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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria FEOLA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Pietro Clemente Parte_1
attrice
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pugliese e Davide Farina Controparte_1
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna attrice, in qualità di proprietaria dell'immobile composto da un piano superiore e da un locale terraneo, sito in Casola di Caserta alla via C. D'Aquino, ha evocato in giudizio , chiedendo la sua condanna al Controparte_1
rilascio del locale terraneo anzidetto, occupato abusivamente dallo stesso, nonché al risarcimento dei danni.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- che l'immobile di cui è causa in precedenza apparteneva alla propria madre, NA
, giusta atto di compravendita a rogito Notaio repertorio n. 355 racc.
[...] Persona_2
n. 745;
- di essere divenuta proprietaria dell'immobile medesimo a seguito del decesso della Sig.ra in virtù di denuncia di successione ereditaria del 16.12.2003 n. NA
6985.1/2004 volume 843 n. 45 e a seguito della morte del proprio padre, Sig. , Controparte_2
in virtù di denuncia di successione ereditaria del 3.12.2006 numero 85 volume 899; - che, dal mese di giugno 2001, il Sig. occupa, illegittimamente ed Controparte_1 abusivamente, parte dell'immobile in oggetto e precisamente il locale al piano terra confinante con viella Cicia, di proprietà di essa istante, all'interno del quale è stata allestita un'attività artigianale di barberia;
- che vani sono stati i solleciti nei confronti del Sig. tesi al rilascio dell'immobile ed al CP_1
risarcimento del consequenziale danno da occupazione illegittima.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto ha contestato la Controparte_1
domanda proposta, chiedendone il rigetto, con condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Ciò premesso, le domande attoree tendenti ad accertare che il Sig. ha occupato Controparte_1
ed occupa abusivamente i locali indicati in citazione e le relative domande risarcitorie articolate dall'attrice contro lo stesso non meritano accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Invero, dall'istruttoria e, in particolare, dall'esito della CTU svolta in corso di causa, è emerso che il convenuto occupa l'immobile in oggetto in virtù di valido titolo di proprietà e CP_1
che, dunque, non viene a delinearsi, nella fattispecie in esame, alcuna occupazione abusiva di immobili di proprietà attorea.
Si richiamano in proposito le conclusioni raggiunte dal nominato CTU, Ing. Persona_3
cha ha provveduto, dopo attenta e minuziosa ricerca, alla ricostruzione storica dei rispettivi titoli di proprietà sin dal lontano 1923, nonché all'individuazione della proprietà sia dell'attrice
(la quale, giova evidenziare, non si è resa disponibile al sopralluogo del Parte_1
tecnico officiato presso la propria proprietà) che del convenuto . Controparte_1
Dunque, all'esito degli accertamenti svolti, il CTU ha verificato che l'immobile oggetto di causa è pervenuto all'odierno convenuto in virtù di atto di compravendita del 23.3.1998 Rep.
Racc. 65493/16776 per Notar registrato a Caserta il 3.4.1998, con il quale la Persona_4
proprietà del bene veniva trasferita al dai suoi sette fratelli (eredi di Controparte_1 Per_5
– (cfr. atto di compravendita del 23.3.1998:“ omissis 1) a (nato nel
[...] Controparte_1
1967), che acquista, la porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Caserta - fraz.
Casola – via C. D'Aquino, n. 30, composta da un vano terraneo con annesso piccolo w.c., situato a ridosso della strada, confinante con cortile comune, con proprietà NA
, viella Cicia, via D' aquino e riportata nel N.C.E.U alla partita 1020284, foglio 23 part.
[...] ogni accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, nonché con tutti i diritti ai comodi comuni del fabbricato”).
Dalla lettura completa dell'atto si ricava che i beni oggetto di trasferimento attengono all'eredità del de cuius e che, in questa, rientra, oltre al vano terraneo, anche un bassolino ON
(indicato quale bassolino n. 1) ed il 50 % dei diritti di condominio (cfr. perizia del ctu, pag. 61); così come alla luce della planimetria catastale e dell'atto notarile per notaio risulta Per_4
evidente che al convenuto è stato trasferito il vano terraneo ed annesso wc (cfr. perizia pagg.
68-69).
Relativamente al bassolino n. 1 ed al wc annesso al vano terraneo, il consulente, anche in virtù del ritrovamento della scheda planimetrica richiamata nell'atto notarile di trasferimento del
1998 a favore di , fa alcune precisazioni. In particolare “…Si evince che il Controparte_1
bassolino denominato n. 1 è riportato nella scheda catastale richiamata dal notaio nel Per_4
trasferimento dei beni in campo al convenuto Pertanto, ai fini del Controparte_1
trasferimento o meno del bassolino in campo al va riportato che se da un lato il bassolino CP_1 non è presente nella descrizione letterale dei beni trasferiti nell'atto del notaio dall' altro Per_4
si forniscono le seguenti considerazioni (già riportate a pag. 66) ora integrate dalla n. 5: 1. nell'atto è comunque richiamata la particella 643 sub 11(bassolino n. 1), graffata alla 650 sub
6; 2. nella nota di trascrizione dello stesso atto, i beni immobili trasferiti risultano sempre identificati con la part. 643 sub 11 e la part. 650 sub 6. 3. in tutti i passaggi notarili, dal 1923 ad oggi, insieme al vano terraneo principale vi era sempre anche il bassolino n. 1 ricoperto a lastrico solare, tant' è che anche nella massa ereditaria dei sette germani che poi CP_1
vendono al convenuto è presente detto bassolino n.1; 4. il bassolino n. 1 non Controparte_1
è stato oggetto di ulteriori atti notarili che ne abbiano effettuato il trasferimento ad altre ditte e pertanto o si ritiene giuridicamente corretto il trasferimento al oppure è rimasto in capo CP_1 agli eredi stessi.
5. Nella scheda planimetrica catastale richiamata nell' atto notarile è rappresentato il bassolino n. 1…Ancora si rileva che questa eventuale indeterminatezza, nulla ha a che vedere con i beni di proprietà della ” (cfr. pagg. 107-108). Parte_1
Quanto al wc “…Si evince che nella scheda docfa richiamata nell' atto notarile del 98 non è presente il locale wc annesso al vano terraneo (dedicato poi alla barbieria), come invece riportato nella descrizione dell'atto del notaio l'acquisizione della scheda Per_6 planimetrica richiamata dal notaio nell' atto notarile del 1998, smarrita e ritrovata dall' Per_4
Agenzia delle Entrate, si evince che non è presente alcun wc annesso al locale terraneo…In sintesi siamo di fronte ad una atto notarile che vede nella descrizione dei beni trasferiti la presenza di “piccolo wc annesso al vano terraneo”, mentre di contro va rilevato che:
1. negli identificativi catastali richiamati nell'atto, si fa riferimento alla partita 1020284 del foglio 23 a cui corrisponde la scheda planimetrica d670/98 ove non è presente alcun wc annesso al vano principale;
2. dalla ricostruzione storica dei titoli, a partire dalla divisione ereditaria fino all' atto in questione del 1998, non è mai presente nelle descrizioni dei beni trasferiti un wc annesso al vano terraneo e comunque non è presente nemmeno un piccolo locale, un ripostiglio, un bassolino che possa essere nel tempo stato suscettibile di trasformazione e divenire successivamente il wc di cui trattasi;
3. dal confronto delle planimetrie catastali, quella del 98
e quella successiva del 99, oggi attuale, si rileva che il wc sia stato realizzato sul cortile comune
(v. rappresentazione pag. 104). Stessa indicazione si ottiene confrontando lo stato dei luoghi oggi da quanto riportato nel progetto di manutenzione straordinaria presentato nel 93
(Autorizzazione edilizia n. 18/94 del 9/2/94), il tutto come rappresentato a pag. 70 della presente… Ciò detto, l'avvocato Clemente , nelle sue note, ritiene di attribuire la proprietà del locale barbieria attraverso delle deduzioni che scaturiscono dalla visione del progetto di manutenzione straordinaria, presentato nel 93 con Autorizzazione Edilizia n. 18/94 del 9/2/94 presente in atti e redatto dal geom. . In primis, appare ovvio che la titolarità Persona_7
del bene va ricercata dallo studio degli atti notarili e la presente relazione illustra ricostruzione storica della proprietà dal lontano 1923 ad oggi, con riscontri puntuali dello stato dei luoghi, dei confinanti dei beni oggetto di trasferimento e dei riferimenti catastali richiamati in atti. Tale ricostruzione vede, in maniera inequivocabile l'attribuzione del vano terraneo, confinante con via D' Aquino e la viella Cicia, al sig. e certamente non alla sig. Controparte_1 Parte_1
” (cfr. perizia pagg. 110-111).
[...]
Appare chiaro, condividendosi appieno le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, alla cui relazione compiutamente si rimanda, soprattutto in ordine alla individuazione dei titoli di provenienza dei beni oggetto di giudizio, che non può essere condiviso l'assunto della parte attrice, che vorrebbe fondare la prova della sussistenza del proprio diritto di proprietà sul locale adibito a barbieria, nel progetto di manutenzione straordinaria (inerente, tra l'altro la sola sostituzione del solaio di copertura e del solaio di sottotetto), presentato nel 1993 dalla madre
, per il solo fatto che il professionista incaricato del progetto dalla stessa NA
abbia indicato quest'ultima quale proprietaria del bene. Per_1
E' noto che il diritto di proprietà di un bene immobile si acquista mediante atti di trasferimento
(i cd. acquisti a titolo derivativo, inter vivos o mortis causa, come la compravendita, la donazione, ecc.) oppure per acquisizione a titolo originario (usucapione, occupazione, ecc.).
Nel caso di specie parte attrice non ha dimostrato l'acquisto del bene, a titolo derivativo o originario. Al contrario, è emersa l'esistenza di in valido titolo di acquisto da parte del convenuto CP_1
e del suo dante causa.
In particolare, il ctu, partendo dai titoli di acquisto e andando a ritroso, è risalito all' atto del
1923 nel quale avveniva una divisione ereditaria dei beni oggetto di causa ed ha individuato 5 passaggi ( atti e/o successioni) che hanno poi determinano il trasferimento della proprietà in capo all'attrice e 7 passaggi ( atti e/o successioni) che hanno determinano il Parte_1
trasferimento della proprietà del locale de quo in capo al convenuto (cfr. pag. Controparte_1
16 e ss. della relazione peritale, in cui sono riportati anche i rilievi grafici e fotografici che chiariscono ottimamente i vari passaggi).
Così conclude il ctu: “ In sintesi, è possibile asserire che: alla sig. è pervenuto un vano al piano primo, con retrostante loggetta e NA
scala di fabbrica, un vano a piano terra e due bassolini prospicienti il cortile interno comune;
al convenuto è pervenuto il vano terraneo, adibito oggi a barbieria e Controparte_1
presumibilmente il bassolino n. 1, anche se questo potrebbe essere oggetto di accertamento.
Ancora è certamente pervenuto, a seguito unicamente dell' atto notarile del 1998 del notaio
, il piccolo wc annesso al vano terraneo”. Per_4
Né appare idonea a confutare la correttezza di tale inquadramento la circostanza richiamata dal difensore dell'attrice nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.04.2021, laddove sostiene che la C.T.U. riconosce la fondatezza della domanda attorea in quanto il locale in questione comprensivo del bagno, del ripostiglio e del bassolino non sono stati mai trasferiti in capo al che continua ad occuparli illegittimamente. CP_1
Tale elemento non consente di inficiare la validità delle conclusioni del CTU, fondate su accurati accertamenti, soprattutto ove si tenga conto che nella stessa relazione tecnica tali questioni vengono espressamente affrontate, all'esito della qual ricostruzione risulta, appunto, che l'immobile indicato in citazione quale illegittimamente occupato dal in Controparte_1 realtà è di proprietà di quest'ultimo in virtù di valido titolo di acquisto.
Da ciò consegue l'infondatezza della domanda ed il rigetto della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non risultando forniti elementi probatori sufficienti a dimostrare la malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte attrice in virtù del principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Fabio Pugliese e Davide Farina, anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU.
Santa Maria Capua Vetere, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
643 sub 11 zonz cens. 2, cat. A/4 cl. 1, vani 1,5 Rendita 91500 foglio 23, part.la 650 sub 6
(graffata con la prima)” omissis. Art. 2) Quanto innanzi alienato viene trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (ben noto alle parti acquirenti, come dichiarano) con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria FEOLA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Pietro Clemente Parte_1
attrice
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pugliese e Davide Farina Controparte_1
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna attrice, in qualità di proprietaria dell'immobile composto da un piano superiore e da un locale terraneo, sito in Casola di Caserta alla via C. D'Aquino, ha evocato in giudizio , chiedendo la sua condanna al Controparte_1
rilascio del locale terraneo anzidetto, occupato abusivamente dallo stesso, nonché al risarcimento dei danni.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- che l'immobile di cui è causa in precedenza apparteneva alla propria madre, NA
, giusta atto di compravendita a rogito Notaio repertorio n. 355 racc.
[...] Persona_2
n. 745;
- di essere divenuta proprietaria dell'immobile medesimo a seguito del decesso della Sig.ra in virtù di denuncia di successione ereditaria del 16.12.2003 n. NA
6985.1/2004 volume 843 n. 45 e a seguito della morte del proprio padre, Sig. , Controparte_2
in virtù di denuncia di successione ereditaria del 3.12.2006 numero 85 volume 899; - che, dal mese di giugno 2001, il Sig. occupa, illegittimamente ed Controparte_1 abusivamente, parte dell'immobile in oggetto e precisamente il locale al piano terra confinante con viella Cicia, di proprietà di essa istante, all'interno del quale è stata allestita un'attività artigianale di barberia;
- che vani sono stati i solleciti nei confronti del Sig. tesi al rilascio dell'immobile ed al CP_1
risarcimento del consequenziale danno da occupazione illegittima.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto ha contestato la Controparte_1
domanda proposta, chiedendone il rigetto, con condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Ciò premesso, le domande attoree tendenti ad accertare che il Sig. ha occupato Controparte_1
ed occupa abusivamente i locali indicati in citazione e le relative domande risarcitorie articolate dall'attrice contro lo stesso non meritano accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Invero, dall'istruttoria e, in particolare, dall'esito della CTU svolta in corso di causa, è emerso che il convenuto occupa l'immobile in oggetto in virtù di valido titolo di proprietà e CP_1
che, dunque, non viene a delinearsi, nella fattispecie in esame, alcuna occupazione abusiva di immobili di proprietà attorea.
Si richiamano in proposito le conclusioni raggiunte dal nominato CTU, Ing. Persona_3
cha ha provveduto, dopo attenta e minuziosa ricerca, alla ricostruzione storica dei rispettivi titoli di proprietà sin dal lontano 1923, nonché all'individuazione della proprietà sia dell'attrice
(la quale, giova evidenziare, non si è resa disponibile al sopralluogo del Parte_1
tecnico officiato presso la propria proprietà) che del convenuto . Controparte_1
Dunque, all'esito degli accertamenti svolti, il CTU ha verificato che l'immobile oggetto di causa è pervenuto all'odierno convenuto in virtù di atto di compravendita del 23.3.1998 Rep.
Racc. 65493/16776 per Notar registrato a Caserta il 3.4.1998, con il quale la Persona_4
proprietà del bene veniva trasferita al dai suoi sette fratelli (eredi di Controparte_1 Per_5
– (cfr. atto di compravendita del 23.3.1998:“ omissis 1) a (nato nel
[...] Controparte_1
1967), che acquista, la porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Caserta - fraz.
Casola – via C. D'Aquino, n. 30, composta da un vano terraneo con annesso piccolo w.c., situato a ridosso della strada, confinante con cortile comune, con proprietà NA
, viella Cicia, via D' aquino e riportata nel N.C.E.U alla partita 1020284, foglio 23 part.
[...] ogni accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, nonché con tutti i diritti ai comodi comuni del fabbricato”).
Dalla lettura completa dell'atto si ricava che i beni oggetto di trasferimento attengono all'eredità del de cuius e che, in questa, rientra, oltre al vano terraneo, anche un bassolino ON
(indicato quale bassolino n. 1) ed il 50 % dei diritti di condominio (cfr. perizia del ctu, pag. 61); così come alla luce della planimetria catastale e dell'atto notarile per notaio risulta Per_4
evidente che al convenuto è stato trasferito il vano terraneo ed annesso wc (cfr. perizia pagg.
68-69).
Relativamente al bassolino n. 1 ed al wc annesso al vano terraneo, il consulente, anche in virtù del ritrovamento della scheda planimetrica richiamata nell'atto notarile di trasferimento del
1998 a favore di , fa alcune precisazioni. In particolare “…Si evince che il Controparte_1
bassolino denominato n. 1 è riportato nella scheda catastale richiamata dal notaio nel Per_4
trasferimento dei beni in campo al convenuto Pertanto, ai fini del Controparte_1
trasferimento o meno del bassolino in campo al va riportato che se da un lato il bassolino CP_1 non è presente nella descrizione letterale dei beni trasferiti nell'atto del notaio dall' altro Per_4
si forniscono le seguenti considerazioni (già riportate a pag. 66) ora integrate dalla n. 5: 1. nell'atto è comunque richiamata la particella 643 sub 11(bassolino n. 1), graffata alla 650 sub
6; 2. nella nota di trascrizione dello stesso atto, i beni immobili trasferiti risultano sempre identificati con la part. 643 sub 11 e la part. 650 sub 6. 3. in tutti i passaggi notarili, dal 1923 ad oggi, insieme al vano terraneo principale vi era sempre anche il bassolino n. 1 ricoperto a lastrico solare, tant' è che anche nella massa ereditaria dei sette germani che poi CP_1
vendono al convenuto è presente detto bassolino n.1; 4. il bassolino n. 1 non Controparte_1
è stato oggetto di ulteriori atti notarili che ne abbiano effettuato il trasferimento ad altre ditte e pertanto o si ritiene giuridicamente corretto il trasferimento al oppure è rimasto in capo CP_1 agli eredi stessi.
5. Nella scheda planimetrica catastale richiamata nell' atto notarile è rappresentato il bassolino n. 1…Ancora si rileva che questa eventuale indeterminatezza, nulla ha a che vedere con i beni di proprietà della ” (cfr. pagg. 107-108). Parte_1
Quanto al wc “…Si evince che nella scheda docfa richiamata nell' atto notarile del 98 non è presente il locale wc annesso al vano terraneo (dedicato poi alla barbieria), come invece riportato nella descrizione dell'atto del notaio l'acquisizione della scheda Per_6 planimetrica richiamata dal notaio nell' atto notarile del 1998, smarrita e ritrovata dall' Per_4
Agenzia delle Entrate, si evince che non è presente alcun wc annesso al locale terraneo…In sintesi siamo di fronte ad una atto notarile che vede nella descrizione dei beni trasferiti la presenza di “piccolo wc annesso al vano terraneo”, mentre di contro va rilevato che:
1. negli identificativi catastali richiamati nell'atto, si fa riferimento alla partita 1020284 del foglio 23 a cui corrisponde la scheda planimetrica d670/98 ove non è presente alcun wc annesso al vano principale;
2. dalla ricostruzione storica dei titoli, a partire dalla divisione ereditaria fino all' atto in questione del 1998, non è mai presente nelle descrizioni dei beni trasferiti un wc annesso al vano terraneo e comunque non è presente nemmeno un piccolo locale, un ripostiglio, un bassolino che possa essere nel tempo stato suscettibile di trasformazione e divenire successivamente il wc di cui trattasi;
3. dal confronto delle planimetrie catastali, quella del 98
e quella successiva del 99, oggi attuale, si rileva che il wc sia stato realizzato sul cortile comune
(v. rappresentazione pag. 104). Stessa indicazione si ottiene confrontando lo stato dei luoghi oggi da quanto riportato nel progetto di manutenzione straordinaria presentato nel 93
(Autorizzazione edilizia n. 18/94 del 9/2/94), il tutto come rappresentato a pag. 70 della presente… Ciò detto, l'avvocato Clemente , nelle sue note, ritiene di attribuire la proprietà del locale barbieria attraverso delle deduzioni che scaturiscono dalla visione del progetto di manutenzione straordinaria, presentato nel 93 con Autorizzazione Edilizia n. 18/94 del 9/2/94 presente in atti e redatto dal geom. . In primis, appare ovvio che la titolarità Persona_7
del bene va ricercata dallo studio degli atti notarili e la presente relazione illustra ricostruzione storica della proprietà dal lontano 1923 ad oggi, con riscontri puntuali dello stato dei luoghi, dei confinanti dei beni oggetto di trasferimento e dei riferimenti catastali richiamati in atti. Tale ricostruzione vede, in maniera inequivocabile l'attribuzione del vano terraneo, confinante con via D' Aquino e la viella Cicia, al sig. e certamente non alla sig. Controparte_1 Parte_1
” (cfr. perizia pagg. 110-111).
[...]
Appare chiaro, condividendosi appieno le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, alla cui relazione compiutamente si rimanda, soprattutto in ordine alla individuazione dei titoli di provenienza dei beni oggetto di giudizio, che non può essere condiviso l'assunto della parte attrice, che vorrebbe fondare la prova della sussistenza del proprio diritto di proprietà sul locale adibito a barbieria, nel progetto di manutenzione straordinaria (inerente, tra l'altro la sola sostituzione del solaio di copertura e del solaio di sottotetto), presentato nel 1993 dalla madre
, per il solo fatto che il professionista incaricato del progetto dalla stessa NA
abbia indicato quest'ultima quale proprietaria del bene. Per_1
E' noto che il diritto di proprietà di un bene immobile si acquista mediante atti di trasferimento
(i cd. acquisti a titolo derivativo, inter vivos o mortis causa, come la compravendita, la donazione, ecc.) oppure per acquisizione a titolo originario (usucapione, occupazione, ecc.).
Nel caso di specie parte attrice non ha dimostrato l'acquisto del bene, a titolo derivativo o originario. Al contrario, è emersa l'esistenza di in valido titolo di acquisto da parte del convenuto CP_1
e del suo dante causa.
In particolare, il ctu, partendo dai titoli di acquisto e andando a ritroso, è risalito all' atto del
1923 nel quale avveniva una divisione ereditaria dei beni oggetto di causa ed ha individuato 5 passaggi ( atti e/o successioni) che hanno poi determinano il trasferimento della proprietà in capo all'attrice e 7 passaggi ( atti e/o successioni) che hanno determinano il Parte_1
trasferimento della proprietà del locale de quo in capo al convenuto (cfr. pag. Controparte_1
16 e ss. della relazione peritale, in cui sono riportati anche i rilievi grafici e fotografici che chiariscono ottimamente i vari passaggi).
Così conclude il ctu: “ In sintesi, è possibile asserire che: alla sig. è pervenuto un vano al piano primo, con retrostante loggetta e NA
scala di fabbrica, un vano a piano terra e due bassolini prospicienti il cortile interno comune;
al convenuto è pervenuto il vano terraneo, adibito oggi a barbieria e Controparte_1
presumibilmente il bassolino n. 1, anche se questo potrebbe essere oggetto di accertamento.
Ancora è certamente pervenuto, a seguito unicamente dell' atto notarile del 1998 del notaio
, il piccolo wc annesso al vano terraneo”. Per_4
Né appare idonea a confutare la correttezza di tale inquadramento la circostanza richiamata dal difensore dell'attrice nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.04.2021, laddove sostiene che la C.T.U. riconosce la fondatezza della domanda attorea in quanto il locale in questione comprensivo del bagno, del ripostiglio e del bassolino non sono stati mai trasferiti in capo al che continua ad occuparli illegittimamente. CP_1
Tale elemento non consente di inficiare la validità delle conclusioni del CTU, fondate su accurati accertamenti, soprattutto ove si tenga conto che nella stessa relazione tecnica tali questioni vengono espressamente affrontate, all'esito della qual ricostruzione risulta, appunto, che l'immobile indicato in citazione quale illegittimamente occupato dal in Controparte_1 realtà è di proprietà di quest'ultimo in virtù di valido titolo di acquisto.
Da ciò consegue l'infondatezza della domanda ed il rigetto della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non risultando forniti elementi probatori sufficienti a dimostrare la malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte attrice in virtù del principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Fabio Pugliese e Davide Farina, anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU.
Santa Maria Capua Vetere, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
643 sub 11 zonz cens. 2, cat. A/4 cl. 1, vani 1,5 Rendita 91500 foglio 23, part.la 650 sub 6
(graffata con la prima)” omissis. Art. 2) Quanto innanzi alienato viene trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (ben noto alle parti acquirenti, come dichiarano) con