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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13108 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 65215/2022 R.G. il 27.10.2022 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Gabriele, giusta procura in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione del 28.2.2023
PP
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mollo, giusta procura in calce Controparte_1
comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4.10.2023
PP
rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Alaia, giusta procura in calce Parte_2
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.4.2023
PP
e
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria con rappresentanza della rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Compagnucci, giusta procura in Controparte_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 17.10.2022, la in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, ed i sigg.ri , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14988/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Roma in data 19.8.2022, con cui veniva ingiunta alla la immediata Controparte_4
riconsegna, in favore della ricorrente, del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ed a tutti il pagamento, in favore della della complessiva somma di € Controparte_2
11.133,81 oltre alle spese di procedura e chiedevano disporsene la revoca, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 24 delle CGC del contratto di locazione finanziaria del 30.9.2016; si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità Controparte_2
di mandataria con rappresentanza della che, nel contestare le avverse Controparte_3
domande, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, disposta l'interruzione del giudizio in ragione dell'intervenuto fallimento della
(dichiarato con sentenza n. 581/2022 del Tribunale di Roma del 10.11.2022), a Controparte_4
seguito di riassunzione della causa con separati ricorsi delle sigg.re e Parte_1 CP_1
, avuta la costituzione del sig. , con ordinanza del 13.10.2023 veniva
[...] Parte_2
autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto;
concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte opponente e precisate le conclusioni all'udienza del 26.3.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda monitoria proposta dalla nella qualità in atti, trae Controparte_2
origine dalla vicenda risolutiva del contratto di locazione finanziaria di beni strumentali n.
2165010100 del 30.9.2016 e, sul presupposto del grave inadempimento della utilizzatrice,
[...] che, a far data dal maggio 2021, si rendeva morosa nel pagamento dei canoni periodici CP_4
ed ometteva la riconsegna dei beni alla concedente, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 11.133,81 a titolo di canoni insoluti e interessi di mora sia nei confronti della ex utilizzatrice che dei sigg.ri , e , costituitisi suoi Parte_1 Controparte_1 Parte_2
fidejussori fino a concorrenza dell'importo di € 64.253,36.
Le censure mosse dagli originari opponenti (e successivamente fatte proprie in blocco, pur dopo il fallimento della dai suoi garanti) si fondavano, essenzialmente, sul rilievo della Controparte_4
improcedibilità della domanda in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 24 delle CGC
del contratto di locazione finanziaria del 30.9.2016, della mancata prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria, stante la natura di mero “saldaconto” dell'estratto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB versato in atti dalla ricorrente, della illegittima applicazione di interessi,
commissioni e spese non previsti in contratto, della invalidità delle fidejussioni, affette da nullità
ed inefficacia e, infine, della mancata comunicazione delle modalità di restituzione dei beni strumentali oggetto di contratto.
L'intervenuto fallimento della e la sua sostanziale estromissione dal presente Controparte_4
giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa di riconsegna dei beni strumentali, oggetto di ingiunzione nei confronti della sola società fallita e non già dei suoi garanti che, stranamente, ancora in sede di scritti conclusionali hanno insistito per la revoca della ingiunzione di consegna (emessa nei confronti di un soggetto terzo e non più
parte del presente giudizio), pur essendo privi di qualsivoglia legittimazione in tal senso.
Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 24 delle CGC del contratto di locazione finanziaria del 30.9.2016 dal momento che la detta clausola contrattuale, lungi da prevedere qualsivoglia competenza arbitrale in ordine alla risoluzione delle controversie rivenienti dal contratto sopra menzionato, si limita a dettare la disciplina per la presentazione dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie, mentre il successivo art. 25 stabilisce che “…in caso
di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente atto, in deroga alle disposizioni processuali, saranno
competenti in via esclusiva il Foro di Roma ed il Foro di Milano, a scelta dell'attore…”.
La previsione di cui all'art. 24 delle CGC, secondo cui “…ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del
D.lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti
all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra…”, lungi dall'istituire qualsivoglia competenza arbitrale, si limita a ribadire l'obbligatorietà della procedura di mediazione di cui al d.lgs. n.
28/2010 prima del ricorso all'Autorità Giudiziaria, non introducendo alcuna novità nella disciplina normativa vigente;
detta previsione contrattuale si riferisce non già alla giurisdizione arbitrale in deroga a quella dell'A.G.O. bensì alla procedura di mediazione obbligatoria che, tuttavia, non contempla il leasing tra le materie per le quali è prevista l'obbligatorietà di tale procedura e non risulta applicabile all'ipotesi del ricorso monitorio, sicché il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 24 delle CGC, non riferibile alla fattispecie in esame (ricorso per decreto ingiuntivo) e non obbligatoria in ragione della materia oggetto del presente giudizio (leasing), lungi dall'essere causa di improcedibilità della domanda, ha determinato la mera possibilità di instaurazione del procedimento di mediazione nel corso del giudizio, una volta assunti i richiesti provvedimenti in ordine all'stanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta (cfr. sul punto Cass. Civ. SS.UU. n. 19596 del 18.9.2020)).
Si osserva inoltre che, pur avendo eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 24
delle CGC (sia pure sull'erroneo presupposto della sussistenza della competenza arbitrale), in sede di prima udienza gli opponenti non hanno reiterato l'eccezione di improcedibilità ai sensi del d.lgs. n. 28/20100 come prevista nell'art. 24 delle CGC, ma hanno rilevato il mancato esperimento della diversa procedura di negoziazione assistita, in tal modo decadendo dall'eccezione di improcedibilità, non più valutabile dopo la prima udienza del 6.10.2023.
Nel merito, si rileva che le eccezioni mosse dagli odierni opponenti alle avverse ragioni creditorie risultano talmente generiche ed inconsistenti, da non consentirne un'adeguata valutazione;
in particolare, non sono mai stati esplicitati i motivi (fugacemente rappresentati nell'originario atto di citazione e mai più dibattuti lungo l'intero successivo corso del giudizio) in base a quali le fidejussioni sarebbero invalide “…siccome affette da nullità o annullabilità…” e, comunque, inefficaci: non è possibile comprendere da quale vizio genetico, normativamente previsto,
dovrebbe derivare addirittura la nullità dei contratti di fidejussione né risulta chiaro quale possa essere la causa della loro annullabilità ed inefficacia.
Non è mai stato chiarito e specificato in che cosa, materialmente, si sarebbe tradotta la illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese non previsti in contratto, in quali fatture sarebbero state applicate tali voci indebite né quale incidenza economica le stesse avrebbero avuto nel corso dell'esecuzione del contratto.
Quanto alla mancata prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria, stante la natura di mero “saldaconto” dell'estratto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB versato in atti dalla ricorrente, si rileva che è in atti il contratto di locazione finanziaria, l'estratto conto della morosità
nonché le singole fatture insolute, da cui è agevole ricostruire sia la sussistenza che l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione;
è del resto, ampiamento noto che “…in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento…” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533 del 30.10.2021), mentre gli odierni opponenti,
essendosi limitati e generiche e stereotipate contestazioni (prive di reale contenuto), non hanno dimostrato né l'inesistenza del credito vantato dalla controparte né di aver provveduto al pagamento degli importi insoluti.
Del tutto irrilevante, infine, la circostanza della pronuncia di ordinanza di assegnazione di somme in favore della odierna opposta da parte del Giudice dell'esecuzione, in ragione dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., attenendo tale questione alla fase esecutiva, che resta estranea alla materia del contendere oggetto del presente giudizio di cognizione.
Dalla palese infondatezza e genericità dell'intera prospettazione difensiva degli opponenti discende l'integrale rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 17.10.2022 nei CP_1 Parte_2
confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria con
[...]
rappresentanza della ogni altra istanza ed eccezione disattese, così Controparte_3
provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14988/2022
emesso dal Tribunale di Roma in data 19.8.2022 per il complessivo importo di €
11.133,81;---
2) condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 21.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi