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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1615/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza - Via Montesanto, 116
87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5442/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 25/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07160008014U GIOCHI-LOTTERIE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07150008013U GIOCHI-LOTTERIE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07170008015U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il recupero dell'Imposta Unica sulle Scommesse, ex D.Lgs. n. 504/1998, relativa agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017. L'Ufficio aveva accertato che il sig. Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale e gestore di un centro trasmissione dati (CTD), esercitava attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker maltese Ricorrente_2 Ltd, in assenza di concessione statale e di autorizzazione di Pubblica Sicurezza, nonché in assenza di collegamento al Totalizzatore Nazionale. L'Amministrazione, stante l'inattendibilità delle scritture contabili e l'assenza di dati certificati dal totalizzatore, aveva determinato la base imponibile mediante metodo induttivo, ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g) della Legge n. 190/2014, calcolata sul triplo della media della raccolta provinciale.
I contribuenti proponevano appello avverso la decisione di primo grado, lamentando l'erroneità della sentenza per plurimi motivi. In via preliminare, eccepivano la nullità degli atti per mancata traduzione in lingua inglese a favore della società estera e la violazione del diritto di difesa. Nel merito, contestavano l'applicazione del metodo induttivo, sostenendo di aver prodotto copiosa documentazione (reports) idonea a ricostruire analiticamente la raccolta. Deducevano, inoltre, l'insussistenza della soggettività passiva d'imposta in capo al CTD e al bookmaker estero, invocando il divieto di doppia imposizione e la violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e prestazione di servizi, nonché la discriminazione rispetto agli operatori nazionali. Sostenevano infine che, a partire dal 2016, l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sul "margine" e non sulla raccolta, invocando l'applicazione dell'art. 1, comma 945, della Legge n. 208/2015.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, difendendo la correttezza del proprio operato e della sentenza impugnata. L'Ufficio ribadiva la legittimità del metodo induttivo in presenza di raccolta non affluita al totalizzatore nazionale e in assenza di contabilità ufficiale vidimata. Evidenziava altresì la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE che conferma la soggettività passiva dei gestori di fatto e la compatibilità del sistema impositivo italiano con il diritto unionale.
La causa veniva discussa all'udienza pubblica fissata per la trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione relativa alla mancata traduzione degli avvisi di accertamento. In materia tributaria, non sussiste un obbligo generalizzato di traduzione degli atti impositivi notificati a soggetti residenti all'estero, non trovando applicazione diretta le norme civilistiche o i regolamenti UE citati da parte appellante che escludono la materia fiscale dal loro ambito. Inoltre, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna lesione effettiva del diritto di difesa, atteso che la società appellante, operante in Italia tramite una rete di affiliati e difesa da professionisti italiani, ha dimostrato, attraverso la tempestiva e articolata proposizione del ricorso introduttivo e del presente appello, di aver pienamente compreso il contenuto e la portata degli atti impositivi.
Nel merito, la decisione dei primi giudici di confermare la legittimità del metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio appare corretta e immune da vizi logico-giuridici. È pacifico che l'attività di raccolta scommesse sia stata svolta in assenza di collegamento al Totalizzatore Nazionale, unico strumento in grado di garantire la certezza e l'immodificabilità dei dati di gioco ai fini fiscali. La documentazione prodotta dai contribuenti (c.d. "reports"), provenendo dalla stessa parte e non essendo supportata dalle scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2 del DPR n. 66/2002 (registro vidimato, ricevute a madre e figlia), è priva dei requisiti di certezza e attendibilità necessari per disattendere l'accertamento d'ufficio.
In tali circostanze, l'Amministrazione ha legittimamente applicato la presunzione legale prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge n. 190/2014, che per i soggetti privi di concessione e non collegati al totalizzatore impone la determinazione dell'imponibile in misura forfettaria, pari al triplo della media della raccolta provinciale. Tale disposizione normativa, avente natura sanzionatoria e antielusiva, è stata introdotta proprio per contrastare il fenomeno della raccolta illegale e non può essere disapplicata sulla base di documentazione di parte non verificabile.
Quanto alle doglianze relative alla soggettività passiva e alla presunta violazione del diritto comunitario, questa Corte osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2018, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 26 febbraio 2020 (causa C-788/18), hanno definitivamente chiarito che l'imposta unica è dovuta da chiunque gestisca scommesse in Italia, indipendentemente dal possesso della concessione. Il CTD, svolgendo un'attività gestoria essenziale per la raccolta delle puntate e il pagamento delle vincite, realizza il presupposto impositivo ed è solidalmente responsabile con il bookmaker estero. Non sussiste, pertanto, alcuna discriminazione, né violazione della libertà di stabilimento, in quanto l'imposta colpisce l'attività di raccolta svolta sul territorio nazionale, a prescindere dalla residenza dell'operatore.
Parimenti infondato è il motivo di appello riguardante l'applicazione della tassazione sul "margine" in luogo della raccolta per le annualità successive al 2016. La disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità
2016, che prevede la tassazione sulla differenza tra giocate e vincite, presuppone l'inserimento dell'operatore nel circuito legale e il collegamento al totalizzatore nazionale, condizioni necessarie per la verifica puntuale dei flussi. Per gli operatori "irregolari" che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale, come nel caso di specie, continua a trovare applicazione la specifica disciplina dell'accertamento induttivo basato sulla raccolta presunta, come confermato dall'art. 1, comma 926 della
Legge n. 208/2015 che richiama espressamente l'art. 1 comma 644 della Legge 190/2014. Accogliere la tesi degli appellanti significherebbe riservare un trattamento di favore a chi opera al di fuori delle regole rispetto ai concessionari sottoposti a rigidi controlli.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Pertanto, la Corte condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 con distrazione a favore del difensore antistatario ove richiesto.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1615/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza - Via Montesanto, 116
87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5442/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 25/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07160008014U GIOCHI-LOTTERIE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07150008013U GIOCHI-LOTTERIE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07170008015U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il recupero dell'Imposta Unica sulle Scommesse, ex D.Lgs. n. 504/1998, relativa agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017. L'Ufficio aveva accertato che il sig. Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale e gestore di un centro trasmissione dati (CTD), esercitava attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker maltese Ricorrente_2 Ltd, in assenza di concessione statale e di autorizzazione di Pubblica Sicurezza, nonché in assenza di collegamento al Totalizzatore Nazionale. L'Amministrazione, stante l'inattendibilità delle scritture contabili e l'assenza di dati certificati dal totalizzatore, aveva determinato la base imponibile mediante metodo induttivo, ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g) della Legge n. 190/2014, calcolata sul triplo della media della raccolta provinciale.
I contribuenti proponevano appello avverso la decisione di primo grado, lamentando l'erroneità della sentenza per plurimi motivi. In via preliminare, eccepivano la nullità degli atti per mancata traduzione in lingua inglese a favore della società estera e la violazione del diritto di difesa. Nel merito, contestavano l'applicazione del metodo induttivo, sostenendo di aver prodotto copiosa documentazione (reports) idonea a ricostruire analiticamente la raccolta. Deducevano, inoltre, l'insussistenza della soggettività passiva d'imposta in capo al CTD e al bookmaker estero, invocando il divieto di doppia imposizione e la violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e prestazione di servizi, nonché la discriminazione rispetto agli operatori nazionali. Sostenevano infine che, a partire dal 2016, l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sul "margine" e non sulla raccolta, invocando l'applicazione dell'art. 1, comma 945, della Legge n. 208/2015.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, difendendo la correttezza del proprio operato e della sentenza impugnata. L'Ufficio ribadiva la legittimità del metodo induttivo in presenza di raccolta non affluita al totalizzatore nazionale e in assenza di contabilità ufficiale vidimata. Evidenziava altresì la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE che conferma la soggettività passiva dei gestori di fatto e la compatibilità del sistema impositivo italiano con il diritto unionale.
La causa veniva discussa all'udienza pubblica fissata per la trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione relativa alla mancata traduzione degli avvisi di accertamento. In materia tributaria, non sussiste un obbligo generalizzato di traduzione degli atti impositivi notificati a soggetti residenti all'estero, non trovando applicazione diretta le norme civilistiche o i regolamenti UE citati da parte appellante che escludono la materia fiscale dal loro ambito. Inoltre, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna lesione effettiva del diritto di difesa, atteso che la società appellante, operante in Italia tramite una rete di affiliati e difesa da professionisti italiani, ha dimostrato, attraverso la tempestiva e articolata proposizione del ricorso introduttivo e del presente appello, di aver pienamente compreso il contenuto e la portata degli atti impositivi.
Nel merito, la decisione dei primi giudici di confermare la legittimità del metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio appare corretta e immune da vizi logico-giuridici. È pacifico che l'attività di raccolta scommesse sia stata svolta in assenza di collegamento al Totalizzatore Nazionale, unico strumento in grado di garantire la certezza e l'immodificabilità dei dati di gioco ai fini fiscali. La documentazione prodotta dai contribuenti (c.d. "reports"), provenendo dalla stessa parte e non essendo supportata dalle scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2 del DPR n. 66/2002 (registro vidimato, ricevute a madre e figlia), è priva dei requisiti di certezza e attendibilità necessari per disattendere l'accertamento d'ufficio.
In tali circostanze, l'Amministrazione ha legittimamente applicato la presunzione legale prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge n. 190/2014, che per i soggetti privi di concessione e non collegati al totalizzatore impone la determinazione dell'imponibile in misura forfettaria, pari al triplo della media della raccolta provinciale. Tale disposizione normativa, avente natura sanzionatoria e antielusiva, è stata introdotta proprio per contrastare il fenomeno della raccolta illegale e non può essere disapplicata sulla base di documentazione di parte non verificabile.
Quanto alle doglianze relative alla soggettività passiva e alla presunta violazione del diritto comunitario, questa Corte osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2018, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 26 febbraio 2020 (causa C-788/18), hanno definitivamente chiarito che l'imposta unica è dovuta da chiunque gestisca scommesse in Italia, indipendentemente dal possesso della concessione. Il CTD, svolgendo un'attività gestoria essenziale per la raccolta delle puntate e il pagamento delle vincite, realizza il presupposto impositivo ed è solidalmente responsabile con il bookmaker estero. Non sussiste, pertanto, alcuna discriminazione, né violazione della libertà di stabilimento, in quanto l'imposta colpisce l'attività di raccolta svolta sul territorio nazionale, a prescindere dalla residenza dell'operatore.
Parimenti infondato è il motivo di appello riguardante l'applicazione della tassazione sul "margine" in luogo della raccolta per le annualità successive al 2016. La disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità
2016, che prevede la tassazione sulla differenza tra giocate e vincite, presuppone l'inserimento dell'operatore nel circuito legale e il collegamento al totalizzatore nazionale, condizioni necessarie per la verifica puntuale dei flussi. Per gli operatori "irregolari" che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale, come nel caso di specie, continua a trovare applicazione la specifica disciplina dell'accertamento induttivo basato sulla raccolta presunta, come confermato dall'art. 1, comma 926 della
Legge n. 208/2015 che richiama espressamente l'art. 1 comma 644 della Legge 190/2014. Accogliere la tesi degli appellanti significherebbe riservare un trattamento di favore a chi opera al di fuori delle regole rispetto ai concessionari sottoposti a rigidi controlli.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Pertanto, la Corte condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 con distrazione a favore del difensore antistatario ove richiesto.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.