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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15717del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Cardinale e Marco Di Salvo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in questa p.zza Virgilio n° 13
attore
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Letizia CP_1 Controparte_2
Guaiana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via
Notarbartolo n° 35
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Parte attrice agisce per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento della somma di € 5.500,00, oltre I.V.A. da parte di e CP_1
a titolo di provvigione per l'attività di mediazione posta in Controparte_2
essere dalla in favore di costoro nella Parte_1
1 veste di acquirenti in relazione alla compravendita di un immobile sito in questa via Messina Marine n° 365.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando la sussistenza di un nesso causale tra l'attività posta in essere dal mediatore e la conclusione dell'affare da parte di e CP_1 CP_2
.
[...]
Ciò posto, preliminarmente si ritiene opportuno richiamare i principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mediazione.
Per pacifica e consolidato indirizzo ( da ultima, Cass. civ. sez. n. 30083/19 )
“il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività, nota ai contraenti, sia stata da loro anche implicitamente accettata” ( in questi esatti termini Cass. civ. n. 9743/94, ma conformi anche le successive Cass. civ.
n. 28231/05 e Cass. civ. n. 19705/08 ).
Per conclusione dell'affare, dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve poi intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno ( Cass. civ. n. 22000/07 ).
Infine, il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata
2 dalle parti ( Cass. civ. n. 2136/00 ).
Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare.
Il diritto del mediatore al compenso, quindi, sorge ogni qualvolta la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e valorizzata dalle parti.
D'altro canto, per dimostrare il suddetto nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare non può ritenersi sufficiente la prova, da questi offerta, di avere accompagnato l'acquirente a visitare l'immobile o di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo o che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore ( v. Cass. civ.
n. 5760/99 ).
Venendo al caso di specie, dalle difese spiegate dalle parti e dalle risultanze probatorie in atti emerge come abbia effettuato per il tramite CP_1
della una visita presso l'immobile Parte_1
poi oggetto di compravendita e come solo a ciò si sia complessivamente limitata l'attività posta in essere dall'agenzia immobiliare.
Ora, le superiori emergenze di causa non offrono elementi probatoriamente solidi a conforto della pretesa creditoria di parte opposta, atteso che, anche alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, una sola visita dell'immobile senza la consequenziale stipula di una impegnativa esclude un vincolo giuridico idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione;
d'altro canto, non vi è prova di ulteriori attività significative, oltre quella, invero esigua, testé menzionata, che l'agenzia avrebbe posto in essere e tra queste innanzitutto quella di mettere in contatto tra loro le parti e conseguentemente avviare tra esse una trattativa, laddove al
3 contrario è emerso anche dall'istruttoria espletata a mezza della prova testi ammessa ( oltre che in ragione delle complessive allegazioni di parte e della documentazione prodotta ) come il contatto tra le odierne parti in causa fosse avvenuto tramite altra agenzia immobiliare cui il si era in un secondo CP_1
tempo rivolto e grazie al cui intervento si era addivenuti a stipula di un contratto preliminare e successivamente del contratto definitivo di compravendita.
Va peraltro rammentato che il diritto del mediatore alla provvigione va escluso nell'ipotesi in cui possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore e ciò in quanto la ripresa delle trattative è intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore ( v. Cass. civ. n. 6703/01 ).
Va esclusa, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la sussistenza di un nesso causale, tra l'attività di mediazione della Parte_1
e l'acquisto da parte degli odierni convenuti dell'immobile di
[...]
questa via Messina Marine n° 365, essendo intervenuta la conclusione dell'affare per effetto di nuova ed autonoma iniziativa dell'acquirente in alcun modo ricollegabile con la precedente fase o da questa condizionata.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va rigettata, risultando assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalla con atto di Parte_1
4 citazione notificato in data 17.11.21 nei confronti di e CP_1 CP_2
, così provvede:
[...]
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 14.03.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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