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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
n. rg9854 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9854 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. CHIATTI FLORA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. CHIATTI FLORA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20/05/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio CP_1
in Pozzuoli il 21/09/2005 e che dalla loro unione nascevano due figli minori: il 06.10.2009 e il 19.12.2011, CP_2 CP_3
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 07.07.2015, era intervenuta separazione in forza di n.6568/2015 Pt_2
del 20.10.2015 resa nel procedimento RG 1669/2015, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e in ossequio a quanto disposto CP_2 CP_3
dall'art.155 c.c., vengono affidati ad entrambi genitori che adotteranno di comune preventivo accordo le decisioni di maggiore interesse, educazione e salute, esercitando congiuntamente la potestà genitoriale. In caso di disaccordo sull'indirizzo educativo e scolastico, ciascuno dei coniugi potrà
2 ricorrere al Tribunale per far valere ogni eventuale diverso avviso. I figli minori avranno la residenza privilegiata presso la madre in Pozzuoli
(NA) alla Via Brancati n. 10 Sc. E/4 int. 3.
Calendario di frequentazione del padre. il sig. avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli Parte_1
secondo il seguente calendario:
Ogni lunedì dalle ore 17:00 alle ore 17:00 del martedì (con pernottamento);
- Ogni giovedì dalle ore 17:00 alle ore 17:00 del venerdì (con pernottamento) con l'impegno del padre di riaccompagnare personalmente i figli presso il domicilio della madre.
- Fine settimana a settimane alterne: sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica (con pernottamento), con l'impegno del padre di riaccompagnare personalmente i figli presso il domicilio della madre.
- i figli resteranno inoltre, alternativamente dal 21 al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, nonché ad anni alterni nella settimana di Pasqua, dal giovedì Santo sino al martedì successivo, ora con l'uno ora con l'altro genitore.
- anche le festività inerenti ai compleanni ed onomastici verranno trascorsi sempre ad anni alterni ora con l'uno ora con l'altro genitore;
- durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni a scelta tra il mese di luglio o di agosto da concordare almeno un mese prima;
i coniugi rispettivamente, dovranno avere in ogni momento in attivazione il proprio telefono cellulare al fine di consentire qualsiasi comunicazione riguardante i figli;
3 I coniugi, comunque si obbligano a trovare delle soluzioni alternative laddove per uno di essi non fosse possibile (per esigenze personali e/o lavorative) esercitare il diritto di visita in quel giorno o per quella ora, e sempre che il coniuge impedito lo comunichi all'altro, almeno 24 ore prima.
Mantenimento. il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€. Cinquecento/00 centesimi), con gli aggiornamenti secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'industria verificatesi nell'anno precedente. L'assegno unico della somma di €. 405,00 viene già percepito dalla RA , su accordo di entrambi i coniugi. CP_1
Spese straordinarie ed extrascolastiche.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, previa concertazione e documentazione, e comprenderanno:
- Spese mediche specialistiche
Spese scolastiche (gite, libri, corsi, doposcuola)
Spese ludico-sportive
- Spese alimentari per particolari patologie o regimi dietetici
Le seguenti spese extrascolastiche per la scuola di musica “Centro Studi
Musicali W.A. Mozart” di Quarto (NA) saranno totalmente a carico del padre, sig. Parte_1
- Rette mensili:
- € 90,00 al mese CP_3
Mattia: € 80,00 al mese
- Saggio fine anno 100,00 ciascuno a carico totale del padre.
Casa coniugale e oneri accessori.
4 L'abitazione di via Brancati n. 10, Sc. E/4 int. 3, assegnata alla RA
, continuerà ad essere abitata da lei con i figli. CP_1
Il signor non sarà più tenuto al versamento della pigione (€ Parte_1
50,00) al mese, né della tassa rifiuti, avendo la RA CP_1
provveduto ad effettuare presso il Comune di Pozzuoli (NA) la voltura a suo nome.
- i coniugi dichiarano che tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti risultano compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili, arredanti la casa coniugale;
- i coniugi si danno atto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa né a titolo di mantenimento né ad altro titolo;
Comunicazioni e obblighi collaborativi.
Entrambi i genitori manterranno attivi i propri telefoni cellulari per le comunicazioni relative ai figli. Ogni variazione nel diritto di visita sarà comunicata con almeno 24 ore di anticipo. Le parti si impegnano a concordare soluzioni alternative in caso di imprevisti.
I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio.
I coniugi si danno reciproco assenso per la richiesta, il rilascio ed il rinnovo del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni,
5 aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il
21/09/2005 (atto n.352, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2005);
• omologa condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in
6 conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9854 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. CHIATTI FLORA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. CHIATTI FLORA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20/05/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio CP_1
in Pozzuoli il 21/09/2005 e che dalla loro unione nascevano due figli minori: il 06.10.2009 e il 19.12.2011, CP_2 CP_3
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 07.07.2015, era intervenuta separazione in forza di n.6568/2015 Pt_2
del 20.10.2015 resa nel procedimento RG 1669/2015, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e in ossequio a quanto disposto CP_2 CP_3
dall'art.155 c.c., vengono affidati ad entrambi genitori che adotteranno di comune preventivo accordo le decisioni di maggiore interesse, educazione e salute, esercitando congiuntamente la potestà genitoriale. In caso di disaccordo sull'indirizzo educativo e scolastico, ciascuno dei coniugi potrà
2 ricorrere al Tribunale per far valere ogni eventuale diverso avviso. I figli minori avranno la residenza privilegiata presso la madre in Pozzuoli
(NA) alla Via Brancati n. 10 Sc. E/4 int. 3.
Calendario di frequentazione del padre. il sig. avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli Parte_1
secondo il seguente calendario:
Ogni lunedì dalle ore 17:00 alle ore 17:00 del martedì (con pernottamento);
- Ogni giovedì dalle ore 17:00 alle ore 17:00 del venerdì (con pernottamento) con l'impegno del padre di riaccompagnare personalmente i figli presso il domicilio della madre.
- Fine settimana a settimane alterne: sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica (con pernottamento), con l'impegno del padre di riaccompagnare personalmente i figli presso il domicilio della madre.
- i figli resteranno inoltre, alternativamente dal 21 al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, nonché ad anni alterni nella settimana di Pasqua, dal giovedì Santo sino al martedì successivo, ora con l'uno ora con l'altro genitore.
- anche le festività inerenti ai compleanni ed onomastici verranno trascorsi sempre ad anni alterni ora con l'uno ora con l'altro genitore;
- durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni a scelta tra il mese di luglio o di agosto da concordare almeno un mese prima;
i coniugi rispettivamente, dovranno avere in ogni momento in attivazione il proprio telefono cellulare al fine di consentire qualsiasi comunicazione riguardante i figli;
3 I coniugi, comunque si obbligano a trovare delle soluzioni alternative laddove per uno di essi non fosse possibile (per esigenze personali e/o lavorative) esercitare il diritto di visita in quel giorno o per quella ora, e sempre che il coniuge impedito lo comunichi all'altro, almeno 24 ore prima.
Mantenimento. il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€. Cinquecento/00 centesimi), con gli aggiornamenti secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'industria verificatesi nell'anno precedente. L'assegno unico della somma di €. 405,00 viene già percepito dalla RA , su accordo di entrambi i coniugi. CP_1
Spese straordinarie ed extrascolastiche.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, previa concertazione e documentazione, e comprenderanno:
- Spese mediche specialistiche
Spese scolastiche (gite, libri, corsi, doposcuola)
Spese ludico-sportive
- Spese alimentari per particolari patologie o regimi dietetici
Le seguenti spese extrascolastiche per la scuola di musica “Centro Studi
Musicali W.A. Mozart” di Quarto (NA) saranno totalmente a carico del padre, sig. Parte_1
- Rette mensili:
- € 90,00 al mese CP_3
Mattia: € 80,00 al mese
- Saggio fine anno 100,00 ciascuno a carico totale del padre.
Casa coniugale e oneri accessori.
4 L'abitazione di via Brancati n. 10, Sc. E/4 int. 3, assegnata alla RA
, continuerà ad essere abitata da lei con i figli. CP_1
Il signor non sarà più tenuto al versamento della pigione (€ Parte_1
50,00) al mese, né della tassa rifiuti, avendo la RA CP_1
provveduto ad effettuare presso il Comune di Pozzuoli (NA) la voltura a suo nome.
- i coniugi dichiarano che tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti risultano compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili, arredanti la casa coniugale;
- i coniugi si danno atto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa né a titolo di mantenimento né ad altro titolo;
Comunicazioni e obblighi collaborativi.
Entrambi i genitori manterranno attivi i propri telefoni cellulari per le comunicazioni relative ai figli. Ogni variazione nel diritto di visita sarà comunicata con almeno 24 ore di anticipo. Le parti si impegnano a concordare soluzioni alternative in caso di imprevisti.
I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio.
I coniugi si danno reciproco assenso per la richiesta, il rilascio ed il rinnovo del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni,
5 aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il
21/09/2005 (atto n.352, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2005);
• omologa condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in
6 conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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