Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2024, proposto da
Mita Water Technologies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan e Elisabetta Teti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della seconda in Milano, via Monte Napoleone, n. 18;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Santina Cucco e Andrea Ilario Maria Viani dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa, in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
nei confronti
Finlombardia - Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
Trafileria Colombo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
- della D.d.u.o. n. 1170 del 12.01.2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 3, in data 19 gennaio 2024, avente ad oggetto “2021IT16RFPRO10 – PR FESR Regione Lom-bardia 2021-2027-Azione 2.1.3.: Bando “investimenti – Linea Green” (d.d.u.o. 29 marzo 2023 n. 4648) – provvedimento di non ammissibilità della domanda di partecipazione presentata dall''impresa Mita Water Technolo-gies s.r.l. (ID 4691640)”, con la quale è stata decretata la non ammissione della domanda di partecipazione presentata dall''odierna ricorrente in relazione all''Avviso “Investimenti - Linea Green, (d.d.u.o. 29 marzo 2023 n. 4648)”, e del relativo Allegato 1;
- del preavviso di non ammissibilità della suddetta domanda di partecipazione prot. n. O1.2023.0024698 del 14.11.2023, comunicato via e-mail pec in pari data, avente ad oggetto “Preavviso di non ammissibilità della domanda di partecipazione all''Avviso «Investimenti – Linea Green» (d.d.u.o. 29 marzo 2023 - n. 4648) - ID 4691640”;
nonché per quanto occorrer possa nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di imporre di tener conto dei consumi energetici prodotti dal richiedente nella sede oggetto dell’intervento, se non ancora in proprietà
- del D.d.u.o. n. 4648 del 29.03.2023 che ha approvato l''Avviso della misura “Investimenti – Linea Green” (cd. bando) e del relativo bando allegato, così come da ultimo aggiornato in data 2 febbraio 2024;
- della comunicazione e-mail del 2.5.2023, in risposta alla richiesta di chiarimenti di Mita del 28.4.2023;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, anche se non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con sede legale a Milano, è una società che si occupa di macchine e accessori per impianti di depurazione e trattamento delle acque e antinquinamento in generale, nonché delle relative installazioni.
Essendo interessata a realizzare un investimento per l’acquisto di un impianto fotovoltaico di riqualificazione energetica relativamente agli impianti del proprio futuro reparto produttivo aziendale, ha partecipato alla procedura di cui al decreto n. 4648 del 29 marzo 2023 con cui la regione Lombardia ha approvato l’Avviso della misura “Investimenti – Linea Green”, allo scopo di “ agevolare l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi ”.
1.1. Il bando ha individuato i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di partecipazione, tra cui le imprese già regolarmente costituite, attive e iscritte nel registro delle Imprese, che “ abbiano una Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda o costituiscano una sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell’Agevolazione ” (cfr. punto A.3 comma 1 lett. “a” e “b”).
1.2. Quanto ai progetti finanziabili il punto B2 del bando ha previsto l’accesso all’agevolazione dei progetti implicanti investimenti dedicati all’efficientamento energetico o all’adeguamento o rinnovo degli impianti produttivi (purché di importo compreso tra un minimo di 100.000,00 € ed un massimo di 300.000,00 €), dai quali derivi “ una riduzione di almeno il 30 %, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto (o comunque, nel caso di sede composta da più unità immobiliari, delle unità immobiliari oggetto del Progetto), delle emissioni di gas ad effetto serra annue (espresse in KG di CO2 e/ anno) rispetto alle emissioni ex ante, calcolata con le modalità di cui all’art. C.3.c, comma 1 ”, richiedendo a tal fine che il progetto fosse corredato da una diagnosi energetica che confermasse la prospettiva di una riduzione dei consumi citati per effetto degli interventi progettati.
1.3. In data 17 maggio 2023, TA ha inviato la propria domanda di partecipazione relativa ad un investimento di riqualificazione energetica presso la nuova sede sita in Siziano (PV), Via del Benessere, n. 9, di cui la Società Mita aveva acquisito la disponibilità in data 1° maggio 2023, in virtù di un contratto di locazione concluso con TA Immobiliare s.r.l., pur non essendo, al momento della domanda, l’edificio ancora adibito a sede operativa, essendo i relativi lavori ancora in corso.
1.4 La società ha chiesto che il progetto denominato “Riqualificazione Energetica Mita Water” (che prevede un investimento complessivo di € 749.450,78) venisse “ ammesso a beneficiare di un’agevolazione pari a euro 187.362,70 in termini di contributo e di ESL della Garanzia sul 70 % del finanziamento a valere sul bando “investimenti – Linea Green” nell’ambito dell’azione 2.1.3-PR FESR 2021-2027 ”.
1.5. La prodotta diagnosi energetica ha rilevato che dagli interventi oggetto del progetto si sarebbe conseguita una riduzione delle emissioni climalteranti pari al 45%.
1.6. Tuttavia, con preavviso di non ammissibilità inviato via pec in data 14 novembre 2023 la Regione ha comunicato l’esito negativo dell’istruttoria, evidenziando il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il relativo accoglimento, non risultando “ valutabili i parametri relativi al risparmio energetico poiché i consumi energetici relativi alla sede oggetto di intervento per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 non sono riferiti al Soggetto richiedente, come previsto dagli artt. C.3.c, comma 1, comma 2, comma 4 del bando ” e invitando l’istante a fornire le relative controdeduzioni.
1.7. Con le osservazioni scritte del 21 novembre 2023 TA ha, in primis, sottolineato una potenziale incongruenza del bando, nella misura in cui “ ammette la possibilità di presentare domanda per investimenti da realizzare in un immobile non nella disponibilità del Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda e al tempo stesso richiede di contabilizzare le emissioni di GHG per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 relative alla sede oggetto di investimento ”.
La ricorrente ha poi rilevato di “ aver ovviato all’evidente carenza nella formulazione del bando stimando i consumi e le relative emissioni dell’immobile oggetto di Progetto (come previsto dal bando) nel corso del 2022 confrontandoli con i consumi e le emissioni previsti post investimento ”, ritenendo che la stima dovesse essere effettuata con riferimento alle emissioni oggettivamente prodotte dalla sede (e non dal soggetto che, nel 2022, ne risultava titolare), come in effetti avvenuto con la diagnosi energetica allegata alla domanda, in sintonia, del resto, con il dato testuale del bando.
1.8. Con decreto n. 1170 del 12 gennaio 2024 la Regione ha escluso l’ammissibilità del progetto presentato dalla ricorrente, non avendo conseguito il punteggio minimo di 60 punti, con la seguente motivazione: “ Essendo i consumi energetici relativi alla sede oggetto di intervento per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 non riferiti al Soggetto richiedente ma al precedente proprietario (come riportato nella Diagnosi Energetica), i parametri relativi al risparmio energetico non sono valutabili e il punteggio complessivo risultante dalla valutazione tecnica risulta essere inferiore a 60.
Si segnala anche che, nella mail del 2/5/2023 inviata da Finlombarda in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’impresa, veniva espressamente indicato che “tutti gli indicatori previsti nel Bando (cfr. art. C.3.c del bando), primo tra tutti quello relativo alla riduzione delle emissioni climalteranti dirette ed indiretti in termini di CO2 - espressamente prevista nel PR 21-27 di Regione Lombardia ed approvato dalla Commissione Europea - dovranno essere esclusivamente riferiti a consumi energetici ed emissioni che l’impresa proponente ha effettivamente avuto nell’anno 2022 e documentate con una diagnosi energetica in conformità alla norma UNI EN 16247. Qualora non sia possibile redigere la diagnosi energetica nei termini indicati, segnaliamo che mancano i requisiti di ammissibilità per poter presentare domanda di partecipazione al bando ”.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe TA ha impugnato la determinazione di non ammissibilità del progetto, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
2.1. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia che, con separata memoria, ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
2.2 Con ordinanza n. 381 del 19 aprile 2024 questo Tribunale, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha fissato la trattazione nel merito del ricorso, ordinando nel contempo all’Amministrazione di accantonare i fondi corrispondenti alla domanda della ricorrente, fino alla pubblicazione della sentenza
2.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
2.4. Indi all’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione di legge ed eccesso di potere per mancante o insufficiente motivazione del provvedimento di non ammissione, ex artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990: la Regione, con il provvedimento impugnato, si sarebbe limitata a riprodurre le motivazioni espresse nel preavviso di rigetto, senza prendere in considerazione, e quindi valutare, le argomentazioni fornite dall’odierna ricorrente in sede procedimentale;
II) violazione della lex specialis : violazione dell’art. 12 della Legge n. 241 del 1990 per inosservanza dei criteri di ammissione prestabiliti dalla lex specialis di cui agli artt. A.3 e C.3 del Bando; violazione della Deliberazione n. XI/7595 del 15 dicembre 2022 della Giunta Regionale Lombarda; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà: la Regione avrebbe valutato come non ammissibile la domanda di Mita, facendo leva su un requisito non previsto nel bando, e cioè introducendo ex post un’inedita ipotesi di respingimento dell’istanza contrastante con il dato letterale del bando. A dispetto di quanto ritenuto dalla Regione, infatti, il bando non imporrebbe di riferire i consumi energetici e le emissioni citate all’impresa proponente, avendo le relative previsioni riguardo non al dato soggettivo (del richiedente), ma a quello oggettivo (della sede oggetto degli interventi progettati). Il punto C.3.c del bando, richiamato dalla Regione, prevedrebbe al comma 1 che ciò che va verificato è “ che il progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto ”. La disposizione farebbe, dunque, riferimento alla sede, e non all’identità del richiedente. Al punto C.3.c comma 4 del bando si specifica che “ Nell’ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica, pena la non ammissione, della coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all’art. B.2.a e rispetto alle spese ammissibili di cui all’art. B.3. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Gestore propone al Responsabile del procedimento, nell’ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell’investimento ammissibile ”. A sua volta il punto B.2.a tratta delle caratteristiche dei progetti finanziabili, e al punto 1.c. richiede l’idoneità dei relativi interventi a determinare una “ riduzione di almeno il 30 %, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto (o comunque nel caso di sede composta da più unità immobiliari, delle unità immobiliari oggetto del Progetto) delle emissioni di gas ad effetto serra annue ”.
Sulla base delle disposizioni della lex specialis emergerebbe che le uniche ipotesi in grado di giustificare la mancata ammissione della domanda sarebbero quelle in cui risulti una violazione dei punti B.2.a e B.3. Ma nessuno di quest’ultimi punti prevedrebbe la riferibilità dei consumi e delle emissioni esclusivamente alla persona del richiedente, piuttosto che alla sede interessata dal progetto. Stando alle previsioni del bando, dunque, la stima deve riguardare i consumi e le emissioni climalteranti relative alla sede oggetto d’intervento. E tale presupposto sarebbe stato rispettato con il deposito della diagnosi tecnica, il cui contenuto non è stato contestato dalla resistente.
Ora, l’unico passaggio in cui il bando parrebbe far riferimento alla persona del richiedente è il secondo periodo del punto C.3.c., in cui viene spiegato l’indicatore di calcolo per valutare la riduzione delle emissioni climalteranti: “ dove: - GHGpre = emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette emesse dal Soggetto richiedente per la sede oggetto del Progetto tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022; - GHGpost = emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette che il Soggetto richiedente prevede di emettere per la sede oggetto del Progetto in un anno solare dopo il termine del Progetto ”. Tuttavia, tale riferimento sarebbe una svista lessicale, dovuta alla necessità di illustrare un complesso calcolo tecnico. Tant’è che, sia nel periodo immediatamente precedente, sia negli altri commi, unico riferimento sarebbe quello della sede. Senza contare che il bando ammette la presentazione della domanda anche per investimenti relativi a sedi non ancora nella disponibilità del richiedente, o comunque non ancora operative (cioè non ancora costituite). Ove interpretato nel senso voluto dalla resistente, dunque, il bando si rivelerebbe gravemente contraddittorio: da un lato, permetterebbe l’accesso alle misure anche per investimenti relativi a sedi non ancora costituite, dall’altro, imporrebbe al richiedente di indicare le emissioni da quest’ultimo prodotte anche presso tali sedi. Cosa, quest’ultima, ovviamente infattibile, trattandosi di unità non ancora operative per quest’ultimo.
