo” (v. in prod. att.), nonché nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale del dott. , il quale ha verificato la piena Persona_2
compatibilità del documentato quadro clinico con la dinamica dei fatti (così a pagina 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Tali prove sono ampiamente sufficienti a fugare i dubbi della compagnia assicuratrice circa la veridicità del sinistro, la natura e consistenza dei danni nonché la derivazione di tali danni dai fatti di causa.
Va aggiunto che non risulta agli atti del processo che l'attrice abbia con la sua condotta determinato o concorso a determinare l'evento, essendo emerso che nessuna manovra anomala o imprudente aveva messo in atto nel percorrere la via Serroni Alto con direzione Battipaglia – Montecorvino Rovella
e nel fronteggiare l'improvviso ostacolo costituito dalla improvvida condotta di guida dell'automobilista antagonista, autore di gravi violazioni alle regole della circolazione, oltre che alle più elementari regole di diligenza e prudenza,
avendo azzardato un sorpasso pur avendo di fronte altri autoveicoli ed invaso pag. 10/14 l'opposta corsia di marcia.
Ciò premesso, deve affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nel determinismo dell'incidente.
7.- Quanto ai danni, il consulente tecnico d'ufficio ha riferito che dal sinistro all'attrice sono derivati “POSTUMI STABILIZZATI DI TRAUMA
DISTRATTIVO LIEVE DELLA SPALLA SINISTRA, GL SINISTRA E
IO IS IN SOGGETTO CON VASTA FERITA CICATRIZZATA
DEL CUOIO CAPELLUTO SENZA DANNI ESTETICI”, con un'invalidità
temporanea che fu totale per 15 giorni e parziale al 50% per ulteriori 15 e una definitiva compromissione dell'integrità psico-fisica pari al 4%
Tali conclusioni, confortate dalla scienza di settore ed immuni da errori logici, oltre che coerenti con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e da questo giudice, sono pienamente condivise.
La liquidazione di tali danni va effettuata, tenendo presente l'età della vittima (54 anni al tempo del sinistro), secondo i nuovi parametri dettati dal D.M.
16 luglio 2024, in attuazione dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ammontando il loro equivalente pecuniario a complessivi € 5.085,15, di cui € 3.842,25 per il danno biologico permanente ed € 1.242,90 per l'invalidità temporanea (dietim € 55,24).
Nulla spetta per danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale,
invero, il danno morale va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo pag. 11/14 alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez.
3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche Parte_1
documentate, effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 355,89, importo che rivalutato all'attualità, ascende a € 463,55.
Spetta all'attrice, ancora, il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo,
danno richiesto e a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
Complessivamente, quindi, è dovuta dalla convenuta Controparte_1
nella qualità, all'attrice la somma di € 5.548,70, oltre gli interessi
[...]
compensativi, come innanzi calcolati, e di mora, questi ultimi sulla sola sorte capitale rivalutata al tasso legale dalla presente decisione al saldo effettivo.
8.- Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno distratte, per richiesta attribuzione, e liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, parametrata al decisum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
pag. 12/14 Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico della società, in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) condanna quale impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, a pagare a la Parte_1
somma di € 5.548,70, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
2) condanna quale impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, a pagare a le Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.750,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA
e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Andrea
Vele;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la
Regione Campania.
Salerno, 17 gennaio 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 11342/2019 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce C.F._1
all'atto di citazione, dall'avvocato Andrea Vele (C.F. , C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Fiorignano n.
29
-attrice-
E
(P. IVA ), con sede in Mogliano Veneto, alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Campania, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 16 gennaio 2015, rep. n. 186905, dall'avvocato Persona_1
Lavinia Volpe (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Salerno, alla via Matteo Greco n.
3 -convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 22 novembre 2019, Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatile dalle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in Battipaglia il 15 gennaio 2017, alle ore 22:30
circa, allorquando, mentre alla guida della vettura Fiat Seicento targata
BP659WY stava percorrendo la via Serroni Alto, con direzione da Battipaglia a
Montecorvino Rovella, per evitare la collisione con un'auto proveniente dall'opposto senso di marcia, che aveva invaso la sua corsia, aveva urtato il muro adiacente il margine destro della strada. L'attrice, premesso che l'autoveicolo antagonista si era allontanato repentinamente, rendendo impossibile annotare il suo numero di targa e la sua identificazione, chiese: “a)
Accertare e dichiarare che il sinistro individuato in premessa si è verificato per
esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata
di cui in premessa e, per l'effetto b) Condannare la convenuta compagnia di
assicurazioni in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, in qualità di impresa designata per la regione Campania dal F.G.V.S.,
al risarcimento del danno patrimoniale, morale, biologico, estetico, alla vita di
relazione, esistenziale e comunque di tutti i danni fisici e morali, nessuno
escluso, subiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa, da quantificarsi in corso di causa previa C.T.U. medico-legale che
pag. 2/14 sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulle
somme rivalutate;
c) condannare altresì la convenuta Compagnia di
assicurazioni al pagamento delle competenze professionali concernenti la fase
stragiudiziale della instauranda vertenza (ex D.M. 55/2014); d) vittoria di spese,
diritti e onorari del giudizio, oltre I.v.a. e Cnap come per legge, rimborso
forfettario delle spese di lite nella misura del 15% ai sensi dell'art. 15 L. P., con
attribuzione allo scrivente procuratore in quanto antistatario”.
costituendosi il 28 febbraio 2020 quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, eccepì l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 287 e 148 del
D.Lgs. n. 209/2005, e la sua infondatezza, anche con riferimento all'ammontare dei danni reclamati, quindi chiese: “IN VIA PRELIMINARE: 1°) dichiarare la
carenza di legittimazione passiva della comparente Compagnia;
2°) dichiarare
la domanda così come articolata e proposta dall'attrice improcedibile,
improponibile ed inammissibile per carenza di presupposti di legge;
NEL
MERITO: 3°) dichiarare la domanda manifestamente infondata in fatto ed in
diritto e quindi rigettarla;
4°) condannare l'attrice al pagamento delle spese,
diritti ed onorario di causa con attribuzione al procuratore antistatario”.
Istruita con l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa, all'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata a pag. 3/14 sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 7 gennaio 2025.
2.- Le parti hanno così rispettivamente concluso:
- l'attrice: “accoglimento della domanda vinte le spese”;
- la convenuta: “1) In via preliminare dichiarare la carenza di
legittimazione passiva delle nella qualità di F.G.V.S.; 2) Controparte_1
dichiarare la domanda così come articolata e proposta nei confronti delle
improcedibile, inammissibile, per inesistenza dei Controparte_1
presupposti di fatto e di diritto sanciti dal D.lgs. 209/05 e non provata e di
conseguenza manifestamente infondate in fatto e in diritto e, quindi, rigettarle;
3) in linea subordinata, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito
dovesse ritenere di accogliere la domanda, dichiarare la concorrente
responsabilità ex art. 2054 c.c. della sig.ra nella Parte_1
verificazione dell'evento, accogliendo la domanda risarcitoria solo per quanto di
ragione; 4) condannare l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorario di
causa in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
3.- Sono infondate le – generiche – doglianze della convenuta in punto di improcedibilità e improponibilità della domanda attrice.
, infatti, ha ritualmente citato la compagnia Parte_1
assicuratrice, quale rappresentante del Fondo di garanzia, il 22/26 novembre
2019, ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di consegna della richiesta di risarcimento, con messaggio di posta elettronica certificata, in data 2
marzo 2017, secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005). Va aggiunto che una tale richiesta risarcitoria pag. 4/14 risulta inviata non solo a quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo dio garanzia delle vittime della strada per la Regione
Campania, ma anche alla CP_2
Tra i requisiti di cui all'indicato art. 148 – secondo l'interpretazione del nuovo assetto normativo costituzionalmente orientata, al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi, perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-contenziosa, con l'esigenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali. I primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa;
i secondi,
dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno” (così il comma 2 della norma), vanno considerati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto,
la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “la richiesta di risarcimento che
la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a
pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a
produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e
sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della
proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei
pag. 5/14 contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano
superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte
dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016).
Premesso che l'eccipiente neppure specifica per quale aspetto la richiesta risarcitoria della danneggiata sarebbe incompleta o carente dei contenuti imposti dalla richiamata norma, va ribadito come la giurisprudenza di legittimità – che questo giudice condivide appieno – abbia ripetutamente affermato che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica è
proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni se l'assicuratore,
come nel caso di specie, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. tra le tante
Cass., Sez. 3, sentenza n. 32919 del 09/11/2022 e Sez. 6 – 3, ordinanza n.
15445 del 03/06/2021).
4.- In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
Pertanto, a confutazione della difesa di parte convenuta, va ribadito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei pag. 6/14 confronti dell'impresa designata dal Fondo, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima: la giurisprudenza ha ripetutamente insegnato che la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un semplice indizio, liberamente valutabile dal giudice insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti per stabilire se sussista il diritto al risarcimento
(cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 e Sez. 3,
Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).
5.- Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Le risultanze istruttorie hanno confermato che , alle Parte_1
ore 22:30 circa del 15 gennaio 2017, in agro di Battipaglia, mentre conduceva il suo autoveicolo lungo la via di collegamento con Montecorvino Rovella, ha urtato il muro adiacente la strada per evitare lo scontro frontale con un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia che, nel sorpassare la vettura che la precedeva, aveva invaso la corsia in quel frangente impegnata dall'attrice, immediatamente allontanandosi, senza prestare soccorso.
In particolare, i testimoni ed , Testimone_1 Testimone_2
indifferenti, hanno riferito di avere assistito al sinistro in quanto a bordo di un veicolo che seguiva quello dell'attrice ed hanno concordemente e coerentemente dichiarato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate,
un'auto non identificata, nell'effettuare un sorpasso, con i fari abbaglianti accesi,
pag. 7/14 costrinse la conducente della vettura li precedeva a spostarsi sulla sua destra fino a urtare contro il muro, per evitare lo scontro frontale;
entrambi hanno, poi,
precisato che, in seguito al sinistro, il veicolo antagonista si era rapidamente allontanato, senza prestare soccorso, così impendendo loro di individuare il numero di targa.
Precisamente, ha dichiarato: “… io e il mio amico sig. Testimone_2
eravamo in macchina andando verso Macchia fraz. di Montecorvino Tes_1
Rovella davanti a me c'era una 600 blu di fronte alla mia macchina e quindi alla
600, di fronte veniva un'altra macchina con i fari alti allora la '600 quando ha
visto l'auto che sorpassava con i fari alti per evitare l'impatto frontale è andata a
sbattere contro il muro. Noi eravamo in direzione Montecorvino Rovella l'auto
con i fari alti veniva in senso opposto non ricordo che modello di auto era …
non ricordo con precisione la data penso Gennaio del 2017, di sera;
…
confermo la circostanza 1) come già riferito;
… sul capo 2) confermo la
circostanza; … sul capo 3) confermo la circostanza, come già riferito;
… sul
capo 4): si è vero;
… sul capo 5) si è vero;
confermo la circostanza;
… sul capo
6): si è vero;
la sig.ra l'abbiamo soccorsa noi nell'immediatezza, e Parte_1
poi altre persone si sono offerte di accompagnarla in ospedale;
… riconosco
dalle foto allegate alla produzione di parte attrice sia l'autovettura, sia le foto
delle lesioni della signora che noi nell'immediatezza abbiamo provveduto a
tamponare”.
Analogamente, ha riferito quanto segue: “… era una Testimone_1
domenica sera, … gennaio in serata verso le 22/22.30 ero in macchina insieme
al mio amico eravamo diretti da in direzione Montecorvino Parte_2
pag. 8/14 Rovella, quando, la strada era bagnata davanti a noi procedevamo nella stessa
direzione in auto '600 blu dalla quale eravamo distanziati perché pioveva.
Un'auto di fronte procedeva ad alta velocità con i fari a lunghi in fase di
sorpasso e allora l'auto 600 per evitare l'impatto frontale è finita nel muro e
anche io ho fatto una brusca frenata per evitare anch'io l'impatto; … sul capo
1): si è vero, confermo la circostanza;
… sul capo 2) si è vero confermo la
circostanza come già riferito;
… sul capo 3): si è vero;
confermo la circostanza;
non è stato possibile identificare l'auto che ha effettuato il sorpasso;
… sul capo
4): si è vero non vi è stato un urto diretto tra le auto;
… sul capo 5): si è vero
confermo la circostanza;
… sul capo 6): si è vero confermo la circostanza;
abbiamo soccorso nell'immediatezza la signora che perdeva molto sangue dalla
testa; … un'auto sopraggiunta con a bordo un ragazzo si è offerta di portare la
signora in ospedale. … riconosco le foto sia della signora, sia dell'auto a
seguito del sinistro come allegate alla produzione di parte attrice. … ricordo che
il sinistro è avvenuto circa 5 anni fa”.
È ampiamente verosimile che la vittima non abbia prestato attenzione all'identificazione del veicolo pirata, così come è plausibile che i testimoni non siano stati in grado di meglio memorizzarne le caratteristiche (modello e targa),
per l'ora serale e l'uso del veicolo pirata dei fari abbaglianti;
inoltre, in presenza di un improvviso sinistro, delle conseguenze potenzialmente gravi per l'urto dell'auto contro il muro, deve ragionevolmente ritenersi che l'attenzione dei testimoni sia stata rivolta più sulla danneggiata che sull'autovettura antagonista,
rapidamente allontanatasi dal luogo teatro del sinistro e sfuggita al campo visivo dei testimoni.
pag. 9/14 Le deposizioni dei testimoni sono, dunque, attendibili, in quanto risultano chiare nel rappresentare la dinamica del sinistro, i luoghi di causa nonché le conseguenze, in termini di lesioni personali che ne sono derivate.
La ricostruzione del sinistro, così come dedotta in citazione e confermata dai testimoni escussi, trova conferma anche nella documentazione medica versata agli atti di causa, in particolare nel referto di pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero di Battipaglia n. 20170001661 del 15 gennaio 2017,
laddove sono stati diagnosticati “Trauma stradale con vasta ferita fronto-parieto-
occipitale, contusione mano dx + emicostato dx – sn. Rx gamba sn, tac
encefalo” (v. in prod. att.), nonché nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale del dott. , il quale ha verificato la piena Persona_2
compatibilità del documentato quadro clinico con la dinamica dei fatti (così a pagina 7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Tali prove sono ampiamente sufficienti a fugare i dubbi della compagnia assicuratrice circa la veridicità del sinistro, la natura e consistenza dei danni nonché la derivazione di tali danni dai fatti di causa.
Va aggiunto che non risulta agli atti del processo che l'attrice abbia con la sua condotta determinato o concorso a determinare l'evento, essendo emerso che nessuna manovra anomala o imprudente aveva messo in atto nel percorrere la via Serroni Alto con direzione Battipaglia – Montecorvino Rovella
e nel fronteggiare l'improvviso ostacolo costituito dalla improvvida condotta di guida dell'automobilista antagonista, autore di gravi violazioni alle regole della circolazione, oltre che alle più elementari regole di diligenza e prudenza,
avendo azzardato un sorpasso pur avendo di fronte altri autoveicoli ed invaso pag. 10/14 l'opposta corsia di marcia.
Ciò premesso, deve affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nel determinismo dell'incidente.
7.- Quanto ai danni, il consulente tecnico d'ufficio ha riferito che dal sinistro all'attrice sono derivati “POSTUMI STABILIZZATI DI TRAUMA
DISTRATTIVO LIEVE DELLA SPALLA SINISTRA, GL SINISTRA E
IO IS IN SOGGETTO CON VASTA FERITA CICATRIZZATA
DEL CUOIO CAPELLUTO SENZA DANNI ESTETICI”, con un'invalidità
temporanea che fu totale per 15 giorni e parziale al 50% per ulteriori 15 e una definitiva compromissione dell'integrità psico-fisica pari al 4%
Tali conclusioni, confortate dalla scienza di settore ed immuni da errori logici, oltre che coerenti con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e da questo giudice, sono pienamente condivise.
La liquidazione di tali danni va effettuata, tenendo presente l'età della vittima (54 anni al tempo del sinistro), secondo i nuovi parametri dettati dal D.M.
16 luglio 2024, in attuazione dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ammontando il loro equivalente pecuniario a complessivi € 5.085,15, di cui € 3.842,25 per il danno biologico permanente ed € 1.242,90 per l'invalidità temporanea (dietim € 55,24).
Nulla spetta per danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale,
invero, il danno morale va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo pag. 11/14 alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez.
3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
A spetta, invece, il rimborso delle spese mediche Parte_1
documentate, effettivamente riconducibili alle lesioni patite in occasione del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 355,89, importo che rivalutato all'attualità, ascende a € 463,55.
Spetta all'attrice, ancora, il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo,
danno richiesto e a sua volta equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino alla data della presente decisione.
Complessivamente, quindi, è dovuta dalla convenuta Controparte_1
nella qualità, all'attrice la somma di € 5.548,70, oltre gli interessi
[...]
compensativi, come innanzi calcolati, e di mora, questi ultimi sulla sola sorte capitale rivalutata al tasso legale dalla presente decisione al saldo effettivo.
8.- Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno distratte, per richiesta attribuzione, e liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, parametrata al decisum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
pag. 12/14 Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico della società, in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) condanna quale impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, a pagare a la Parte_1
somma di € 5.548,70, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
2) condanna quale impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, a pagare a le Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.750,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA
e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Andrea
Vele;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la
Regione Campania.
Salerno, 17 gennaio 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 13/14 pag. 14/14