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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2120 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Pagina 1 Essa è infondata avendo il ricorrente depositato il ricorso nel termine di legge
Nel merito
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d)
l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.
Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo
Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
verbale di pignoramento negativo, visura all'Agenzia del Territoriale attestante la mancanza di beni immobili intestati al datore di lavoro.
CP_ L'eccezione di secondo la quale il ricorrente avrebbe percepito il TFR e prova di ciò sarebbe il modello stato il Mod 770 (derivante da punto fisco) è infondata in quanto
Pagina 2 essa è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Essa inoltre è superata dal successivo decreto ingiuntivo contro il quale non è stata proposta alcuna opposizione e divenuto esecutivo.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza .
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1933,88 a titolo di TFR.
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 2.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2120 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Pagina 1 Essa è infondata avendo il ricorrente depositato il ricorso nel termine di legge
Nel merito
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d)
l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.
Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo
Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
verbale di pignoramento negativo, visura all'Agenzia del Territoriale attestante la mancanza di beni immobili intestati al datore di lavoro.
CP_ L'eccezione di secondo la quale il ricorrente avrebbe percepito il TFR e prova di ciò sarebbe il modello stato il Mod 770 (derivante da punto fisco) è infondata in quanto
Pagina 2 essa è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Essa inoltre è superata dal successivo decreto ingiuntivo contro il quale non è stata proposta alcuna opposizione e divenuto esecutivo.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza .
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1933,88 a titolo di TFR.
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 2.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
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