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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21533/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21533/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Marco Scalera e dall'avv. Micciche' Controparte_1
Mario ed elettivamente domiciliata in Via C. Battisti, 11 20122 Milano presso il Micciche'
Mario come da procura allegata all'atto di citazione
E
(C.F. , P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale, Ing. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_3 procura alle liti allegata all' atto di citazione dall'Avv. Pierluigi Bellavia (C.F.:
- Fax: 0521/385461; pec: ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Via Dante Alighieri, n. 3
ATTORI
Contro
( C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_4 P.IVA_4 dr. e del Direttore Generale dr. , rappresentata e Controparte_5 Controparte_6
difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa;
E pagina 1 di 22 Controparte_7
(P.IVA , in persona del procuratore speciale
[...] P.IVA_5
dr. , rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed Controparte_8
elettivamente domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto
Aniello come da procura allegata alla comparsa
E
Controparte_9
(P.IVA ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in persona del procuratore P.IVA_6
speciale dr. rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente CP_10
domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa
E
(P. IVA , Controparte_11 P.IVA_7
con sede in Milano alla via Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore speciale dr.
rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente Controparte_12 domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa
E
DI GLOBAL SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.IVA ), con sede in P.IVA_8
Milano alla via Benigno Crespi n. 23, in persona del Direttore Sinistri e Procuratore Speciale dr. , rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente Parte_2
domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa
CONVENUTI
OGGETTO: indennizzo assicurativo-
CONCLUSIONI:
PER GLI ATTORI:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 2 di 22 Nel merito:
1.- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti e previa ogni opportuna declaratoria del caso, l'obbligo contrattuale di Controparte_4 [...]
Controparte_7 [...]
, 13 [...]
e DI GL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, Controparte_11
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù della polizza assicurativa n.
328751353, di corrispondere agli attori l'indennizzo per le perdite subite, i costi sostenuti in conseguenza del sinistro e i danni conseguenti alla mala gestio nella fase di gestione del sinistro e, per l'effetto,
2.- condannare Controparte_4 [...]
, Controparte_7 13
,
[...] Controparte_11
e DI GL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, ciascuna secondo la propria
[...]
quota di coassicurazione, a corrispondere, rispettivamente, a e Controparte_2
a l'importo di Euro 793.676,00 ed Euro 4.581.324,00 (o i maggiori o minori importi Parte_1 che saranno accertati nel corso del giudizio), dedotta in ogni caso la franchigia di polizza, nonché gli onorari del perito di parte entro i limiti di polizza, nonché i danni conseguenti alla mala gestio secondo quanto sarà accertato nel corso del giudizio oppure determinato secondo equità dal giudicante, il tutto oltre interessi dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ove applicabile;
3.- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese del giudizio.
PER I CONVENUTI:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
A) In via principale, dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata tutte le avverse domande formulate nei confronti della , della , della Controparte_4 CP_7
, della e della DI, e comunque rigettare le stesse per tutti i CP_13 Controparte_11
motivi suesposti, stante l'inoperatività della garanzia invocata, ed in ogni caso la decadenza pagina 3 di 22 delle attrici dal diritto all'indennizzo per i molteplici profili contrattuali e normativi sollevati, oltreché per il carattere determinante ex art. 1227 secondo comma c.c. della colpa grave delle attrici nella produzione dei danni reclamati in giudizio.
B) In via gradata, salvo gravame, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti di operatività della polizza, in ogni caso limitare l'eventuale condanna delle Coassicuratrici in proporzione alla misura della responsabilità delle attrici nella produzione dei danni.
C) Sempre in via gradata, contenere in ogni caso l'eventuale condanna delle coassicuratrici nei limiti del massimale indicato in polizza e delle ulteriori limitazioni contrattuali, con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia previsti dal contratto, che restano comunque a carico di ciascuna delle società attrici, configurandosi una duplice posizione di danno.
D) Con vittoria delle spese processuali, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A.
In via istruttoria:
A) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alle attrici l'esibizione del giornale dei lavori e della documentazione di cantiere relativa all'intero periodo di sospensione dei lavori per
Covid 19 ed allo stato di avanzamento delle opere nel periodo di sospensione dei lavori per Covid, nel quale si sono prodotti i danni per cui è causa, con riferimento al viadotto sul fiume Taro.
B) Disporre altresì CTU tecnica finalizzata all'accertamento delle cause delle infiltrazioni lamentate dalle attrici.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.05.2022 Controparte_2
aggiudicataria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera denominata “Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero, Raccordo autostradale Autostrada della Cisa
A15 e Autostrada del Brennero A22, VO (PR) – Nogarole CC (VR) – 1° Lotto da VO
(PR) all'Autostazione “Tre Casali-Terre Verdiane” (c.d. Ti.bre) stipulato con il concessionario autostradale ed ente appaltante (successivamente Controparte_14
pagina 4 di 22 incorporata in ( e subappaltatrice dei CP_15 Controparte_16 Parte_1 lavori e opere per realizzare il “Viadotto Taro Carreggiate Nord e Sud”, hanno convenuto in giudizio in qualità di coassicuratrice delegataria ed Controparte_4 [...]
, , DI GL SE Controparte_17 13 Controparte_11
quali compagnie assicuratrici sottoscrittori in coassicurazione, tramite la delegataria, della polizza “Contractors All Risk n. 328751353 chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo in conseguenza del sinistro consistente nel danneggiamento dei 232 cavi oggetto della Determinazione 1/2021 del Collegio consultivo Tecnico, con conseguente condanna delle convenute, ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione, a corrispondere alle attrici l'importo di € 793.676,00 ed € 4.581.324,00 dedotta la franchigia e gli onorari del perito di parte nei limiti della polizza, nonché i danni conseguenti alla mala gestio secondo quanto sarà accertato nel corso del giudizio o determinato secondo equità dal giudice , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Parte attrice, a fondamento delle domande ha precisato:
➢ Le caratteristiche del Viadotto Taro Carreggiate Nord e Sud la cui esecuzione era stata subappaltata da a con contratto del 17.11.2016, una delle opere CP_2 Pt_1
principali dell'appalto di cui si era resa aggiudicataria nel maggio 2013 dal CP_2 concessionario autostradale ed ente appaltante Autocamionale della poi CP_14
incorporata in le caratteristiche del calcestruzzo precompresso a cavi post-tesi; CP_15
➢ Che nella prima metà del 2020 il cantiere era stato oggetto di “sospensione dei lavori” disposta dal direttore dei lavori a causa dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In tale momento ben 232 cavi compresi tra le stampelle n. 3 e n. 10 della carreggiata sud del viadotto risultavano già “tesati” ma non ancora “iniettati” con la malta cementizia. A seguito di precipitazioni atmosferiche e per effetto della mancata
“tenuta” dei tappi apposti sugli sfiati delle guaine medesime, dell'acqua piovana è percolata nelle guaine che contenevano i predetti cavi;
➢ Che, riavviato il cantiere, era insorta controversia tra e la direzione lavori in CP_2
merito allo stato di conservazione di alcuni dei suddetti cavi e per tale motivo il responsabile unico del procedimento ed il direttore dei lavori diffidavano CP_2
pagina 5 di 22 dal procedere con la fase di iniezione in assenza di verifiche sul relativo stato di conservazione;
➢ Che la direzione dei lavori emetteva l'Ordine di Servizio n. 2 del 18.06.2020 e provvedeva all'apertura di specifiche “Non Conformità” con le quali, in estrema sintesi, contestava che lo stato di alcuni cavi relativi alle stampelle 7-8-9-10 sud fosse tale da compromettere i requisiti prestazionali e di durabilità degli stessi;
➢ Di avere attivato il Collegio Consultivo Tecnico che in data 4.2.2021 aveva emesso la propria Determinazione 1/2021 con cui riteneva che “la situazione ambientale di tutti i cavi tesati e non iniettati” – e cioè dei 232 cavi compresi tra le stampelle n. 3 e n. 10 della carreggiata sud – fosse “del tutto equivalente” a quella dei cavi “detensionati e testati in laboratorio [. . .] alla luce della situazione riscontrata in cantiere e del lungo tempo intercorso [.
. .] dalla tesatura dei cavi medesimi” e riteneva di prescrivere a di provvedere CP_2
al “detensionamento di tutti i cavi non iniettati all'immediata tesatura dei nuovi cavi e alla successiva rapida iniezione degli stessi”, concedendo, altresì, una proroga di 7 mesi, successivamente ricalibrati a 9,5, dei termini contrattuali dell'Appalto;
➢ e provvedevano, per il tramite della stazione appaltante, a denunciare il Pt_1 CP_2
sinistro consistente nel danneggiamento dei 232 cavi oggetto della Determinazione;
➢ riscontrava il sinistro negando l'operatività della copertura assicurativa CP_4
poiché, a suo dire “i danni rilevati risultano essere esclusi dalla garanzia ai sensi dell'art.
16.2 – Delimitazione dell'assicurazione dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004” e precisando che sarebbero comunque proseguite le operazioni di perizia contrattuale
“per la sola determinazione dell'ammontare dei danni”;
➢ che le operazioni di perizia, svolte secondo quanto previsto dall'art. 21 della Polizza, si concludevano con la sottoscrizione di un verbale che quantificava il danno nella misura di € 5.375.000,00 e che precisava che l'indennizzo sarebbe soggetto all'applicazione di una franchigia di € 100.000,00, che i danni erano relativi ad attività svolte da per il corrispettivo di € 4.581.324,00 ed a per € 793.676,00 e Pt_1 CP_2
che, a termini di Polizza, erano indennizzabili anche gli onorari del perito di parte nel pagina 6 di 22 limite del 3% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 50.000,00 per sinistro ed
€ 200.000,00 per durata di Polizza.
In diritto gli attori, qualificandosi assicurati ai sensi degli art. 7 e 15 della polizza, invocavano l'operatività dell'art. 1 Sezione A dello Schema Tipo della polizza operante in quanto regolarmente rinnovata e azionata correttamente da Appaltatore e subappaltatore ritenuti contraenti e contestavano l'esclusione invocata da che aveva richiamato l'art. 16.2 CP_4 della Polizza facendo leva sulla circostanza che l'opera non fosse ancora in funzione ed i danni lamentati dagli attori non potevano essere qualificati come danni da deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento. Inoltre, deducevano gli attori che non vi era prova che i 232 cavi avessero patito danni causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici atteso che i danni si sarebbero prodotti in un ridotto lasso di tempo e in conseguenza di un evento accidentale ossia il percolamento di acqua meteoritica nelle guaine non ancora iniettate per effetto della mancata tenuta dei tappi posti all'ingresso delle guaine.
