Articolo 12 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 gennaio 1961
Art. 12.
Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, puo' adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:
a) il richiamo;
b) l'ammonizione;
c) la censura;
d) la sospensione temporanea dall'albo;
e) la cancellazione dall'albo;
f) la radiazione dall'albo.
La cancellazione dall'albo e' pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilita' di cui all'art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorita' giudiziaria passata in giudicato, nonche' nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.
La radiazione e' pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.
Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1961
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