Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 742/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 742/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Forlivese n. 167 (avv. Paolo Calderoni)
e
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Santa Lucia n. 101 - Lettera: A (avv. Paolo Calderoni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 25.02.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Faenza (RA) in data 27/04/2008 il figlio;
Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, e , C.F. , celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2
concordatario il 01/08/2009 in Faenza (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.50, parte II, serie A, anno 2009;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Faenza il 01 agosto 2009, tra e ordinando Parte_1 CP_2
all'Ufficiale dello stato civile di Faenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, nulla disponendo in ordine alla somministrazione di assegni fra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunziando pertanto a qualsivoglia richiesta reciproca in tal senso;
2. Il minore , nato a [...] il [...], resta collocato presso la madre ed affidato in Persona_1
via condivisa ad entrambi i genitori affinché, in accordo tra di loro, ne curino l'educazione,
l'istruzione ed il mantenimento;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, secondo le proprie esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previa comunicazione alla madre con almeno uno o due giorni di preavviso, ad eccezione dei week end che saranno alternati. In ogni caso, ed anche in mancanza di accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con il padre un Per_1
pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita dalla scuola fino al giorno successivo allorquando verrà dal padre accompagnato a scuola;
un fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina allorquando il padre lo accompagnerà a scuola;
4. durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di almeno 14 giorni consecutivi;
5. i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il 30/04 di ogni anno, il periodo o i periodi prescelti e, qualora il periodo prescelto dal padre coincida con il periodo di ferie concesso alla madre, nell'eventualità in cui non risulti possibile modificare i detti periodi, la madre terrà con sé il figlio per l'intero periodo delle sue ferie ed il padre trascorrerà con il minore un altro diverso periodo compreso tra l'inizio e la fine delle vacanze scolastiche;
6. i genitori si rilasciano sin da ora il consenso a che il minore possa trascorrere anche all'estero le vacanze nei periodi di spettanza rispettivamente dell'uno o dell'altro genitore;
7. durante le vacanze natalizie e pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, il Natale ed il Capodanno e così anche la Pasqua e la Pasquetta;
8. le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà il figlio presso di sé e quelle di maggior interesse verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni di , fermo restando l'impegno di Per_1
ciascun genitore, in caso di malattia del minore, di informare tempestivamente l'altro nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
9. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e fino all'indipendenza CP_2 Persona_1
economica dello stesso corrisponderà alla madre la somma mensile di € 400,00 Parte_1
(quattrocento/00). Il contributo al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, dovrà essere corrisposto entro il 15 di ogni mese e fino a quando il minore non avrà
raggiunto, anche dopo la maggiore età, l'indipendenza economica;
10. ciascuno dei genitori provvederà altresì in via autonoma alle necessità del proprio figlio e concorrerà nella misura del 50% al sostenimento di quelle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo, previamente concordate e debitamente documentate, ivi comprese — a titolo meramente esplicativo e senza carattere di esaustività - le spese mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici e/o comunque correttivi), le spese sportive e/o comunque attinenti ad attività culturali e/o ricreative, le spese scolastiche ed universitarie (compreso corredo di primo ingresso annuale, eventuale contributo
"volontario" alla scuola, libri, materiale didattico, gite d'istruzione, corsi di lingua straniera).
Saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza;
11. e convengono che gli assegni familiari relativi al figlio CP_1 Parte_1 Per_1
vengano percepiti in via esclusiva da e che le detrazioni fiscali vengano invece Parte_1
attribuite a ciascuno di essi nella misura del 50%;
12. le parti si rilascino sin d'ora il consenso alla richiesta ed al rinnovo del passaporto per sé e per il minore secondo la vigente normativa in materia, senza che ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con il figlio. Il minore non potrà mutare la città di residenza e/o il domicilio,
sempre nell'ambito nazionale, se non previi accordi fra le parti, ad eccezione d trasferimenti che dovessero essere effettuati nell'ambito territoriale di competenza del Tribunali di Ravenna.
13. le spese inerenti la presente procedura sono a carico di .” CP_2
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi