Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 2980 del 14.12.2023 Oggetto: carta docenti-
rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Menenti Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 23.02.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), con conseguente condanna del
(da ora in poi ) al pagamento Controparte_1 CP_1
della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda “nel limite prescrizionale”, pur in mancanza di una eccezione di prescrizione da parte del , CP_1
1
Corte di Giustizia UE (del 18.05.20222 in causa C-450/21). Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del CP_1
primo grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente CP_1 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
In particolare, è fondato il motivo di appello con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto nei limiti della prescrizione.
Sul punto deve rilevarsi che il è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, CP_1
nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 1.11.2023, come attestato dal deposito in formato eml della P.E.C. di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presso l'Avvocatura dello Stato di Lecce, avvenuta nel rispetto dei termini di legge, corredata dalle ricevute di accettazione e consegna (v. anche verbale di udienza del 14.12.2023, in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la contumacia del ). CP_1
Ne consegue che, poiché l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, ai sensi dell'art. 2938 c.c. non è rilevabile d'ufficio, il diritto azionato deve essere riconosciuto per tutti gli anni oggetto di giudizio, senza alcuna limitazione per effetto della prescrizione.
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È pure fondato e deve essere accolto il motivo di appello con cui è stata censurata la decisione relativa alla regolazione delle spese.
2 Giova precisare che nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Dunque, in base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019;
n. 3977/2020).
Ciò posto, nella specie, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado la questione sottoposta a giudizio risultava già oggetto di plurimi interventi da parte della giurisprudenza di merito, oltre che della decisione del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa
C-450/21).
In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado -confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente, già consolidatosi alla luce delle pronunce suddette- non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
In considerazione di tanto la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata anche per il capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 2.500,00)- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/02/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza del 14/12/2023 n° 2980 del Tribunale di Taranto così provvede:
[...]
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di parte appellante della somma di € 500,00 annui prevista dall'art.1, comma 121, l.n. 107/2015
a titolo di c.d. “carta docente”, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Menenti.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Massimo Menenti.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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