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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3588/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3588/2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
e IV o dell'avv. Francesco d'Angelo che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Roma alla via Carlo Fea n. 6, presso lo studio dell'Avv. Guido Ascenzi che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dedu onosciuto la Controparte_1 convenuta negli ultimi mesi dell'anno 2015, momento di estrema difficoltà a causa di gravi problematiche famigliari, e che le aveva incautamente affidato la gestione della propria posizione fiscale tramite la consegna delle proprie credenziali Inps;
che all'epoca l'attrice aveva un esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro 12.500,00; che nel luglio 2018 le veniva notificato un atto di recupero per la somma complessiva di euro 13.285,88 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Viterbo le aveva contestato di aver proceduto ad “indebite compensazioni” per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018; che l'aveva Controparte_1 rassicurata sostenendo che si era trattato di un comune errore dell'Agenzia; che successivamente veniva colpita da un grave lutto e pertanto non aveva chiesto ulteriori delucidazioni fino a che, a seguito di comportamenti evasivi, si era insospettita e si era recata presso la sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate, dove le veniva riferito che a suo nome vi erano alcune richieste di compensazione di crediti/debiti fiscali a favore di alcune società; che tali crediti da un successivo controllo si erano poi rivelati inesistenti ed era venuta a conoscenza anche che era stato presentato a suo nome un ricorso tributario patrocinato dalla convenuta, con delega alle liti sulla quale vi era la firma dell'attrice falsamente apposta;
che aveva sporto querela per truffa ed aveva bloccato le credenziali Inps;
che in data 17.07.2020 le veniva notificato il “diniego della definizione agevolata” della controversia tributaria, ricorso del quale, come detto, nulla aveva prima conosciuto. Sosteneva, quindi, che la condotta dalla convenuta, alla quale nessuna procura era mai stata rilasciata, era foriera di un danno ingiusto del quale era tenuta al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., tanto sotto il profilo patrimoniale che sotto quello non patrimoniale. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'illeceità/illegittimità delle condotte poste in essere dalla convenuta e meglio descritte nel corpo del presente atto e, conseguentemente, che i debiti tributari sussistenti in capo all'attrice sono Pt_1 addebitabili esclusivamente alla persona della sig.ra Controparte_1 la quale, con artifizi e raggiri, ha procurato a sé ed in danno della e dello Stato e, per l'effetto: in via principale, condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente di quanto ingiustamente preteso dal Fisco nei confronti della ammontante ad oggi Pt_1 alla somma di € 27.143,99 ovvero alla maggiore o re somma ritenuta di giustizia e determinata all'esito dell'espletata istruttoria;
sempre in via principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo equità e comunque non inferiori ad € 25.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande. Deduceva che aveva conosciuto l'attrice nel 2015 poiché locataria di un immobile adibito a casa vacanze e che aveva accettato l'incarico di gestirne le pendenze tributarie, attività della quale l'attrice era stata costantemente edotta. In particolare, rappresentava che la decisione di estinguere il debito con l'erario tramite la compensazione dei crediti d'imposta per gli anni 2016, 2017 e 2018 di talune società era stata condivisa con e che la Parte_1 procedura non era andata a buon fine solo poiché l Entrate aveva ravvisato alcuni errori nell'indicazione dei codici, ma che tale circostanza non era costituente un illecito, bensì rientrante nell'alea di una prestazione di mezzi;
che il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria era stato preventivamente concordato ed era stato respinto senza entrare nel merito solo perché la Commissione aveva erroneamente ritenuto
[...] priva dei titoli necessari allo svolgimento del patrocinio Controparte_1
Deduceva, quindi, che nessun pregiudizio era stato provato e che, in ogni caso, dall'eventuale danno riconosciuto doveva escludersi la somma di euro 12.849,36 in ogni caso dovuta al fisco dall'attrice. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Accertare e dichiarare che le domande proposte dalla sig.ra
[...] sono infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarle. Con Pt_1 vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari ed accessori di legge”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed interrogatorio formale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Ciò premesso, è rimasto incontestato l'effettivo conferimento dell'incarico e lo svolgimento ad opera di della gestione delle pendenze tributarie CP_1 facenti capo all'attrice. Dall'istruttoria è emerso che ha effettuato compensazioni tra il CP_1 debito tributario di con cr nti capo a società terze, quali Edilizia Pt_1
Shop srl e In.Co. sr l'importo di euro 12.849,36, compensazione che in seguito veniva contestata, con l'atto di recupero del 20.06.2018 dall'Agenzia delle Entrate, in quanto operata in assenza dei presupposti e con crediti inesistenti. E' evidente allora la responsabilità del professionista per le sanzioni e per gli interessi che l'Agenzia delle Entrate ha irrogato per l'operazione illegittima. Anzi, proprio nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi alla polizia giudiziaria nel procedimento penale ha riconosciuto che le operazioni CP_1 contestatele in sede penale debita compensazione dei crediti per conto di erano state svolte dal suo studio e che aveva commesso un Pt_1 errore n icazione dei crediti. Le operazioni cui si riferisce nel corso del suddetto interrogatorio CP_1 sono proprio le operazioni nsazione illegittime effettuate per il debito tributario di Vi è conferma dalla relazione “su richiesta dati e Pt_1 notizie” della Agenz e Entrate inviata il 13.05.2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, relativa alle compensazioni effettuate da per e riportante il numero di Rgnr 4456/2019, il CP_1 Pt_1 medesimo di quello annotato nel verbale di interrogatorio acquisito dalla polizia giudiziaria. Sotto tale profilo, giova ricordare che le dichiarazioni rese in seno all'interrogatorio nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede civile, giacché l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale” (Sent. n. 1593 del 20/01/2017). Si aggiunga anche che l'illegittimità delle compensazioni in quanto effettuate con crediti inesistenti, si evince dalla già richiamata relazione dell'Agenzia delle Entrate “su richiesta dati e notizie” inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo. L'aver operato compensazioni illegittime perché riferite a crediti d'imposta inesistenti di società terze costituisce illecito ex art. 2043 c.c. in quanto avvenuto in assenza di un espresso incarico da parte del cliente. Ma anche laddove si volesse ritenere che il cliente fosse a conoscenza e concorde nell'operazione di compensazione con crediti di imposta, si aggiungerebbe, in ogni caso, una evidente responsabilità da inadempimento del professionista, in quanto effettuata in assenza di presupposti che il cliente non poteva conoscere ed indagare. Infatti, non vi è stata la prova che il cliente fosse stato edotto anche della natura illecita della operazione ossia della inesistenza dei crediti;
anzi, la stessa segretaria dello sentita quale teste nel corso della Parte_2 istruttoria orale, ha espressamente ammesso che “da quello che so io i crediti erano esistenti e si potevano compensare”, dunque non è sostenibile affermare che, invece, alla cliente fosse stata data l'informazione opposta circa l'inesistenza dei crediti da portare in compensazione.
5.L'atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate è stato opposto presso la Viterbo con ricorso tuttavia respinto. Controparte_2 sione Tributaria Provinciale di Viterbo è emerso, in particolare, che non aveva i titoli necessari, a Controparte_1 norma dell'art. 12 L. 546/1992, all'abilitazione alla difesa in quella sede e che il ricorso presentato era a firma della sola convenuta, con procura firmata dalla ed autenticata in violazione del comma 7 dell'art. 12, che prevede Pt_1 come rocura debba essere conferita con atto pubblico o scrittura autenticata da un difensore appartenente alle categorie abilitate alla difesa. Tali circostanze hanno portato al rigetto in rito del ricorso per carenza della procura alle liti. Per l'instaurazione di un giudizio in difetto dei titoli necessari, integrando gli estremi del reato di cui all'art. 348 c.p., ha determinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Viterbo da parte della Commissione Tributaria.
6.Nessun dubbio sorge relativamente alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ed il danno, in quanto laddove si escluda la condotta posta dalla convenuta il quantum dovuto al fisco dalla non sarebbe stato Pt_1 maggiorato delle ulteriori somme a titolo di intere nzioni. E' rimasta del tutto generica la deduzione della convenuta circa la possibilità di attivazione di una rottamazione da parte del contribuente, debito per il quale invece risulta disposta una rateizzazione in corso di ammortamento. Il danno imputabile al professionista non può coincidere con l'importo complessivo di euro di 34.629,98 riportato nel piano di rateizzazione, in quanto vi sono ricomprese ulteriori somme per le quali non vi è certezza sulla natura e causale. Del resto, sia con la citazione sia con la prima memoria l'attrice aveva allegato il danno indicando l'importo minore fissato nell'atto di recupero ossia pari ad euro 26.135,24 (euro 12.849,36 + euro 12.849,36 + euro 436,52) oltre le spese di lite liquidate per la soccombenza nel giudizio tributario pari ad euro 1.000,00, per un totale di euro 27.135,24. Tale somma deve essere decurtata dell'importo in ogni caso dovuto quale debito originario tributario e quindi il danno patrimoniale va quantificato nella somma di euro 14.385,88, derivante da euro 27.135,24 detratto il debito originario di euri 12.849,36, oltre interessi legali e rivalutazione dal 20.06.2018 sino alla presente sentenza;
sull'ammontare complessivo dalla presente sentenza sono dovuto gli interessi legali sino al soddisfo.
7.Con riguardo al danno non patrimoniale l'attrice ha dedotto che la condotta illecita di si è verificata nel corso di un periodo estremamente CP_1 delicato della propria vita, per gravi problemi di natura famigliare, con conseguente aggravamento del dolore e dell'ansia già presente in quel momento. In particolare, poi ha lamentato che la condotta dell'attrice l'ha privata della facoltà di agire e difendersi in giudizio per la tutela della propria posizione debitoria. Con riferimento al danno non patrimoniale, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. Civ. sez. III Ord. n. 19666/2022; Cass. Civ. n. 12088/2015; Cass. S.U. n. 26972/2008). Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016) Ciò premesso nel caso di specie, il danno non patrimoniale patito, in termini di sofferenza patita, non viene legato a fattispecie di reato, né ad interessi lesi della persona di rilevanza costituzionale, ad eccezione di quello di cui all'art. 24 cost. per non avere potuto difendersi in giudizio per contestare la propria posizione debitoria. Al riguardo, tuttavia, deve ricordarsi che l'attrice non ha fornito alcuna prova circa la ricorrenza di una effettiva lesione di tale diritto costituzionale, né del suo danno conseguenza in termini di sofferenza, laddove è mancata del tutto la prova di quali ragioni ed argomentazioni difensive avrebbe l'attrice potuto spendere e far valere in giudizio al fine di ottenere una pronuncia a sé favorevole e la riduzione del proprio debito tributario.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. attualmente vigente (parametri medi) parametrate sulla somma in concreto riconosciuta, sulla complessità e sull'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, CONDANNA
[...] per le causali di cui in motivazione, al risarcimento Controparte_1
n favore di da liquidarsi in euro Parte_1
14.385,88 oltre interessi e rivalutazi azione;
RIGETTA per il resto la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
nella somma complessiva di Parte_1
cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco D'Angelo difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3588/2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
e IV o dell'avv. Francesco d'Angelo che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Roma alla via Carlo Fea n. 6, presso lo studio dell'Avv. Guido Ascenzi che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dedu onosciuto la Controparte_1 convenuta negli ultimi mesi dell'anno 2015, momento di estrema difficoltà a causa di gravi problematiche famigliari, e che le aveva incautamente affidato la gestione della propria posizione fiscale tramite la consegna delle proprie credenziali Inps;
che all'epoca l'attrice aveva un esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro 12.500,00; che nel luglio 2018 le veniva notificato un atto di recupero per la somma complessiva di euro 13.285,88 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Viterbo le aveva contestato di aver proceduto ad “indebite compensazioni” per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018; che l'aveva Controparte_1 rassicurata sostenendo che si era trattato di un comune errore dell'Agenzia; che successivamente veniva colpita da un grave lutto e pertanto non aveva chiesto ulteriori delucidazioni fino a che, a seguito di comportamenti evasivi, si era insospettita e si era recata presso la sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate, dove le veniva riferito che a suo nome vi erano alcune richieste di compensazione di crediti/debiti fiscali a favore di alcune società; che tali crediti da un successivo controllo si erano poi rivelati inesistenti ed era venuta a conoscenza anche che era stato presentato a suo nome un ricorso tributario patrocinato dalla convenuta, con delega alle liti sulla quale vi era la firma dell'attrice falsamente apposta;
che aveva sporto querela per truffa ed aveva bloccato le credenziali Inps;
che in data 17.07.2020 le veniva notificato il “diniego della definizione agevolata” della controversia tributaria, ricorso del quale, come detto, nulla aveva prima conosciuto. Sosteneva, quindi, che la condotta dalla convenuta, alla quale nessuna procura era mai stata rilasciata, era foriera di un danno ingiusto del quale era tenuta al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., tanto sotto il profilo patrimoniale che sotto quello non patrimoniale. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'illeceità/illegittimità delle condotte poste in essere dalla convenuta e meglio descritte nel corpo del presente atto e, conseguentemente, che i debiti tributari sussistenti in capo all'attrice sono Pt_1 addebitabili esclusivamente alla persona della sig.ra Controparte_1 la quale, con artifizi e raggiri, ha procurato a sé ed in danno della e dello Stato e, per l'effetto: in via principale, condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente di quanto ingiustamente preteso dal Fisco nei confronti della ammontante ad oggi Pt_1 alla somma di € 27.143,99 ovvero alla maggiore o re somma ritenuta di giustizia e determinata all'esito dell'espletata istruttoria;
sempre in via principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo equità e comunque non inferiori ad € 25.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande. Deduceva che aveva conosciuto l'attrice nel 2015 poiché locataria di un immobile adibito a casa vacanze e che aveva accettato l'incarico di gestirne le pendenze tributarie, attività della quale l'attrice era stata costantemente edotta. In particolare, rappresentava che la decisione di estinguere il debito con l'erario tramite la compensazione dei crediti d'imposta per gli anni 2016, 2017 e 2018 di talune società era stata condivisa con e che la Parte_1 procedura non era andata a buon fine solo poiché l Entrate aveva ravvisato alcuni errori nell'indicazione dei codici, ma che tale circostanza non era costituente un illecito, bensì rientrante nell'alea di una prestazione di mezzi;
che il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria era stato preventivamente concordato ed era stato respinto senza entrare nel merito solo perché la Commissione aveva erroneamente ritenuto
[...] priva dei titoli necessari allo svolgimento del patrocinio Controparte_1
Deduceva, quindi, che nessun pregiudizio era stato provato e che, in ogni caso, dall'eventuale danno riconosciuto doveva escludersi la somma di euro 12.849,36 in ogni caso dovuta al fisco dall'attrice. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Accertare e dichiarare che le domande proposte dalla sig.ra
[...] sono infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarle. Con Pt_1 vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari ed accessori di legge”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed interrogatorio formale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Ciò premesso, è rimasto incontestato l'effettivo conferimento dell'incarico e lo svolgimento ad opera di della gestione delle pendenze tributarie CP_1 facenti capo all'attrice. Dall'istruttoria è emerso che ha effettuato compensazioni tra il CP_1 debito tributario di con cr nti capo a società terze, quali Edilizia Pt_1
Shop srl e In.Co. sr l'importo di euro 12.849,36, compensazione che in seguito veniva contestata, con l'atto di recupero del 20.06.2018 dall'Agenzia delle Entrate, in quanto operata in assenza dei presupposti e con crediti inesistenti. E' evidente allora la responsabilità del professionista per le sanzioni e per gli interessi che l'Agenzia delle Entrate ha irrogato per l'operazione illegittima. Anzi, proprio nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi alla polizia giudiziaria nel procedimento penale ha riconosciuto che le operazioni CP_1 contestatele in sede penale debita compensazione dei crediti per conto di erano state svolte dal suo studio e che aveva commesso un Pt_1 errore n icazione dei crediti. Le operazioni cui si riferisce nel corso del suddetto interrogatorio CP_1 sono proprio le operazioni nsazione illegittime effettuate per il debito tributario di Vi è conferma dalla relazione “su richiesta dati e Pt_1 notizie” della Agenz e Entrate inviata il 13.05.2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, relativa alle compensazioni effettuate da per e riportante il numero di Rgnr 4456/2019, il CP_1 Pt_1 medesimo di quello annotato nel verbale di interrogatorio acquisito dalla polizia giudiziaria. Sotto tale profilo, giova ricordare che le dichiarazioni rese in seno all'interrogatorio nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede civile, giacché l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale” (Sent. n. 1593 del 20/01/2017). Si aggiunga anche che l'illegittimità delle compensazioni in quanto effettuate con crediti inesistenti, si evince dalla già richiamata relazione dell'Agenzia delle Entrate “su richiesta dati e notizie” inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo. L'aver operato compensazioni illegittime perché riferite a crediti d'imposta inesistenti di società terze costituisce illecito ex art. 2043 c.c. in quanto avvenuto in assenza di un espresso incarico da parte del cliente. Ma anche laddove si volesse ritenere che il cliente fosse a conoscenza e concorde nell'operazione di compensazione con crediti di imposta, si aggiungerebbe, in ogni caso, una evidente responsabilità da inadempimento del professionista, in quanto effettuata in assenza di presupposti che il cliente non poteva conoscere ed indagare. Infatti, non vi è stata la prova che il cliente fosse stato edotto anche della natura illecita della operazione ossia della inesistenza dei crediti;
anzi, la stessa segretaria dello sentita quale teste nel corso della Parte_2 istruttoria orale, ha espressamente ammesso che “da quello che so io i crediti erano esistenti e si potevano compensare”, dunque non è sostenibile affermare che, invece, alla cliente fosse stata data l'informazione opposta circa l'inesistenza dei crediti da portare in compensazione.
5.L'atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate è stato opposto presso la Viterbo con ricorso tuttavia respinto. Controparte_2 sione Tributaria Provinciale di Viterbo è emerso, in particolare, che non aveva i titoli necessari, a Controparte_1 norma dell'art. 12 L. 546/1992, all'abilitazione alla difesa in quella sede e che il ricorso presentato era a firma della sola convenuta, con procura firmata dalla ed autenticata in violazione del comma 7 dell'art. 12, che prevede Pt_1 come rocura debba essere conferita con atto pubblico o scrittura autenticata da un difensore appartenente alle categorie abilitate alla difesa. Tali circostanze hanno portato al rigetto in rito del ricorso per carenza della procura alle liti. Per l'instaurazione di un giudizio in difetto dei titoli necessari, integrando gli estremi del reato di cui all'art. 348 c.p., ha determinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Viterbo da parte della Commissione Tributaria.
6.Nessun dubbio sorge relativamente alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ed il danno, in quanto laddove si escluda la condotta posta dalla convenuta il quantum dovuto al fisco dalla non sarebbe stato Pt_1 maggiorato delle ulteriori somme a titolo di intere nzioni. E' rimasta del tutto generica la deduzione della convenuta circa la possibilità di attivazione di una rottamazione da parte del contribuente, debito per il quale invece risulta disposta una rateizzazione in corso di ammortamento. Il danno imputabile al professionista non può coincidere con l'importo complessivo di euro di 34.629,98 riportato nel piano di rateizzazione, in quanto vi sono ricomprese ulteriori somme per le quali non vi è certezza sulla natura e causale. Del resto, sia con la citazione sia con la prima memoria l'attrice aveva allegato il danno indicando l'importo minore fissato nell'atto di recupero ossia pari ad euro 26.135,24 (euro 12.849,36 + euro 12.849,36 + euro 436,52) oltre le spese di lite liquidate per la soccombenza nel giudizio tributario pari ad euro 1.000,00, per un totale di euro 27.135,24. Tale somma deve essere decurtata dell'importo in ogni caso dovuto quale debito originario tributario e quindi il danno patrimoniale va quantificato nella somma di euro 14.385,88, derivante da euro 27.135,24 detratto il debito originario di euri 12.849,36, oltre interessi legali e rivalutazione dal 20.06.2018 sino alla presente sentenza;
sull'ammontare complessivo dalla presente sentenza sono dovuto gli interessi legali sino al soddisfo.
7.Con riguardo al danno non patrimoniale l'attrice ha dedotto che la condotta illecita di si è verificata nel corso di un periodo estremamente CP_1 delicato della propria vita, per gravi problemi di natura famigliare, con conseguente aggravamento del dolore e dell'ansia già presente in quel momento. In particolare, poi ha lamentato che la condotta dell'attrice l'ha privata della facoltà di agire e difendersi in giudizio per la tutela della propria posizione debitoria. Con riferimento al danno non patrimoniale, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. Civ. sez. III Ord. n. 19666/2022; Cass. Civ. n. 12088/2015; Cass. S.U. n. 26972/2008). Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016) Ciò premesso nel caso di specie, il danno non patrimoniale patito, in termini di sofferenza patita, non viene legato a fattispecie di reato, né ad interessi lesi della persona di rilevanza costituzionale, ad eccezione di quello di cui all'art. 24 cost. per non avere potuto difendersi in giudizio per contestare la propria posizione debitoria. Al riguardo, tuttavia, deve ricordarsi che l'attrice non ha fornito alcuna prova circa la ricorrenza di una effettiva lesione di tale diritto costituzionale, né del suo danno conseguenza in termini di sofferenza, laddove è mancata del tutto la prova di quali ragioni ed argomentazioni difensive avrebbe l'attrice potuto spendere e far valere in giudizio al fine di ottenere una pronuncia a sé favorevole e la riduzione del proprio debito tributario.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. attualmente vigente (parametri medi) parametrate sulla somma in concreto riconosciuta, sulla complessità e sull'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, CONDANNA
[...] per le causali di cui in motivazione, al risarcimento Controparte_1
n favore di da liquidarsi in euro Parte_1
14.385,88 oltre interessi e rivalutazi azione;
RIGETTA per il resto la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
nella somma complessiva di Parte_1
cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco D'Angelo difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani