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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1733/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1733/2022 tra
Parte_1
Avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti
e
COroparte_1
[...]
[...]
Avv. Troiano Riccardo nonché contro
COroparte_2
Avv.ti Caterina Siciliano e Antonella Trentini
Assegnato a decisione all'udienza collegiale del 25/3/2025
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 11
1- FATTO
Con decreto del del 18.6.2014, adottato ai sensi dell'art. 52- COroparte_1 quinquies, comma 3 del D.P.R. 327/2001 ed approvato in data 7.8.2014, veniva dichiarata la pubblica CO utilità, indifferibilità ed urgenza della realizzazione, da parte di , dell'impianto di compressione nel Comune di Minerbio (BO), insistente sui terreni distinti al catasto comunale al foglio 20, particelle 126,
131, 132 e 133; foglio 23, particelle 82 e 84, tutti di proprietà del rendendo tale CP_2 CP_1 impianto definibile come “opera privata di pubblica utilità”.
Una porzione di queste aree (ovvero: foglio 20, particelle 126/parte, 131, 132 e 133; foglio 23, particelle 82 e 84), erano condotte da , in forza di un contratto agrario rep. Parte_1
209625/2011, con decorrenza dal 11.11.2010 e scadenza al 10.11.2016.
In data 7.8.2014, veniva emesso il decreto di esproprio, poi notificato al e a COroparte_2
. Parte_1
Il Ministero richiedeva la quantificazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri.
La Commissione Provinciale Espropri si esprimeva, dapprima, con delibera n. 13, del 27.07.2016, stabilendo l'indennità definitiva di esproprio in complessivi euro 581.317,00 (di cui per esproprio euro 570.717,00; per deprezzamento fabbricato esterno ad area espropriata euro 10.000,00 ed euro 600,00, quale valore di 5 alberi).
In tale delibera veniva precisato che nella quantificazione dell'indennità definitiva di esproprio non si era tenuto conto di eventuali indennità spettanti agli affittuari insediati sul terreno che, se dovute, sarebbero state corrisposte con separata liquidazione.
Il , con nota del 13.09.2016, richiedeva alla Commissione Provinciale Espropri di CP_1 riformulare la propria stima del 27.07.2016, in quanto il fabbricato di cui si era stimato il deprezzamento non era oggetto di procedura espropriativa.
In riscontro alla richiesta del ed a seguito della successiva richiesta del CP_1 CP_2 di provvedere alla quantificazione delle indennità aggiuntive spettanti agli affittuari dei terreni
[...] espropriati, con delibera n. 14, del 26.09.2016, la Commissione, precisava che “per la determinazione del valore agricolo medio la Commessione ha competenza tecnica e sussidiaria in ordine al quantum delle indennità, non già in ordine all'an delle medesime”, confermava l'indennità definitiva di esproprio in complessivi euro 581.317,00 ed in 521.798,40 (163.062 mq x V.A.M. 3,2 €/mq) l'indennità aggiuntiva spettante agli affittuari dei terreni “se ed in quanto dovuta”.
, ritenendo a lui dovuta una parte dell'indennità aggiuntiva quantificata dalla Parte_1 CO Commissione Provinciale Espropri, richiedeva a la liquidazione di euro 423.910,40. CO
respingeva la richiesta, ritenendo inapplicabile al caso in questione l'art. 42, del D.P.R. 327/2001, alla luce di quanto previsto dall'art. 36, del D.P.R. 327/2001.
2- PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
A questo punto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio il Parte_1 [...] CO
, e il ex art. 42 del D.P.R. 327/2001 -ai sensi COroparte_1 COroparte_2 dell'art. 54, D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e dell'art. 29 D.lgs. 1.09.2011, n. 150-, chiedendo l'accertamento, in relazione all'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Minerbio (BO) al Foglio 20, particelle 126 parte, 131, 132, 133 e Foglio 23, particelle 82 e 94, oggetto del contratto agrario rep. N. 209625/2011, dell'indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 a sé spettante per una somma non inferiore ad Euro 423.910,40, oltre interessi legali, nonché la condanna delle parti resistenti, “per pagina 2 di 11 quanto di rispettiva competenza”, a corrispondere e/o a depositare tale l'indennità, ponendo il relativo importo in via principale a carico dell'autorità espropriante ( ) e/o COroparte_1 dell'autorità beneficiaria dell'esproprio ( , ovvero, in via meramente subordinata, a CP_1 carico del (proprietario del bene espropriato). COroparte_2
CO Si costituiva in giudizio , eccependo in via principale l'applicabilità dell'art. 36, del D.P.R. n. 327/2001 e di conseguenza l'inapplicabilità dell'art. 42, del D.P.R. n. 327/2001, invocato dal CO ricorrente. , inoltre, affermava l'insussistenza e comunque l'omessa prova dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 42, del D.P.R. n. 327/2001, in capo al ricorrente per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, nonché, in via gradata la quantificazione della pretesa indennità ex adverso richiesta.
Si costituiva, altresì, il eccependo il proprio difetto di COroparte_1 CO legittimazione passiva e comunque nel merito, aderendo alla posizione espressa da , in ordine all'inapplicabilità dell'art. 42, del D.P.R. n. 327/2001 e alle altre contestazioni.
Si costituiva anche il eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, COroparte_2 chiedendo in via subordinata la dichiarazione che l'indennità dovuta a sè ricomprendesse anche quella spettante all'affittuario, o in caso contrario, la condanna dell'autorità espropriante e del beneficiario al rimborso di quanto dovuto all'affittuario.
Con ordinanza, non notificata, depositata il 9.05.2017, la Corte di Appello di Bologna respingeva il ricorso di , condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CO
e del COroparte_2
In particolare, la Corte d'Appello con ordinanza n. 2692/2017 affermava che:
“L'art.36 invocato da si riferisce alla espropriazione diretta alla realizzazione COroparte_1 di un'opera privata di pubblica utilità. Nel caso di specie si tratterebbe del Nuovo impianto di compressione di Minerbio, a servizio del metanodotto . Ritiene la Corte Parte_2 che non si possa dubitare della natura privata dell'opera in questione. (…) Ciò stabilito, e considerato il tenore letterale dell'art. 36 invocato da ("non si applicano le disposizioni COroparte_1 contenute nelle sezioni seguenti" e quindi gli artt. da 37 a 42 bis, apparentemente categorico e inequivocabile, e indirettamente confermato dall'art. 52 Nonies che prende in considerazione esclusivamente l'indennità principale di spettanza del proprietario, la Corte ritiene necessaria soltanto la verifica della ratio della norma. E' noto che il criterio di determinazione della indennità ha lungamente oscillato, per attestarsi definitivamente su quello del valore di mercato del bene. (…) Ciò che importa invece è il concetto affermato in legittimità nazionale secondo cui è da ritenersi ammissibile - per l'autonomia dei diritti e l'indipendenza delle posizioni giuridiche sottese – un indennizzo superiore al valore venale del bene, laddove occorra tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato. Se ne deve dunque concludere che quello di mercato può costituire talvolta valore superabile e talaltra insuperabile. E' superabile allorché l'opera sia pubblica, evidentemente perché la conseguente proprietà pubblica consente di prendere in considerazione i sacrifici privati di tutti i tipi provocati dalla sua realizzazione. Qualora invece la relazione si stabilisca tra privati, nel senso che tali sono sia la proprietà dell'opera sia il sacrificio provocato, al privato proprietario dell'opera non può essere imposto per l'acquisizione dell'immobile su cui realizzarla, un sacrificio superiore a quello che egli dovrebbe affrontare per dotarsene secondo i valori del mercato. La domanda proposta da va pertanto rigettata poiché non gli compete alcuna Parte_1 indennità in ragione della sua qualità.”
