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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7323/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
“ , con sede in Palermo, Via G. Perrotta 25 P. IVA ( in Parte_1 P.IVA_1
persona del Suo Liquidatore e legale rappresentante pro - tempore, Sig. Parte_2
nato a [...] il [...], Codice Fiscale ,
[...] CodiceFiscale_1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Palermo,
Corso Calatafimi n.589 presso e nello Studio Legale Associato Schimmenti –
Dimaggio, rappresentato e difeso, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv.
Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: , in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 23.05.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001861800 – Prot. . 5500.25/09/2019.0518839 notificata in data 06.05.2024 CP_1
con conseguente estinzione della pretesa in essa contenuta.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.543,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 14.05.2024 n.q. di legale Parte_2
rappresentante di , proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. Parte_1
OI 001861800 notificate il 06.05.2024 con la quale l' aveva ingiunto il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 13.200,00 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anni 2018
e 2019.
CP_ Il ricorrente eccepiva in via principale la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 ed in via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione e ciò in virtù DL Lavoro del 1^ maggio 2023.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed CP_1
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici nonché l'ordinatorietà del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso. La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione
è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, CP_1
che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui. Con il decreto legge 48/2023, con in L. 85/2023 sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo: “All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati notificati nel rispetto dei termini.
CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2017-2018 mediante atto prot. n. 5500.25/09/2019.0518839 spedito alla società a mezzo raccomandata ricevuta l'8.10.2019 ed al legale rappresentante mediante atto prot. n. 5500.17/01/2022.0031157 spedito con raccomandata ricevuta il 27.01.2022.
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2017 – 2018 di talchè la contestazione è intervenuta tardivamente (alla società
l'8.10.2019 e al legale rappresentante il 27.01.2022), ovvero oltre il termine di
CP_ novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame dell'ulteriore motivo di opposizione che tuttavia è infondato, avendo la sanzione rispettato i parametri di cui al DL. 48/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7323/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
“ , con sede in Palermo, Via G. Perrotta 25 P. IVA ( in Parte_1 P.IVA_1
persona del Suo Liquidatore e legale rappresentante pro - tempore, Sig. Parte_2
nato a [...] il [...], Codice Fiscale ,
[...] CodiceFiscale_1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Palermo,
Corso Calatafimi n.589 presso e nello Studio Legale Associato Schimmenti –
Dimaggio, rappresentato e difeso, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv.
Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: , in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 23.05.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001861800 – Prot. . 5500.25/09/2019.0518839 notificata in data 06.05.2024 CP_1
con conseguente estinzione della pretesa in essa contenuta.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.543,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 14.05.2024 n.q. di legale Parte_2
rappresentante di , proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. Parte_1
OI 001861800 notificate il 06.05.2024 con la quale l' aveva ingiunto il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 13.200,00 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anni 2018
e 2019.
CP_ Il ricorrente eccepiva in via principale la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 ed in via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione e ciò in virtù DL Lavoro del 1^ maggio 2023.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed CP_1
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici nonché l'ordinatorietà del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso. La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione
è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, CP_1
che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui. Con il decreto legge 48/2023, con in L. 85/2023 sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo: “All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati notificati nel rispetto dei termini.
CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2017-2018 mediante atto prot. n. 5500.25/09/2019.0518839 spedito alla società a mezzo raccomandata ricevuta l'8.10.2019 ed al legale rappresentante mediante atto prot. n. 5500.17/01/2022.0031157 spedito con raccomandata ricevuta il 27.01.2022.
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2017 – 2018 di talchè la contestazione è intervenuta tardivamente (alla società
l'8.10.2019 e al legale rappresentante il 27.01.2022), ovvero oltre il termine di
CP_ novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame dell'ulteriore motivo di opposizione che tuttavia è infondato, avendo la sanzione rispettato i parametri di cui al DL. 48/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente