Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2307
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione della ricorrente

    La Corte ha ritenuto che la legittimazione ad impugnare un provvedimento di sequestro sussiste solo in capo a chi vanti un interesse concreto all'ottenimento della restituzione del bene, interesse che non ricorre per la quota non colpita dal vincolo. La circostanza che l'immobile sia costituito da un'unica particella non è di per sé sufficiente a dimostrare l'indivisibilità del bene e, quindi, un interesse giuridicamente apprezzabile della ricorrente alla contestazione del sequestro.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, pur affermando di contestare il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione, ha in realtà articolato la censura esclusivamente sui profili della manifesta illogicità della motivazione e del travisamento del fatto, i quali non possono essere fatti valere con ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. Inoltre, ha ribadito la carenza di legittimazione della RT a sindacare il vincolo sulla quota del marito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2307
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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