Articolo 2 della Legge 14 luglio 1967, n. 586
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 agosto 1967
Art. 2.
Il contributo di cui al precedente articolo sara' destinato a sopperire alle spese occorrenti per il restauro e la conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di S. Giacomo in Pontida, sotto la direzione della Soprintendenza per i monumenti della Lombardia.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967