Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23267 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11359 del 2024, proposto da AN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di approvazione ed indizione del concorso pubblico a n. 1000 posti, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area degli Assistenti nei ruoli del personale del Ministero della Difesa (M_D A0582CC DE12024 0000873 18-07-2024);
- degli atti e provvedimenti comunque connessi, come, ad esempio, la nota DFP- 0043465-P del 24/06/2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di autorizzazione a svolgere procedure concorsuali per complessive n. 1100 unità, di cui n. 1000 di seconda area.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area Assistenti del Ministero della Difesa, nell’ambito della Famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza /ambientale”, indetto con decreto della Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18/07/2024.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della citata procedura concorsuale perché ritiene che il Ministero della Difesa, prima di indire un nuovo concorso pubblico, avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria della precedente – e pressoché identica – procedura concorsuale. Rappresenta, infatti, il ricorrente che con decreto della Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa M_D A0582CC REG2023 0051382 del 25/07/2023 era stato indetto il bando di concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nel profilo Assistente e che egli aveva presentato domanda per il profilo di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (Codice FT51) per il quale venivano messi a concorso n. 113 posti; all’esito delle prove scritte (tenutesi in data 06/12/2023) e di quelle orali (tenutesi in data 30/05/2024), si collocava fra gli idonei non vincitori - al posto n. 175 e con il punteggio finale di 46,30 - della
graduatoria finale di merito.
Rappresenta, inoltre, il ricorrente che il bando di concorso indetto nel 2024 prevedeva n. 100 posti di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (codice FT51), ovverosia il medesimo profilo professionale del precedente concorso; rileva altresì che, ai sensi delle disposizioni del bando, anche le mansioni da svolgere e le materie sulle quali si sarebbero svolte le prove d’esame erano le stesse.
2. Ciò posto, il ricorrente, ritenuto di avere interesse a ricorrere dal momento che per la sua assunzione sarebbe sufficiente lo scorrimento di un numero inferiore di posti (n. 62) rispetto a quelli messi a bando con il nuovo concorso (n. 100), affida il gravame ad un’unica censura rubricata “Violazione e malgoverno degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e malgoverno dell’art. 28 ter della leg. n. 112 del 2023 di conversione del d.l. n. 75 del 2023. Violazione e malgoverno degli artt. 1– 3 della leg. n. 241 del 1990. Violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che: i) alla procedura concorsuale indetta con provvedimento del 25/07/2023 non si applicano le disposizioni introdotte dall’art. 28 ter della legge n. 112 del 2023 di conversione del d.l. n. 75 del 2023, che hanno modificato l’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui lo scorrimento degli idonei non può superare il 20% dei posti messi a concorso (c.d. “taglia idonei”) perché tali disposizioni si applicano solo alle procedure concorsuali indette dopo l’entrata in vigore della legge, avvenuta in data 17/08/2023; ii) in caso di medesimo profilo e medesime mansioni da svolgere, come nel caso di specie, lo scorrimento della graduatoria ha carattere prioritario rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale; iii) in sede di indizione della nuova procedura concorsuale, il Ministero avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione l’esistenza di un’analoga procedura selettiva con le prove già espletate, e, quindi, motivare in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di avviare una nuova procedura concorsuale per i medesimi profili professionali, prescindendo dall’esistenza di una procedura concorsuale del tutto sovrapponibile e sostanzialmente conclusa.
3. Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato memorie con cui, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse a ricorrere; sempre in rito ha chiesto altresì l’estromissione dal giudizio del Dipartimento della Funzione Pubblica dal momento che il bando di concorso è stato adottato con decreto del Ministero della Difesa e la nota DFP- 0043465-P del 24/06/2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica di autorizzazione a svolgere le procedure concorsuali ha natura endoprocedimentale e quindi non è lesiva della posizione giuridica attorea.
Nel merito, l’Avvocatura ha chiesto il rigetto del gravame poiché le ragioni per le quali si è scelto di indire un nuovo concorso sarebbero implicitamente deducibili dal bando impugnato, nella parte in cui rinvia alle vacanze nelle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici dell’Amministrazione della Difesa; mentre, infatti, il bando del 2023 si basava sulla ricognizione del personale effettuata dal piano triennale del fabbisogno 2021-2023 attese le rilevanti carenze riscontrate a causa del blocco delle assunzioni degli anni precedenti (Piano Triennale del Fabbisogno 2021-2023), il bando del 2024 si basa sulla ricognizione del personale di cui al triennio successivo (cd. “PIAO” per il triennio 2024 –2026).
Secondo l’Amministrazione, inoltre, nel caso di specie, vi sarebbe stata una attenuazione dell’obbligo di motivare la preferenza per il nuovo concorso anziché lo scorrimento della precedente graduatoria perché sarebbe intervenuta una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; invero, con il d.P.R. n. 82 del 16/06/2023 sarebbero state apportate modifiche di natura sostanziale e procedurale alla precedente disciplina dei concorsi pubblici e, inoltre, l’art. 35-quater del d. lgs. n. 165/2001 è stato novellato con l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, il quale consente fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla disciplina contenuta nei commi precedenti, che le procedure concorsuali per figure non apicali si esauriscano in una sola prova scritta. Di tale modalità agevolata si sarebbe allora avvalsa l’Amministrazione, determinando una sostanziale modifica del contenuto delle prove di esame.
Da ultimo, è stato rappresentato che, in ogni caso, tenuto conto delle esigenze organiche di cui al Piano per il triennio 2024-2026, l’Amministrazione è probabilmente in grado di assumere, mediante scorrimento, anche gli idonei presenti nelle graduatorie del concorso del 2023, così di fatto soddisfacendo la pretesa attorea.
4. Con memorie di replica depositate in data 22/11/2024 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 19/11/2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio documentazione, tra cui una relazione tecnica predisposta dalla Direzione Generale per il personale civile del Ministero della Difesa con la quale è stato ribadito il contenuto delle precedenti memorie, richiamandosi altresì il contenuto dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025.
6. Con memorie depositate in data 27/11/2025 il ricorrente ha eccepito la tardività ai sensi dell’art. 73 c.p.a. del deposito della documentazione da parte della Amministrazione effettuato in data 19/11/2025; in ogni caso, ha rappresentato che la disposizione richiamata non si applica al caso di specie perché il decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025 fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, che tuttavia si riferiscono esclusivamente alla ipotesi della immissione in servizio dei vincitori di un concorso pubblico, non occupandosi invece della diversa questione della assunzione degli idonei tramite scorrimento della graduatoria.
7. Da ultimo, all’udienza pubblica del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene che l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere formulata dall’Amministrazione resistente sia priva di pregio, atteso che il ricorrente, collocatosi al posto n. 175 della graduatoria del 2023 tra gli idonei non vincitori, è titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata che indubbiamente lo abilita ad impugnare gli atti lesivi del bene finale della vita cui aspira; invero, seguendo la prospettiva attorea, se l’Amministrazione avesse deciso nel 2024 di procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso anziché bandirne uno nuovo per altri 100 posti, il ricorrente sarebbe rientrato nel novero dei soggetti assunti.
8.1 Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che non vi siano gli estremi per disporre l’estromissione dal giudizio del Dipartimento per la Funzione Pubblica; correttamente, infatti, il ricorrente ha evocato in giudizio anche tale plesso amministrativo dal momento che, oltre al bando di concorso indetto dal Ministero della Difesa, ha impugnato anche la nota DFP- 0043465-P del 24/06/2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica di autorizzazione a svolgere la suddetta procedura concorsuale.
8.2 Con riguardo a tale ultimo profilo, tuttavia, il Collegio ritiene che, in parte qua, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; la nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica impugnato, infatti, è un atto endoprocedimentale e non è lesivo degli interessi attorei, con la conseguenza che sul punto deve essere dichiarata la carenza di interesse a ricorrere e l’inammissibilità in parte qua del gravame.
8.3 Ancora in via preliminare, il Collegio, in accoglimento della istanza attorea, deve procedere allo stralcio dagli atti di causa della documentazione depositata dall’Amministrazione in data 19/11/2025, in quanto tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; in ogni caso, deve essere rilevato che nella relazione tecnica depositata non vengono introdotti elementi di fatto nuovi a supporto delle tesi difensive.
9. Passando al merito del gravame, il Collegio ritiene che lo stesso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
10. Premesso che il potere esercitato dall’Amministrazione nel momento in cui decide di bandire una procedura concorsuale volta al reclutamento è ampiamente discrezionale in quanto trattasi di scelte organizzative che concernono la materia assunzionale, deve innanzitutto essere richiamato il principio - affermato in maniera pacifica dalla giurisprudenza e richiamato da parte ricorrente al fine di sostenere la propria tesi - secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l'Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, “ deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 3870).
Senonché il ricorrente, pur facendo riferimento a questo orientamento, riconosce che al momento della indizione della nuova procedura concorsuale non era ancora stata adottata la graduatoria definitiva del concorso precedente, sebbene le prove d’esame fossero già state completate: e, infatti, dalla documentazione agli atti, risulta che il nuovo concorso è stato bandito con atto del 18/07/2024, mentre la graduatoria del precedente concorso risale al 05/09/2024. Al momento di adozione del provvedimento gravato, pertanto, non era ancora stata formata la graduatoria del precedente concorso di talché la giurisprudenza che impone all’Amministrazione un particolare onere motivazionale non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti; infatti, al momento della indizione del nuovo concorso, l’Amministrazione, benché le prove d’esame (scritte e orali) fossero concluse, non poteva avere contezza del numero dei soggetti inclusi nella - ancora non formata - graduatoria, non essendo terminati i relativi step procedurali così come previsto dal bando di concorso 2023, il quale all’articolo 7, comma 6, prevedeva che “La Commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale”.
Sul punto, può essere richiamata ex multis la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855 ai sensi della quale “Nella specie, peraltro, quando è stato bandito il concorso la graduatoria non era stata ancora approvata in conseguenza del contenzioso che ha accompagnato quel concorso che è stato al centro di una lunga vicenda processuale conclusa nel 2015; solo in quel momento l’Agenzia ha potuto riavviare la procedura concorsuale con la preliminare selezione e il controllo delle domande in formato cartaceo e dei titoli prodotti. Né può fondatamente sostenersi che l’Amministrazione prima di pubblicare un nuovo bando debba attendere la pubblicazione della graduatoria del concorso precedente in quanto questo comporterebbe l’introduzione di un limite alla funzione organizzativa non previsto dalla legge. 11.2. Ferma la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso”.
In definitiva, in ragione del fatto che al momento di approvazione del nuovo bando di concorso non era ancora stata pubblicata la graduatoria del precedente concorso, non risulta applicabile alla presente fattispecie né la norma di cui all’art. 35, comma 5-ter, primo periodo, del D. Lgs. n. 165/2011 ai sensi della quale “ Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione” né l’orientamento giurisprudenziale citato.
11. Appurato, quindi, che l’Amministrazione nell’adozione dell’atto gravato non aveva un particolare onere motivazionale, il Collegio ritiene che la scelta dell’Amministrazione di indire un nuovo bando di concorso per 1.000 unità da inquadrare nella area “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale” sia sufficientemente motivata in ragione del rinvio operato al d.P.C.M. del 11/05/2023 (articolo 8, tabella 10) che ha autorizzato il Ministero della Difesa ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato complessivamente n. 2.010 unità di personale nell’area “Assistenti” e alla ricognizione operata dal Ministero della difesa con la quale, delle suddette n. 2.010 unità, sono state determinate complessive n. 1.000 unità con profilo tecnico.
Tali indicazioni numeriche, inoltre, sono coerenti con quanto emerge dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 laddove al paragrafo 3.3 (Pianificazione triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026) si è registrato un fabbisogno per l’area “Assistenti” per il triennio 2024-2026 di complessive 1.472 unità.
In virtù di quanto esposto, il Collegio ritiene, in definitiva, che la scelta dell’Amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale sia adeguatamente motivata e coerente con la necessità di assumere nuovo personale rispondente alle citate esigenze di fabbisogno.
12. Per completezza, il Collegio rileva che, così come sostenuto da parte attorea, alla procedura concorsuale indetta con bando del 25/07/2023 e con riferimento alla quale il ricorrente si è posizionato in graduatoria come idoneo non vincitore non risulta applicabile l’art. 28-ter del decreto legge n. 75/2023 nella parte in cui è stato modificato l’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 prevedendosi che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”; infatti, lo stesso art. 28-ter, comma 2, stabilisce che “Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, visto che la legge di conversione è entrata in vigore il 17/08/2023, essa è successiva rispetto al momento di indizio del bando.
Infine, relativamente alla questione concernente l’applicabilità alla presente controversia della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025, il Collegio rileva che tale problematica nel caso di specie è irrilevante perché, per le ragioni esposte, all’epoca di adozione dell’atto gravato non si poneva il dubbio tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di una nuova procedura concorsuale, dal momento che la graduatoria non era ancora stata adottata.
13. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nella parte in cui è stata impugnata la nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica per carenza di interesse a ricorrete, mentre deve essere respinto nel resto perché infondato.
14. Le spese di lite possono tuttavia trovare integrale compensazione in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nella parte in cui è stata impugnata la nota DFP- 0043465-P del 24/06/2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica e respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
GI NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NT | VA NN |
IL SEGRETARIO