Non solo. Lo stesso bando risulterebbe apertamente contrastante con la Deliberazione n. XI/7595 del 15 dicembre 2022 della Giunta regionale lombarda, la quale, nell’istituire la misura in discorso, avrebbe indicato, tra le finalità perseguite, proprio quella di “ agevolare l’attrazione di nuovi investimenti in Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (MidCap) correlati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno stabilimento già operativo ”.
III) illegittimità in parte qua della lex specialis : violazione dell’art. 12 della Legge n. 241 del 1990 per mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle domande. Illogicità manifesta del bando: ove interpretato nel senso proposto dalla Regione Lombardia, il bando di gara si rivelerebbe contraddittorio, permettendo, da una parte, la presentazione di domande relative ad una sede non ancora costituita, nel contempo imponendo al richiedente di indicare i consumi ivi personalmente prodotti (in quella stessa sede e quando non ne era titolare). Inoltre il bando si rivelerebbe illegittimo ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241 del 1990, non recando una chiara predeterminazione dei criteri che possono giustificare il diniego degli incentivi (o, comunque, la mancata ammissione della relativa domanda).
4. Prima di esaminare i motivi di gravame, pare opportuno individuare i contenuti rilevanti del bando di cui al decreto 29 marzo 2023 n. 4648 (recante Approvazione dell’avviso della misura « Investimenti – Linea Green» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3. «Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese ») e della presupposta deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2022 n. 7595 recante “ Istituzione della misura «Investimenti» a valere sulle azioni 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI», 2.1.3 «Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» e 1.3.1 «Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi ”.
4.1. La DGR n. 7595/2022 costituisce misura attuativa del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) ed in particolare, per quanto qui rileva, dell’Asse 2 « Un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza », obiettivo specifico 2.1 « Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra », l’azione 2.1.3. « Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese » che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici sia attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti. Con la predetta deliberazione la Regione ha deciso, per quanto di interesse in questa sede, di attivare la c.d. Linea Green con dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, suddivisa in 31 milioni sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto. Nell’allegato B alla DGR n. 7595/2022 sono stati stabiliti i criteri applicativi della misura, prevedendo, in particolare:
- quale finalità: “ agevolare l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli
impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi”;
- soggetti beneficiari: le PMI ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e le grandi imprese (queste ultime esclusivamente entro il 28 luglio 2023) che:
-- “ siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso attuativo ”;
-- “ abbiano una sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della garanzia regionale ”;
- interventi ammissibili: investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti. L’intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile deve essere corredato in fase di domanda dalla diagnosi energetica finalizzata ad individuare esclusivamente gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto di intervento, che devono trovare riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità alla norma UNI EN 16247 e riportare in modo evidente il consumo energetico e le emissioni climalteranti prima e dopo l’intervento di efficientamento presentato ai fini dell’accesso all’agevolazione; la riduzione delle emissioni deve essere di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto di intervento. In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso tale sede operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia per la quale è stata redatta la diagnosi energetica.
4.2. Con decreto 29 marzo 2023 n. 4648 la Regione ha approvato l’avviso per la misura “Investimenti – Linea Green - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.3. «Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese»”, che, in coerenza con quanto previsto dalla presupposta deliberazione della Giunta n. 7595/2022, all’allegato A, ha previsto che “ I Progetti presentati devono comportare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto del Progetto ”, articolando la procedura nei seguenti elementi di dettaglio, per quanto qui di interesse, riproduttivi sostanzialmente di quanto già disposto con la DGR n. 7595/2922:
- soggetti beneficiari: le PMI e le grandi impese regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese che “ abbiano una Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda o costituiscano una Sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell’Agevolazione ” (punto A.3, lett. b).
