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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1977, elettivamente domiciliata in Fuscaldo (Cs) alla via M. Vaccari snc presso lo studio dell'avv. Luca Maria, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 4/12/2024;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cetraro (Cs) alla Piazza del Popolo snc presso lo studio dell'avv. Carluccio
Antonio, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/01/2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 4/12/2024, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Fuscaldo il 16/09/2009 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2009), in costanza del quale sono nate due figlie, il Persona_1
1 14.10.2010 e il 20.10.2012. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione Per_2 spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 209/2023 emessa in data 20.03.2023, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e
3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16/09/2009, nel Comune di Fuscaldo, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Fuscaldo al n. 18 P. 2S A UFF 2, anno 2009, alle seguenti
CONDIZIONI - La casa familiare, di proprietà della IG.ra , rimarrà assegnata Parte_1 alla IG.ra con ogni arredo e pertinenza. - Relativamente alla prole 1. Le figlie minori Pt_1 saranno affidate in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la Parte_1 prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come di seguito: Il padre avrà diritto di incontrare le figlie liberamente, previo avviso, e potrà trascorrere con loro due giorni a settimana (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle eIGenze delle minore) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici. Rimane ferma la possibilità del padre di accompagnarle a scuola, alle attività sportive, ai compleanni di amici e ad eventuali uscite e di riprenderle, anche al di fuori dei giorni suindicati, previo accordo con la madre. Le figlie, salvo diverso accordo raggiunto dai genitori nel rispetto della volontà e delle eIGenze delle minori stesse, trascorreranno ad anni alterni con i genitori le seguenti festività:
1. il 25 dicembre (anno 2024 madre); 2. 26 dicembre (anno 2024 padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00);
3. 31 dicembre (anno 2024 madre): 4. 01 gennaio (anno 2025 padre dalle ore 10:00 alle ore
22:00); 5. (anno 2025 madre);
6. TT (anno 2025 padre dalle ore 10:00 alle ore Per_3
22:00);
7. I compleanni di ciascuna, considerata l'età delle minori, saranno festeggiati secondo i loro desideri, ed agli stessi potranno partecipare entrambi i genitori, che si preoccuperanno, congiuntamente, della festa;
8. Festività calendarizzate in modo alternato con pernottamento presso la madre. Nel periodo estivo le ragazze trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Allo stato, la IGnora chiede che, nei suindicati Parte_1
15 giorni, e negli altri periodi che le minori trascorreranno con il padre, le stesse possano
2 pernottare presso l'abitazione abituale, ovvero presso la madre, avendo le ragazze avanzato esplicita richiesta in tal senso. Tanto poiché, in particolare, la minore si sta Per_2 gradualmente riavvicinando al padre, dopo un periodo in cui il rapporto padre / figlia è stato caratterizzato da discrepanze in via di superamento. La piccola , consapevole del suo Per_2 diritto ad avere un rapporto sereno con il padre, al momento non vive ancora in una condizione di assoluta tranquillità nei confronti di questa situazione. A tutto ciò consegue la volontà dell'altra figlia di non pernottare presso il padre senza la sorella, sebbene abbia un Per_4 buon rapporto con il IG. e lo veda con più frequenza rispetto a . Entrambi i CP_1 Per_2 genitori si stanno impegnando affinchè questa situazione possa essere al più presto risolta, ma devono procedere gradualmente considerata l'età della figlia , la quale era molto Per_2 piccola nel periodo in cui i genitori si sono separati e, quindi, l'evento l'ha segnata emotivamente avendo comportato un cambiamento di vita IGnificativo. La madre, per questo motivo, non si oppone all'eventuale audizione da parte del Giudice delle figlie, né si oppone a che le stesse pernottino dal padre a situazione risolta. I genitori accompagneranno le figlie alle visite mediche insieme o separatamente, sostituendosi vicendevolmente nell'ipotesi di impossibilità dell'uno o dell'altra. - Relativamente ai rapporti economici La IG.ra Parte_1
rinuncia a qualsivoglia mantenimento in suo favore e assegno divorzile. Il IG.
[...] CP_1 provvederà, in via indiretta, al mantenimento delle figlie, mediante versamento alla
[...] IG.ra , dell'importo di Euro 350,00 mensili per ciascuna delle minori, per un Parte_1 importo complessivo di Euro 700,00, per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Il suindicato importo è aumentato rispetto a quello previsto nella sentenza di separazione poiché la crescita di e di determina un Persona_1 Per_2 incremento delle loro eIGenze. La IG.ra percepirà, nell'interesse delle figlie, Parte_1
l'Assegno Unico e Universale nella misura del 100%. Quanto alle spese ordinarie e straordinarie, i IGg.ri e concorreranno, nella misura del 50% Parte_1 CP_1 ciascuno, al pagamento del 50% delle spese mediche documentate non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo. In ogni caso la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, in favore della prole, sarà regolamentata come da Linee guida di cui al Protocollo adottato e concordato tra il
Tribunale di Paola, il ConIGlio dell'Ordine di Paola e la Camera Civile di Paola in data
07.11.2017. 3. Sarà ordinato alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fuscaldo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 5.12.2024.
3 si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
30.01.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.09.2009 nel Comune di
Fuscaldo con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fuscaldo al n. 18 P. 2S
UFF 2 anno 2009; - disporre l'affido condiviso dei minori che vivranno con la madre;
- regolamentare il diritto di visita con facoltà del padre di tenere e vedere le figlie il martedi e il giovedi dalle 17:00 alle 19:00 (20:00 nel periodo estivo), a settimane alterne dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10:00 alle 20:00 per 30 giorni consecutivi nel periodo estivo con facoltà della madre di tenerle con sé un fine settimana dalle ore 10:00 di sabato alle ore 22:00 di domenica. - determinare l'assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 300,00 per ciascuna (€ 600,00 totali) rimanendo invariato il regime vigente per le spese non comprese nel detto assegno da ripartirsi nella misura del 50% previo accordo. Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Sentiti i coniugi e ascoltate le due figlie minori, all'udienza del 19.05.2025, le parti, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 20.05.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 209/2023 emessa in data
20.03.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 CP_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale
4 dell'udienza del 19.05.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione personale dei coniugi come indicate nella sentenza n. 209/2023 emessa dal Tribunale di Paola in data 20.03.2023, ad eccezione del diritto di visita delle due figlie minori da parte del padre e, in particolare, di quello relativo al periodo estivo da intendersi fissato nel termine di quindici giorni e dell'obbligo di di contribuire CP_1 al mantenimento delle due figli minori da intendersi modificato nel versamento in favore di
, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o Parte_1 assegno), della somma mensile complessiva di euro 600,00 (pari a euro 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre la ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per le due figlie minori (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee
Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola) e la percezione dell'assegno unico erogato per le medesime minori nella misura del 100% da parte di ”. Ebbene, il Parte_1
Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi delle figlie minori delle clausole relative alle stesse.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1244/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Fuscaldo il 16/09/2009 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2009);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fuscaldo perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23/05/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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