Sentenza 26 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02609/2026REG.PROV.COLL.
N. 01657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2025, proposto da TI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Hilton Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini e Luigi Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Radio Studio 105 S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Amiconi in Roma, viale G. Mazzini 88;
nei confronti
EN TA, IA IT, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16701/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Radio Studio 105 S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. LI LO e uditi per le parti l’avvocato Lorenzo Maria Cioccolini in sostituzione dell’avvocato Luigi Mori e l’avvocato Mauro Amiconi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 25 giugno 2019 la Hilton S.r.l. ha chiesto al Comune di Roma l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato ai sensi della l. n. 326/2003 su istanza della Radio Studio 105 S.p.a., per l’installazione di un traliccio in una zona attigua la complesso alberghiero gestito dalla Hilton S.r.l.
In particolare, secondo la società istante, Radio Studio 105 S.p.a. non era legittimata a presentare la domanda di sanatoria, in quanto priva di un titolo giuridico che le attribuiva la disponibilità dell’area sulla quale il traliccio ed il locale tecnico sono istallati.
Con nota del 4 novembre 2020 il Comune di Roma ha respinto l’istanza evidenziando che:
- ai sensi dell’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985 la domanda di sanatoria può essere presentata da qualsiasi soggetto interessato al conseguimento della sanatoria;
- da verifiche effettuate non sono state rilevate, ai fini del rilascio della sanatoria, attestazioni/dichiarazioni infedeli ad opera di Radio Studio 105 S.r.l., la quale si è dichiarata solamente proprietaria dell’infrastruttura.
La società Hilton S.r.l. e la TI S.r.l. (quest’ultima proprietaria del complesso alberghiero) hanno impugnato il predetto provvedimento deducendo con un unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 31, l. n. 47/1985; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/1990; eccesso di potere per errore e travisamento di fatto, omessa, insufficiente ed erronea istruttoria e/o motivazione, erroneità e illogicità manifesta, sviamento di potere.
Con sentenza n. 16701 del 26 settembre 2024 il Tar Lazio, premesso che il permesso di costruire era già stato oggetto di impugnazione giurisdizionale definitivamente respinta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 386/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela in quanto volto a riproporre specifici profili collegati ad un aspetto (i requisiti soggettivi per poter richiedere la concessione in sanatoria) su cui si è formato il giudicato sostanziale. A sostegno della dichiarazione di inammissibilità il Tar ha altresì richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudicato di reiezione copre il dedotto ed il deducibile.
Avverso la sentenza TI S.r.l. e Hilton S.r.l. hanno proposto appello deducendo:
1) ammissibilità del ricorso di primo grado: il giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 386/2019 non costituisce una preclusione al vaglio delle censure proposte nel primo grado di giudizio;
2) fondatezza del ricorso di primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 31, l. n. 47/1985; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/90; eccesso di potere per errore e travisamento di fatto; omessa, insufficiente ed erronea istruttoria e/o motivazione; erroneità e illogicità manifesta; sviamento di potere.
Si sono costituiti in giudizio sia Roma Capitale sia Radio Studio 105 S.r.l. contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
Previo deposito di memorie, all’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida e senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti, ritiene di poter risolvere la controversia respingendo nel merito i motivi articolati dalle società appellanti già in primo grado e riproposti in appello, senza necessità di dover affrontare la questione, posta a fondamento della sentenza impugnata ed oggetto del primo motivo di appello, relativa all’ammissibilità dell’appello in relazione al principio del ne bis in idem (per tale possibilità v. Cons. Stato, ad. pl., n. 5/2015, punto 5.3., n. IV, sulla base di argomenti valevoli anche per il giudizio di appello).
2.1. Secondo parte appellante il diniego di autotutela sarebbe illegittimo in quanto Radio Studio 105 S.r.l. non era legittimata a presentare la domanda di sanatoria, non avendo la stessa provato di essere proprietaria del suolo o dell’opera abusiva né di poterne disporre in forza di un titolo giuridico.
Tale motivo è infondato.
Al riguardo, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 296/2003, “Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima”.
La norma impiega, quindi, una formula particolarmente ampia diretta ad incentivare la presentazione di istanze di sanatoria ed idonea a comprendere tutti i soggetti interessati, cioè coloro che potrebbero subire un pregiudizio immediato e diretto in conseguenza dell’accertamento dell’abusività dell’opera e dell’applicazione delle relative sanzioni.
Il legame tra l’interesse legittimante alla presentazione dell’istanza di sanatoria ed il pregiudizio derivante dai provvedimenti diretti a reprimere e sanzionare l’abuso edilizio è stata evidenziata, seppure con specifico riguardo alla posizione del responsabile ma con considerazioni utili all’individuazione anche degli altri soggetti interessati, anche dalla giurisprudenza di questa sezione (v. Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7061, richiamata di recente anche da Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2024, n. 9751).
Il rischio che un eccessivo ampliamento dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza di condono possa pregiudicare le eventuali ragioni proprietarie alla rimozione dell’abuso è poi evitato dalla necessità del consenso, quantomeno implicito, del proprietario medesimo alla presentazione dell’istanza (sulla necessità di tale consenso v. tra le altre Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7061).
Ciò premesso, nel caso in esame la società Radio Studio 105 S.r.l., come affermato nell’istanza, era titolare di concessione di esercizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale, in forza di decreto ministeriale del 28 febbraio 1994, e tra gli impianti dalla stessa eserciti rientrava anche quello sito nel Comune di Roma, via Trionfale 165, località Montemario, costituito da un traliccio di circa 22 mt su cui sono installate le antenne per la trasmissione nonché da un manufatto accessorio idoneo a custodire le apparecchiature tecnologiche.
Il pregresso e pacifico esercizio dell’infrastruttura da parte della società ai fini dell’attività imprenditoriale di radiodiffusione non è stato specificamente contestato da parte appellante, risulta dal costante interessamento della società medesima ai procedimenti diretti ad accertare e sanzionare l’abuso (v. anche doc 7 allegato dalla perizia di parte appellante da cui risulta che Radio Studio 105 S.r.l. aveva impugnato le d.d. n. 1700 del 2002 e 867 e 1856 del 2001) e, a parere di questo collegio, può ritenersi sufficiente a radicare un interesse qualificato alla presentazione della domanda di condono. Infatti, solamente l’accoglimento dell’istanza di sanatoria e la conseguente regolarizzazione del manufatto avrebbe consentito alla società di proseguire l’esercizio dell’attività autorizzata di radiotrasmissione svolta in loco a mezzo dell’opera abusiva.
Per quanto attiene poi alla contestata assenza del consenso dei proprietari, non risulta che gli stessi, nonostante l’amplissimo lasso di tempo intercorso dal rilascio del titolo in sanatoria e, soprattutto, il loro personale coinvolgimento nei giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di sanatoria (compreso il presente giudizio), si siano mai opposti alla stessa o abbiano contestato la legittimazione della società istante, circostanze da cui si desume inequivocabilmente l’esistenza di un loro consenso.
2.2. Parte appellante contesta anche il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela nella parte in cui ha affermato che, a seguito di verifiche, non è emersa la falsità delle dichiarazioni rese dall’istante. Secondo l’appellante risulterebbe, anche sulla scorta di una consulenza di parte, che l’istante non è proprietaria né del suolo né dell’impianto, con la conseguente falsità delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso del procedimento di rilascio della sanatoria.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo deve in primo luogo rilevarsi che la società appellata non ha mai dichiarato di essere proprietaria del terreno su cui insiste l’infrastruttura e quindi rispetto a tale profilo non sussiste alcuna falsa dichiarazione.
La società appellata ha invece affermato: nell’istanza di sanatoria, di esercitare l’impianto ai fini della sua attività autorizzata di radiodiffusione; nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla predetta istanza, di essere “avente titolo del sito tecnologico per infrastrutture, ubicato nel Comune di Roma, provincia di Roma, in località m.te Mario”; nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il ritiro della concessione, di essere proprietaria dell’infrastruttura.
Ciò premesso, gli elementi forniti da parte appellante non sono di per sé idonei a fondare un certo giudizio di falsità delle dichiarazioni rese dalla società istante atteso che:
- la circostanza che i procedimenti sanzionatori intrapresi dal Comune per la repressione dell’abuso, autonomi rispetto al procedimento in sanatoria, siano stati adottati nei confronti della società allora proprietaria del terreno e nei confronti di EN TA e DI IT quali responsabili dell’abuso non è di per sé sufficiente ad escludere che Radio Studio 105 S.r.l. avesse un diverso titolo relativo all’infrastruttura ed a ritenere falsa la dichiarazione del rappresentante legale della società appellata;
- l’assenza in atti di documenti attestanti il titolo dichiarato può al più comprovare una carenza probatoria ma la falsità delle dichiarazioni rese.
In ogni caso, deve rilevarsi che Radio Studio 105 S.r.l. era comunque legittimata a presentare la domanda di sanatoria in quanto titolare di un interesse meritevole di tutela connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale mediante l’infrastruttura per le telecomunicazioni di cui è causa, secondo quanto già esposto al punto 2.1. della presente motivazione.
Da ciò consegue che l’eventuale falsità dichiarativa, in quanto relativa ad un elemento non necessario ai fini della legittimità del provvedimento di sanatoria, non potrebbe comunque giustificare l’annullamento del provvedimento medesimo, fatta salva l’applicazione a carico del dichiarante delle sanzioni previste dall’art. 76 d.P.R. n. 445/2000.
3. Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
4. Le spese processuali si liquidano secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento, a titolo di compensi professionali, di euro 3.000 in favore di ciascuna delle appellate costituite, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De FE, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
LI LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI LO | RG De FE |
IL SEGRETARIO