- progetti finanziabili: “ i progetti che comportino investimenti dedicati all’efficientamento energetico, all’adeguamento e/o al rinnovo degli impianti produttivi, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti ” (punto B.2.a lett. a) e che “ comportino una riduzione di almeno il 30%, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto, (o comunque nel caso di sede composta da più unità immobiliari, delle unità immobiliari oggetto del Progetto) delle emissioni di gas ad effetto serra annue (espresse in kg di CO2e/anno) rispetto alle emissioni ex-ante, calcolata con le modalità di cui all’art. C.3.c comma 1 ” (punto B.2.a lett. c).
5. Così individuata la normativa di riferimento, va in via preliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa della Regione.
L’Amministrazione resistente ha eccepito la mancanza di un requisito necessario per la concessione del contributo, facendo in particolare riferimento alle previsioni del bando secondo cui (punto A.3) i soggetti beneficiari sono individuati, per quanto qui rileva, nelle imprese che costituiscano una sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell’agevolazione, che, per le domande di partecipazione presentate entro il 28 luglio 2023, è concessa entro il 31 dicembre 2023 (punto B.2.a lett. b). Poiché a tale data la sede operativa oggetto dell’intervento non risultava ancora aperta, mancherebbe in capo al ricorrente un requisito essenziale, con la conseguenza che difetterebbe il suo interesse all’azione.
5.1. L’eccezione non è fondata.
Il bando ammette alla partecipazione non solo le imprese che abbiano già una sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda, ma anche le imprese che “ costituiscano una Sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell’Agevolazione” . La costituzione della sede operativa deve quindi avvenire non oltre il momento della concessione del contributo, e non entro una certa data, ovvero il 31 dicembre 2023, indicata nel bando ad altri fini (in relazione all’importo minimo e massimo agevolabile dei progetti).
Finché il contributo non viene concesso, la costituzione della sede operativa non è esigibile ai fini della ammissibilità della domanda (peraltro, sulla base della visura camerale prodotta in giudizio dalla ricorrente, datata 4 marzo 2024, la sede operativa oggetto dell’intervento e della domanda di agevolazione, risulta aperta dal 31 gennaio 2024).
La ricostruzione della lex specialis operata dalla Regione non trova quindi riscontro nel dato testuale né in una lettura sistematica delle disposizioni rilevanti.
5.2. Il ricorso pertanto deve ritenersi ammissibile.
6. Il Collegio passa quindi ad esaminare le censure dedotto nell’atto introduttivo, che ruotano, nella sostanza, attorno ad un unico focus : secondo l’assunto della ricorrente, la riduzione di almeno il 30% dei consumi e delle emissioni climalteranti rispetto al 2022 va riferita alla sede oggetto dell’intervento, e non al soggetto richiedente. Si contrappone la posizione della Regione, secondo la quale la domanda non sarebbe ammissibile in quanto i consumi energetici relativi alla sede oggetto di intervento per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 non sarebbero riferiti al soggetto richiedente ma al precedente proprietario.
7. Va rilevato che in base al punto C.3.c del bando la valutazione delle domande è articolata in due “momenti sequenziali”: nella prima fase “ viene verificato che il Progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto ”, sulla base di quanto attestato nella diagnosi energetica presentata in sede di domanda. In caso di esito positivo delle verifiche relative a tale fase, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei criteri indicati nel bando.
Il punteggio minimo da conseguire è stabilito in 60 punti.
7.1. Il Collegio osserva in proposito che la motivazione posta a base del provvedimento impugnato si fonda sì sul mancato raggiungimento del punteggio minimo, ma imputa tale effetto, in realtà, alla ritenuta assenza di un requisito di ammissione, laddove esplicita che i consumi energetici da confrontare non sono riferiti al soggetto richiedente, posto che la sede oggetto dell’intervento nel 2022 (anno di riferimento per confrontare i consumi energetici ex ante ) non era nella titolarità del richiedente.
7.2. Le tesi esposte dalla ricorrente e dalla resistente Amministrazione confermano tale conclusione.
8. Il punto centrale della questione all’esame del Tribunale attiene quindi all’interpretazione delle previsioni della lex specialis riguardanti i soggetti beneficiari.
9. La tesi della Regione non convince.
9.1. Va intanto chiarito, sotto un profilo di fatto, che la sede oggetto dell’intervento di cui all’istanza di agevolazione si trova a Siziano (PV) Via del Benessere, n. 9 e non n. 13 (indicato erroneamente nella relazione di diagnosi energetica dal tecnico incaricato, che ha dichiarato l’errore e precisato di aver effettuato i calcoli energetici sulla sede di Via del Benessere n. 9 – cfr. doc. 15 di parte ricorrente).
9.2. La Regione, con la DGR n. 7595/2022, ha individuato tre distinte linee di intervento (nell’ambito dell’Asse 1: azione 1.3.1. “Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri” e azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”; nell’ambito dell’Asse 2, azione 2.1.3. “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese”) con altrettanto distinti scopi delle relative misure.
9.2.1. Il bando e la selezione di cui è causa riguardano esclusivamente la terza linea di intervento volta a conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti degli impianti “ rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto del Progetto ” (cfr. punto A.1 del bando), attraverso l’agevolazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico della sede oggetto del progetto.
9.3. Secondo le previsioni del bando, e della presupposta DGR n. 7595/2022, l’accesso alla misura è consentito anche per investimenti relativi ad una sede non ancora costituita dal soggetto richiedente, che lo stesso si impegna a rendere operativa entro la data di concessione dell’agevolazione.
9.4. Tale previsione, insieme allo scopo complessivo della misura, porta a ritenere che la riduzione delle emissioni climalteranti debba riferirsi alla sede e non al soggetto richiedente, come meglio si dirà infra .
Diversamente non avrebbe alcun significato la previsione del bando di cui al punto A.3 lett. b (soggetti beneficiari) che contempla tra i soggetti beneficiari le imprese che “ costituiscano una Sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell’Agevolazione ”. Se, ai fini dell’ammissibilità della domanda, è possibile che la sede operativa non sia ancora costituita in Lombardia da parte del soggetto richiedente, non può logicamente sostenersi che la riduzione delle emissioni debba riferirsi al soggetto.
Va in proposito rimarcato che la previsione del bando risponde a quanto già indicato nella presupposta deliberazione n. 7595/2022 (cfr. allegato B – soggetti beneficiari: imprese che “ abbiano una sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della garanzia regionale ”).
9.5. In sostanza sia l’atto programmatorio sia il bando prevedono che possano partecipare alla selezione e ottenere l’agevolazione anche imprese che nell’anno 2022 (anno di riferimento ai fini della verifica della riduzione del 30% delle emissioni climalteranti) non avevano una sede operativa in Lombardia. Requisito questo che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di concessione, comporta che il raggiungimento della soglia del 30% di riduzione delle emissioni climalteranti debba essere verificato in relazione alla sede, che, deve essere resa operativa in Lombardia da parte del soggetto richiedente al momento della concessione dell’agevolazione.
9.6. Rispetto all’assunto secondo cui l’obiettivo dell’efficientamento energetico deve essere riferito alla sede e non al soggetto richiedente, la Regione replica con due argomenti.
9.6.1. Come indicato nel provvedimento di non ammissione, qui impugnato, secondo l’Amministrazione resistente osterebbe alla tesi sostenuta dalla ricorrente la previsione di cui al punto C.3.c del bando, recante la formula da applicarsi in sede di valutazione delle domande per valutare la riduzione delle emissioni climalteranti. In tale formula gli indicatori “GHG pre” e “GHG post” sono descritti, rispettivamente, come “ emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette emesse dal Soggetto richiedente per la sede oggetto del Progetto tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022 ” e “ emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette che Soggetto richiedente prevede di emettere per la sede nel suo complesso oggetto del Progetto in un anno solare dopo il termine del Progetto ”.
Secondo la Regione il riferimento al soggetto richiedente sarebbe indicativo che tutto l’impianto della misura postula che i consumi energetici dell’anno 2022 debbano essere riferiti al soggetto richiedente.
L’argomentazione non può essere condivisa per una serie di ragioni.
La clausola C.3.c del bando attiene ad una formula utilizzata in sede di valutazione delle domande. La sua applicazione interviene quindi in una fase logica e giuridica successiva, anche nella scansione procedimentale, rispetto alla ammissibilità della domanda sotto il profilo soggettivo (si è già rilevato che, in realtà, il provvedimento impugnato fa emergere la ritenuta assenza di un requisito di ammissione).
La formula contenuta nella richiamata disposizione del bando afferisce alla modalità di valutazione della riduzione delle emissioni climalteranti, presupponendo l’ammissibilità della domanda quanto al soggetto beneficiario.
Peraltro, sotto tale profilo, la stessa disposizione si presenta equivoca, laddove precisa che la formula è preordinata a “ valutare la riduzione delle emissioni climalteranti relativamente alla sede nel suo complesso” .
In altri termini, in presenza della previsione del bando di cui al punto A.3 che contempla tra i soggetti beneficiari le imprese che, pur non avendo al momento della presentazione della domanda una sede operativa in Lombardia ma che la costituiscano al momento della concessione del contributo, la declaratoria dei fattori della formula utilizzata per valutare le domande non può costituire elemento di interpretazione sistematica del bando quanto alla ammissibilità della domanda presentata, come sostenuto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
9.6.2. La Regione poi, solo in sede difensiva, oppone un ulteriore argomento, affermando che la “Linea Green” avrebbe la finalità di agevolare l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi e non permetterebbe di acquisire un edificio, come avvenuto nel caso in esame, e di ristrutturarlo dal punto di vista termico usufruendo dei finanziamenti stanziati dal POR FESR 2021-2027 per l’efficientamento dei processi produttivi.
Tale assunto non si rinviene nel provvedimento impugnato, e pertanto non può essere introdotto in questa sede, addivenendosi in tal modo ad una integrazione postuma della motivazione.
In ogni caso va osservato che la ricorrente ha dichiarato che la sede di Siziano diverrà un futuro reparto produttivo aziendale (così a pag. 3 del ricorso introduttivo, e ribadito nel corso dell’udienza pubblica dal legale della ricorrente). La Regione, in proposito, non ha addotto evidenze che dimostrino il contrario.
Va ancora osservato che la “Linea Green” è attivata nell’ambito dell’Azione 2.1.3. descritta come “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese”. Sia l’atto programmatorio sia il bando fanno riferimento alla “sede operativa” quale sede oggetto dell’intervento. Si tratta di una formulazione ampia.
Va poi considerato che altrettanto ampia è la gamma delle imprese beneficiarie (sono espressamente escluse soltanto le imprese che esercitano attività in ambito agricolo e di pesca, ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche, le imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative, e quelle attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco) e delle spese ammissibili a finanziamento, pur dovendo tutte essere funzionali alla riduzione delle emissioni o al risparmio energetico (si consideri, a titolo di esempio, l’acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati; l’acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico; l’acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale).
In altri termini non vi sono previsioni della lex specialis che facciano emergere la scelta della Regione di escludere un determinato compendio aziendale sotto il profilo della sua destinazione nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa.
9.7. D’altro canto l’architettura della procedura selettiva è coerente con la finalità della misura, espressamente indicata nella DGR n. 7595/2022 (“ favorire l’attivazione di investimenti delle imprese… dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi per facilitare la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi” ), nonché al punto A.1 del bando che stabilisce che “ I Progetti presentati devono comportare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto del Progetto ”
Lo scopo, la causa, dell’intervento regionale è quindi riconducibile ad una finalità ambientale (diversamente dalle altre misure approvate con la DGR n. 7595/2022), rispetto alla quale appare coerente che assumano rilevanza, nell’ambito degli investimenti finanziabili, tutti i compendi aziendali dell’impresa partecipante.
9.8. Anche sotto il profilo appena esaminato appare quindi rispondente alla finalità della misura e conforme alle disposizioni del bando che la verifica della riduzione delle emissioni venga effettuata in relazione alla sede e non al soggetto richiedente.
10. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e merita accoglimento, potendosi assorbire gli ulteriori profili di censura.
11. Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO