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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 11546/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazzamuto ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Palermo, in via Oreste Lo Valvo n. 34.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in via
Mariano Stabile n. 184.
- resistente –
All'udienza del 26/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita in forza dell'ultimo contratto a termine vigente;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Francesca
Mazzamuto, dichiaratasi antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2022 la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato per la , come tersicorea di fila, con obbligo di Controparte_1
solista, in forza di 15 contratti a tempo determinato, stipulati fra il 27.10.2016 ed il 31.10.2022 (cfr.
all. da 1 a 15), lamentandone l'illegittimità per violazione delle norme interne ed eurounitarie, in
1 particolare, sulla scorta della circostanza per cui “Tali contratti a termine hanno determinato il superamento del limite dei 12 mesi concretizzatosi il 27.11.2020 e quello dei 24 mesi il 20.06.22, in spregio alla normativa applicabile alla fattispecie concreta. […] stante che tutti i contratti stipulati
inter partes, non erano diretti a soddisfare esigenze provvisorie e specifiche del Teatro (quale ad esempio la sostituzione di un lavoratore in malattia)”; deduceva, segnatamente, che ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (come modificato dal D.L. 12 luglio 2018
n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n. 96), applicabile ratione temporis “In
caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”, l'incompatibilità della concatenazione di contratti a tempo determinato, intervenuti inter partes dall'anno 2016, con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), da interpretarsi nel senso che: “osta all'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro”, nonché il rilievo per cui “la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 25 ottobre 2018 n.C-331/17, (All.n.16), si è pronunciata su un caso pressoché identico a quello oggetto del presente procedimento, accertando in concreto l'illegittimità della normativa nazionale, nella misura in cui, i lavoratori del settore di attività delle fondazioni lirico sinfoniche, vengono esclusi dai meccanismi di tutela, previsti per prevenire il ricorso abusivo all'utilizzo del contratto a termine, in luogo a quello a tempo indeterminato, consentendo, come nella fattispecie concreta, la reiterazione di contratti a termine oltre il limite previsto per legge (di 24 mesi nel caso che oggi ci occupa)”; conveniva, pertanto, in giudizio la medesima per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e CP_1
dichiarare che tra la sig.ra e la sussiste un rapporto Parte_1 Controparte_1
di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 20.06.2022, per superamento dei 12/ 24 mesi di durata o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni espresse in narrativa, e per
l'effetto disporre la riammissione della Ricorrente in servizio alle dipendenze della Resistente.
2. In via alternativa accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del termine finale apposto ai contratti sottoscritti dal ricorrente con la , per mancanza di ragione Controparte_1
obiettiva, termporaneità e specificità della causa, nonché per violazione dell'art. 1344 c.c. per le motivazioni espresse in ricorso, alle quali si fa espresso richiamo, e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato del 27.10.2016 , o da quella diversa data ritenuta dal Giudice;
3.
2 Condannare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella massima misura massima consentita dal legge, rapportandola all'ultima retribuzione globale di fatto o altra somma che il Giudice vorrà determinare per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ogni altro danno consequenziale, con riconoscimento di tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (contribuitivi, anzianità di servizio Tfr ), e di tutte le poste risarcitorie connesse all'abusiva stipulazione di contratti a termine, come specificato nei motivi del ricorso;
6. Condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese”.
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la fondazione convenuta, in via preliminare, eccependo la decadenza dell'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32
L.183/2010 e, nel merito, contestando nel merito la domanda formulata dalla ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con note autorizzate del 16 giugno 2025, la parte ricorrente limitava la domanda alla sola richiesta di risarcimento del danno.
La causa, senza alcuna istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 luglio 2025.
Rilevato che occorre in via preliminare osservare che nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna decadenza.
Infatti, come già stabilito dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'art. 32 della l. n. 183/2010 prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alla doglianza concernente la genesi del rapporto ed alla sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001.
Viceversa, l'eventuale intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza dell'ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e, cioè, quella concernente l'abusiva reiterazione di contratti a termine.
In proposito, anzitutto, giova ricordare che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto a termine e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa, perché la conversione del rapporto è la conseguenza del vizio genetico attinente all'apposizione del termine e pertanto, sia ai fini della decisione sulla legittimità della clausola sia in relazione agli effetti che dall'illegittimità derivano, rileva il momento
3 temporale in cui l'actum è stato posto in essere dalle parti (Cass. 18 novembre 2009 n. 24330 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. 6 settembre 2018 n. 21724, Cass. 10 ottobre 2018 n. 25080, Cass.
17 settembre 2020 n. 19418).
L'evoluzione della normativa in questione e, più in generale, della regolamentazione giuridica del settore è descritta in modo più che esaustivo nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. U - ,
n. 5542 del 22/02/2023, la quale, peraltro, ha statuito che “In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la
conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore
deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del
2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati”. Ai fini della presente decisione appare allora sufficiente fare integrale richiamo a tale pronuncia, limitandosi a sottolinearne alcuni snodi di particolare utilità e le conclusioni.
Sul punto, è stato anche evidenziato che “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono
stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica
delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul
riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura
4 dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle
fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni
ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U.
n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”.
L'esame dei motivi posti dal ricorso va, dunque, condotto alla luce di quanto appena richiamato.
In questi termini, non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione alla stregua del quale il legislatore, nel prevedere la specificazione della causale, ha imposto un onere di indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che non è soddisfatto dalla sola indicazione delle mansioni, del termine e dello spettacolo in relazione al quale la prestazione lavorativa è richiesta, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell'apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche (cfr. ex multis Cass. 10 dicembre 2019 n. 32150; Cass. 7 marzo 2019 n. 6679).
Tale orientamento, per le fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 368 del 2001, ritiene non sufficiente, ai fini della specificazione della causale, la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso alla tipologia contrattuale del rapporto a tempo determinato.
I precedenti citati non hanno mancato di richiamare l'interpretazione data alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE dalla Corte di Giustizia la quale, proprio in relazione al settore che qui viene in rilievo, ha evidenziato che non è consentita la rinnovazione del contratto a termine «per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche» (Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto, punto 49),
essendo, invece, necessario, a fronte di una programmazione annuale di spettacoli, che risultino specificate le esigenze, di carattere provvisorio e non duraturo, assicurate attraverso il ricorso al
5 lavoro a tempo determinato (punti 53 e 54). Si tratta di un'interpretazione del concetto di specificità della causale, nel settore che qui interessa, che trova oggi riscontro nella riformulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 ad opera del citato d.l. n. 59 del 2019, parzialmente applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui il ricorso al contratto a termine è consentito a fronte di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche e l'onere di specifica indicazione della causale deve essere assolto attraverso l'indicazione espressa di detta condizione, indicazione alla quale si deve accompagnare «anche» il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli.
Inoltre, in punto di fatto, dalle pacifiche allegazioni attoree e dalla documentazione in atti, si evince che la parte ricorrente ha stipulato reiterati contratti a termine con la Controparte_1
in mansioni equivalenti per oltre 36 mesi.
[...]
Per quanto concerne le conseguenze prodotte da tale reiterazione, venuta meno la domanda relativa alla richiesta trasformazione del contratto, residua soltanto quella risarcitoria.
A tal riguardo, per quanto concerne la misura del risarcimento, occorre evidenziare che la modifica dell'art. 36 invocata dalla ricorrente non appare applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
Può invece richiamarsi quanto affermato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, così che
“anche in caso di inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13),
sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, ( ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. La Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”.
6 Orbene, tenuto conto della durata complessiva dei contratti a termine, la misura del risarcimento può essere individuata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dalla parte ricorrente in forza dell'ultimo contratto a termine vigente.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento nei termini precisati, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23/07/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 11546/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazzamuto ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Palermo, in via Oreste Lo Valvo n. 34.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in via
Mariano Stabile n. 184.
