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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3212/2020 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(CF PA P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINATI Controparte_2 P.IVA_2
OLGANTONIETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMPO DI MARTE 2/L 06124
PERUGIApresso il difensore avv. CIMINATI OLGANTONIETTA
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia:
-accogliere la domanda attrice e di conseguenza riconoscere la responsabilità del PA
per mancata manutenzione dell'impianto elettrico e totale assenza degli standart di sicurezza del medesimo nei boxes concessi in affitto alla Sig.ra in qualità di legale rappresentante della CP_2
Parte_2
-riconoscere il danno non patrimoniale subito dall'attrice per le lesioni riportate a causa dell'incendio del box n° 5;
-condannare il al Pagamento della somma di € 9.057,00 così come determinata PA
dalle conclusioni peritomediche riportate dalla relazione peritale redatta dal c.t.u. dott. Persona_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo -riconoscere dovute le spese per la pagina 1 di 4 redazione C.T.P. medica pari ad € 350,00 oltre iva in quanto entrambe necessarie e propedeutiche all'azione legale;
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia:
-respingere la richiesta formulata dal nei confronti della Sig.ra in PA CP_2
quanto infondata sia in fatto che in diritto;
-riconoscere la responsabilità del nel PA
sinistro occorso in data 20/07/2015 per mancata manutenzione dell'impianto elettrico e totale assenza degli standard di sicurezza del medesimo nei box concessi in affitto alla Sig.ra in qualità di CP_2
legale rappresentante della Società CP_2
-riconoscere il obbligato al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla Sig.ra PA
; Parte_1
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
Per il : PA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società ” con Controparte_2
sede in alla via Colle Maggio 61 (CF ), in persona del suo legale rappresentante CP P.IVA_2
pro tempore, e disporre il differimento della prima udienza, al fine di consentirne la costituzione e per sentire accogliere le seguenti richieste;
- in via principale, rigettare la domanda della signora nei confronti del Parte_1 CP
, poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
[...]
- in via subordinata, escludere o contenere il quantum risarcitorio ex art. 1227 c.c. in proporzione della prevalente colpa del danneggiato nella provocazione del sinistro;
- in ogni caso
• in qualunque ipotesi di accertamento di responsabilità per i fatti di causa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società , in persona del suo legale rapp.te Controparte_2
p.t., ovvero, in via gradata, accertare, dichiarare e condannare la tenuta a CP_2 CP_2 manlevare e garantire il per quanto dovesse essere condannato a pagare all'attrice PA
per effetto del presente giudizio, incluse le spese di lite;
• con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dall'espletata istruttoria, con particolare riferimento alle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, nonché dalla CTU medico legale e dalla documentazione allegata agli atti, è emerso che l'impianto pagina 2 di 4 elettrico del piccolo box in cui si è sviluppato l'incendio, non era conforme alla normativa vigente né agli obblighi imposti già a partire dalla L. 46/1990. Il teste EO. , sentito all'udienza Testimone_1 del 07.11.2022, ha confermato infatti, che l'impianto elettrico era privo di interruttore magnotermico, di presa a terra e di interruttore termico, che avrebbero potuto impedire il surriscaldamento e/o evitare le conseguenze di un cortocircuito, essendo tali dispositivi proprio deputati allo scopo di intervenire tempestivamente, bloccando il flusso di corrente in presenza di un sovraccarico/surriscaldamento, quale quello generato da una prolunga “ciabatta” che, secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, è stata la causa più probabile dell'innesco dell'incendio. Tuttavia, nel caso di specie, non può non tenersi conto del comportamento tenuto dalla stessa la quale, anziché attendere Pt_1
l'intervento dei Vigili del Fuoco ed incurante di un abbigliamento inadeguato (come si evince dalla lettura della CTU medica) si dirigeva all'interno del locale per tentare di spegnere l'incendio, senza considerare il rischio di ustioni, che invece andava doverosamente calcolato ed evitato. Ognuno infatti
è tenuto a comportarsi secondo il principio dell'auto-responsabilità, inteso come il dovere di ciascuno di essere responsabile e di valutare le conseguenze dei propri atti e, pertanto, nel caso di specie, il rischio di ustioni proprio nella concomitanza dell'incendio, imponeva alla di improntare la Pt_1
propria condotta alla massima prudenza, anche se tale comportamento non risulta idoneo ad escludere totalmente il risarcimento – ex art 1227 cc - per i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza poiché, per quanto sopra detto, il convenuto si è dimostrato non avere CP
adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa, omettendo la messa a norma dell'impianto elettrico. Viene riconosciuto pertanto un concorso di colpa della ricorrente nel verificarsi del danno, pari al 30%. Il CTU ha accertato che il danno riportato dalla Sig.ra è quantificabile, Pt_1 in un danno biologico permanente pari al 3% ed un'invalidità temporanea di 7 giorni al 75%; di 5 giorni al 50% e di 21 giorni al 25%, per un totale, secondo i parametri di cui alle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano, di € 5.277,05 ( di cui € 3239,77 per danno biologico permanente al 3%) che ridotti del 30% si riducono ad un danno risarcibile pari ad € 3693,94. Le spese mediche per la perizia di parte non possono essere poste a carico del convenuto in assenza della prova dell'avvenuto pagamento e non essendo valida a tal fine la ricevuta pro forma depositata in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il in persona del legale rappresentante al pagamento di € 3.525,90 in PA
favore di oltre interessi dal dovuto ala saldo;
Parte_1
pagina 3 di 4 Condanna il in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di PA giudizio in favore di , che liquida in € 264,00 per spese ed € 2600,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge oltre alle spese di CTU come già liquidate
Spese per il resto compensate fra le parti
Perugia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3212/2020 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(CF PA P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINATI Controparte_2 P.IVA_2
OLGANTONIETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMPO DI MARTE 2/L 06124
PERUGIApresso il difensore avv. CIMINATI OLGANTONIETTA
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia:
-accogliere la domanda attrice e di conseguenza riconoscere la responsabilità del PA
per mancata manutenzione dell'impianto elettrico e totale assenza degli standart di sicurezza del medesimo nei boxes concessi in affitto alla Sig.ra in qualità di legale rappresentante della CP_2
Parte_2
-riconoscere il danno non patrimoniale subito dall'attrice per le lesioni riportate a causa dell'incendio del box n° 5;
-condannare il al Pagamento della somma di € 9.057,00 così come determinata PA
dalle conclusioni peritomediche riportate dalla relazione peritale redatta dal c.t.u. dott. Persona_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo -riconoscere dovute le spese per la pagina 1 di 4 redazione C.T.P. medica pari ad € 350,00 oltre iva in quanto entrambe necessarie e propedeutiche all'azione legale;
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia:
-respingere la richiesta formulata dal nei confronti della Sig.ra in PA CP_2
quanto infondata sia in fatto che in diritto;
-riconoscere la responsabilità del nel PA
sinistro occorso in data 20/07/2015 per mancata manutenzione dell'impianto elettrico e totale assenza degli standard di sicurezza del medesimo nei box concessi in affitto alla Sig.ra in qualità di CP_2
legale rappresentante della Società CP_2
-riconoscere il obbligato al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla Sig.ra PA
; Parte_1
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
Per il : PA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società ” con Controparte_2
sede in alla via Colle Maggio 61 (CF ), in persona del suo legale rappresentante CP P.IVA_2
pro tempore, e disporre il differimento della prima udienza, al fine di consentirne la costituzione e per sentire accogliere le seguenti richieste;
- in via principale, rigettare la domanda della signora nei confronti del Parte_1 CP
, poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
[...]
- in via subordinata, escludere o contenere il quantum risarcitorio ex art. 1227 c.c. in proporzione della prevalente colpa del danneggiato nella provocazione del sinistro;
- in ogni caso
• in qualunque ipotesi di accertamento di responsabilità per i fatti di causa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società , in persona del suo legale rapp.te Controparte_2
p.t., ovvero, in via gradata, accertare, dichiarare e condannare la tenuta a CP_2 CP_2 manlevare e garantire il per quanto dovesse essere condannato a pagare all'attrice PA
per effetto del presente giudizio, incluse le spese di lite;
• con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dall'espletata istruttoria, con particolare riferimento alle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, nonché dalla CTU medico legale e dalla documentazione allegata agli atti, è emerso che l'impianto pagina 2 di 4 elettrico del piccolo box in cui si è sviluppato l'incendio, non era conforme alla normativa vigente né agli obblighi imposti già a partire dalla L. 46/1990. Il teste EO. , sentito all'udienza Testimone_1 del 07.11.2022, ha confermato infatti, che l'impianto elettrico era privo di interruttore magnotermico, di presa a terra e di interruttore termico, che avrebbero potuto impedire il surriscaldamento e/o evitare le conseguenze di un cortocircuito, essendo tali dispositivi proprio deputati allo scopo di intervenire tempestivamente, bloccando il flusso di corrente in presenza di un sovraccarico/surriscaldamento, quale quello generato da una prolunga “ciabatta” che, secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, è stata la causa più probabile dell'innesco dell'incendio. Tuttavia, nel caso di specie, non può non tenersi conto del comportamento tenuto dalla stessa la quale, anziché attendere Pt_1
l'intervento dei Vigili del Fuoco ed incurante di un abbigliamento inadeguato (come si evince dalla lettura della CTU medica) si dirigeva all'interno del locale per tentare di spegnere l'incendio, senza considerare il rischio di ustioni, che invece andava doverosamente calcolato ed evitato. Ognuno infatti
è tenuto a comportarsi secondo il principio dell'auto-responsabilità, inteso come il dovere di ciascuno di essere responsabile e di valutare le conseguenze dei propri atti e, pertanto, nel caso di specie, il rischio di ustioni proprio nella concomitanza dell'incendio, imponeva alla di improntare la Pt_1
propria condotta alla massima prudenza, anche se tale comportamento non risulta idoneo ad escludere totalmente il risarcimento – ex art 1227 cc - per i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza poiché, per quanto sopra detto, il convenuto si è dimostrato non avere CP
adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa, omettendo la messa a norma dell'impianto elettrico. Viene riconosciuto pertanto un concorso di colpa della ricorrente nel verificarsi del danno, pari al 30%. Il CTU ha accertato che il danno riportato dalla Sig.ra è quantificabile, Pt_1 in un danno biologico permanente pari al 3% ed un'invalidità temporanea di 7 giorni al 75%; di 5 giorni al 50% e di 21 giorni al 25%, per un totale, secondo i parametri di cui alle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano, di € 5.277,05 ( di cui € 3239,77 per danno biologico permanente al 3%) che ridotti del 30% si riducono ad un danno risarcibile pari ad € 3693,94. Le spese mediche per la perizia di parte non possono essere poste a carico del convenuto in assenza della prova dell'avvenuto pagamento e non essendo valida a tal fine la ricevuta pro forma depositata in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il in persona del legale rappresentante al pagamento di € 3.525,90 in PA
favore di oltre interessi dal dovuto ala saldo;
Parte_1
pagina 3 di 4 Condanna il in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di PA giudizio in favore di , che liquida in € 264,00 per spese ed € 2600,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge oltre alle spese di CTU come già liquidate
Spese per il resto compensate fra le parti
Perugia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
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