Con ricorso per cassazione notificato in data 8.11.2017, chiedeva l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza proponendo due motivi di ricorso, un motivo di illegittimità costituzionale ed una domanda di merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e nello specifico:
pagina 3 di 11 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, all'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, agli artt. 3, 35 e 42 della Costituzione ed all'art. 1 del Primo Protocollo Addizione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.);
2) vizio in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda subordinata di riconoscimento dell'indennità spettante al Sig. a “detrazione” dell'indennità di esproprio riconosciuta al (proprietario Parte_1 COroparte_2 del bene), proposta dal ricorrente avanti la Corte di Appello di Bologna ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e per inadempimento contrattuale dell'Amministrazione comunale al contratto agrario. Violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 34 del T.U. Espropri;
3) illegittimità costituzionale dell'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, per violazione degli artt. 3, 35 e 42 della Costituzione e violazione dell'art. 117, comma 1, Costituzione per violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.);
4) sull'an ed il quantum dell'indennità ex art. 42 T.U. Espropri da riconoscere in favore del ricorrente
Parte_1 CO Si costituiva nel giudizio avanti alla Corte di SA , la quale nel proprio controricorso eccepiva l'infondatezza di tutti i motivi del ricorso avversario, evidenziando la correttezza dell'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, la quale sulla base del tenore letterale dell'art. 36 D.P.R. 327/2001, in relazione alla natura privata dell'opera oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, aveva affermato l'inoperatività delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42-bis del D.P.R. 327/2001, ivi compresa la previsione dell'art. 42 del medesimo D.PR. 327/2001 in punto di indennità aggiuntive.
Si costituivano, altresì, il ed il con il deposito dei rispettivi controricorsi. CP_2 CP_1
In data 1.07.2022, la Corte di SA, ritenendo fondato -ed essorbente- il primo motivo di ricorso, affermava che:
“giova ricordare che l'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001, al comma 1, dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.” Analoga previsione trova conferma nell'art. 37, comma 9, secondo periodo, del d.P.R. cit. con riferimento ad area edificabile che sia utilizzata a scopi agricoli e direttamente coltivata, da almeno un anno, dai predetti soggetti, col lavoro proprio e di quello dei familiari. Orbene, la questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda il caso in cui il suolo seminativo oggetto di una procedura ablativa sia coltivato da persona diversa dal proprietario (affittuario privato) il quale per ottenere il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 42 e dall'art. 37, c.9, T.U.E. -aggiuntiva rispetto a quella spettante al proprietario- è tenuto a dimostrare la titolarità -da accertarsi con riferimento all'epoca dell'avvio del procedimento espropriativo- di uno dei rapporti agrari tipici normativamente individuati, nonché l'effettiva utilizzazione agraria del terreno interessato dall'esproprio, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, la cui prova, in base all'art. 2697 c.c., deve essere fornita da chi intenda trarre conseguenze favorevoli da tale emolumento (cfr. Cass., n. 20658/2019; Cass., n. 28788/2018; Cass., n. 3706/2015; Cass. n. 17972/2015; Cass., n.
4784/2012).
Ciò posto, come già chiarito da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato (già Cass. n. pagina 4 di 11 11609/1992 con riguardo all'art. 17 della L. 865 del 1971 previgente al T.U. Espropriazioni e, diffusamente, Cass. n. 11464/2016; conf., Cass. n. 21206/2017, Cass. n. 15579/2018, Cass. n. 6088/2018, Cass. n. 21340/2019, da ult. Cass. n. 7688/2021 e Cass. n. 1470/2021), l'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, in quanto trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore.
Sul punto, si è dunque consolidato l'orientamento secondo il quale proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, definitivamente superando il principio dell'unicità dell'indennizzo e del relativo giudizio di stima ancorato al meccanismo di scomputo dall'indennità di esproprio. Per modo che non può escludersi, anche in base alla giurisprudenza della Corte EDU che, a fronte della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost. (cfr. Cass. n. 11464/2016 cit.). (…)
Ne consegue che ai fini dell'operatività dell'art. 42 T.U. Espropriazioni, del tutto irrilevante risulta essere l'eventuale natura privata tanto del soggetto beneficiario della procedura espropriativa (cfr. Cass., n.16084/2018 con riferimento alla realizzazione di un complesso ospedaliero ha ritenuto ininfluente che la sua costruzione e gestione avvenissero direttamente da parte dell'ente pubblico titolare del bene o tramite istituti giuridici che ne comportino l'affidamento a privati) - nel caso di specie - quanto dell'opera alla cui realizzazione è finalizzata l'espropriazione COroparte_1 (nel caso di specie il nuovo impianto di compressione). (…)
In definitiva, va affermato che il contenuto precettivo dell'art. 36 T.U. Espropriazioni trova giustificazione nell'adozione ai fini indennitari dell'allora speciale criterio del valore venale, previsto solo per la realizzazione delle opere private di pubblica utilità, in deroga ai meno favorevoli indennizzi originariamente fissati dall'art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 per le procedure di esproprio di suoli edificatori, transitati nel nuovo T.U. Espropriazioni e poi successivamente modificati, anche con riguardo ai suoli agricoli, dagli interventi della Corte costituzionale - cfr. C. cost. n.348/2007, C. cost.
n.181/2011 - proprio al fine di escludere l'applicabilità dei diversi criteri indicati in termini generali dalle norme delle sezioni successive del T.U.E. Ne consegue che l'art. 36 fa esclusivo riferimento ai diversi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio regolati dalle successive sezioni per derogarvi, non interferendo in alcun modo con i presupposti applicativi delle indennità aggiuntive disciplinate dall'art. 42.
Parimenti fuori bersaglio risulta il richiamo operato dalla Corte di appello di Bologna all'art. 52- nonies del medesimo T.U. Espropriazioni nonché alle altre norme dello stesso Capo inerenti ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, sulla base della loro -erroneamente asserita- specialità rispetto al disposto di cui all'art. 42, tali disposizioni ancora una volta prendendo unicamente in considerazione l'indennità, provvisoria e definitiva, di espropriazione e non già le ulteriori indennità contemplate in via generale dal citato art. 42, destinate a ristorare dal pregiudizio connesso all'esproprio soggetti diversi dal proprietario direttamente espropriato.
Acclarato, pertanto, che la ratio dell'indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dall'art. 42 del Testo Unico Espropriazioni risiede nella diversa natura del bene (recte, valore) oggetto di tutela e, nello specifico, come ribadito dalla sentenza n. 11464/2016 «nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che l'art. 35 Cost. e ss. assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo fra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa», rimane indifferente, ai fini del suo pagina 5 di 11 riconoscimento, tanto la natura edificatoria o agricola del suolo espropriato - visto che l'art. 37, comma 9, T.U.E. riconosce analoga indennità aggiuntiva a chi utilizza l'area edificabile a scopi agricoli (proprietario, fittavolo, mezzadro e compartecipe) - quanto la modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo in esito alla procedura espropriativa. Le conclusioni qui rassegnate, del resto, si armonizzano perfettamente con l'evoluzione giurisprudenziale manifestatasi nella giurisprudenza di questa Corte, con la quale è stata gradualmente riconosciuta piena autonomia alla posizione del terzo coltivatore rispetto a quella del proprietario del fondo espropriato, attribuendogli un ruolo autonomo nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità, non solo in quella formalmente conclusa per effetto dell'emissione del decreto di esproprio o della stipula, equiparata negli effetti, di una cessione volontaria, ma anche nella sua forma illegittima dell'occupazione acquisitiva (cfr. Cass., S.U., n. 514/1999 che ha riconosciuto il diritto dell'affittuario coltivatore al giusto ristoro e perciò al risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione e Cass. n. 2077/2003 con cui il parametro indennitario previsto dall'art. 17, c.2, legge 865/1971 previgente, nonché dall'attuale art. 42 d.P.R. 327/2001, è stato elevato a criterio per la determinazione del quantum risarcitorio spettante al coltivatore nelle ipotesi di accessione invertita). Si è in particolare affermato che in caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n.
865 del 1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene (Cass., n. 7975/2021). In conclusione, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva a favore del coltivatore diretto - indirettamente pregiudicato dalla procedura espropriativa - è irrilevante la natura dell'opera cui quest'ultima è finalizzata. Ed infatti, indipendentemente dall'applicazione o meno del criterio del valore venale del bene oggetto di esproprio, l'indennità aggiuntiva deve costituire una voce diversa e, appunto, aggiuntiva rispetto all'importo riconosciuto al proprietario per la perdita patrimoniale del bene, non ravvisandosi ostacoli al riconoscimento di indennità che complessivamente (tra proprietario e coltivatore diretto) possano anche superare il valore venale del bene. (…)
Da ciò discende, come logica conseguenza, la possibilità di cumulo delle rispettive indennità oltre il limite del valore venale del fondo, che non si traduce nel diritto del colono di pretendere l'indennità direttamente dal proprietario né, d'altra parte, subordina tale posizione all'avvenuta restituzione, da parte del proprietario all'espropriante, della parte dell'importo dovuta al colono, atteso il diritto di quest'ultimo di ottenere direttamente l'importo dell'indennità aggiuntiva dovutagli. (…) ”
La Corte di SA ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bologna per la decisione delle questioni di merito non ancora esaminate e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. CO In data 29.11.2022 notificava a , al ed al , ricorso in Parte_1 CP_2 CP_1 riassunzione a seguito di rinvio della Corte di SA ex art. 392 c.p.c. avanti questa Corte, precisando le stesse conclusioni avanzate con il ricorso introduttivo, ovvero:
“1) Accertare e dichiarare, in relazione all'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Minerbio (BO) al Foglio 20, particelle 126 parte, 131, 132, 133 e Foglio 23, particelle 82 e 84, oggetto del contratto agrario rep. n. 209625/2011 di cui al presente giudizio, il diritto del sig. Parte_1 a percepire l'indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 in una somma non inferiore ad Euro € 423.910,4, ovvero nella misura superiore o inferiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali;
2) Condannare le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere e/o a
pagina 6 di 11 depositare in favore del ricorrente l'indennità di cui al p.to 1), ponendo il relativo importo in via principale a carico dell'autorità espropriante ( ) e/o dell'autorità COroparte_1 beneficiaria dell'esproprio (Snam Reta Gas) ovvero, in via meramente subordinata, a carico del
(proprietario del bene espropriato), per le ragioni ut supra”. COroparte_2
Si costituiva nel giudizio di rinvio concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
in via subordinata, chiedeva di quantificare l'indennità aggiuntiva tenendo conto della prossima scadenza del contratto e, quindi, in misura inferiore alla somma di euro 423.910,40.
Si costituiva, altresì il rilevando che la stessa Corte di SA, nella propria COroparte_2 ordinanza di rinvio, ha escluso il diritto del coltivatore del fondo a ottenere l'indennità aggiuntiva nei confronti del proprietario dello stesso. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda avversaria svolta in via subordinata, stante la carenza in capo al di legittimazione passiva rispetto CP_2 all'obbligazione e, solo nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e di accoglimento della domanda subordinata, chiedeva la rideterminazione dell'indennità di esproprio spettante al al fine di ricomprendervi anche detta indennità aggiuntiva. CP_2
Si costituiva anche il a mezzo dell' COroparte_1 COroparte_1 ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto, in quanto nel merito infondate. Inoltre, chiedeva di “Dichiarare inammissibili e comunque nel merito infondate le domande proposte dal CP_2
in via subordinata nei confronti del .”
[...] COroparte_1
Con ordinanza 4.1.24 questa Corte nominava CT (poi successivamente sostituito) affinchè il consulente provvedesse a determinare l'indennità spettante al ricorrente, affittuario coltivatore diretto di terreno interessato da procedura ablatoria, “da quantificarsi in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, ai sensi dell'art.17 commi 2, 3 e 4 Legge 865/1971 e degli artt. 42 commi 2 e 40 comma 4 del DPR 327/2001”.
Il 10.10.24 il CT -da ultimo- nominato depositava la propria relazione e COroparte_4 all'udienza del 25.3.25, a seguito di discussione, veniva trattenuto in decisione.
2- MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 In punto an
Nella costituzione nel presente giudizio di rinvio, ha continuato a contestare il diritto di CP_1
ad ottenere l'indennità aggiuntiva, in quanto non avrebbe dimostrato di possedere (da Parte_1 almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero almeno dalla data del 18.06.2013) tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'ottenimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42, del D.P.R. 327/2001.
Sotto questo profilo la Corte puntualizza che il ricorrente ha prodotto:
- il contratto di affitto agrario sottoscritto il 30 giugno 2011 registrato a il 14 luglio 2011 n. CP_2
9982 serie 3°;
- la propria iscrizione INPS come coltivatore diretto;
- il verbale di immissione in possesso dell'8 ottobre 2014, dal quale risulta che a tale data il fondo era ancora regolarmente coltivato;
- il registro IVA delle fatture -Allegato 1 al foglio di deduzioni all'udienza di primo grado del
14/2/2017-, dal quale risultano le vendite dei prodotti del fondo effettuate nel 2013.
Con particolare riferimento a quest'ultimo documento, ritiene la Corte che l'eccezione di tardività della pagina 7 di 11 produzione del documento (non allegato al ricorso introduttivo ma, come detto, prodotto nel corso della prima udienza di discussione del 14.2.17) sollevata dalla difesa debba essere rigettata, posto CP_1 che, per come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p. c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p. c. " (cfr., ex pluribus, Cass. ordinanza n. 46 del 7 gennaio 2021)
Dunque, esaminato il complesso della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ritiene la Corte che abbia adeguatamente dimostrato di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi Parte_1 richiesti per l'ottenimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42, del D.P.R. 327/2001 e, dunque, dichiara il suo diritto ad ottenere l'indennità aggiuntiva.
2.2 In punto quantum
Passando ad esaminare il profilo relativo al quantum della richiesta, deve questa Corte attenersi a quanto affermato dalla Suprema Corte sui criteri di determinazione dell'indennità, laddove ha aggiunto
“che, con specifico riferimento alla quantificazione dell'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto del fondo espropriato, la sua determinazione deve essere commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (VAM) ai sensi dell'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 865 del 1971 applicabile ratione temporis -nell'attuale vigenza del T.U.
Espropriazioni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 42, c.2 e 40, c. 4-, trattandosi di disposizioni che non sono state coinvolte dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n.
181/2011, essendo dotate di funzione riparativa/compensativa autonoma rispetto all'indennità di esproprio e poste a tutela di diritti costituzionali, quale quello al lavoro, diversi da quello di proprietà (cfr. Cass., n. 9269/2014; Cass., n. 13840/2013; Cass., n. 15744/2001)”.
Pertanto, tale deve essere ritenuto il parametro cui va commisurata la quantificazione dell'indennità spettante -oltre che al proprietario direttamente coinvolto dalla procedura ablatoria-, al terzo coltivatore diretto del fondo espropriato, costituendo essa corollario dell'affermata autonomia e indipendenza delle diverse posizioni giuridiche.
Sul punto, si condividono le conclusioni a cui è giunto il CT, conclusioni che appaiono complete, motivate e adeguatamente documentate.
In particolare, il dott. ha chiarito che i terreni affittati sono individuati catastalmente al Persona_1
Foglio 20 di Minerbio, mappali 124, 125, 126, 131, 132, 133 e al Foglio 23 di Minerbio mappali 82 e
84 e che la superficie catastale totale non coincide con quella affittata poiché la particella 126, di totali ettari 10.2252, è stata affittata al ricorrente per una porzione di 7,1662 ettari mentre la residua porzione di ettari 3,0590 è oggetto di un altro contratto di affitto stipulato con un diverso conduttore.
Inoltre, la Corte condivide pienamente il fatto che il verbale di immissione nel possesso dell'8 ottobre 2014 costituisca il documento ineludibile per giungere alla corretta valutazione dell'indennità, in quanto è da tale documento che si desume con precisione il riparto colturale dei fondi oggetto di espropriazione e la consistenza delle singole colture in atto. Ciò premesso, tuttavia, devono farsi le seguenti specificazioni: nella delibera n. 14 del 26/9/2016, la Commissione Provinciale ha assunto per l'intera consistenza espropriata i seminativi irrigui quale unico tipo di coltura in atto. Tuttavia, il CT ha rilevato che “a tale tipo di coltura sono riconducibili le superfici coltivate a radicchio, zucchine, patate e i terreni lavorati (arati e arati e erpicati), ma non la superficie a stagno, che non ha corrispondenza nella tavola dei VAM, e l'incolto”.
pagina 8 di 11 Per questo motivo, ritiene la Corte di aderire alla “Conclusione n. 2” della relazione depositata (e, dunque, di non accogliere le osservazioni del ricorrente) che presuppone che il ristoro spettante al fittavolo sia legato al tipo di coltura effettivamente praticata, allo stato delle colture in atto, per come descritte nel Verbale di immissione nel possesso, ove specificatamente compare l' “incolto”.
Dunque, non considerandosi il VAM della porzione incolta, l'indennità spettante a , Parte_1 quale affittuario coltivatore di terreno interessato da procedura ablatoria, deve essere quantificata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (dunque, esclusi lo stagno e l'incolto), pari a € 390.432,00.
Si ritiene, da ultimo, di specificare che non appare condivisibile la tesi del resistente secondo la CP_1 quale si dovrebbe tener conto del fatto che il contratto agrario n. 20965/2011 sarebbe in ogni caso scaduto in data 10.11.2016. Il dato normativo, come detto, è costituito dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001, al comma 1, che dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”. Ne discende che, per come chiarito nell'ordinanza di rinvio, il diritto debba essere riconosciuto al coltivatore (persona diversa dal proprietario) che dimostri la titolarità di uno dei rapporti agrari tipici normativamente individuati -oltre all'effettiva utilizzazione agraria del terreno interessato dall'esproprio- “da accertarsi con riferimento all'epoca dell'avvio del procedimento espropriativo”.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il contrato agrario fosse in essere nel momento in cui il procedimento espropriativo ha preso avvio.
2.3 Legittimazione passiva
Dunque, deve essere accolta la domanda principale svolta da condannando a Parte_1 CP_1 depositare presso la la somma di € 390.432,00 a titolo di indennità COroparte_5 aggiuntiva, oltre interessi dalla data del decreto di esproprio (7.8.2014).
Per quanto riguarda la posizione degli altri resistenti, la Corte osserva che il ricorrente in riassunzione ha in questa sede precisato le medesime conclusioni assunte in primo grado, ovvero ha chiesto di
“Condannare le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere e/o a depositare in favore del ricorrente l'indennità di cui al p.to 1), ponendo il relativo importo in via principale a carico dell'autorità espropriante ( ) e/o dell'autorità beneficiaria COroparte_1 dell'esproprio (Snam Reta Gas) ovvero, in via meramente subordinata, a carico del CP_2
(proprietario del bene espropriato), per le ragioni ut supra.”.
[...]
Dunque, la domanda principale parrebbe nuovamente formulata, in forma alternativa, nei confronti sia di che del (senza che il successivo e recentissimo CP_1 CP_1 COroparte_1 passaggio di competenze ad altro possa incidere sulla valutazione della legittimazione CP_1 passiva, da valutarsi al momento della proposizione della domanda).
Con l'ordinanza n. 2692/17 la Corte d'Appello aveva statuito che “Quanto alle spese processuali, nulla va disposto per il rapporto tra e , poiché, Parte_1 COroparte_1 nonostante il contenuto delle domande, la citazione si risolve in una litis denuntiatio”. L'avvocatura di Stato nella comparsa in riassunzione ha nuovamente formulato eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto “non esiste alcuna norma di legge che obblighi l'Autorità espropriante al pagamento dell'indennità, essendo invece il beneficiario dell'espropriazione tenuto al pagamento dell'indennità in esame, qualora dovuta”, rilevando, in via subordinata, che sul punto si sarebbe già formato il giudicato.
Ritiene la Corte di condividere tale assunto.
Infatti, l'odierno ricorrente in riassunzione non ha proposto alcun motivo di censura avverso la pagina 9 di 11 statuizione contenuta nell'ordinanza n. 2692/2017 del 9/05/2017 della Corte d'Appello di Bologna sopra richiamata, e, conseguentemente, nell'ordinanza n. 21058/2022 la Corte di SA non ha cassato l'ordinanza impugnata sotto tale profilo (né si è comunque pronunciata). Per altro, lo stesso ricorrente, per quanto abbia trascritto le conclusioni dell'atto introduttivo, nel corpo del ricorso in riassunzione ha sostanzialmente individuato solo in il vero soggetto COroparte_1 passivamente legittimato in ordine alla domanda principale proposta.
Ne consegue che deve ritenersi passata in giudicato la statuizione secondo cui, con l'atto introduttivo del giudizio, non è stata dall'opponente proposta alcuna domanda nei confronti del
[...]
. COroparte_1
Per quanto riguarda la posizione del l'accoglimento della domanda principale (nei COroparte_2 confronti di ) rende superfluo l'esame della domanda subordinata di condanna nei confronti del CP_1
che ha ottenuto la propria indennità di esproprio, autonomamente stimata in € CP_2 CP_1
581.317,00.
Peraltro, come espressamente evidenziato nell'ordinanza di rinvio “L'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione” e “da ciò discende, come logica conseguenza, la possibilità di cumulo delle rispettive indennità oltre il limite del valore venale del fondo, che non si traduce nel diritto del colono di pretendere l'indennità direttamente dal proprietario né, d'altra parte, subordina tale posizione all'avvenuta restituzione, da parte del proprietario all'espropriante, della parte dell'importo dovuta al colono, atteso il diritto di quest'ultimo di ottenere direttamente l'importo dell'indennità aggiuntiva dovutagli”.
In ogni caso, il ricorrente in riassunzione non avrebbe potuto esimersi dal riassumere in giudizio anche il parte processuale dei precedenti gradi di giudizio, per quanto ben avrebbe COroparte_2 potuto formulare conclusioni parzialmente diverse.
2.4 Spese di lite
Tali considerazioni vengono ad avere rilievo anche con riguardo al governo delle spese di lite.
Pertanto, passando alla liquidazione delle stesse -per i tre gradi di giudizio-, la Corte, in ossequio al principio di soccombenza, così dispone:
1-condanna , soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 liquidandole, in applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022 (cfr. Cass. 13 luglio 2021, n.
19989 secondo cui i nuovi parametri trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata) per il giudizio di primo grado in Appello in € 5.000,00 (scaglione di riferimento per valore, complessità bassa per fasi studio e introduttiva, complessità bassa per decisionale ridotta del 50% stante l'assenza di conclusionali scritte) oltre spese generali, Iva e Cpa, per il giudizio di SA in € 5.400, oltre spese generali, Iva e Cpa e per il giudizio di rinvio in € 7.100,00 , oltre spese generali, Iva e Cpa.
2-ritenuta passata in giudicato la statuizione relativa alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore del , condanna al pagamento delle spese COroparte_1 Parte_1 di lite in favore del limitatamente al presente giudizio di rinvio, liquidate -sempre in CP_1 applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022- in € 7.100,00 , oltre spese generali, Iva e Cpa;
3-compensa le spese di lite tra il e in ragione della metà, COroparte_2 Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento della restante metà liquidata, per il giudizio di primo grado in Appello in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, per il giudizio di SA in € 2.700,00, oltre pagina 10 di 11 spese generali, Iva e Cpa e per il giudizio di rinvio in € 3.550,00 , oltre spese generali, Iva e Cpa.
Inoltre, le spese della CT -già liquidate con decreto dell'1.1.25-, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo di . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- accerta che a spetta, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma di € Parte_1
390.432,00, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (7.8.2014);
- conseguentemente, condanna al deposito presso la Tesoreria Territoriale COroparte_1 di Stato di tale somma in favore del ricorrente;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite COroparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 17.500, oltre spese generali e accessori per come indicato in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite -limitatamente al presente giudizio Parte_1 di rinvio- in favore del che liquida in € 7.100,00 , oltre COroparte_1 spese generali, Iva e Cpa;
- compensa le spese di lite tra il e in ragione della metà; COroparte_2 Parte_1 condanna al pagamento della restante metà liquidata in complessivi € Parte_1
8.750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa per come specificato in parte motiva;
- pone le spese della CT -per come già liquidate con decreto dell'1.1.25-, in via definitiva a carico esclusivo di COroparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25.3.25.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1733/2022 tra
Parte_1
Avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti
e
COroparte_1
[...]
[...]
Avv. Troiano Riccardo nonché contro
COroparte_2
Avv.ti Caterina Siciliano e Antonella Trentini
Assegnato a decisione all'udienza collegiale del 25/3/2025
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 11
1- FATTO
Con decreto del del 18.6.2014, adottato ai sensi dell'art. 52- COroparte_1 quinquies, comma 3 del D.P.R. 327/2001 ed approvato in data 7.8.2014, veniva dichiarata la pubblica CO utilità, indifferibilità ed urgenza della realizzazione, da parte di , dell'impianto di compressione nel Comune di Minerbio (BO), insistente sui terreni distinti al catasto comunale al foglio 20, particelle 126,
131, 132 e 133; foglio 23, particelle 82 e 84, tutti di proprietà del rendendo tale CP_2 CP_1 impianto definibile come “opera privata di pubblica utilità”.
Una porzione di queste aree (ovvero: foglio 20, particelle 126/parte, 131, 132 e 133; foglio 23, particelle 82 e 84), erano condotte da , in forza di un contratto agrario rep. Parte_1
209625/2011, con decorrenza dal 11.11.2010 e scadenza al 10.11.2016.
In data 7.8.2014, veniva emesso il decreto di esproprio, poi notificato al e a COroparte_2
. Parte_1
Il Ministero richiedeva la quantificazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri.
La Commissione Provinciale Espropri si esprimeva, dapprima, con delibera n. 13, del 27.07.2016, stabilendo l'indennità definitiva di esproprio in complessivi euro 581.317,00 (di cui per esproprio euro 570.717,00; per deprezzamento fabbricato esterno ad area espropriata euro 10.000,00 ed euro 600,00, quale valore di 5 alberi).
In tale delibera veniva precisato che nella quantificazione dell'indennità definitiva di esproprio non si era tenuto conto di eventuali indennità spettanti agli affittuari insediati sul terreno che, se dovute, sarebbero state corrisposte con separata liquidazione.
Il , con nota del 13.09.2016, richiedeva alla Commissione Provinciale Espropri di CP_1 riformulare la propria stima del 27.07.2016, in quanto il fabbricato di cui si era stimato il deprezzamento non era oggetto di procedura espropriativa.
In riscontro alla richiesta del ed a seguito della successiva richiesta del CP_1 CP_2 di provvedere alla quantificazione delle indennità aggiuntive spettanti agli affittuari dei terreni
[...] espropriati, con delibera n. 14, del 26.09.2016, la Commissione, precisava che “per la determinazione del valore agricolo medio la Commessione ha competenza tecnica e sussidiaria in ordine al quantum delle indennità, non già in ordine all'an delle medesime”, confermava l'indennità definitiva di esproprio in complessivi euro 581.317,00 ed in 521.798,40 (163.062 mq x V.A.M. 3,2 €/mq) l'indennità aggiuntiva spettante agli affittuari dei terreni “se ed in quanto dovuta”.
, ritenendo a lui dovuta una parte dell'indennità aggiuntiva quantificata dalla Parte_1 CO Commissione Provinciale Espropri, richiedeva a la liquidazione di euro 423.910,40. CO
respingeva la richiesta, ritenendo inapplicabile al caso in questione l'art. 42, del D.P.R. 327/2001, alla luce di quanto previsto dall'art. 36, del D.P.R. 327/2001.
2- PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
A questo punto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio il Parte_1 [...] CO
, e il ex art. 42 del D.P.R. 327/2001 -ai sensi COroparte_1 COroparte_2 dell'art. 54, D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e dell'art. 29 D.lgs. 1.09.2011, n. 150-, chiedendo l'accertamento, in relazione all'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Minerbio (BO) al Foglio 20, particelle 126 parte, 131, 132, 133 e Foglio 23, particelle 82 e 94, oggetto del contratto agrario rep. N. 209625/2011, dell'indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 a sé spettante per una somma non inferiore ad Euro 423.910,40, oltre interessi legali, nonché la condanna delle parti resistenti, “per pagina 2 di 11 quanto di rispettiva competenza”, a corrispondere e/o a depositare tale l'indennità, ponendo il relativo importo in via principale a carico dell'autorità espropriante ( ) e/o COroparte_1 dell'autorità beneficiaria dell'esproprio ( , ovvero, in via meramente subordinata, a CP_1 carico del (proprietario del bene espropriato). COroparte_2
CO Si costituiva in giudizio , eccependo in via principale l'applicabilità dell'art. 36, del D.P.R. n. 327/2001 e di conseguenza l'inapplicabilità dell'art. 42, del D.P.R. n. 327/2001, invocato dal CO ricorrente. , inoltre, affermava l'insussistenza e comunque l'omessa prova dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 42, del D.P.R. n. 327/2001, in capo al ricorrente per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, nonché, in via gradata la quantificazione della pretesa indennità ex adverso richiesta.
Si costituiva, altresì, il eccependo il proprio difetto di COroparte_1 CO legittimazione passiva e comunque nel merito, aderendo alla posizione espressa da , in ordine all'inapplicabilità dell'art. 42, del D.P.R. n. 327/2001 e alle altre contestazioni.
Si costituiva anche il eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, COroparte_2 chiedendo in via subordinata la dichiarazione che l'indennità dovuta a sè ricomprendesse anche quella spettante all'affittuario, o in caso contrario, la condanna dell'autorità espropriante e del beneficiario al rimborso di quanto dovuto all'affittuario.
Con ordinanza, non notificata, depositata il 9.05.2017, la Corte di Appello di Bologna respingeva il ricorso di , condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CO
e del COroparte_2
In particolare, la Corte d'Appello con ordinanza n. 2692/2017 affermava che:
“L'art.36 invocato da si riferisce alla espropriazione diretta alla realizzazione COroparte_1 di un'opera privata di pubblica utilità. Nel caso di specie si tratterebbe del Nuovo impianto di compressione di Minerbio, a servizio del metanodotto . Ritiene la Corte Parte_2 che non si possa dubitare della natura privata dell'opera in questione. (…) Ciò stabilito, e considerato il tenore letterale dell'art. 36 invocato da ("non si applicano le disposizioni COroparte_1 contenute nelle sezioni seguenti" e quindi gli artt. da 37 a 42 bis, apparentemente categorico e inequivocabile, e indirettamente confermato dall'art. 52 Nonies che prende in considerazione esclusivamente l'indennità principale di spettanza del proprietario, la Corte ritiene necessaria soltanto la verifica della ratio della norma. E' noto che il criterio di determinazione della indennità ha lungamente oscillato, per attestarsi definitivamente su quello del valore di mercato del bene. (…) Ciò che importa invece è il concetto affermato in legittimità nazionale secondo cui è da ritenersi ammissibile - per l'autonomia dei diritti e l'indipendenza delle posizioni giuridiche sottese – un indennizzo superiore al valore venale del bene, laddove occorra tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato. Se ne deve dunque concludere che quello di mercato può costituire talvolta valore superabile e talaltra insuperabile. E' superabile allorché l'opera sia pubblica, evidentemente perché la conseguente proprietà pubblica consente di prendere in considerazione i sacrifici privati di tutti i tipi provocati dalla sua realizzazione. Qualora invece la relazione si stabilisca tra privati, nel senso che tali sono sia la proprietà dell'opera sia il sacrificio provocato, al privato proprietario dell'opera non può essere imposto per l'acquisizione dell'immobile su cui realizzarla, un sacrificio superiore a quello che egli dovrebbe affrontare per dotarsene secondo i valori del mercato. La domanda proposta da va pertanto rigettata poiché non gli compete alcuna Parte_1 indennità in ragione della sua qualità.”
Con ricorso per cassazione notificato in data 8.11.2017, chiedeva l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza proponendo due motivi di ricorso, un motivo di illegittimità costituzionale ed una domanda di merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e nello specifico:
pagina 3 di 11 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, all'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, agli artt. 3, 35 e 42 della Costituzione ed all'art. 1 del Primo Protocollo Addizione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.);
2) vizio in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda subordinata di riconoscimento dell'indennità spettante al Sig. a “detrazione” dell'indennità di esproprio riconosciuta al (proprietario Parte_1 COroparte_2 del bene), proposta dal ricorrente avanti la Corte di Appello di Bologna ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e per inadempimento contrattuale dell'Amministrazione comunale al contratto agrario. Violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 34 del T.U. Espropri;
3) illegittimità costituzionale dell'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, per violazione degli artt. 3, 35 e 42 della Costituzione e violazione dell'art. 117, comma 1, Costituzione per violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.);
4) sull'an ed il quantum dell'indennità ex art. 42 T.U. Espropri da riconoscere in favore del ricorrente
Parte_1 CO Si costituiva nel giudizio avanti alla Corte di SA , la quale nel proprio controricorso eccepiva l'infondatezza di tutti i motivi del ricorso avversario, evidenziando la correttezza dell'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, la quale sulla base del tenore letterale dell'art. 36 D.P.R. 327/2001, in relazione alla natura privata dell'opera oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, aveva affermato l'inoperatività delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42-bis del D.P.R. 327/2001, ivi compresa la previsione dell'art. 42 del medesimo D.PR. 327/2001 in punto di indennità aggiuntive.
Si costituivano, altresì, il ed il con il deposito dei rispettivi controricorsi. CP_2 CP_1
In data 1.07.2022, la Corte di SA, ritenendo fondato -ed essorbente- il primo motivo di ricorso, affermava che:
“giova ricordare che l'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001, al comma 1, dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.” Analoga previsione trova conferma nell'art. 37, comma 9, secondo periodo, del d.P.R. cit. con riferimento ad area edificabile che sia utilizzata a scopi agricoli e direttamente coltivata, da almeno un anno, dai predetti soggetti, col lavoro proprio e di quello dei familiari. Orbene, la questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda il caso in cui il suolo seminativo oggetto di una procedura ablativa sia coltivato da persona diversa dal proprietario (affittuario privato) il quale per ottenere il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 42 e dall'art. 37, c.9, T.U.E. -aggiuntiva rispetto a quella spettante al proprietario- è tenuto a dimostrare la titolarità -da accertarsi con riferimento all'epoca dell'avvio del procedimento espropriativo- di uno dei rapporti agrari tipici normativamente individuati, nonché l'effettiva utilizzazione agraria del terreno interessato dall'esproprio, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, la cui prova, in base all'art. 2697 c.c., deve essere fornita da chi intenda trarre conseguenze favorevoli da tale emolumento (cfr. Cass., n. 20658/2019; Cass., n. 28788/2018; Cass., n. 3706/2015; Cass. n. 17972/2015; Cass., n.
4784/2012).
Ciò posto, come già chiarito da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato (già Cass. n. pagina 4 di 11 11609/1992 con riguardo all'art. 17 della L. 865 del 1971 previgente al T.U. Espropriazioni e, diffusamente, Cass. n. 11464/2016; conf., Cass. n. 21206/2017, Cass. n. 15579/2018, Cass. n. 6088/2018, Cass. n. 21340/2019, da ult. Cass. n. 7688/2021 e Cass. n. 1470/2021), l'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, in quanto trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore.
Sul punto, si è dunque consolidato l'orientamento secondo il quale proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, definitivamente superando il principio dell'unicità dell'indennizzo e del relativo giudizio di stima ancorato al meccanismo di scomputo dall'indennità di esproprio. Per modo che non può escludersi, anche in base alla giurisprudenza della Corte EDU che, a fronte della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost. (cfr. Cass. n. 11464/2016 cit.). (…)
Ne consegue che ai fini dell'operatività dell'art. 42 T.U. Espropriazioni, del tutto irrilevante risulta essere l'eventuale natura privata tanto del soggetto beneficiario della procedura espropriativa (cfr. Cass., n.16084/2018 con riferimento alla realizzazione di un complesso ospedaliero ha ritenuto ininfluente che la sua costruzione e gestione avvenissero direttamente da parte dell'ente pubblico titolare del bene o tramite istituti giuridici che ne comportino l'affidamento a privati) - nel caso di specie - quanto dell'opera alla cui realizzazione è finalizzata l'espropriazione COroparte_1 (nel caso di specie il nuovo impianto di compressione). (…)
In definitiva, va affermato che il contenuto precettivo dell'art. 36 T.U. Espropriazioni trova giustificazione nell'adozione ai fini indennitari dell'allora speciale criterio del valore venale, previsto solo per la realizzazione delle opere private di pubblica utilità, in deroga ai meno favorevoli indennizzi originariamente fissati dall'art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 per le procedure di esproprio di suoli edificatori, transitati nel nuovo T.U. Espropriazioni e poi successivamente modificati, anche con riguardo ai suoli agricoli, dagli interventi della Corte costituzionale - cfr. C. cost. n.348/2007, C. cost.
n.181/2011 - proprio al fine di escludere l'applicabilità dei diversi criteri indicati in termini generali dalle norme delle sezioni successive del T.U.E. Ne consegue che l'art. 36 fa esclusivo riferimento ai diversi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio regolati dalle successive sezioni per derogarvi, non interferendo in alcun modo con i presupposti applicativi delle indennità aggiuntive disciplinate dall'art. 42.
Parimenti fuori bersaglio risulta il richiamo operato dalla Corte di appello di Bologna all'art. 52- nonies del medesimo T.U. Espropriazioni nonché alle altre norme dello stesso Capo inerenti ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, sulla base della loro -erroneamente asserita- specialità rispetto al disposto di cui all'art. 42, tali disposizioni ancora una volta prendendo unicamente in considerazione l'indennità, provvisoria e definitiva, di espropriazione e non già le ulteriori indennità contemplate in via generale dal citato art. 42, destinate a ristorare dal pregiudizio connesso all'esproprio soggetti diversi dal proprietario direttamente espropriato.
Acclarato, pertanto, che la ratio dell'indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dall'art. 42 del Testo Unico Espropriazioni risiede nella diversa natura del bene (recte, valore) oggetto di tutela e, nello specifico, come ribadito dalla sentenza n. 11464/2016 «nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che l'art. 35 Cost. e ss. assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo fra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa», rimane indifferente, ai fini del suo pagina 5 di 11 riconoscimento, tanto la natura edificatoria o agricola del suolo espropriato - visto che l'art. 37, comma 9, T.U.E. riconosce analoga indennità aggiuntiva a chi utilizza l'area edificabile a scopi agricoli (proprietario, fittavolo, mezzadro e compartecipe) - quanto la modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo in esito alla procedura espropriativa. Le conclusioni qui rassegnate, del resto, si armonizzano perfettamente con l'evoluzione giurisprudenziale manifestatasi nella giurisprudenza di questa Corte, con la quale è stata gradualmente riconosciuta piena autonomia alla posizione del terzo coltivatore rispetto a quella del proprietario del fondo espropriato, attribuendogli un ruolo autonomo nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità, non solo in quella formalmente conclusa per effetto dell'emissione del decreto di esproprio o della stipula, equiparata negli effetti, di una cessione volontaria, ma anche nella sua forma illegittima dell'occupazione acquisitiva (cfr. Cass., S.U., n. 514/1999 che ha riconosciuto il diritto dell'affittuario coltivatore al giusto ristoro e perciò al risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione e Cass. n. 2077/2003 con cui il parametro indennitario previsto dall'art. 17, c.2, legge 865/1971 previgente, nonché dall'attuale art. 42 d.P.R. 327/2001, è stato elevato a criterio per la determinazione del quantum risarcitorio spettante al coltivatore nelle ipotesi di accessione invertita). Si è in particolare affermato che in caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n.
865 del 1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene (Cass., n. 7975/2021). In conclusione, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva a favore del coltivatore diretto - indirettamente pregiudicato dalla procedura espropriativa - è irrilevante la natura dell'opera cui quest'ultima è finalizzata. Ed infatti, indipendentemente dall'applicazione o meno del criterio del valore venale del bene oggetto di esproprio, l'indennità aggiuntiva deve costituire una voce diversa e, appunto, aggiuntiva rispetto all'importo riconosciuto al proprietario per la perdita patrimoniale del bene, non ravvisandosi ostacoli al riconoscimento di indennità che complessivamente (tra proprietario e coltivatore diretto) possano anche superare il valore venale del bene. (…)
Da ciò discende, come logica conseguenza, la possibilità di cumulo delle rispettive indennità oltre il limite del valore venale del fondo, che non si traduce nel diritto del colono di pretendere l'indennità direttamente dal proprietario né, d'altra parte, subordina tale posizione all'avvenuta restituzione, da parte del proprietario all'espropriante, della parte dell'importo dovuta al colono, atteso il diritto di quest'ultimo di ottenere direttamente l'importo dell'indennità aggiuntiva dovutagli. (…) ”
La Corte di SA ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bologna per la decisione delle questioni di merito non ancora esaminate e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. CO In data 29.11.2022 notificava a , al ed al , ricorso in Parte_1 CP_2 CP_1 riassunzione a seguito di rinvio della Corte di SA ex art. 392 c.p.c. avanti questa Corte, precisando le stesse conclusioni avanzate con il ricorso introduttivo, ovvero:
“1) Accertare e dichiarare, in relazione all'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Minerbio (BO) al Foglio 20, particelle 126 parte, 131, 132, 133 e Foglio 23, particelle 82 e 84, oggetto del contratto agrario rep. n. 209625/2011 di cui al presente giudizio, il diritto del sig. Parte_1 a percepire l'indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 in una somma non inferiore ad Euro € 423.910,4, ovvero nella misura superiore o inferiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali;
2) Condannare le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere e/o a
pagina 6 di 11 depositare in favore del ricorrente l'indennità di cui al p.to 1), ponendo il relativo importo in via principale a carico dell'autorità espropriante ( ) e/o dell'autorità COroparte_1 beneficiaria dell'esproprio (Snam Reta Gas) ovvero, in via meramente subordinata, a carico del
(proprietario del bene espropriato), per le ragioni ut supra”. COroparte_2
Si costituiva nel giudizio di rinvio concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
in via subordinata, chiedeva di quantificare l'indennità aggiuntiva tenendo conto della prossima scadenza del contratto e, quindi, in misura inferiore alla somma di euro 423.910,40.
Si costituiva, altresì il rilevando che la stessa Corte di SA, nella propria COroparte_2 ordinanza di rinvio, ha escluso il diritto del coltivatore del fondo a ottenere l'indennità aggiuntiva nei confronti del proprietario dello stesso. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda avversaria svolta in via subordinata, stante la carenza in capo al di legittimazione passiva rispetto CP_2 all'obbligazione e, solo nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e di accoglimento della domanda subordinata, chiedeva la rideterminazione dell'indennità di esproprio spettante al al fine di ricomprendervi anche detta indennità aggiuntiva. CP_2
Si costituiva anche il a mezzo dell' COroparte_1 COroparte_1 ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto, in quanto nel merito infondate. Inoltre, chiedeva di “Dichiarare inammissibili e comunque nel merito infondate le domande proposte dal CP_2
in via subordinata nei confronti del .”
[...] COroparte_1
Con ordinanza 4.1.24 questa Corte nominava CT (poi successivamente sostituito) affinchè il consulente provvedesse a determinare l'indennità spettante al ricorrente, affittuario coltivatore diretto di terreno interessato da procedura ablatoria, “da quantificarsi in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, ai sensi dell'art.17 commi 2, 3 e 4 Legge 865/1971 e degli artt. 42 commi 2 e 40 comma 4 del DPR 327/2001”.
Il 10.10.24 il CT -da ultimo- nominato depositava la propria relazione e COroparte_4 all'udienza del 25.3.25, a seguito di discussione, veniva trattenuto in decisione.
2- MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 In punto an
Nella costituzione nel presente giudizio di rinvio, ha continuato a contestare il diritto di CP_1
ad ottenere l'indennità aggiuntiva, in quanto non avrebbe dimostrato di possedere (da Parte_1 almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero almeno dalla data del 18.06.2013) tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'ottenimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42, del D.P.R. 327/2001.
Sotto questo profilo la Corte puntualizza che il ricorrente ha prodotto:
- il contratto di affitto agrario sottoscritto il 30 giugno 2011 registrato a il 14 luglio 2011 n. CP_2
9982 serie 3°;
- la propria iscrizione INPS come coltivatore diretto;
- il verbale di immissione in possesso dell'8 ottobre 2014, dal quale risulta che a tale data il fondo era ancora regolarmente coltivato;
- il registro IVA delle fatture -Allegato 1 al foglio di deduzioni all'udienza di primo grado del
14/2/2017-, dal quale risultano le vendite dei prodotti del fondo effettuate nel 2013.
Con particolare riferimento a quest'ultimo documento, ritiene la Corte che l'eccezione di tardività della pagina 7 di 11 produzione del documento (non allegato al ricorso introduttivo ma, come detto, prodotto nel corso della prima udienza di discussione del 14.2.17) sollevata dalla difesa debba essere rigettata, posto CP_1 che, per come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p. c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p. c. " (cfr., ex pluribus, Cass. ordinanza n. 46 del 7 gennaio 2021)
Dunque, esaminato il complesso della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ritiene la Corte che abbia adeguatamente dimostrato di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi Parte_1 richiesti per l'ottenimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42, del D.P.R. 327/2001 e, dunque, dichiara il suo diritto ad ottenere l'indennità aggiuntiva.
2.2 In punto quantum
Passando ad esaminare il profilo relativo al quantum della richiesta, deve questa Corte attenersi a quanto affermato dalla Suprema Corte sui criteri di determinazione dell'indennità, laddove ha aggiunto
“che, con specifico riferimento alla quantificazione dell'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto del fondo espropriato, la sua determinazione deve essere commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (VAM) ai sensi dell'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 865 del 1971 applicabile ratione temporis -nell'attuale vigenza del T.U.
Espropriazioni, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 42, c.2 e 40, c. 4-, trattandosi di disposizioni che non sono state coinvolte dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n.
181/2011, essendo dotate di funzione riparativa/compensativa autonoma rispetto all'indennità di esproprio e poste a tutela di diritti costituzionali, quale quello al lavoro, diversi da quello di proprietà (cfr. Cass., n. 9269/2014; Cass., n. 13840/2013; Cass., n. 15744/2001)”.
Pertanto, tale deve essere ritenuto il parametro cui va commisurata la quantificazione dell'indennità spettante -oltre che al proprietario direttamente coinvolto dalla procedura ablatoria-, al terzo coltivatore diretto del fondo espropriato, costituendo essa corollario dell'affermata autonomia e indipendenza delle diverse posizioni giuridiche.
Sul punto, si condividono le conclusioni a cui è giunto il CT, conclusioni che appaiono complete, motivate e adeguatamente documentate.
In particolare, il dott. ha chiarito che i terreni affittati sono individuati catastalmente al Persona_1
Foglio 20 di Minerbio, mappali 124, 125, 126, 131, 132, 133 e al Foglio 23 di Minerbio mappali 82 e
84 e che la superficie catastale totale non coincide con quella affittata poiché la particella 126, di totali ettari 10.2252, è stata affittata al ricorrente per una porzione di 7,1662 ettari mentre la residua porzione di ettari 3,0590 è oggetto di un altro contratto di affitto stipulato con un diverso conduttore.
Inoltre, la Corte condivide pienamente il fatto che il verbale di immissione nel possesso dell'8 ottobre 2014 costituisca il documento ineludibile per giungere alla corretta valutazione dell'indennità, in quanto è da tale documento che si desume con precisione il riparto colturale dei fondi oggetto di espropriazione e la consistenza delle singole colture in atto. Ciò premesso, tuttavia, devono farsi le seguenti specificazioni: nella delibera n. 14 del 26/9/2016, la Commissione Provinciale ha assunto per l'intera consistenza espropriata i seminativi irrigui quale unico tipo di coltura in atto. Tuttavia, il CT ha rilevato che “a tale tipo di coltura sono riconducibili le superfici coltivate a radicchio, zucchine, patate e i terreni lavorati (arati e arati e erpicati), ma non la superficie a stagno, che non ha corrispondenza nella tavola dei VAM, e l'incolto”.
pagina 8 di 11 Per questo motivo, ritiene la Corte di aderire alla “Conclusione n. 2” della relazione depositata (e, dunque, di non accogliere le osservazioni del ricorrente) che presuppone che il ristoro spettante al fittavolo sia legato al tipo di coltura effettivamente praticata, allo stato delle colture in atto, per come descritte nel Verbale di immissione nel possesso, ove specificatamente compare l' “incolto”.
Dunque, non considerandosi il VAM della porzione incolta, l'indennità spettante a , Parte_1 quale affittuario coltivatore di terreno interessato da procedura ablatoria, deve essere quantificata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (dunque, esclusi lo stagno e l'incolto), pari a € 390.432,00.
Si ritiene, da ultimo, di specificare che non appare condivisibile la tesi del resistente secondo la CP_1 quale si dovrebbe tener conto del fatto che il contratto agrario n. 20965/2011 sarebbe in ogni caso scaduto in data 10.11.2016. Il dato normativo, come detto, è costituito dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001, al comma 1, che dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”. Ne discende che, per come chiarito nell'ordinanza di rinvio, il diritto debba essere riconosciuto al coltivatore (persona diversa dal proprietario) che dimostri la titolarità di uno dei rapporti agrari tipici normativamente individuati -oltre all'effettiva utilizzazione agraria del terreno interessato dall'esproprio- “da accertarsi con riferimento all'epoca dell'avvio del procedimento espropriativo”.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il contrato agrario fosse in essere nel momento in cui il procedimento espropriativo ha preso avvio.
2.3 Legittimazione passiva
Dunque, deve essere accolta la domanda principale svolta da condannando a Parte_1 CP_1 depositare presso la la somma di € 390.432,00 a titolo di indennità COroparte_5 aggiuntiva, oltre interessi dalla data del decreto di esproprio (7.8.2014).
Per quanto riguarda la posizione degli altri resistenti, la Corte osserva che il ricorrente in riassunzione ha in questa sede precisato le medesime conclusioni assunte in primo grado, ovvero ha chiesto di
“Condannare le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere e/o a depositare in favore del ricorrente l'indennità di cui al p.to 1), ponendo il relativo importo in via principale a carico dell'autorità espropriante ( ) e/o dell'autorità beneficiaria COroparte_1 dell'esproprio (Snam Reta Gas) ovvero, in via meramente subordinata, a carico del CP_2
(proprietario del bene espropriato), per le ragioni ut supra.”.
[...]
Dunque, la domanda principale parrebbe nuovamente formulata, in forma alternativa, nei confronti sia di che del (senza che il successivo e recentissimo CP_1 CP_1 COroparte_1 passaggio di competenze ad altro possa incidere sulla valutazione della legittimazione CP_1 passiva, da valutarsi al momento della proposizione della domanda).
Con l'ordinanza n. 2692/17 la Corte d'Appello aveva statuito che “Quanto alle spese processuali, nulla va disposto per il rapporto tra e , poiché, Parte_1 COroparte_1 nonostante il contenuto delle domande, la citazione si risolve in una litis denuntiatio”. L'avvocatura di Stato nella comparsa in riassunzione ha nuovamente formulato eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto “non esiste alcuna norma di legge che obblighi l'Autorità espropriante al pagamento dell'indennità, essendo invece il beneficiario dell'espropriazione tenuto al pagamento dell'indennità in esame, qualora dovuta”, rilevando, in via subordinata, che sul punto si sarebbe già formato il giudicato.
Ritiene la Corte di condividere tale assunto.
Infatti, l'odierno ricorrente in riassunzione non ha proposto alcun motivo di censura avverso la pagina 9 di 11 statuizione contenuta nell'ordinanza n. 2692/2017 del 9/05/2017 della Corte d'Appello di Bologna sopra richiamata, e, conseguentemente, nell'ordinanza n. 21058/2022 la Corte di SA non ha cassato l'ordinanza impugnata sotto tale profilo (né si è comunque pronunciata). Per altro, lo stesso ricorrente, per quanto abbia trascritto le conclusioni dell'atto introduttivo, nel corpo del ricorso in riassunzione ha sostanzialmente individuato solo in il vero soggetto COroparte_1 passivamente legittimato in ordine alla domanda principale proposta.
Ne consegue che deve ritenersi passata in giudicato la statuizione secondo cui, con l'atto introduttivo del giudizio, non è stata dall'opponente proposta alcuna domanda nei confronti del
[...]
. COroparte_1
Per quanto riguarda la posizione del l'accoglimento della domanda principale (nei COroparte_2 confronti di ) rende superfluo l'esame della domanda subordinata di condanna nei confronti del CP_1
che ha ottenuto la propria indennità di esproprio, autonomamente stimata in € CP_2 CP_1
581.317,00.
Peraltro, come espressamente evidenziato nell'ordinanza di rinvio “L'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione” e “da ciò discende, come logica conseguenza, la possibilità di cumulo delle rispettive indennità oltre il limite del valore venale del fondo, che non si traduce nel diritto del colono di pretendere l'indennità direttamente dal proprietario né, d'altra parte, subordina tale posizione all'avvenuta restituzione, da parte del proprietario all'espropriante, della parte dell'importo dovuta al colono, atteso il diritto di quest'ultimo di ottenere direttamente l'importo dell'indennità aggiuntiva dovutagli”.
In ogni caso, il ricorrente in riassunzione non avrebbe potuto esimersi dal riassumere in giudizio anche il parte processuale dei precedenti gradi di giudizio, per quanto ben avrebbe COroparte_2 potuto formulare conclusioni parzialmente diverse.
2.4 Spese di lite
Tali considerazioni vengono ad avere rilievo anche con riguardo al governo delle spese di lite.
Pertanto, passando alla liquidazione delle stesse -per i tre gradi di giudizio-, la Corte, in ossequio al principio di soccombenza, così dispone:
1-condanna , soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 liquidandole, in applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022 (cfr. Cass. 13 luglio 2021, n.
19989 secondo cui i nuovi parametri trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata) per il giudizio di primo grado in Appello in € 5.000,00 (scaglione di riferimento per valore, complessità bassa per fasi studio e introduttiva, complessità bassa per decisionale ridotta del 50% stante l'assenza di conclusionali scritte) oltre spese generali, Iva e Cpa, per il giudizio di SA in € 5.400, oltre spese generali, Iva e Cpa e per il giudizio di rinvio in € 7.100,00 , oltre spese generali, Iva e Cpa.
2-ritenuta passata in giudicato la statuizione relativa alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore del , condanna al pagamento delle spese COroparte_1 Parte_1 di lite in favore del limitatamente al presente giudizio di rinvio, liquidate -sempre in CP_1 applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022- in € 7.100,00 , oltre spese generali, Iva e Cpa;
3-compensa le spese di lite tra il e in ragione della metà, COroparte_2 Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento della restante metà liquidata, per il giudizio di primo grado in Appello in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, per il giudizio di SA in € 2.700,00, oltre pagina 10 di 11 spese generali, Iva e Cpa e per il giudizio di rinvio in € 3.550,00 , oltre spese generali, Iva e Cpa.
Inoltre, le spese della CT -già liquidate con decreto dell'1.1.25-, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo di . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- accerta che a spetta, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma di € Parte_1
390.432,00, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (7.8.2014);
- conseguentemente, condanna al deposito presso la Tesoreria Territoriale COroparte_1 di Stato di tale somma in favore del ricorrente;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite COroparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 17.500, oltre spese generali e accessori per come indicato in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite -limitatamente al presente giudizio Parte_1 di rinvio- in favore del che liquida in € 7.100,00 , oltre COroparte_1 spese generali, Iva e Cpa;
- compensa le spese di lite tra il e in ragione della metà; COroparte_2 Parte_1 condanna al pagamento della restante metà liquidata in complessivi € Parte_1
8.750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa per come specificato in parte motiva;
- pone le spese della CT -per come già liquidate con decreto dell'1.1.25-, in via definitiva a carico esclusivo di COroparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25.3.25.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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