- resistente –
All'udienza del 26/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita in forza dell'ultimo contratto a termine vigente;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Francesca
Mazzamuto, dichiaratasi antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2022 la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato per la , come tersicorea di fila, con obbligo di Controparte_1
solista, in forza di 15 contratti a tempo determinato, stipulati fra il 27.10.2016 ed il 31.10.2022 (cfr.
all. da 1 a 15), lamentandone l'illegittimità per violazione delle norme interne ed eurounitarie, in
1 particolare, sulla scorta della circostanza per cui “Tali contratti a termine hanno determinato il superamento del limite dei 12 mesi concretizzatosi il 27.11.2020 e quello dei 24 mesi il 20.06.22, in spregio alla normativa applicabile alla fattispecie concreta. […] stante che tutti i contratti stipulati
inter partes, non erano diretti a soddisfare esigenze provvisorie e specifiche del Teatro (quale ad esempio la sostituzione di un lavoratore in malattia)”; deduceva, segnatamente, che ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (come modificato dal D.L. 12 luglio 2018
n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n. 96), applicabile ratione temporis “In
caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”, l'incompatibilità della concatenazione di contratti a tempo determinato, intervenuti inter partes dall'anno 2016, con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), da interpretarsi nel senso che: “osta all'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro”, nonché il rilievo per cui “la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 25 ottobre 2018 n.C-331/17, (All.n.16), si è pronunciata su un caso pressoché identico a quello oggetto del presente procedimento, accertando in concreto l'illegittimità della normativa nazionale, nella misura in cui, i lavoratori del settore di attività delle fondazioni lirico sinfoniche, vengono esclusi dai meccanismi di tutela, previsti per prevenire il ricorso abusivo all'utilizzo del contratto a termine, in luogo a quello a tempo indeterminato, consentendo, come nella fattispecie concreta, la reiterazione di contratti a termine oltre il limite previsto per legge (di 24 mesi nel caso che oggi ci occupa)”; conveniva, pertanto, in giudizio la medesima per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e CP_1
dichiarare che tra la sig.ra e la sussiste un rapporto Parte_1 Controparte_1
di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 20.06.2022, per superamento dei 12/ 24 mesi di durata o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni espresse in narrativa, e per
l'effetto disporre la riammissione della Ricorrente in servizio alle dipendenze della Resistente.
2. In via alternativa accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del termine finale apposto ai contratti sottoscritti dal ricorrente con la , per mancanza di ragione Controparte_1
obiettiva, termporaneità e specificità della causa, nonché per violazione dell'art. 1344 c.c. per le motivazioni espresse in ricorso, alle quali si fa espresso richiamo, e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato del 27.10.2016 , o da quella diversa data ritenuta dal Giudice;
3.
2 Condannare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella massima misura massima consentita dal legge, rapportandola all'ultima retribuzione globale di fatto o altra somma che il Giudice vorrà determinare per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ogni altro danno consequenziale, con riconoscimento di tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (contribuitivi, anzianità di servizio Tfr ), e di tutte le poste risarcitorie connesse all'abusiva stipulazione di contratti a termine, come specificato nei motivi del ricorso;
6. Condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese”.
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la fondazione convenuta, in via preliminare, eccependo la decadenza dell'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32
L.183/2010 e, nel merito, contestando nel merito la domanda formulata dalla ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con note autorizzate del 16 giugno 2025, la parte ricorrente limitava la domanda alla sola richiesta di risarcimento del danno.
La causa, senza alcuna istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 luglio 2025.
Rilevato che occorre in via preliminare osservare che nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna decadenza.
Infatti, come già stabilito dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'art. 32 della l. n. 183/2010 prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alla doglianza concernente la genesi del rapporto ed alla sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001.
Viceversa, l'eventuale intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza dell'ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e, cioè, quella concernente l'abusiva reiterazione di contratti a termine.
In proposito, anzitutto, giova ricordare che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto a termine e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa, perché la conversione del rapporto è la conseguenza del vizio genetico attinente all'apposizione del termine e pertanto, sia ai fini della decisione sulla legittimità della clausola sia in relazione agli effetti che dall'illegittimità derivano, rileva il momento
3 temporale in cui l'actum è stato posto in essere dalle parti (Cass. 18 novembre 2009 n. 24330 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. 6 settembre 2018 n. 21724, Cass. 10 ottobre 2018 n. 25080, Cass.
17 settembre 2020 n. 19418).
L'evoluzione della normativa in questione e, più in generale, della regolamentazione giuridica del settore è descritta in modo più che esaustivo nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. U - ,
n. 5542 del 22/02/2023, la quale, peraltro, ha statuito che “In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la
conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore
deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del
2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati”. Ai fini della presente decisione appare allora sufficiente fare integrale richiamo a tale pronuncia, limitandosi a sottolinearne alcuni snodi di particolare utilità e le conclusioni.
Sul punto, è stato anche evidenziato che “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono
stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica
delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul
riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura
4 dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle
fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni
ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U.
n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”.
L'esame dei motivi posti dal ricorso va, dunque, condotto alla luce di quanto appena richiamato.
In questi termini, non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione alla stregua del quale il legislatore, nel prevedere la specificazione della causale, ha imposto un onere di indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che non è soddisfatto dalla sola indicazione delle mansioni, del termine e dello spettacolo in relazione al quale la prestazione lavorativa è richiesta, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell'apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche (cfr. ex multis Cass. 10 dicembre 2019 n. 32150; Cass. 7 marzo 2019 n. 6679).
Tale orientamento, per le fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 368 del 2001, ritiene non sufficiente, ai fini della specificazione della causale, la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso alla tipologia contrattuale del rapporto a tempo determinato.
I precedenti citati non hanno mancato di richiamare l'interpretazione data alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE dalla Corte di Giustizia la quale, proprio in relazione al settore che qui viene in rilievo, ha evidenziato che non è consentita la rinnovazione del contratto a termine «per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche» (Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto, punto 49),
essendo, invece, necessario, a fronte di una programmazione annuale di spettacoli, che risultino specificate le esigenze, di carattere provvisorio e non duraturo, assicurate attraverso il ricorso al
5 lavoro a tempo determinato (punti 53 e 54). Si tratta di un'interpretazione del concetto di specificità della causale, nel settore che qui interessa, che trova oggi riscontro nella riformulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 ad opera del citato d.l. n. 59 del 2019, parzialmente applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui il ricorso al contratto a termine è consentito a fronte di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche e l'onere di specifica indicazione della causale deve essere assolto attraverso l'indicazione espressa di detta condizione, indicazione alla quale si deve accompagnare «anche» il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli.
Inoltre, in punto di fatto, dalle pacifiche allegazioni attoree e dalla documentazione in atti, si evince che la parte ricorrente ha stipulato reiterati contratti a termine con la Controparte_1
in mansioni equivalenti per oltre 36 mesi.
[...]
Per quanto concerne le conseguenze prodotte da tale reiterazione, venuta meno la domanda relativa alla richiesta trasformazione del contratto, residua soltanto quella risarcitoria.
A tal riguardo, per quanto concerne la misura del risarcimento, occorre evidenziare che la modifica dell'art. 36 invocata dalla ricorrente non appare applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
Può invece richiamarsi quanto affermato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, così che
“anche in caso di inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13),
sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, ( ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. La Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”.
6 Orbene, tenuto conto della durata complessiva dei contratti a termine, la misura del risarcimento può essere individuata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dalla parte ricorrente in forza dell'ultimo contratto a termine vigente.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento nei termini precisati, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23/07/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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