Decreto cautelare 3 novembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2025, proposto da
Co.Bi.Em S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
De Matteis Agroalimentare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
il silenzio serbato dal Comitato Direttivo dell’ASI di Avellino, sull’istanza della CO.BI.EM. S.r.l. di insediamento per ampliamento attività produttiva, da attuarsi sul lotto individuato in catasto al foglio n. 27 del Comune di Flumeri, con particelle nn. 238, 300, 304 e 306 (di complessivi mq 40533), trasmessa a mezzo pec in data 13 agosto 2025 e acquisita al prot. consortile n. 5328 del 19 agosto 2025;
nonché per
l’accertamento dell’obbligo e relativa condanna, in via principale, a concludere il procedimento avviato sull’istanza ex art. 12 del Regolamento consortile, ormai pervenuto a positiva istruttoria, come da relazione istruttoria conclusiva dell’Area Tecnica di cui all’atto prot. n. 5640 del 2 settembre 2025, rilasciando entro e non oltre il termine di gg.10, previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento, il richiesto parere di conformità e nulla osta preliminare all’insediamento di competenza, con conseguente assegnazione provvisoria del lotto;
ovvero, in via gradata, a concludere il procedimento, entro un termine congruo e breve, con deliberazione espressa e motivata, previo rispetto della garanzia di contraddittorio assicurato dalla legge, e per la contestuale nomina di Commissario ad acta affinché proceda, in caso di inottemperanza nei termini assegnati e su istanza della parte interessata, in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine da assegnarsi;
nonché
per l’annullamento:
a) della deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/27/260, resa nella seduta del 3 settembre 2025;
b) della deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/28/266, resa nella seduta del 15 settembre 2025;
c) della deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/31/294, resa nella seduta dell’8 ottobre 2025;
d) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e/o conseguenti;
e) del “Regolamento per gli insediamenti ed il monitoraggio degli insediamenti nelle Aree ASI”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 12, 13 e 14, qualora interpretabili secondo l’applicazione fattane dal Consorzio ASI di Avellino nel rendere i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della De Matteis Agroalimentare S.p.A. e del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa UR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto avverso il silenzio serbato dal Comitato Direttivo dell’ASI di Avellino sull’istanza della CO.BI.EM. S.r.l. di insediamento per ampliamento attività produttiva;
nonché per l’annullamento:
della deliberazione n. 2025/27/260, con cui si è disposto di rinviare ogni decisione in ordine all’assegnazione del lotto in questione, al fine di istruire l’istanza di insediamento presentata dalla ditta De Matteis Agroalimentare S.p.a.;
della deliberazione n. 2025/31/294, con cui è stata approvata all’unanimità la proposta del Presidente “ di attivare una procedura ad evidenza pubblica ex dlgs 36/2023, per l’assegnazione del lotto in questione ”.
Deduce parte ricorrente di aver acquistato un lotto per la realizzazione un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi e di aver successivamente chiesto l’assegnazione di una ulteriore porzione del lotto, adiacente a quello acquisito in titolarità, rimasto in disponibilità del Consorzio a seguito della precedente procedura di evidenza pubblica.
Negata l’assegnazione, la ricorrente ha presentato in data 13 agosto 2025 “ Istanza di insediamento per ampliamento attività produttiva ”, acquisita al prot. consortile n. 5328 del 19 agosto 2025, chiedendo il nulla osta preliminare all’insediamento in ampliamento.
Con Delibera del Comitato Direttivo n. 2025/26/250 del 20 agosto 2025 si è dato avvio all’istruttoria sull’istanza (poi conclusa con esito positivo, come da relazione contenuta nell’atto prot. n. 5640 del 2 settembre 2025) ma nelle more, con deliberazione n. 2025/27/260, resa nella seduta del 3 settembre 2025 (impugnata), si è disposto di rinviare ogni decisione in ordine all’assegnazione del lotto in questione, al fine di istruire l’istanza di insediamento nel frattempo presentata dalla ditta De Matteis Agroalimentare S.p.a.
Infine, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/31/294, resa nella seduta dell’8 ottobre 2025 (parimenti impugnata), è stata approvata all’unanimità la proposta del Presidente “ di attivare una procedura ad evidenza pubblica ex dlgs 36/2023, per l’assegnazione del lotto in questione, conferendo mandato al Dirigente dell’Area Tecnica consortile, quale Responsabile del Procedimento, di predisporre l’avviso pubblico e ogni successivo adempimento ”.
La ricorrente contesta in primo luogo il silenzio inadempimento serbato dal Comitato Direttivo dell’ASI di Avellino sulla propria istanza di insediamento per ampliamento, sostenendo anche la fondatezza della pretesa, atteso che tutte le previste verifiche di conformità rispetto all’istanza suddetta hanno trovato esito positivo a conclusione dell’istruttoria condotta dal RUP, e ritenendo che, anche in caso di procedura comparativa e a parità di requisiti, la propria istanza avrebbe ricevuto priorità nell’accoglimento.
Afferma che il Consorzio aveva l’obbligo di esaminare le istanze secondo l’ordine cronologico di avvenuta presentazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, 12 e 14 del Regolamento consortile.
Sostiene inoltre che il regolamento consortile non prevede per il lotto in questione l’obbligo di indire la procedura ad evidenza pubblica e che comunque, ove si fosse inteso procedere in tal senso, si sarebbe dovuto provvedere ab origine all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs. n. 36/2023, non già dopo l’avvenuta conclusione “con esito positivo” dell’istruttoria sulla prima istanza presentata.