Inoltre, gli attori deducevano un comportamento temerario di mala gestio assunto dalla compagnia quale coassicuratrice delegataria, per avere opposto il diniego alla CP_4
richiesta di indennizzo escludendo l'operatività della polizza. Infine affermavano che in presenza di una quantificazione dei danni effettuata dai periti, il presente giudizio era limitato all'accertamento dell'operatività della polizza e alla verifica dell'operatività dell'esclusione di cui all'art. 16.2 invocato da parte convenuta.
Con comparsa depositata in data 30.9.2022 si costituivano in giudizio tutte le convenute affermando che la coassicurazione è ripartita tra le richiamate società con le seguenti quote:
60% , 15% , 10% , 10% DI e e ciascuna Controparte_4 CP_13 CP_11 CP_18 coassicuratrice è tenuta alla prestazione in proporzione alla propria quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni ipotesi di solidarietà. In via preliminare di merito le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire dell'appaltatrice e della CP_2 subappaltatrice stante il dettato dell'art. 28 dello Schema Tipo 2.3 che ravvisa nel Pt_1
contraente l'unico soggetto titolare del potere di azione;
sempre in via preliminare hanno eccepito la decadenza delle attrici dall'indennizzo ai sensi dell'art. 7 dello Schema Tipo 2.3 per omessa comunicazione alla Compagnia della sospensione dei lavori che rappresenta pagina 7 di 22 altresì una violazione dell'art. 1898 c.c. e per violazione dell'art. 7 comma terzo del citato
Schema Tipo per avere violato l'obbligo di “garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo” nel corso della sospensione dei lavori non avendo le attrici adottato misure protettive idonee, con conseguente decadenza dall'indennizzo. Le convenute hanno eccepito, altresì, l'insussistenza dell'obbligo di indennizzo in applicazione dell'esclusione prevista dall'art.
3.1 dello Schema Tipo 2.3 se la rottura dei cavi è avvenuta per l'installazione degli stessi o delle guaine ed in caso di difformità rispetto alle prescrizioni progettuali ovvero alle indicazioni della Direzione Lavori.
Le convenute, infine, richiamando i rilievi tecnici svolti rendono inoperativa la polizza ed eccepivano l'applicazione dell'art. 1227 c.c. con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento in relazione alla concorrente responsabilità della danneggiata.
Concludevano per il rigetto delle domande attoree stante l'inoperatività della polizza e, in subordine, in caso di riconosciuto diritto all'indennizzo chiedevano di limitare la condanna delle coassicuratrici in proporzione alla misura di responsabilità delle attrici nella produzione dei danni o nei limiti del massimale di polizza con vittoria di spesa.
La causa di natura documentale non veniva istruita e sulle conclusioni precisate dalle parti veniva trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza del 31.1.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria e all'esito dell'escussione dei testimoni, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Le attrici hanno instaurato il presente giudizio di cognizione al fine di accertare l'indennizzabilità del sinistro denunciato e di ottenere la conseguente condanna di
[...]
CP_4 Controparte_7
,
[...] 13
, e DI GL SE
[...] Controparte_11
Rappresentanza Generale per l'Italia, ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione, a corrispondere, rispettivamente, a e a l'importo di Controparte_2 Parte_1
pagina 8 di 22 Euro 793.676,00 ed Euro 4.581.324,00 liquidato dai periti nominati ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
In particolare, e agiscono in qualità di assicurati della Parte_1 Controparte_2 polizza n. 328751353 stipulata dall'Ente Appaltante e concessionario dell'autostrada
“ ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 con Controparte_14
in coassicurazione con – ora , Controparte_19 CP_20 Controparte_21
, DI GE GL SE, che costituisce parte integrante dello Schema Controparte_11
tipo 2.3 “ Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia
Manutenzione” di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 che viene accettato con la sottoscrizione della polizza, per far valere il proprio diritto all'indennizzo nei confronti delle compagnie assicurative convenute a copertura dei danni conseguenti al danneggiamento dei 232 cavi oggetto della “Determinazione” del Collegio Consultivo Tecnico.
La principale questione controversa nel presente giudizio attiene all'operatività della polizza.
Risulta documentalmente provato ( vedi la scheda tecnica 2.3, doc. n. 12 fascicolo attoreo) che la copertura assicurativa riguarda i “Lavori di realizzazione di un nuovo tratto autostradale da
VO (PR) a Nogarole CC (VR) ed ammodernamento ed adeguamento dell'A15 Autocamionale CP_ della nel tratto compreso tra e la galleria di Valico: 1 lotto, relativo alla tratta compresa Pt_3 tra l'Autostrada della Cisa A15,in comune di VO (PR) e l'Autostazione Tre Casali - Terre
Verdiane, in comune di Tre Casali (PR), della lunghezza complessiva di 9,5 km circa dei quali 2,35 consistenti in risezionamento dell'Autostrada della Cisa esistente, oltre ad opere di viabilità accessoria.”
Ai sensi dell'art. 1 rubricata “oggetto dell'assicurazione” è previsto che : “La società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella sua qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti e il contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.”
La Partita 1 dello Schema Tipo prevede che: “il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate”.
pagina 9 di 22 Prima di procedere all'esame della principale questione controversa relativa all'operatività della polizza con riferimento al sinistro denunciato occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta che devono essere tutte superate per le ragioni che si vanno ad esporre.
3. eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Appaltatrice e della Controparte_2
subappaltatrice .
Parte convenuta nel costituirsi ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sia dell'appaltatrice che della subappaltatrice sostenendo che unico Controparte_2 Parte_1
soggetto titolare del potere di azione sarebbe il contraente e cioè l'Ente appaltante concessionario dell'Autostrada della Cisa ai sensi dell'art. 28 dello Schema Tipo 2.3 che deroga l'art. 1891 c.c..
In replica a tale eccezione, parte attrice ha richiamato le pattuizioni contenute nelle “condizioni particolari” che estendono la garanzia prevedendo all'art. 11 rubricato “pluralità di assicurati” che: “Qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza”. Ed a conferma della loro qualifica di assicurate le attrici hanno depositato la fattura S.A.L:T. S.p.a. relativa al pagamento del premio assicurativo addebitato dalla committenza all'Impresa ZA ( doc. n. 17 fascicolo attoreo).
La giudicante ritiene infondata l'eccezione.
L'esame delle condizioni di polizza evidenzia che ricorra nel caso in esame un'ipotesi di
“assicurazione per conto altrui” disciplinata dall'art. 1891 c.c.
L'art. 15 delle condizioni generali di Polizza prevede che: “sono considerati Assicurato il
Committente ed il Contraente” e l'art. 7 delle “condizioni particolari” aggiunge: “ il predetto art.
15 s'intende così sostituito: limitatamente alle attività di cantiere, ai fini della presente copertura sono considerati assicurati la Società di Progetto, il Committente, l'Ente Concedente (ANAS), l'Esecutore dei Lavori (Appaltatore), i Subappaltatori, i Fornitori e Subfornitori, la Direzione Lavori, i Progettisti e tuti coloro che partecipino alla realizzazione dell'opera , purchè contrattualmente definiti”. Ne
pagina 10 di 22 consegue che oltre al Committente ed al Contraente sono assicurati anche gli odierni attori –
Appaltatore e Subappaltatore- che, peraltro, avevano indirizzato alla contraente di polizza
(Salt Pa) e al Broker (PCA) la denuncia del sinistro (doc. 9 bis fascicolo attoreo). In particolare, la Subappaltatrice Spic aveva comunicato all'appaltatrice la problematica relativa CP_2
alla “ossidazione dei trefoli dei cavi di precompressione della Via di corsa Sud del Viadotto Taro” con riferimento alla quale sollecitavano l'apertura del sinistro chiedendo di far pervenire alla compagnia di assicurazioni tempestiva denuncia ( vedi docc. da 8 a 8 ter, 9 bis fascicolo attoreo).
L'ar. 28 dello Schema Tipo, quindi, deve essere interpretato nel senso che “le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa” sono riferite alle attività di natura
“amministrativa” che devono essere svolte dal contraente una volta verificatosi un sinistro al fine di conseguire l'indennizzo in via stragiudiziale e, quindi, la denuncia di sinistro, la richiesta di indennizzo. La ratio di tale clausola è quella di porre a carico del contraente, anche quando l'indennizzo spetti ad un soggetto diverso dal contraente, le pratiche di liquidazione connesse alle polizze assicurative stipulate dal contraente stesso per ragioni di semplicità nel contattare l'ufficio sinistri della compagnia assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza. La clausola, quindi, non può essere interpretata come prospettato dalla convenuta in quanto se si dovesse ritenere la contraente l'unico soggetto legittimato ad introdurre un'azione giudiziale per far valere il diritto all'indennizzo anche di un assicurato diverso dal contraente si finirebbe per introdurre una barriera all'accesso della giustizia all'assicurato che intenda far valere in giudizio il diritto all'indennizzo. La clausola, quindi, ponendosi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e, quindi, con il diritto all'azione giudiziale per la tutela dei propri diritti sarebbe da considerarsi tamquam non esset.
Del resto a conforto di tale interpretazione soccorre anche la giurisprudenza di legittimità che in un caso simile ha offerto una interpretazione analoga a quella della scrivente ( vedi Corte di Cassazione n. 17477/2017).
4. eccezione di decadenza da diritto di indennizzo ai sensi dell'art. 7 dello Schema
Tipo 2.3. sez. A
pagina 11 di 22 Le convenute hanno, altresì, sollevato eccezione di decadenza delle attrici dal diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 7 dello Schema Tipo 2.3 sez. A.
Tale disposizione prevede che: “In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 30. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.”
Nel caso in esame non opera tale disposizione atteso che la sospensione dei lavori si è verificata non a seguito di una ponderata scelta consapevole della committenza, ma per effetto della sospensione delle attività a seguito delle disposizioni del governo centrale e locale volte a contenere la pandemia da “Covid-19”. E' quanto emerge dal Verbale di sospensione dei lavori dell'impresa sottoscritto in data 12.3.2020 dal Responsabile del CP_15
progetto dall'Impresa Ing. dal responsabile del procedimento e CP_2 Tes_1 Parte_4 dal Direttore lavori (doc. 3 fascicolo attoreo) in cui si dava atto dell'emanazione dei Tes_2
decreti ministeriali recanti misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Come è emerso anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dai legali rappresentanti il periodo di sospensione dei lavori coincise, proprio con il periodo in cui vigevano le misure preventive del cosiddetto “Lock Down” dal 12.3.2020 al 7.5.2020 (vedi verbale dell'udienza del
5.3.2024 interrogatorio formale legale rappresentante verbale del Controparte_22
5.4.2024 teste e ). Tes_2 Tes_3
Ne consegue che l'imprevedibile sospensione delle attività durante le misure di prevenzione nel “Lock Down” disposta da provvedimenti autoritativi a tutela della Salute Pubblica esclude l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 7 dello Schema tipo 2.3 per cui si deve escludere che le attrici siano incorse nella decadenza dal diritto al risarcimento.
Peraltro, come correttamente osservato da parte attrice in sede di memorie di replica,
l'omessa comunicazione da parte degli assicurati della sospensione dei lavori dovuta alle pagina 12 di 22 restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19 è caratterizzata da buona fede, considerato che nel periodo intercorso tra il 12.3.2020 ed il 7.5.2020 i decreti ministeriali avevano imposto plurime restrizioni. Tale omissione, quindi, non ha comportato come effetto la decadenza dal diritto all'indennizzo, potendo al più incidere sull'entità del premio come disciplinato dall'art. 26 delle condizioni particolari di polizza.
5. eccezione di Insussistenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.
3.1 dello
Schema Tipo 2.3
Parte convenuta eccepisce, altresì, l'esclusione dall'indennizzo atteso che la rottura o danneggiamento dei cavi sarebbe avvenuto in conseguenza delle difformità rispetto alle prescrizioni progettuali o alle indicazioni contenute nel contratto di appalto.
Tale eccezione risulta del tutto generica non avendo parte convenuta allegato né provato che i lavori erano stati eseguiti in difformità “dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore Lavori”, oltre che smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni che hanno confermato la regolare esecuzione dei lavori, come si avrà modo di esporre nel paragrafo successivo.
6. eccezione di inoperatività della polizza per i danni lamentati
Il sinistro tempestivamente denunciato alla compagnia assicurativa da e per il Pt_1 CP_2 tramite della stazione appaltante, ha avuto ad oggetto il danneggiamento di 232 cavi oggetto della Determinazione n. 2 del 4.2.2021 del Collegio Consultivo tecnico (docc. 8, 8 bis, 8 ter e 9 bis fascicolo attoreo).
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha richiamato l'art. 16.2 dello schema tipo 2.3 che dispone: “la Società non è obbligata ad indennizzare i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione” per escludere l'obbligo di pagare l'indennizzo a favore delle attrici. espone che il danno CP_4
dedotto dalle attrici sarebbe stato causato dalla “corrosione prodotta dall'azione graduale dell'acqua piovana e quindi dagli agenti atmosferici… consistita nel progressivo percolamento dell'acqua piovana nelle guaine che contenevano i cavi” con conseguente esclusione di operatività della Polizza CAR.
pagina 13 di 22 Per verificare se effettivamente il sinistro denunciato sia coperto dalla polizza o rientri nell'esclusione di cui all'artt. 16.2 dello schema tipo, come sostenuto dalla convenuta, occorre accertare la genesi del sinistro che è ben descritta nella PEC del 27.5.2020 trasmessa da CP_15
a che evidenziava come la Direzione Lavori avesse evidenziato la mancata CP_2
risoluzione del problema della “possibile corrosione dei trefoli all'interno delle guaine” e nel successivo ordine di servizio n. 2 del 18.6.2020 della committente (doc. n. 10 fascicolo CP_15 convenuta) con cui venivano imposte verifiche strutturali all'appaltatore volte alle operazioni di “detensionamento del cavo 13X stampella 10 sud o del cavo 10 SX stampella 9 – Sud”.
Dalla documentazione versata in atti emerge che tra la committente e l'appaltatrice CP_15 era insorta una controversia tecnica e, al fine di risolverla, le due contraenti, CP_2
nell'ambito del contratto di appalto, avevano nominato il collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.lgs 16.7.2020 n. 76, al fine di verificare “lo stato di conservazione dei trefoli di post-tensione superiore in relazione al realizzando viadotto sul fiume Taro (WBS: GS.01)” ( doc. n. 8 fascicolo convenuta).
Il Collegio Consultivo tecnico, come emerge dalla Determinazione n. 1 del 4.2.2021, avvalendosi di test di laboratorio svolti dall'Università di Pavia su due cavi detensionati ha acclarato che “la situazione ambientale e idraulica di tutti i cavi attualmente tesati e non iniettati sia del tutto equivalente a quella dei cavi detensionati e testati in laboratorio, alla luce della situazione riscontrata in cantiere e del lungo tempo intercorso - fino ad oggi - dalla tesatura dei cavi medesimi. In alcuni di essi, la fuoriuscita di acqua dalle testate ne è un evidente testimonianza;
per tutti gli altri cavi, le risultanze delle endoscopie effettuate e l'esame dei tracciati portano a concludere, anche alla luce della notevole estensione in lunghezza dei trefoli, che in essi siano presenti le difettosità puntuali e gli inneschi di corrosione, inficiandone la durabilità e le caratteristiche di sicurezza nel corso della vita utile.”
Tanto premesso il Collegio individuava quale unica soluzione praticabile per risolvere il problema tecnico evidenziato quella “di prescrivere all'Impresa di provvedere al detensionamento di tutti i cavi non iniettati, da considerarsi danneggiati, all'immediata tesatura dei nuovi cavi e alla successiva rapida iniezione degli stessi”. Inoltre il Collegio evidenziava che dall'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti (Schede di Controllo Qualità e foto), “per i cavi già iniettati (840 cavi distribuiti su 30 stampelle)“ non era stata evidenziata alcuna “anomalia pagina 14 di 22 all'atto delle iniezioni” e che la committente “non aveva mai emesso Ordini di Servizio nè CP_15 evidenziato Non Conformità o errori in merito all'esecuzione delle operazioni”.
In particolare, il Collegio, alla luce della documentazione esaminata, riteneva che: “allo stato non vi sia evidenza scientifica di anomalie o fenomeni di corrosione per i cavi già iniettati, né che le stesse siano state mai riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori.”
Le conclusioni elaborate dal Collegio, al fine di “garantire un miglior livello di sicurezza dell'opera” furono di “prescrivere che l'Appaltatore progetti e installi, di concerto con un CP_15 sistema di monitoraggio dell'efficienza dei cavi di precompressione nel tempo, iniziando dalla fase delle prove di carico sull'impalcato”, avendo cura di precisare che: “ove l'attività di monitoraggio dovesse fare emergere anomalie, vizi e difetti relativi ai cavi iniettati, riferibili all'operato e alle attività eseguite dall'appaltatore, ogni attività di risoluzione e di ripristino, con ogni relativo costo, anche del pertinente monitoraggio, dovrà far carico all'appaltatore medesimo, anche nell'ambito della garanzia decennale a carico dello stesso. Da tali disposizioni contrattuali, ma anche dai principi generali in materia di appalto, si ritiene che nella fattispecie, a fronte del verificarsi del fenomeno corrosivo sui cavi e della non conformità, l'appaltatore avrebbe potuto autonomamente provvedere all'eliminazione dell'anomalia riscontrata, provvedendo alla necessaria attività di ripristino idonea a consentire l'esecuzione a regola Parte_ Parte d'arte dell'opera appaltata, e ciò a prescindere dall'emissione o meno dell' da parte del ”
Il Collegio, quindi, riteneva di risolvere la problematica prescrivendo “che il RUP provveda alla emissione di apposito Ordine di Servizio, entro 10 giorni dalla determina del Collegio, ordinando
l'esecuzione di quanto prescritto nella determina del CCT, con il detensionamento e la sostituzione di tutti i cavi tesati e non iniettati.”. Concedeva, quindi, una proroga dei termini contrattuali di circa sette mesi “ in ragione da un lato della complessità della disputa tecnica insorta, dall'altro della condotta delle parti alla luce delle previsioni contrattuali, dall'altro ancora della situazione emergenziale derivante dall'impatto sull'appalto dell'epidemia COVID. Va al riguardo tenuto conto: - delle tempistiche di esecuzione dell'iniezione previste dalla progettazione e del subentrato periodo emergenziale COVID, in sostanziale coincidenza con l'insorgenza e l'accertamento del fenomeno;
della complessità della questione tecnica insorta che ha richiesto l'esame e l'approfondimento dei tecnici dell'impresa e del Committente, nonché l'esame del Collegio Consultivo all'uopo compulsato e che
(quanto meno per il periodo di attività del CCT) è idonea a costituire idonea causa di sospensione legittima ai sensi dell'art. Art. 5 comma 1 lett. c) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
pagina 15 di 22 la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 della corretta successione delle operazioni di detensionamento e ritensionamento da approntare, siccome prescritta con la presente determinazione.
A tal proposito si prescrive che l'Impresa fornirà alla stazione appaltante un adeguato cronoprogramma
e si precisa che, per il maggior tempo contrattuale conseguente alla presente proroga non è dovuto all'appaltatore alcun indennizzo.”
Da tale determinazione emerge con chiarezza che il sinistro denunciato è riconducibile ad un problema tecnico complesso insorto, tra committente e appaltatore, in concomitanza con il periodo di sospensione dei lavori durante l'epidemia Covid-19 e che fino a quel momento non era stata evidenziata alcuna anomalia nell'esecuzione dei lavori.
Peraltro, anche i testimoni hanno chiarito la regolare esecuzione delle operazioni di
“sigillatura delle guaine” avvenuta per innesto prima della “tesatura dei cavi”, come ha chiarito il testimone (verbale udienza del 5.3.2024) impiegato tecnico dell'impresa Testimone_4 che dal mese di febbraio 2020 era subentrato a nel ruolo di capo cantiere. CP_2 Pt_7
Questi, che era presente in cantiere come supervisore in quanto l'esecuzione dei lavori di tesatura dei cavi e di sigillatura delle guaine era affidata alla , ha confermato che non vi Pt_1 erano state irregolarità nello svolgimento di tale attività la cui corretta esecuzione risulta documentata nelle “schede di controllo” ( doc. n. 21 fascicolo attoreo). Anche il testimone
[...]
( verbale di udienza del 5.4.2024) , impiegato tecnico della che si era occupato Tes_5 Pt_1 personalmente delle verifiche delle guaine, ha chiarito che la voce n. 9 delle schede di controllo (doc. 21) riferita al “controllo guaine” era relativa al controllo eseguito dopo che le tutte le fasi del montaggio – dal posizionamento della guaina, all'inserimento dei trefori e posizionamento di tubi di sfiato- erano state eseguite e verificate. Il testimone precisava, inoltre, di avere personalmente verificato che al momento della sospensione di lavori del
12.3.2020 sia “le guaine contenenti i cavi di precompressione compresi tra le stampelle n. 3 e n. 10 della carreggiata sud sia i relativi tubi di sfiato erano sigillati”.
Inoltre l'esame della documentazione tecnica prodotta, sia da parte attrice ( doc. 19 e 20 fascicolo attoreo) che da parte convenuta ( doc. n. 5 e 6 fascicolo convenuta) ha evidenziato che la problematica verificatasi con riferimento ai 232 cavi è riconducibile ad un fenomeno chimico definito “infragilimento da idrogeno”. In particolare, secondo l'ing. (doc. Per_1
pagina 16 di 22 19 fascicolo attoreo): “Si può pertanto ipotizzare che i fenomeni di frattura riscontrati (che hanno riguardato solo alcuni fili componenti due trefoli delle stampelle della corsia Sud del viadotto Taro), causa della sostituzione di cui al contenzioso in atto, siano da ricondurre all'occorrenza non prevedibile di condizioni per cui il contatto dei trefoli con la guaina metallica zincata, abbiano potuto determinare localmente e in un tempo relativamente breve, le condizioni favorevoli per la riduzione di idrogeno sulla superficie dell'acciaio in quantità significative tali da indurne la frattura fragile.”. Il Prof. Per_2
nel proprio elaborato tecnico (doc. 20 fascicolo attoreo) ha descritto “in generale i fenomeni da
Infragilimento da Idrogeno sono ontologicamente differenti dai fenomeni da "corrosione generalizzata o localizzata"3; i fenomeni da "corrosione generalizzata o localizzata" si manifestano in un arco di tempo piuttosto lungo, mentre quelli da infragilimento da idrogeno sono molto più rapidi. nella situazione per cui è stato instaurata dalle Attrici ( e l'attuale Causa Civile n. CP_2 Pt_1
21533/2022 R.G, parrebbero essersi verificati fenomeni di pitting (vaiolatura), riconducibili alla più ampia tipologia di fenomeni che portano alla generazione di idrogeno atomico e all'indebolimento dei legami fra atomi metallici”.
Il Prof. incaricato dalla compagnia di esprimere un parere “pro veritate” in merito Tes_6 alle modalità di rottura di fili per trefoli per calcestruzzo armato precompresso ha affermato che: “il problema lamentato è riconducibile con certezza ad un fenomeno di corrosione sotto tensione sviluppatosi secondo il meccanismo dell'infragilimento da idrogeno (HISCC), in analogia con quanto sostenuto prima dall' e poi avallato dal Collegio Consultivo tecnico. Parte_8
Il fenomeno della corrosione sotto tensione si è sviluppato in un periodo di alcune settimane/mesi lungo la sezione dei fili, con formazione di cricche ramificate indotte dal meccanismo noto come infragilimento da idrogeno;
le rotture hanno manifestato la caratteristica morfologia “a becco di flauto”.
Quindi è del tutto appropriato descrivere il fenomeno lamentato come Hydrogen Induced Stress
Corrosion Cracking (HISCC).
Si consideri, in conclusione, un aspetto non trascurabile, utile forse a dirimere la vicenda: l'idrogeno invocato nel fenomeno dell'HISCC non proviene dall'esterno ma si è sviluppato in-situ, ossia come effetto di un processo corrosivo.
Due sono le cause che, in questa vicenda, hanno portato allo sviluppo di idrogeno, cause queste legate entrambe ad una reazione elettrochimica di corrosione.
pagina 17 di 22 L'ingresso di acqua piovana nelle guaine sviluppa, inizialmente, forme di corrosione generalizzata sui fili dei trefoli con attacco uniforme e formazione di idrossidi di ferro Fe(OH)2 (ruggine comune).
Questa modalità di corrosione continua fintantoché vi è ossigeno: di conseguenza la reazione catodica è data dalla riduzione di ossigeno a ione ossidrile, cioè ½O2 + H2O + 2e- → 2OH-. Poiché però all'interno delle guaine, in particolare lontano dalle estremità, si è in un sistema chiuso ove la diffusione di ossigeno è ostacolata, una volta che tutto l'ossigeno è stato consumato, la reazione catodica accoppiata a quella anodica diviene lo sviluppo di idrogeno, vale a dire 2H+ + 2e-→ H2.
Ben si vede come, in entrambi i casi, si sia in presenza di un classico fenomeno di Environmental
Hydrogen Embrittlement (EHE), cioè un tipico fenomeno di corrosione sotto tensione il cui meccanismo di sviluppo è l'infragilimento da idrogeno”.
Le modalità attraverso le quali si è verificato il fenomeno chimico di “infragilimento da idrogeno” che, come affermato anche dall'Ing. incaricato dalla compagnia “si è Tes_6
sviluppato in un periodo di alcune settimane/mesi lungo la sezione dei fili” rende incompatibile la causa del sinistro con la clausola di esclusione invocata dalla compagnia che fa riferimento a danni da deperimento, logoramento ed usura la cui verificazione richiede tempistiche più lunghe.
Facendo applicazione dei principi di interpretazione del contratto ed in particolare del combinato disposto dell'art. 1362 c.c. comma 1 ed art. 1363 c.c. che prevede, testualmente, che
"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”, si deve ritenere che l'art. 16.2 dello Schema tipo 2.3 debba essere interpretato nel senso che non sono indennizzabili “i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento” che si sono verificati per effetto dell'uso o per effetto degli agenti atmosferici o causati da ruggine o corrosione.
Nel caso in esame se anche volessimo ritenere che il fenomeno chimico dell'“infragilimento da idrogeno” possa rientrare nelle ipotesi di “corrosione”, il che è discusso nella letteratura scientifica come argomentato dai tecnici che hanno reso i loro pareri ad entrambe le parti, si deve escludere che tale fenomeno abbia causato danni da “deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento”. Infatti, come accertato dai periti di parte nominati nell'ambito della pagina 18 di 22 “procedura per la valutazione del danno” (doc. 7 fascicolo convenuta) le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti, i danni quantificati corrispondono ai “costi necessari alle operazioni di sostituzione dei cavi di precompressione superiori delle stampelle , CodiceFiscale_2 lungo la corsia Sud, sulla scorta di quanto rilevato in cantiere e dell'analisi delle attività necessarie
(cantierizzazione, manodopera, materiali, attrezzature, etc.) La durata delle lavorazioni è stata valutata in ragione di 8/9 mesi complessivi: i costi relativi alle attività di iniezione dei cavi non sono stati computati, dal momento che queste non erano state originariamente realizzate.”
Alla luce delle esposte argomentazioni, quindi, deve ritenersi che non si applica al caso in esame la clausola di esclusione di cui all'art. 16.2 dello Schema tipo e sussiste pertanto il diritto delle attrici all'indennizzo ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza in quanto il sinistro verificatosi rientra tra i “rischi di esecuzione” che hanno causato “danni materiali e diretti alle cose assicurate“ stimati e liquidati dai periti nominati ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di polizza rubricato “Procedura per la valutazione del danno
(Sezione A) ” (doc. n. 12 fascicolo attoreo). La quantificazione dei danni effettuata nel contraddittorio tecnico dei periti di parte ai sensi dell'art. 21 delle condizioni di polizza, non contestata dalle parti, ammonta ad € 4.581.324,00 da liquidarsi a favore di ed € Pt_1
793.676,00 da liquidarsi a favore di (doc. n. 7 fascicolo convenuta) per l'ammontare CP_2 complessivo di € 5.375.000,00.
Occorre, peraltro, considerare che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma - entro il massimale di polizza - possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che " in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l' indennizzo" assolve la "funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato" (Cfr. tra le tante Cass. civ. 16229/2023 ).
Nel caso in esame si deve ritenere che la liquidazione del sinistro sia avvenuta al momento della perizia contrattuale e cioè in data 28.10.2021 e, quindi, in questo momento il debito pagina 19 di 22 indennitario, da debito di valore diviene obbligazione di valuta, ma considerato che i periti hanno quantificato i costi dei lavori di sostituzione dei cavi a quella data si ritiene abbiano liquidato all'attualità l'indennizzo. L'assicurato danneggiato, quindi, ha diritto alla rivalutazione a decorrere dalla data della perizia contrattuale fino alla pronuncia della presente sentenza.
Quanto agli interessi, non sono dovuti gli interessi compensativi in quanto gli attori non hanno né allegato né dimostrato che il conseguimento della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro avrebbe consentito loro, tramite il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria. Sono dovuti, quindi, soltanto gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 I comma c.c. dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame l'importo di € 4.581.324,00 liquidato dai periti in sede di perizia contrattuale deve essere rivalutato dal momento della liquidazione avvenuta in data 28.10.2021, data del verbale di perizia contrattuale, alla data della sentenza ed ammonta ad € 5.227.685,25 a favore di mentre l'importo di € 793.676,00 liquidato Parte_1
dai periti in sede di perizia contrattuale deve essere rivalutato dal momento della liquidazione avvenuta in data 28.10.2021 fino alla data della sentenza ed ammonta ad €
914.314,75 a favore dell'impresa a cui vanno aggiunti gli interessi legali Controparte_2
ex art. 1282, I comma c.c. dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Dall'importo complessivo deve essere dedotta la franchigia fissa di € 100.000,00 prevista per la partita 1 della polizza (doc. 12 fascicolo attoreo). Inoltre, deve essere accolta la domanda di condanna della compagnia al pagamento degli onorari del perito di parte nominato dalla società contraente ing. quantificati in € 50.000,00, come si legge nella perizia Per_3
contrattuale (doc. 7 fascicolo convenuta) e deve essere, quindi, liquidato di cui € 5.202.685,25 a favore di ed € 889.314,75 a favore di Pt_1 CP_2
In conclusione, le convenute Controparte_4 [...]
Controparte_7 [...]
, 13 [...]
e DI GL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, Controparte_11 pagina 20 di 22 ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione vanno condannate al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 5.202.685,25 e a favore di della somma Pt_1 CP_2
di euro € 889.314,75 oltre agli interessi legali ex art. 1282, I comma c.c. dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Gli importi così determinati a titolo di indennizzo non possono essere ridotti ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. in quanto non si ravvisa alcuna responsabilità a carico degli assicurati.
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni per “ ” che deve essere rigettata, né può essere accolta la CP_23
domanda di applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis D.L. 28/2010 stante la giustificazione alla mancata partecipazione della stessa alla procedura di mediazione ( vedi
PEC del 14.2.2022, doc. n. 2 fascicolo convenuta)..
Le spese di lite che seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano in dispositivo, secondo le previsioni del d.m. 55/2014, aggiornate con il D.M. 147/2022 tenendo conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 d.m. 55/2014 con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Controparte_2 [...]
CP_24 Controparte_7
,
[...] [...]
l'Italia, Controparte_9 [...]
, DI GLOBAL SE - Rappresentanza Generale per l'Italia Controparte_11
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta l'operatività della polizza assicurativa “Contractors All Risk n. 328751353 e per l'effetto condanna Controparte_24 [...]
Controparte_7 [...]
- rappresentanza Generale per l'Italia, Controparte_9 [...]
, DI GLOBAL SE - Rappresentanza Controparte_11
Generale per l'Italia, ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione al pagamento di €
pagina 21 di 22 5.202.685,25 all'attualità a favore di e di € 889.314,75 all'attualità a favore di Pt_1 CP_2 oltre interessi legali ex art. 1282, I comma c.c. dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna Controparte_24 [...]
Controparte_7 [...]
Controparte_9 [...]
, DI GLOBAL SE - Rappresentanza Controparte_11
Generale per l'Italia al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida nella somma di € 65.851,00 di cui € 1.713,00 per spese ed € 64.138,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21533/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Marco Scalera e dall'avv. Micciche' Controparte_1
Mario ed elettivamente domiciliata in Via C. Battisti, 11 20122 Milano presso il Micciche'
Mario come da procura allegata all'atto di citazione
E
(C.F. , P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale, Ing. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_3 procura alle liti allegata all' atto di citazione dall'Avv. Pierluigi Bellavia (C.F.:
- Fax: 0521/385461; pec: ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Via Dante Alighieri, n. 3
ATTORI
Contro
( C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_4 P.IVA_4 dr. e del Direttore Generale dr. , rappresentata e Controparte_5 Controparte_6
difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa;
E pagina 1 di 22 Controparte_7
(P.IVA , in persona del procuratore speciale
[...] P.IVA_5
dr. , rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed Controparte_8
elettivamente domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto
Aniello come da procura allegata alla comparsa
E
Controparte_9
(P.IVA ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in persona del procuratore P.IVA_6
speciale dr. rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente CP_10
domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa
E
(P. IVA , Controparte_11 P.IVA_7
con sede in Milano alla via Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore speciale dr.
rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente Controparte_12 domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa
E
DI GLOBAL SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.IVA ), con sede in P.IVA_8
Milano alla via Benigno Crespi n. 23, in persona del Direttore Sinistri e Procuratore Speciale dr. , rappresentata e difesa dall'avv. De Ruberto Aniello ed elettivamente Parte_2
domiciliato in Via Podgora 10 Milano presso il difensore avv. De Ruberto Aniello come da procura allegata alla comparsa
CONVENUTI
OGGETTO: indennizzo assicurativo-
CONCLUSIONI:
PER GLI ATTORI:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 2 di 22 Nel merito:
1.- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti e previa ogni opportuna declaratoria del caso, l'obbligo contrattuale di Controparte_4 [...]
Controparte_7 [...]
, 13 [...]
e DI GL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, Controparte_11
ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione in virtù della polizza assicurativa n.
328751353, di corrispondere agli attori l'indennizzo per le perdite subite, i costi sostenuti in conseguenza del sinistro e i danni conseguenti alla mala gestio nella fase di gestione del sinistro e, per l'effetto,
2.- condannare Controparte_4 [...]
, Controparte_7 13
,
[...] Controparte_11
e DI GL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, ciascuna secondo la propria
[...]
quota di coassicurazione, a corrispondere, rispettivamente, a e Controparte_2
a l'importo di Euro 793.676,00 ed Euro 4.581.324,00 (o i maggiori o minori importi Parte_1 che saranno accertati nel corso del giudizio), dedotta in ogni caso la franchigia di polizza, nonché gli onorari del perito di parte entro i limiti di polizza, nonché i danni conseguenti alla mala gestio secondo quanto sarà accertato nel corso del giudizio oppure determinato secondo equità dal giudicante, il tutto oltre interessi dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ove applicabile;
3.- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese del giudizio.
PER I CONVENUTI:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
A) In via principale, dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata tutte le avverse domande formulate nei confronti della , della , della Controparte_4 CP_7
, della e della DI, e comunque rigettare le stesse per tutti i CP_13 Controparte_11
motivi suesposti, stante l'inoperatività della garanzia invocata, ed in ogni caso la decadenza pagina 3 di 22 delle attrici dal diritto all'indennizzo per i molteplici profili contrattuali e normativi sollevati, oltreché per il carattere determinante ex art. 1227 secondo comma c.c. della colpa grave delle attrici nella produzione dei danni reclamati in giudizio.
B) In via gradata, salvo gravame, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti di operatività della polizza, in ogni caso limitare l'eventuale condanna delle Coassicuratrici in proporzione alla misura della responsabilità delle attrici nella produzione dei danni.
C) Sempre in via gradata, contenere in ogni caso l'eventuale condanna delle coassicuratrici nei limiti del massimale indicato in polizza e delle ulteriori limitazioni contrattuali, con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia previsti dal contratto, che restano comunque a carico di ciascuna delle società attrici, configurandosi una duplice posizione di danno.
D) Con vittoria delle spese processuali, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A.
In via istruttoria:
A) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alle attrici l'esibizione del giornale dei lavori e della documentazione di cantiere relativa all'intero periodo di sospensione dei lavori per
Covid 19 ed allo stato di avanzamento delle opere nel periodo di sospensione dei lavori per Covid, nel quale si sono prodotti i danni per cui è causa, con riferimento al viadotto sul fiume Taro.
B) Disporre altresì CTU tecnica finalizzata all'accertamento delle cause delle infiltrazioni lamentate dalle attrici.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.05.2022 Controparte_2
aggiudicataria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera denominata “Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero, Raccordo autostradale Autostrada della Cisa
A15 e Autostrada del Brennero A22, VO (PR) – Nogarole CC (VR) – 1° Lotto da VO
(PR) all'Autostazione “Tre Casali-Terre Verdiane” (c.d. Ti.bre) stipulato con il concessionario autostradale ed ente appaltante (successivamente Controparte_14
pagina 4 di 22 incorporata in ( e subappaltatrice dei CP_15 Controparte_16 Parte_1 lavori e opere per realizzare il “Viadotto Taro Carreggiate Nord e Sud”, hanno convenuto in giudizio in qualità di coassicuratrice delegataria ed Controparte_4 [...]
, , DI GL SE Controparte_17 13 Controparte_11
quali compagnie assicuratrici sottoscrittori in coassicurazione, tramite la delegataria, della polizza “Contractors All Risk n. 328751353 chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo in conseguenza del sinistro consistente nel danneggiamento dei 232 cavi oggetto della Determinazione 1/2021 del Collegio consultivo Tecnico, con conseguente condanna delle convenute, ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione, a corrispondere alle attrici l'importo di € 793.676,00 ed € 4.581.324,00 dedotta la franchigia e gli onorari del perito di parte nei limiti della polizza, nonché i danni conseguenti alla mala gestio secondo quanto sarà accertato nel corso del giudizio o determinato secondo equità dal giudice , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Parte attrice, a fondamento delle domande ha precisato:
➢ Le caratteristiche del Viadotto Taro Carreggiate Nord e Sud la cui esecuzione era stata subappaltata da a con contratto del 17.11.2016, una delle opere CP_2 Pt_1
principali dell'appalto di cui si era resa aggiudicataria nel maggio 2013 dal CP_2 concessionario autostradale ed ente appaltante Autocamionale della poi CP_14
incorporata in le caratteristiche del calcestruzzo precompresso a cavi post-tesi; CP_15
➢ Che nella prima metà del 2020 il cantiere era stato oggetto di “sospensione dei lavori” disposta dal direttore dei lavori a causa dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In tale momento ben 232 cavi compresi tra le stampelle n. 3 e n. 10 della carreggiata sud del viadotto risultavano già “tesati” ma non ancora “iniettati” con la malta cementizia. A seguito di precipitazioni atmosferiche e per effetto della mancata
“tenuta” dei tappi apposti sugli sfiati delle guaine medesime, dell'acqua piovana è percolata nelle guaine che contenevano i predetti cavi;
➢ Che, riavviato il cantiere, era insorta controversia tra e la direzione lavori in CP_2
merito allo stato di conservazione di alcuni dei suddetti cavi e per tale motivo il responsabile unico del procedimento ed il direttore dei lavori diffidavano CP_2
pagina 5 di 22 dal procedere con la fase di iniezione in assenza di verifiche sul relativo stato di conservazione;
➢ Che la direzione dei lavori emetteva l'Ordine di Servizio n. 2 del 18.06.2020 e provvedeva all'apertura di specifiche “Non Conformità” con le quali, in estrema sintesi, contestava che lo stato di alcuni cavi relativi alle stampelle 7-8-9-10 sud fosse tale da compromettere i requisiti prestazionali e di durabilità degli stessi;
➢ Di avere attivato il Collegio Consultivo Tecnico che in data 4.2.2021 aveva emesso la propria Determinazione 1/2021 con cui riteneva che “la situazione ambientale di tutti i cavi tesati e non iniettati” – e cioè dei 232 cavi compresi tra le stampelle n. 3 e n. 10 della carreggiata sud – fosse “del tutto equivalente” a quella dei cavi “detensionati e testati in laboratorio [. . .] alla luce della situazione riscontrata in cantiere e del lungo tempo intercorso [.
. .] dalla tesatura dei cavi medesimi” e riteneva di prescrivere a di provvedere CP_2
al “detensionamento di tutti i cavi non iniettati all'immediata tesatura dei nuovi cavi e alla successiva rapida iniezione degli stessi”, concedendo, altresì, una proroga di 7 mesi, successivamente ricalibrati a 9,5, dei termini contrattuali dell'Appalto;
➢ e provvedevano, per il tramite della stazione appaltante, a denunciare il Pt_1 CP_2
sinistro consistente nel danneggiamento dei 232 cavi oggetto della Determinazione;
➢ riscontrava il sinistro negando l'operatività della copertura assicurativa CP_4
poiché, a suo dire “i danni rilevati risultano essere esclusi dalla garanzia ai sensi dell'art.
16.2 – Delimitazione dell'assicurazione dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004” e precisando che sarebbero comunque proseguite le operazioni di perizia contrattuale
“per la sola determinazione dell'ammontare dei danni”;
➢ che le operazioni di perizia, svolte secondo quanto previsto dall'art. 21 della Polizza, si concludevano con la sottoscrizione di un verbale che quantificava il danno nella misura di € 5.375.000,00 e che precisava che l'indennizzo sarebbe soggetto all'applicazione di una franchigia di € 100.000,00, che i danni erano relativi ad attività svolte da per il corrispettivo di € 4.581.324,00 ed a per € 793.676,00 e Pt_1 CP_2
che, a termini di Polizza, erano indennizzabili anche gli onorari del perito di parte nel pagina 6 di 22 limite del 3% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 50.000,00 per sinistro ed
€ 200.000,00 per durata di Polizza.
In diritto gli attori, qualificandosi assicurati ai sensi degli art. 7 e 15 della polizza, invocavano l'operatività dell'art. 1 Sezione A dello Schema Tipo della polizza operante in quanto regolarmente rinnovata e azionata correttamente da Appaltatore e subappaltatore ritenuti contraenti e contestavano l'esclusione invocata da che aveva richiamato l'art. 16.2 CP_4 della Polizza facendo leva sulla circostanza che l'opera non fosse ancora in funzione ed i danni lamentati dagli attori non potevano essere qualificati come danni da deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento. Inoltre, deducevano gli attori che non vi era prova che i 232 cavi avessero patito danni causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici atteso che i danni si sarebbero prodotti in un ridotto lasso di tempo e in conseguenza di un evento accidentale ossia il percolamento di acqua meteoritica nelle guaine non ancora iniettate per effetto della mancata tenuta dei tappi posti all'ingresso delle guaine.
Inoltre, gli attori deducevano un comportamento temerario di mala gestio assunto dalla compagnia quale coassicuratrice delegataria, per avere opposto il diniego alla CP_4
richiesta di indennizzo escludendo l'operatività della polizza. Infine affermavano che in presenza di una quantificazione dei danni effettuata dai periti, il presente giudizio era limitato all'accertamento dell'operatività della polizza e alla verifica dell'operatività dell'esclusione di cui all'art. 16.2 invocato da parte convenuta.
Con comparsa depositata in data 30.9.2022 si costituivano in giudizio tutte le convenute affermando che la coassicurazione è ripartita tra le richiamate società con le seguenti quote:
60% , 15% , 10% , 10% DI e e ciascuna Controparte_4 CP_13 CP_11 CP_18 coassicuratrice è tenuta alla prestazione in proporzione alla propria quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni ipotesi di solidarietà. In via preliminare di merito le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire dell'appaltatrice e della CP_2 subappaltatrice stante il dettato dell'art. 28 dello Schema Tipo 2.3 che ravvisa nel Pt_1
contraente l'unico soggetto titolare del potere di azione;
sempre in via preliminare hanno eccepito la decadenza delle attrici dall'indennizzo ai sensi dell'art. 7 dello Schema Tipo 2.3 per omessa comunicazione alla Compagnia della sospensione dei lavori che rappresenta pagina 7 di 22 altresì una violazione dell'art. 1898 c.c. e per violazione dell'art. 7 comma terzo del citato
Schema Tipo per avere violato l'obbligo di “garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo” nel corso della sospensione dei lavori non avendo le attrici adottato misure protettive idonee, con conseguente decadenza dall'indennizzo. Le convenute hanno eccepito, altresì, l'insussistenza dell'obbligo di indennizzo in applicazione dell'esclusione prevista dall'art.
3.1 dello Schema Tipo 2.3 se la rottura dei cavi è avvenuta per l'installazione degli stessi o delle guaine ed in caso di difformità rispetto alle prescrizioni progettuali ovvero alle indicazioni della Direzione Lavori.
Le convenute, infine, richiamando i rilievi tecnici svolti rendono inoperativa la polizza ed eccepivano l'applicazione dell'art. 1227 c.c. con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento in relazione alla concorrente responsabilità della danneggiata.
Concludevano per il rigetto delle domande attoree stante l'inoperatività della polizza e, in subordine, in caso di riconosciuto diritto all'indennizzo chiedevano di limitare la condanna delle coassicuratrici in proporzione alla misura di responsabilità delle attrici nella produzione dei danni o nei limiti del massimale di polizza con vittoria di spesa.
La causa di natura documentale non veniva istruita e sulle conclusioni precisate dalle parti veniva trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza del 31.1.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria e all'esito dell'escussione dei testimoni, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Le attrici hanno instaurato il presente giudizio di cognizione al fine di accertare l'indennizzabilità del sinistro denunciato e di ottenere la conseguente condanna di
[...]
CP_4 Controparte_7
,
[...] 13
, e DI GL SE
[...] Controparte_11
Rappresentanza Generale per l'Italia, ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione, a corrispondere, rispettivamente, a e a l'importo di Controparte_2 Parte_1
pagina 8 di 22 Euro 793.676,00 ed Euro 4.581.324,00 liquidato dai periti nominati ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
In particolare, e agiscono in qualità di assicurati della Parte_1 Controparte_2 polizza n. 328751353 stipulata dall'Ente Appaltante e concessionario dell'autostrada
“ ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 con Controparte_14
in coassicurazione con – ora , Controparte_19 CP_20 Controparte_21
, DI GE GL SE, che costituisce parte integrante dello Schema Controparte_11
tipo 2.3 “ Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia
Manutenzione” di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 che viene accettato con la sottoscrizione della polizza, per far valere il proprio diritto all'indennizzo nei confronti delle compagnie assicurative convenute a copertura dei danni conseguenti al danneggiamento dei 232 cavi oggetto della “Determinazione” del Collegio Consultivo Tecnico.
La principale questione controversa nel presente giudizio attiene all'operatività della polizza.
Risulta documentalmente provato ( vedi la scheda tecnica 2.3, doc. n. 12 fascicolo attoreo) che la copertura assicurativa riguarda i “Lavori di realizzazione di un nuovo tratto autostradale da
VO (PR) a Nogarole CC (VR) ed ammodernamento ed adeguamento dell'A15 Autocamionale CP_ della nel tratto compreso tra e la galleria di Valico: 1 lotto, relativo alla tratta compresa Pt_3 tra l'Autostrada della Cisa A15,in comune di VO (PR) e l'Autostazione Tre Casali - Terre
Verdiane, in comune di Tre Casali (PR), della lunghezza complessiva di 9,5 km circa dei quali 2,35 consistenti in risezionamento dell'Autostrada della Cisa esistente, oltre ad opere di viabilità accessoria.”
Ai sensi dell'art. 1 rubricata “oggetto dell'assicurazione” è previsto che : “La società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella sua qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti e il contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.”
La Partita 1 dello Schema Tipo prevede che: “il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate”.
pagina 9 di 22 Prima di procedere all'esame della principale questione controversa relativa all'operatività della polizza con riferimento al sinistro denunciato occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta che devono essere tutte superate per le ragioni che si vanno ad esporre.
3. eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Appaltatrice e della Controparte_2
subappaltatrice .
Parte convenuta nel costituirsi ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sia dell'appaltatrice che della subappaltatrice sostenendo che unico Controparte_2 Parte_1
soggetto titolare del potere di azione sarebbe il contraente e cioè l'Ente appaltante concessionario dell'Autostrada della Cisa ai sensi dell'art. 28 dello Schema Tipo 2.3 che deroga l'art. 1891 c.c..
In replica a tale eccezione, parte attrice ha richiamato le pattuizioni contenute nelle “condizioni particolari” che estendono la garanzia prevedendo all'art. 11 rubricato “pluralità di assicurati” che: “Qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza”. Ed a conferma della loro qualifica di assicurate le attrici hanno depositato la fattura S.A.L:T. S.p.a. relativa al pagamento del premio assicurativo addebitato dalla committenza all'Impresa ZA ( doc. n. 17 fascicolo attoreo).
La giudicante ritiene infondata l'eccezione.
L'esame delle condizioni di polizza evidenzia che ricorra nel caso in esame un'ipotesi di
“assicurazione per conto altrui” disciplinata dall'art. 1891 c.c.
L'art. 15 delle condizioni generali di Polizza prevede che: “sono considerati Assicurato il
Committente ed il Contraente” e l'art. 7 delle “condizioni particolari” aggiunge: “ il predetto art.
15 s'intende così sostituito: limitatamente alle attività di cantiere, ai fini della presente copertura sono considerati assicurati la Società di Progetto, il Committente, l'Ente Concedente (ANAS), l'Esecutore dei Lavori (Appaltatore), i Subappaltatori, i Fornitori e Subfornitori, la Direzione Lavori, i Progettisti e tuti coloro che partecipino alla realizzazione dell'opera , purchè contrattualmente definiti”. Ne
pagina 10 di 22 consegue che oltre al Committente ed al Contraente sono assicurati anche gli odierni attori –
Appaltatore e Subappaltatore- che, peraltro, avevano indirizzato alla contraente di polizza
(Salt Pa) e al Broker (PCA) la denuncia del sinistro (doc. 9 bis fascicolo attoreo). In particolare, la Subappaltatrice Spic aveva comunicato all'appaltatrice la problematica relativa CP_2
alla “ossidazione dei trefoli dei cavi di precompressione della Via di corsa Sud del Viadotto Taro” con riferimento alla quale sollecitavano l'apertura del sinistro chiedendo di far pervenire alla compagnia di assicurazioni tempestiva denuncia ( vedi docc. da 8 a 8 ter, 9 bis fascicolo attoreo).
L'ar. 28 dello Schema Tipo, quindi, deve essere interpretato nel senso che “le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa” sono riferite alle attività di natura
“amministrativa” che devono essere svolte dal contraente una volta verificatosi un sinistro al fine di conseguire l'indennizzo in via stragiudiziale e, quindi, la denuncia di sinistro, la richiesta di indennizzo. La ratio di tale clausola è quella di porre a carico del contraente, anche quando l'indennizzo spetti ad un soggetto diverso dal contraente, le pratiche di liquidazione connesse alle polizze assicurative stipulate dal contraente stesso per ragioni di semplicità nel contattare l'ufficio sinistri della compagnia assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza. La clausola, quindi, non può essere interpretata come prospettato dalla convenuta in quanto se si dovesse ritenere la contraente l'unico soggetto legittimato ad introdurre un'azione giudiziale per far valere il diritto all'indennizzo anche di un assicurato diverso dal contraente si finirebbe per introdurre una barriera all'accesso della giustizia all'assicurato che intenda far valere in giudizio il diritto all'indennizzo. La clausola, quindi, ponendosi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e, quindi, con il diritto all'azione giudiziale per la tutela dei propri diritti sarebbe da considerarsi tamquam non esset.
Del resto a conforto di tale interpretazione soccorre anche la giurisprudenza di legittimità che in un caso simile ha offerto una interpretazione analoga a quella della scrivente ( vedi Corte di Cassazione n. 17477/2017).
4. eccezione di decadenza da diritto di indennizzo ai sensi dell'art. 7 dello Schema
Tipo 2.3. sez. A
pagina 11 di 22 Le convenute hanno, altresì, sollevato eccezione di decadenza delle attrici dal diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 7 dello Schema Tipo 2.3 sez. A.
Tale disposizione prevede che: “In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 30. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.”
Nel caso in esame non opera tale disposizione atteso che la sospensione dei lavori si è verificata non a seguito di una ponderata scelta consapevole della committenza, ma per effetto della sospensione delle attività a seguito delle disposizioni del governo centrale e locale volte a contenere la pandemia da “Covid-19”. E' quanto emerge dal Verbale di sospensione dei lavori dell'impresa sottoscritto in data 12.3.2020 dal Responsabile del CP_15
progetto dall'Impresa Ing. dal responsabile del procedimento e CP_2 Tes_1 Parte_4 dal Direttore lavori (doc. 3 fascicolo attoreo) in cui si dava atto dell'emanazione dei Tes_2
decreti ministeriali recanti misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Come è emerso anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dai legali rappresentanti il periodo di sospensione dei lavori coincise, proprio con il periodo in cui vigevano le misure preventive del cosiddetto “Lock Down” dal 12.3.2020 al 7.5.2020 (vedi verbale dell'udienza del
5.3.2024 interrogatorio formale legale rappresentante verbale del Controparte_22
5.4.2024 teste e ). Tes_2 Tes_3
Ne consegue che l'imprevedibile sospensione delle attività durante le misure di prevenzione nel “Lock Down” disposta da provvedimenti autoritativi a tutela della Salute Pubblica esclude l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 7 dello Schema tipo 2.3 per cui si deve escludere che le attrici siano incorse nella decadenza dal diritto al risarcimento.
Peraltro, come correttamente osservato da parte attrice in sede di memorie di replica,
l'omessa comunicazione da parte degli assicurati della sospensione dei lavori dovuta alle pagina 12 di 22 restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19 è caratterizzata da buona fede, considerato che nel periodo intercorso tra il 12.3.2020 ed il 7.5.2020 i decreti ministeriali avevano imposto plurime restrizioni. Tale omissione, quindi, non ha comportato come effetto la decadenza dal diritto all'indennizzo, potendo al più incidere sull'entità del premio come disciplinato dall'art. 26 delle condizioni particolari di polizza.
5. eccezione di Insussistenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.
3.1 dello
Schema Tipo 2.3
Parte convenuta eccepisce, altresì, l'esclusione dall'indennizzo atteso che la rottura o danneggiamento dei cavi sarebbe avvenuto in conseguenza delle difformità rispetto alle prescrizioni progettuali o alle indicazioni contenute nel contratto di appalto.
Tale eccezione risulta del tutto generica non avendo parte convenuta allegato né provato che i lavori erano stati eseguiti in difformità “dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore Lavori”, oltre che smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni che hanno confermato la regolare esecuzione dei lavori, come si avrà modo di esporre nel paragrafo successivo.
6. eccezione di inoperatività della polizza per i danni lamentati
Il sinistro tempestivamente denunciato alla compagnia assicurativa da e per il Pt_1 CP_2 tramite della stazione appaltante, ha avuto ad oggetto il danneggiamento di 232 cavi oggetto della Determinazione n. 2 del 4.2.2021 del Collegio Consultivo tecnico (docc. 8, 8 bis, 8 ter e 9 bis fascicolo attoreo).
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha richiamato l'art. 16.2 dello schema tipo 2.3 che dispone: “la Società non è obbligata ad indennizzare i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione” per escludere l'obbligo di pagare l'indennizzo a favore delle attrici. espone che il danno CP_4
dedotto dalle attrici sarebbe stato causato dalla “corrosione prodotta dall'azione graduale dell'acqua piovana e quindi dagli agenti atmosferici… consistita nel progressivo percolamento dell'acqua piovana nelle guaine che contenevano i cavi” con conseguente esclusione di operatività della Polizza CAR.
pagina 13 di 22 Per verificare se effettivamente il sinistro denunciato sia coperto dalla polizza o rientri nell'esclusione di cui all'artt. 16.2 dello schema tipo, come sostenuto dalla convenuta, occorre accertare la genesi del sinistro che è ben descritta nella PEC del 27.5.2020 trasmessa da CP_15
a che evidenziava come la Direzione Lavori avesse evidenziato la mancata CP_2
risoluzione del problema della “possibile corrosione dei trefoli all'interno delle guaine” e nel successivo ordine di servizio n. 2 del 18.6.2020 della committente (doc. n. 10 fascicolo CP_15 convenuta) con cui venivano imposte verifiche strutturali all'appaltatore volte alle operazioni di “detensionamento del cavo 13X stampella 10 sud o del cavo 10 SX stampella 9 – Sud”.
Dalla documentazione versata in atti emerge che tra la committente e l'appaltatrice CP_15 era insorta una controversia tecnica e, al fine di risolverla, le due contraenti, CP_2
nell'ambito del contratto di appalto, avevano nominato il collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.lgs 16.7.2020 n. 76, al fine di verificare “lo stato di conservazione dei trefoli di post-tensione superiore in relazione al realizzando viadotto sul fiume Taro (WBS: GS.01)” ( doc. n. 8 fascicolo convenuta).
Il Collegio Consultivo tecnico, come emerge dalla Determinazione n. 1 del 4.2.2021, avvalendosi di test di laboratorio svolti dall'Università di Pavia su due cavi detensionati ha acclarato che “la situazione ambientale e idraulica di tutti i cavi attualmente tesati e non iniettati sia del tutto equivalente a quella dei cavi detensionati e testati in laboratorio, alla luce della situazione riscontrata in cantiere e del lungo tempo intercorso - fino ad oggi - dalla tesatura dei cavi medesimi. In alcuni di essi, la fuoriuscita di acqua dalle testate ne è un evidente testimonianza;
per tutti gli altri cavi, le risultanze delle endoscopie effettuate e l'esame dei tracciati portano a concludere, anche alla luce della notevole estensione in lunghezza dei trefoli, che in essi siano presenti le difettosità puntuali e gli inneschi di corrosione, inficiandone la durabilità e le caratteristiche di sicurezza nel corso della vita utile.”
Tanto premesso il Collegio individuava quale unica soluzione praticabile per risolvere il problema tecnico evidenziato quella “di prescrivere all'Impresa di provvedere al detensionamento di tutti i cavi non iniettati, da considerarsi danneggiati, all'immediata tesatura dei nuovi cavi e alla successiva rapida iniezione degli stessi”. Inoltre il Collegio evidenziava che dall'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti (Schede di Controllo Qualità e foto), “per i cavi già iniettati (840 cavi distribuiti su 30 stampelle)“ non era stata evidenziata alcuna “anomalia pagina 14 di 22 all'atto delle iniezioni” e che la committente “non aveva mai emesso Ordini di Servizio nè CP_15 evidenziato Non Conformità o errori in merito all'esecuzione delle operazioni”.
In particolare, il Collegio, alla luce della documentazione esaminata, riteneva che: “allo stato non vi sia evidenza scientifica di anomalie o fenomeni di corrosione per i cavi già iniettati, né che le stesse siano state mai riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori.”
Le conclusioni elaborate dal Collegio, al fine di “garantire un miglior livello di sicurezza dell'opera” furono di “prescrivere che l'Appaltatore progetti e installi, di concerto con un CP_15 sistema di monitoraggio dell'efficienza dei cavi di precompressione nel tempo, iniziando dalla fase delle prove di carico sull'impalcato”, avendo cura di precisare che: “ove l'attività di monitoraggio dovesse fare emergere anomalie, vizi e difetti relativi ai cavi iniettati, riferibili all'operato e alle attività eseguite dall'appaltatore, ogni attività di risoluzione e di ripristino, con ogni relativo costo, anche del pertinente monitoraggio, dovrà far carico all'appaltatore medesimo, anche nell'ambito della garanzia decennale a carico dello stesso. Da tali disposizioni contrattuali, ma anche dai principi generali in materia di appalto, si ritiene che nella fattispecie, a fronte del verificarsi del fenomeno corrosivo sui cavi e della non conformità, l'appaltatore avrebbe potuto autonomamente provvedere all'eliminazione dell'anomalia riscontrata, provvedendo alla necessaria attività di ripristino idonea a consentire l'esecuzione a regola Parte_ Parte d'arte dell'opera appaltata, e ciò a prescindere dall'emissione o meno dell' da parte del ”
Il Collegio, quindi, riteneva di risolvere la problematica prescrivendo “che il RUP provveda alla emissione di apposito Ordine di Servizio, entro 10 giorni dalla determina del Collegio, ordinando
l'esecuzione di quanto prescritto nella determina del CCT, con il detensionamento e la sostituzione di tutti i cavi tesati e non iniettati.”. Concedeva, quindi, una proroga dei termini contrattuali di circa sette mesi “ in ragione da un lato della complessità della disputa tecnica insorta, dall'altro della condotta delle parti alla luce delle previsioni contrattuali, dall'altro ancora della situazione emergenziale derivante dall'impatto sull'appalto dell'epidemia COVID. Va al riguardo tenuto conto: - delle tempistiche di esecuzione dell'iniezione previste dalla progettazione e del subentrato periodo emergenziale COVID, in sostanziale coincidenza con l'insorgenza e l'accertamento del fenomeno;
della complessità della questione tecnica insorta che ha richiesto l'esame e l'approfondimento dei tecnici dell'impresa e del Committente, nonché l'esame del Collegio Consultivo all'uopo compulsato e che
(quanto meno per il periodo di attività del CCT) è idonea a costituire idonea causa di sospensione legittima ai sensi dell'art. Art. 5 comma 1 lett. c) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
pagina 15 di 22 la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 della corretta successione delle operazioni di detensionamento e ritensionamento da approntare, siccome prescritta con la presente determinazione.
A tal proposito si prescrive che l'Impresa fornirà alla stazione appaltante un adeguato cronoprogramma
e si precisa che, per il maggior tempo contrattuale conseguente alla presente proroga non è dovuto all'appaltatore alcun indennizzo.”
Da tale determinazione emerge con chiarezza che il sinistro denunciato è riconducibile ad un problema tecnico complesso insorto, tra committente e appaltatore, in concomitanza con il periodo di sospensione dei lavori durante l'epidemia Covid-19 e che fino a quel momento non era stata evidenziata alcuna anomalia nell'esecuzione dei lavori.
Peraltro, anche i testimoni hanno chiarito la regolare esecuzione delle operazioni di
“sigillatura delle guaine” avvenuta per innesto prima della “tesatura dei cavi”, come ha chiarito il testimone (verbale udienza del 5.3.2024) impiegato tecnico dell'impresa Testimone_4 che dal mese di febbraio 2020 era subentrato a nel ruolo di capo cantiere. CP_2 Pt_7
Questi, che era presente in cantiere come supervisore in quanto l'esecuzione dei lavori di tesatura dei cavi e di sigillatura delle guaine era affidata alla , ha confermato che non vi Pt_1 erano state irregolarità nello svolgimento di tale attività la cui corretta esecuzione risulta documentata nelle “schede di controllo” ( doc. n. 21 fascicolo attoreo). Anche il testimone
[...]
( verbale di udienza del 5.4.2024) , impiegato tecnico della che si era occupato Tes_5 Pt_1 personalmente delle verifiche delle guaine, ha chiarito che la voce n. 9 delle schede di controllo (doc. 21) riferita al “controllo guaine” era relativa al controllo eseguito dopo che le tutte le fasi del montaggio – dal posizionamento della guaina, all'inserimento dei trefori e posizionamento di tubi di sfiato- erano state eseguite e verificate. Il testimone precisava, inoltre, di avere personalmente verificato che al momento della sospensione di lavori del
12.3.2020 sia “le guaine contenenti i cavi di precompressione compresi tra le stampelle n. 3 e n. 10 della carreggiata sud sia i relativi tubi di sfiato erano sigillati”.
Inoltre l'esame della documentazione tecnica prodotta, sia da parte attrice ( doc. 19 e 20 fascicolo attoreo) che da parte convenuta ( doc. n. 5 e 6 fascicolo convenuta) ha evidenziato che la problematica verificatasi con riferimento ai 232 cavi è riconducibile ad un fenomeno chimico definito “infragilimento da idrogeno”. In particolare, secondo l'ing. (doc. Per_1
pagina 16 di 22 19 fascicolo attoreo): “Si può pertanto ipotizzare che i fenomeni di frattura riscontrati (che hanno riguardato solo alcuni fili componenti due trefoli delle stampelle della corsia Sud del viadotto Taro), causa della sostituzione di cui al contenzioso in atto, siano da ricondurre all'occorrenza non prevedibile di condizioni per cui il contatto dei trefoli con la guaina metallica zincata, abbiano potuto determinare localmente e in un tempo relativamente breve, le condizioni favorevoli per la riduzione di idrogeno sulla superficie dell'acciaio in quantità significative tali da indurne la frattura fragile.”. Il Prof. Per_2
nel proprio elaborato tecnico (doc. 20 fascicolo attoreo) ha descritto “in generale i fenomeni da
Infragilimento da Idrogeno sono ontologicamente differenti dai fenomeni da "corrosione generalizzata o localizzata"3; i fenomeni da "corrosione generalizzata o localizzata" si manifestano in un arco di tempo piuttosto lungo, mentre quelli da infragilimento da idrogeno sono molto più rapidi. nella situazione per cui è stato instaurata dalle Attrici ( e l'attuale Causa Civile n. CP_2 Pt_1
21533/2022 R.G, parrebbero essersi verificati fenomeni di pitting (vaiolatura), riconducibili alla più ampia tipologia di fenomeni che portano alla generazione di idrogeno atomico e all'indebolimento dei legami fra atomi metallici”.
Il Prof. incaricato dalla compagnia di esprimere un parere “pro veritate” in merito Tes_6 alle modalità di rottura di fili per trefoli per calcestruzzo armato precompresso ha affermato che: “il problema lamentato è riconducibile con certezza ad un fenomeno di corrosione sotto tensione sviluppatosi secondo il meccanismo dell'infragilimento da idrogeno (HISCC), in analogia con quanto sostenuto prima dall' e poi avallato dal Collegio Consultivo tecnico. Parte_8
Il fenomeno della corrosione sotto tensione si è sviluppato in un periodo di alcune settimane/mesi lungo la sezione dei fili, con formazione di cricche ramificate indotte dal meccanismo noto come infragilimento da idrogeno;
le rotture hanno manifestato la caratteristica morfologia “a becco di flauto”.
Quindi è del tutto appropriato descrivere il fenomeno lamentato come Hydrogen Induced Stress
Corrosion Cracking (HISCC).
Si consideri, in conclusione, un aspetto non trascurabile, utile forse a dirimere la vicenda: l'idrogeno invocato nel fenomeno dell'HISCC non proviene dall'esterno ma si è sviluppato in-situ, ossia come effetto di un processo corrosivo.
Due sono le cause che, in questa vicenda, hanno portato allo sviluppo di idrogeno, cause queste legate entrambe ad una reazione elettrochimica di corrosione.
pagina 17 di 22 L'ingresso di acqua piovana nelle guaine sviluppa, inizialmente, forme di corrosione generalizzata sui fili dei trefoli con attacco uniforme e formazione di idrossidi di ferro Fe(OH)2 (ruggine comune).
Questa modalità di corrosione continua fintantoché vi è ossigeno: di conseguenza la reazione catodica è data dalla riduzione di ossigeno a ione ossidrile, cioè ½O2 + H2O + 2e- → 2OH-. Poiché però all'interno delle guaine, in particolare lontano dalle estremità, si è in un sistema chiuso ove la diffusione di ossigeno è ostacolata, una volta che tutto l'ossigeno è stato consumato, la reazione catodica accoppiata a quella anodica diviene lo sviluppo di idrogeno, vale a dire 2H+ + 2e-→ H2.
Ben si vede come, in entrambi i casi, si sia in presenza di un classico fenomeno di Environmental
Hydrogen Embrittlement (EHE), cioè un tipico fenomeno di corrosione sotto tensione il cui meccanismo di sviluppo è l'infragilimento da idrogeno”.
Le modalità attraverso le quali si è verificato il fenomeno chimico di “infragilimento da idrogeno” che, come affermato anche dall'Ing. incaricato dalla compagnia “si è Tes_6
sviluppato in un periodo di alcune settimane/mesi lungo la sezione dei fili” rende incompatibile la causa del sinistro con la clausola di esclusione invocata dalla compagnia che fa riferimento a danni da deperimento, logoramento ed usura la cui verificazione richiede tempistiche più lunghe.
Facendo applicazione dei principi di interpretazione del contratto ed in particolare del combinato disposto dell'art. 1362 c.c. comma 1 ed art. 1363 c.c. che prevede, testualmente, che
"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”, si deve ritenere che l'art. 16.2 dello Schema tipo 2.3 debba essere interpretato nel senso che non sono indennizzabili “i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento” che si sono verificati per effetto dell'uso o per effetto degli agenti atmosferici o causati da ruggine o corrosione.
Nel caso in esame se anche volessimo ritenere che il fenomeno chimico dell'“infragilimento da idrogeno” possa rientrare nelle ipotesi di “corrosione”, il che è discusso nella letteratura scientifica come argomentato dai tecnici che hanno reso i loro pareri ad entrambe le parti, si deve escludere che tale fenomeno abbia causato danni da “deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento”. Infatti, come accertato dai periti di parte nominati nell'ambito della pagina 18 di 22 “procedura per la valutazione del danno” (doc. 7 fascicolo convenuta) le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti, i danni quantificati corrispondono ai “costi necessari alle operazioni di sostituzione dei cavi di precompressione superiori delle stampelle , CodiceFiscale_2 lungo la corsia Sud, sulla scorta di quanto rilevato in cantiere e dell'analisi delle attività necessarie
(cantierizzazione, manodopera, materiali, attrezzature, etc.) La durata delle lavorazioni è stata valutata in ragione di 8/9 mesi complessivi: i costi relativi alle attività di iniezione dei cavi non sono stati computati, dal momento che queste non erano state originariamente realizzate.”
Alla luce delle esposte argomentazioni, quindi, deve ritenersi che non si applica al caso in esame la clausola di esclusione di cui all'art. 16.2 dello Schema tipo e sussiste pertanto il diritto delle attrici all'indennizzo ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza in quanto il sinistro verificatosi rientra tra i “rischi di esecuzione” che hanno causato “danni materiali e diretti alle cose assicurate“ stimati e liquidati dai periti nominati ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di polizza rubricato “Procedura per la valutazione del danno
(Sezione A) ” (doc. n. 12 fascicolo attoreo). La quantificazione dei danni effettuata nel contraddittorio tecnico dei periti di parte ai sensi dell'art. 21 delle condizioni di polizza, non contestata dalle parti, ammonta ad € 4.581.324,00 da liquidarsi a favore di ed € Pt_1
793.676,00 da liquidarsi a favore di (doc. n. 7 fascicolo convenuta) per l'ammontare CP_2 complessivo di € 5.375.000,00.
Occorre, peraltro, considerare che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma - entro il massimale di polizza - possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che " in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l' indennizzo" assolve la "funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato" (Cfr. tra le tante Cass. civ. 16229/2023 ).
Nel caso in esame si deve ritenere che la liquidazione del sinistro sia avvenuta al momento della perizia contrattuale e cioè in data 28.10.2021 e, quindi, in questo momento il debito pagina 19 di 22 indennitario, da debito di valore diviene obbligazione di valuta, ma considerato che i periti hanno quantificato i costi dei lavori di sostituzione dei cavi a quella data si ritiene abbiano liquidato all'attualità l'indennizzo. L'assicurato danneggiato, quindi, ha diritto alla rivalutazione a decorrere dalla data della perizia contrattuale fino alla pronuncia della presente sentenza.
Quanto agli interessi, non sono dovuti gli interessi compensativi in quanto gli attori non hanno né allegato né dimostrato che il conseguimento della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro avrebbe consentito loro, tramite il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria. Sono dovuti, quindi, soltanto gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 I comma c.c. dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame l'importo di € 4.581.324,00 liquidato dai periti in sede di perizia contrattuale deve essere rivalutato dal momento della liquidazione avvenuta in data 28.10.2021, data del verbale di perizia contrattuale, alla data della sentenza ed ammonta ad € 5.227.685,25 a favore di mentre l'importo di € 793.676,00 liquidato Parte_1
dai periti in sede di perizia contrattuale deve essere rivalutato dal momento della liquidazione avvenuta in data 28.10.2021 fino alla data della sentenza ed ammonta ad €
914.314,75 a favore dell'impresa a cui vanno aggiunti gli interessi legali Controparte_2
ex art. 1282, I comma c.c. dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Dall'importo complessivo deve essere dedotta la franchigia fissa di € 100.000,00 prevista per la partita 1 della polizza (doc. 12 fascicolo attoreo). Inoltre, deve essere accolta la domanda di condanna della compagnia al pagamento degli onorari del perito di parte nominato dalla società contraente ing. quantificati in € 50.000,00, come si legge nella perizia Per_3
contrattuale (doc. 7 fascicolo convenuta) e deve essere, quindi, liquidato di cui € 5.202.685,25 a favore di ed € 889.314,75 a favore di Pt_1 CP_2
In conclusione, le convenute Controparte_4 [...]
Controparte_7 [...]
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e DI GL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, Controparte_11 pagina 20 di 22 ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione vanno condannate al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 5.202.685,25 e a favore di della somma Pt_1 CP_2
di euro € 889.314,75 oltre agli interessi legali ex art. 1282, I comma c.c. dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Gli importi così determinati a titolo di indennizzo non possono essere ridotti ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. in quanto non si ravvisa alcuna responsabilità a carico degli assicurati.
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni per “ ” che deve essere rigettata, né può essere accolta la CP_23
domanda di applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis D.L. 28/2010 stante la giustificazione alla mancata partecipazione della stessa alla procedura di mediazione ( vedi
PEC del 14.2.2022, doc. n. 2 fascicolo convenuta)..
Le spese di lite che seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano in dispositivo, secondo le previsioni del d.m. 55/2014, aggiornate con il D.M. 147/2022 tenendo conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 d.m. 55/2014 con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Controparte_2 [...]
CP_24 Controparte_7
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l'Italia, Controparte_9 [...]
, DI GLOBAL SE - Rappresentanza Generale per l'Italia Controparte_11
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta l'operatività della polizza assicurativa “Contractors All Risk n. 328751353 e per l'effetto condanna Controparte_24 [...]
Controparte_7 [...]
- rappresentanza Generale per l'Italia, Controparte_9 [...]
, DI GLOBAL SE - Rappresentanza Controparte_11
Generale per l'Italia, ciascuna secondo la propria quota di coassicurazione al pagamento di €
pagina 21 di 22 5.202.685,25 all'attualità a favore di e di € 889.314,75 all'attualità a favore di Pt_1 CP_2 oltre interessi legali ex art. 1282, I comma c.c. dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna Controparte_24 [...]
Controparte_7 [...]
Controparte_9 [...]
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Generale per l'Italia al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida nella somma di € 65.851,00 di cui € 1.713,00 per spese ed € 64.138,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
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