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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 516/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 10.02.2025 da
1) Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Chioini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Tunisia numero 3 interno 10
e
2) Parte_2 nata il [...] in Sant'Elpidio a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Chioini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Tunisia numero 3 interno 10
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.04.2004 in ON NO
(anno 2004 atto n. 2 parte II serie A ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni;
□ separati consensualmente con verbale in data 05.01.2021 omologato con decreto n. 137/2021 del 05.01.2021(R.G. 1812/2020)
pagina 1 di 3 con i seguenti figli:
1) nata il [...] in [...], cittadinanza italiana;
Parte_3
2) nata il [...] in [...], cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
2) La casa coniugale, sita in ON NO (FM) alla Via Rimembranza n. 60 di proprietà della Sig.ra rimarrà in uso esclusivo alla Sig.ra ove ci vivrà insieme alle figlie Parte_2 Pt_2 Parte_3
e ; Parte_4
3) Le figlie minori, e , vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo le Parte_3 Parte_4 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in ON NO (FM) alla Via Rimembranza n. 60. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
4) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, per il mantenimento Parte_1 ordinario delle figlie, la somma globale di € 600,00 (seicento/00) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
Il Sig. concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 necessarie per le figlie individuate e regolamentate secondo i criteri di cui al 'Protocollo di Intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia' del Tribunale di Fermo nonché dalle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense;
5) Il Sig. avrà̀ la facoltà̀ di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana Parte_1 Pt_4 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 oltre ad altre occasioni da concordarsi di volta in volta tra i genitori compatibilmente con gli impegni della figlia;
le festività̀ natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente col padre e con la madre: nelle festività̀ natalizie, ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre sarà̀ trascorso col padre/con la madre mentre i giorni del Santo Natale e di Santo Stefano con la madre/col padre e viceversa, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente tra i genitori e sempre compatibilmente con gli impegni della stessa;
per le altre festività̀ e per il giorno del compleanno della minore si seguirà̀ il criterio dell'alternanza annuale, ma sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i coniugi;
6) Il Sig. rinuncia, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla percezione degli assegni Parte_1 per il nucleo familiare in favore delle figlie che saranno richiesti e percepiti al 100% dalla Sig.ra Pt_2
[...]
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
8) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 2 di 3 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, precisando che relativamente alla condizione n 3 relativa all'affidamento non riguarda la figlia in quanto è divenuta maggiorenne;
Parte_3
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON NO in data
25.04.2004 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 10.02.2025 da
1) Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Chioini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Tunisia numero 3 interno 10
e
2) Parte_2 nata il [...] in Sant'Elpidio a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Chioini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Tunisia numero 3 interno 10
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.04.2004 in ON NO
(anno 2004 atto n. 2 parte II serie A ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni;
□ separati consensualmente con verbale in data 05.01.2021 omologato con decreto n. 137/2021 del 05.01.2021(R.G. 1812/2020)
pagina 1 di 3 con i seguenti figli:
1) nata il [...] in [...], cittadinanza italiana;
Parte_3
2) nata il [...] in [...], cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
2) La casa coniugale, sita in ON NO (FM) alla Via Rimembranza n. 60 di proprietà della Sig.ra rimarrà in uso esclusivo alla Sig.ra ove ci vivrà insieme alle figlie Parte_2 Pt_2 Parte_3
e ; Parte_4
3) Le figlie minori, e , vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo le Parte_3 Parte_4 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in ON NO (FM) alla Via Rimembranza n. 60. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
4) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, per il mantenimento Parte_1 ordinario delle figlie, la somma globale di € 600,00 (seicento/00) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
Il Sig. concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 necessarie per le figlie individuate e regolamentate secondo i criteri di cui al 'Protocollo di Intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia' del Tribunale di Fermo nonché dalle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense;
5) Il Sig. avrà̀ la facoltà̀ di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana Parte_1 Pt_4 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 oltre ad altre occasioni da concordarsi di volta in volta tra i genitori compatibilmente con gli impegni della figlia;
le festività̀ natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente col padre e con la madre: nelle festività̀ natalizie, ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre sarà̀ trascorso col padre/con la madre mentre i giorni del Santo Natale e di Santo Stefano con la madre/col padre e viceversa, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente tra i genitori e sempre compatibilmente con gli impegni della stessa;
per le altre festività̀ e per il giorno del compleanno della minore si seguirà̀ il criterio dell'alternanza annuale, ma sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i coniugi;
6) Il Sig. rinuncia, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla percezione degli assegni Parte_1 per il nucleo familiare in favore delle figlie che saranno richiesti e percepiti al 100% dalla Sig.ra Pt_2
[...]
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
8) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 2 di 3 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, precisando che relativamente alla condizione n 3 relativa all'affidamento non riguarda la figlia in quanto è divenuta maggiorenne;
Parte_3
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON NO in data
25.04.2004 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3