Eccepisce infine l’erroneità e l’infondatezza delle motivazioni dell’impugnato provvedimento, anzitutto con riguardo alla sostenuta strategicità del lotto, smentita, in punto di fatto, dall’esito negativo della precedente procedura pubblica di assegnazione ed essendo state per esso presentate solo due istanze autonome di assegnazione.
Con decreto monocratico del 3 novembre 2025 è stata respinta la domanda di misure cautelari urgenti, “ stante la natura propulsiva della domanda cautelare richiesta ”.
Si è costituita in resistenza la controinteressata sostenendo che l’esito positivo dell’istruttoria condotta dall’Area Tecnica costituisce unicamente un atto endoprocedimentale con funzione di verifica della conformità tecnica e regolamentare della proposta ma non vincola la decisione finale sull’assegnazione del lotto industriale, la quale mantiene una natura ampiamente discrezionale.
Ha contestato l’asserito silenzio-inadempimento affermando che il Consorzio ASI non è rimasto inerte, avendo adottato una serie di provvedimenti espressi (delibere del 3 settembre 2025, 15 settembre 2025 e 8 ottobre 2025), i quali, sebbene non satisfattivi per la ricorrente, manifestano l’esercizio del potere amministrativo.
Ha sostenuto che la facoltà di comparare le proposte sia strumentale a garantire la scelta migliore per la collettività e appaia del tutto coerente sia con la necessaria prevalenza del pubblico interesse, sia con lo scopo consortile.
Ha aggiunto che la decisione di avviare una procedura comparativa, non solo non viola il diritto di priorità della ricorrente, ma costituisce il presupposto necessario per la sua eventuale applicazione.
Ha rilevato ancora che, di fronte ad un palese conflitto di interessi tra due importanti realtà imprenditoriali, la procedura prescelta rappresenta lo strumento più idoneo a garantire una selezione imparziale e a massimizzare il beneficio per il pubblico interesse.
Infine, ha contestato l’asserita lesione del legittimo affidamento della ditta ricorrente.
Si è costituito altresì il Consorzio ASI eccependo l’inammissibilità del ricorso contro il silenzio per difetto dell’obbligo del Consorzio di provvedere sull’istanza nei termini indicati del ricorrente, nonché per carenza di interesse, non essendo l’istanza idonea a provocare, neppure in via astratta, l’assegnazione del lotto in contestazione.
Ha aggiunto che la deliberazione con cui il Consorzio ha dato impulso alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del lotto costituisce il provvedimento esplicito in ordine alla volontà di dare corso all’archiviazione e/o abbandono alla istanza della ricorrente (costituendo atto incompatibile con la determinazione di assegnare il lotto in via diretta).
Ha poi dedotto l’infondatezza delle avverse pretese sia con riferimento all’inadempimento dell’obbligo a provvedere (per assenza di quest’ultimo), sia con riguardo all’illegittimità degli atti adottati dal Consorzio per l’avvio della procedura selettiva ad evidenza pubblica, trattandosi di attività imposta dal Regolamento e comunque dalla normativa primaria e comunitaria, con esclusione di ogni margine di discrezionalità nella scelta della procedura da seguire per l’assegnazione del lotto.
Infine, ha sostenuto che la scelta di indire la procedura ad evidenza pubblica (congruamente motivata dall’esigenza di garantire la concorrenza e la trasparenza) non si presta alle censure agitate in ricorso, neppure con riferimento all’abbandono della procedura comparativa originariamente avviata dal Consorzio.
Tale procedura, infatti, al pari dell’assegnazione secondo l’ordine di presentazione delle istanze, non avrebbe potuto garantire il rispetto dei principi di concorrenzialità garantiti dall’ordinamento interno e comunitario, a cui anche l’azione amministrativa dei Consorzi ASI deve adeguarsi allorquando assume carattere pubblicistico.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
In primo luogo, il gravame si appalesa infondato quanto all’azione avverso il silenzio.
Ciò in quanto il silenzio-inadempimento sulla richiesta della ricorrente in data 13 agosto 2025 non si è affatto formato, essendo intervenute diverse determinazioni da parte del Consorzio, a partire da quella del 20 agosto e fino all’ultima dell’8 ottobre 2025, che ha bandito la procedura ad evidenza pubblica.
In secondo luogo, è inammissibile l’azione di annullamento, trattandosi dell’impugnazione di provvedimenti consortili aventi natura meramente endoprocedimentale e carattere ancora interlocutorio, in quanto la procedura di evidenza pubblica non è terminata.
Invero, come è noto, nel processo amministrativo un atto endoprocedimentale non è in sé impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, onde quello va gravato insieme a questa.
Né si è in presenza di provvedimenti aventi carattere direttamente ed autonomamente lesivo, essendosi avuta prima la deliberazione “ Di rinviare, per quanto rappresentato in premessa ogni decisione in merito all’assegnazione del lotto ” (n. 2025/27/260), poi quella “ Di dare avvio alla fase istruttoria relativa all’istanza di insediamento presentata dalla ditta “De Matteis Spa ” (n. 2025/28/266) e infine quella “ Di attivare per l’assegnazione del lotto ex Edison dell’area industriale di Valle Ufita, individuato in catasto al Foglio 27 del Comune di Flumeri (AV) con le particelle nn. 238, 300, 304 e 306 di complessivi mq 40533 una procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. 36/2023 ” (n. 2025/31/294).
In definitiva, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
La peculiarità della fattispecie e il tenore della decisione consentono di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Avellino e nel resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
UR OP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO