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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/05/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giovanni D'Onofrio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa n. 3375 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 6/2024, depositata il 02/01/2024 (R.G. n.
3807/2019) - diritti della personalità, vertente tra
Avv. MARIO ASPROMONTE ( ), rappresentato e difeso da sé stesso C.F._1
APPELLANTE
e
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. LUIGI FUSCIA ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'avv. MA MO impugnava la sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Caserta in data 02/01/2024 (n.
6/2024), con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da lui formulata per i commenti lesivi dell'onore pubblicati dall'appellato sulla bacheca del social network
“Facebook” di un terzo ( ). Rilevava che le ragioni del rigetto risiedevano Parte_1 nell'errata qualificazione giuridica del fatto illecito come diffamazione, supportata dall'archiviazione in sede penale, nonché nell'assenza di prova degli elementi costitutivi della condotta antigiuridica. Precisava che, sul tema, la Cassazione aveva mutato orientamento nelle more del giudizio di primo grado giacché, in sede di redazione dell'atto di citazione in primo grado (2019), era orientata a qualificare il fatto in esame come diffamazione ex art. 595 c.p., ma a partire dalla sentenza del 2021 (n. 44662) lo riconduceva nella fattispecie dell'ingiuria, quindi quale illecito civile. Eccepiva, pertanto, l'erroneità della citata sentenza per i seguenti
1 motivi: 1) mancata applicata dei principi “iuxta alligata et probata” e “iura novit curia”, con conseguente incursione nel divieto di “non liquet” ex artt. 112 e 113 c.p.c., non avendo il giudice qualificato giuridicamente i fatti oggetto del giudizio, a prescindere dall'indicazione dell'attore;
2) motivazione contraddittoria in relazione al fatto che l'assenza di una condotta penale non pregiudica il riconoscimento del risarcimento del danno morale in sede civile;
3) omessa motivazione giacché il giudice si era limitato a rigettare la domanda di risarcimento del danno non avendo valutato il fatto nella sua materialità, antigiuridicità e idoneità a produrre il danno;
4) errata configurazione degli elementi costitutivi dell'illecito in quanto la prova del cd. animus iniuriandi vel diffamandi non è richiesta dall'attuale giurisprudenza ai fini della configurazione del fatto illecito, bastando il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale e, dunque, il mero utilizzo di espressioni ingiuriose;
5) omesso esame del contesto in cui si era svolta la discussione tale da permettere di considerare, da un lato, la sproporzione tra la propria battuta e la sequela di improperi e attacchi personali del nonché l'incomprensione da parte di CP_1 quest'ultimo della reale natura della discussione;
6) omesso bilanciamento tra il “diritto all'opinione dissenziente” e il proprio diritto alla dignità; 7) motivazione lacunosa in ordine alla carenza di prova del danno, potendosi procedere anche a mezzo di presunzioni semplici. Tanto premesso, l'appellante chiedeva l'accertamento della natura illecita dei commenti pubblicati da controparte e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 o della diversa somma ritenuta equa, vinte le spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10/10/2024, si costituiva CP_1 il quale concludeva per l'inammissibilità dell'appello in virtù del mutamento del petitum e della causa petendi rispetto all'atto introduttivo del primo grado e, con appello incidentale, la riforma della sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre che del secondo grado. Deduceva in particolare che l'appellante aveva in primo grado prospettato la richiesta risarcitoria in relazione al reato di diffamazione e che, correttamente, il giudice di primo grado, da un lato, aveva ritenuto insussistente la condotta penalmente rilevante posta la carenza dell'elemento costitutivo rappresentato dalla mancata presenza della persona offesa alla discussione virtuale, dall'altro, aveva rilevato la mancata prospettazione nell'atto introduttivo della fattispecie dell'ingiuria e la carenza di prova nei suoi elementi. Eccepiva inoltre l'assenza di prova, non potendosi apoditticamente affermare la sussistenza di un danno sulla base della mera discussione su Facebook.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 02/05/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2 L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'appellante chiede la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dei commenti lesivi della sua reputazione pubblicati dall'appellato sulla bacheca di “Facebook” di un “amico” in comune tra le parti ( . Parte_1
In particolare, risulta incontestato che sotto il post di “50 anni fa nasceva il Parte_1
Manifesto” con allegata una foto d'epoca rappresentante e Persona_1 Parte_2
pubblicato in data 21/06/2019, il contenuto della conversazione intercorsa tra le Parte_3 parti è stato il seguente. MA MO commenta il post scrivendo: “comunisti con rolex e pellicce!” con un'espressione sorridente. Seguono altri commenti dell'avv. MO e di tre soggetti terzi ( ), nonché quello di Parte_1 Persona_2 Persona_3 [...]
: “MA MO mai visto rolex e pellicce. E anch'io li ho conosciuti personalmente, CP_1 pur non condividendo le loro idee. Prima di sparare cazzate informati e pensa, se non vuoi fare la parte dello stronzo. E ci fai pure l'avvocato? per i tuoi clienti”. A tale risposta l'appellante, Pt_4 quindi, replica: “Sì, adesso vado a consultare i libri di storia per capire dove ha comprato la pelliccia la Ma per piacere! lo sai che dare dello stronzo su Facebook è Parte_5 CP_1 diffamazione?” e l'appellato controbatte: “MA MO no, ma se insisti senza avere argomenti e insisti tu a insultare è una pura constatazione. Confermo: se sei veramente avvocato, starei molto alla larga da te. Confermo l'invito a informarti prima di sparare falsità: quella sì che
è vera diffamazione. Saluti e a non risentirci (penso che tu sappia cosa sono le querele temerarie, no?”.
Tanto premesso, gli scritti sopra riportati pubblicati sulla piattaforma di social network
“Facebook” in data 21/06/2019 sono da attribuirsi con certezza all'appellato posto che questi non ne ha disconosciuto la paternità. Sul punto, con particolare riferimento al bilanciamento tra diritto di critica (artt. 21 Cost. e 10 CEDU) e diritto alla tutela dell'onore e della reputazione altrui (art. 2 Cost.), occorre ricordare che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (vd. Cass., Sez. 6 – 3, 03/12/2021, n.
38215). Dunque, affinché possa ritenersi scriminata la manifestazione di un pensiero personale quale espressione del diritto di critica, è necessario che siano rispettati i limiti di pertinenza,
3 continenza e verità oggettiva;
quest'ultimo limite si considera comunque osservato qualora si provi di aver svolto un diligente lavoro di ricerca.
Inoltre, si rammenta che il provvedimento di archiviazione in sede penale non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio in virtù del principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio civile.
Tanto premesso, in merito alla distinzione tra la fattispecie penalmente rilevante della diffamazione a mezzo “social network” (quindi diffamazione aggravata ex art. 595, co. 3, c.p., cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 17/03/2023, n. 25037) e quella depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, si osserva che è configurabile la prima quando, alla presenza di terze persone, il destinatario dell'offesa non si trovi nella posizione di poter replicare/interloquire in maniera diretta con l'autore dell'offesa, anche virtualmente.
Sul tema, si legge: “In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione” (vd. Cass. Pen., Sez. VI, 23/03/2023,
n. 17563). Nella motivazione della citata sentenza si precisa in particolare che la
“giurisprudenza, formatasi con precipuo riferimento alle comunicazioni telematiche (e-mail, chat di programmi di messaggeria telefonica) inviate contestualmente a più persone compreso l'offeso, ha ravvisato in tali ipotesi il delitto di diffamazione, sul presupposto della non necessaria contestualità della percezione dell'offesa da parte del destinatario e dei terzi: sulla base, cioè, di una situazione suscettibile di verificarsi, e verosimilmente verificatasi, anche nella peculiare ipotesi oggetto di giudizio, in cui lo scritto offensivo è stato recapitato contestualmente agli offesi ed ai terzi, ma in condizioni tali da far sì che esso potesse essere letto, dagli uni e dagli altri, in momenti differenti ed anche apprezzabilmente distanti nel tempo” (vd. Cass. n. 17563/2023 cit.).
Il reato di diffamazione rappresenta quindi un'ipotesi sussidiaria rispetto all'illecito civile dell'ingiuria.
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti della diffamazione tramite social network, giacché
l'avv. MO (appellante) non era nella posizione di poter replicare in maniera diretta alle osservazioni del appellato) non sussistendo il requisito della contestualità tra l'offesa CP_1
e la sua percezione da parte del destinatario e dei terzi in quanto gli scritti potevano essere
4 letti in momenti differenti e distanti nel tempo trattandosi di commenti pubblicati sotto a un post pubblico sulla piattaforma di Facebook su una bacheca di un terzo soggetto.
Ciò posto, il contenuto dei messaggi pubblicati su Facebook risulta lesivo dell'onore e della reputazione dell'appellante in quanto è evidente l'intento dell'appellato di screditare l'affidabilità e le competenze professionali dell'appellante utilizzando le espressioni “prima di sparare cazzate informati e pensa, se non vuoi fare la parte dello stronzo. E ci fai pure l'avvocato?
Tremo per i tuoi clienti” e “confermo: se sei veramente avvocato, starei molto alla larga da te.
Confermo l'invito a informarti prima di sparare falsità”. Dunque, il esprime una sua CP_1 opinione personale senza tuttavia rispettare i limiti della continenza e della verità oggettiva giacché utilizza formule improprie (“sparare cazzate” e “stronzo”) e offensive delle competenze professionali dell'appellante in assenza di elementi a supporto delle stesse.
Accertata quindi la natura illecita della condotta dell'appellato nei confronti dell'appellante, occorre verificare la sussistenza dei danni non patrimoniali da lui subiti. Sul tema, la
Cassazione afferma che la prova del danno non patrimoniale può essere fornita tramite fatti notori e presunzioni in virtù della diffusione degli scritti, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale del destinatario della stessa. Così si legge: “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (vd. Cass., Sez. III,
27/12/2024, n. 34635).
Sussistono quindi i presupposti per la condanna del al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale subito dall'avv. MO da liquidarsi in via equitativa alla luce degli elementi individuati dalle Tabelle di Milano 2024 (cfr. p. 101 ss.) in quanto pertinenti e applicabili al caso in esame (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2023, n. 18217). Si ritiene configurato un danno patrimoniale di lieve entità in quanto risulta tenue l'offesa in relazione al contesto fattuale di riferimento, ovvero commenti sotto a un post pubblico di un terzo amico in comune. La diffusione risulta potenzialmente ampia giacché si tratta di scritti pubblicati sulla piattaforma di social network di Facebook. L'intensità dell'elemento soggettivo del soggetto agente appare lieve in quanto dal tenore della complessiva conversazione si intuisce la mancata comprensione da parte del del tono ironico dei diversi interlocutori intervenuti nella CP_1 conversazione virtuale. Tuttavia, emerge l'assenza di un intervento riparatorio e/o di rettifica
5 da parte dell'appellato. Pertanto, va condannata parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali.
La condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, le quali sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avanzato dall'avv. ASPROMONTE MARIO nei confronti di così CP_1 provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore dell'appellante, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in € 1.309,00 (di cui € 457,00 per il primo grado e €
852,00 per il secondo grado), oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 09/05/2025
Il Giudice dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giovanni D'Onofrio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa n. 3375 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 6/2024, depositata il 02/01/2024 (R.G. n.
3807/2019) - diritti della personalità, vertente tra
Avv. MARIO ASPROMONTE ( ), rappresentato e difeso da sé stesso C.F._1
APPELLANTE
e
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. LUIGI FUSCIA ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'avv. MA MO impugnava la sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Caserta in data 02/01/2024 (n.
6/2024), con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da lui formulata per i commenti lesivi dell'onore pubblicati dall'appellato sulla bacheca del social network
“Facebook” di un terzo ( ). Rilevava che le ragioni del rigetto risiedevano Parte_1 nell'errata qualificazione giuridica del fatto illecito come diffamazione, supportata dall'archiviazione in sede penale, nonché nell'assenza di prova degli elementi costitutivi della condotta antigiuridica. Precisava che, sul tema, la Cassazione aveva mutato orientamento nelle more del giudizio di primo grado giacché, in sede di redazione dell'atto di citazione in primo grado (2019), era orientata a qualificare il fatto in esame come diffamazione ex art. 595 c.p., ma a partire dalla sentenza del 2021 (n. 44662) lo riconduceva nella fattispecie dell'ingiuria, quindi quale illecito civile. Eccepiva, pertanto, l'erroneità della citata sentenza per i seguenti
1 motivi: 1) mancata applicata dei principi “iuxta alligata et probata” e “iura novit curia”, con conseguente incursione nel divieto di “non liquet” ex artt. 112 e 113 c.p.c., non avendo il giudice qualificato giuridicamente i fatti oggetto del giudizio, a prescindere dall'indicazione dell'attore;
2) motivazione contraddittoria in relazione al fatto che l'assenza di una condotta penale non pregiudica il riconoscimento del risarcimento del danno morale in sede civile;
3) omessa motivazione giacché il giudice si era limitato a rigettare la domanda di risarcimento del danno non avendo valutato il fatto nella sua materialità, antigiuridicità e idoneità a produrre il danno;
4) errata configurazione degli elementi costitutivi dell'illecito in quanto la prova del cd. animus iniuriandi vel diffamandi non è richiesta dall'attuale giurisprudenza ai fini della configurazione del fatto illecito, bastando il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale e, dunque, il mero utilizzo di espressioni ingiuriose;
5) omesso esame del contesto in cui si era svolta la discussione tale da permettere di considerare, da un lato, la sproporzione tra la propria battuta e la sequela di improperi e attacchi personali del nonché l'incomprensione da parte di CP_1 quest'ultimo della reale natura della discussione;
6) omesso bilanciamento tra il “diritto all'opinione dissenziente” e il proprio diritto alla dignità; 7) motivazione lacunosa in ordine alla carenza di prova del danno, potendosi procedere anche a mezzo di presunzioni semplici. Tanto premesso, l'appellante chiedeva l'accertamento della natura illecita dei commenti pubblicati da controparte e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 o della diversa somma ritenuta equa, vinte le spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10/10/2024, si costituiva CP_1 il quale concludeva per l'inammissibilità dell'appello in virtù del mutamento del petitum e della causa petendi rispetto all'atto introduttivo del primo grado e, con appello incidentale, la riforma della sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre che del secondo grado. Deduceva in particolare che l'appellante aveva in primo grado prospettato la richiesta risarcitoria in relazione al reato di diffamazione e che, correttamente, il giudice di primo grado, da un lato, aveva ritenuto insussistente la condotta penalmente rilevante posta la carenza dell'elemento costitutivo rappresentato dalla mancata presenza della persona offesa alla discussione virtuale, dall'altro, aveva rilevato la mancata prospettazione nell'atto introduttivo della fattispecie dell'ingiuria e la carenza di prova nei suoi elementi. Eccepiva inoltre l'assenza di prova, non potendosi apoditticamente affermare la sussistenza di un danno sulla base della mera discussione su Facebook.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 02/05/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2 L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'appellante chiede la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dei commenti lesivi della sua reputazione pubblicati dall'appellato sulla bacheca di “Facebook” di un “amico” in comune tra le parti ( . Parte_1
In particolare, risulta incontestato che sotto il post di “50 anni fa nasceva il Parte_1
Manifesto” con allegata una foto d'epoca rappresentante e Persona_1 Parte_2
pubblicato in data 21/06/2019, il contenuto della conversazione intercorsa tra le Parte_3 parti è stato il seguente. MA MO commenta il post scrivendo: “comunisti con rolex e pellicce!” con un'espressione sorridente. Seguono altri commenti dell'avv. MO e di tre soggetti terzi ( ), nonché quello di Parte_1 Persona_2 Persona_3 [...]
: “MA MO mai visto rolex e pellicce. E anch'io li ho conosciuti personalmente, CP_1 pur non condividendo le loro idee. Prima di sparare cazzate informati e pensa, se non vuoi fare la parte dello stronzo. E ci fai pure l'avvocato? per i tuoi clienti”. A tale risposta l'appellante, Pt_4 quindi, replica: “Sì, adesso vado a consultare i libri di storia per capire dove ha comprato la pelliccia la Ma per piacere! lo sai che dare dello stronzo su Facebook è Parte_5 CP_1 diffamazione?” e l'appellato controbatte: “MA MO no, ma se insisti senza avere argomenti e insisti tu a insultare è una pura constatazione. Confermo: se sei veramente avvocato, starei molto alla larga da te. Confermo l'invito a informarti prima di sparare falsità: quella sì che
è vera diffamazione. Saluti e a non risentirci (penso che tu sappia cosa sono le querele temerarie, no?”.
Tanto premesso, gli scritti sopra riportati pubblicati sulla piattaforma di social network
“Facebook” in data 21/06/2019 sono da attribuirsi con certezza all'appellato posto che questi non ne ha disconosciuto la paternità. Sul punto, con particolare riferimento al bilanciamento tra diritto di critica (artt. 21 Cost. e 10 CEDU) e diritto alla tutela dell'onore e della reputazione altrui (art. 2 Cost.), occorre ricordare che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (vd. Cass., Sez. 6 – 3, 03/12/2021, n.
38215). Dunque, affinché possa ritenersi scriminata la manifestazione di un pensiero personale quale espressione del diritto di critica, è necessario che siano rispettati i limiti di pertinenza,
3 continenza e verità oggettiva;
quest'ultimo limite si considera comunque osservato qualora si provi di aver svolto un diligente lavoro di ricerca.
Inoltre, si rammenta che il provvedimento di archiviazione in sede penale non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio in virtù del principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio civile.
Tanto premesso, in merito alla distinzione tra la fattispecie penalmente rilevante della diffamazione a mezzo “social network” (quindi diffamazione aggravata ex art. 595, co. 3, c.p., cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 17/03/2023, n. 25037) e quella depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, si osserva che è configurabile la prima quando, alla presenza di terze persone, il destinatario dell'offesa non si trovi nella posizione di poter replicare/interloquire in maniera diretta con l'autore dell'offesa, anche virtualmente.
Sul tema, si legge: “In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione” (vd. Cass. Pen., Sez. VI, 23/03/2023,
n. 17563). Nella motivazione della citata sentenza si precisa in particolare che la
“giurisprudenza, formatasi con precipuo riferimento alle comunicazioni telematiche (e-mail, chat di programmi di messaggeria telefonica) inviate contestualmente a più persone compreso l'offeso, ha ravvisato in tali ipotesi il delitto di diffamazione, sul presupposto della non necessaria contestualità della percezione dell'offesa da parte del destinatario e dei terzi: sulla base, cioè, di una situazione suscettibile di verificarsi, e verosimilmente verificatasi, anche nella peculiare ipotesi oggetto di giudizio, in cui lo scritto offensivo è stato recapitato contestualmente agli offesi ed ai terzi, ma in condizioni tali da far sì che esso potesse essere letto, dagli uni e dagli altri, in momenti differenti ed anche apprezzabilmente distanti nel tempo” (vd. Cass. n. 17563/2023 cit.).
Il reato di diffamazione rappresenta quindi un'ipotesi sussidiaria rispetto all'illecito civile dell'ingiuria.
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti della diffamazione tramite social network, giacché
l'avv. MO (appellante) non era nella posizione di poter replicare in maniera diretta alle osservazioni del appellato) non sussistendo il requisito della contestualità tra l'offesa CP_1
e la sua percezione da parte del destinatario e dei terzi in quanto gli scritti potevano essere
4 letti in momenti differenti e distanti nel tempo trattandosi di commenti pubblicati sotto a un post pubblico sulla piattaforma di Facebook su una bacheca di un terzo soggetto.
Ciò posto, il contenuto dei messaggi pubblicati su Facebook risulta lesivo dell'onore e della reputazione dell'appellante in quanto è evidente l'intento dell'appellato di screditare l'affidabilità e le competenze professionali dell'appellante utilizzando le espressioni “prima di sparare cazzate informati e pensa, se non vuoi fare la parte dello stronzo. E ci fai pure l'avvocato?
Tremo per i tuoi clienti” e “confermo: se sei veramente avvocato, starei molto alla larga da te.
Confermo l'invito a informarti prima di sparare falsità”. Dunque, il esprime una sua CP_1 opinione personale senza tuttavia rispettare i limiti della continenza e della verità oggettiva giacché utilizza formule improprie (“sparare cazzate” e “stronzo”) e offensive delle competenze professionali dell'appellante in assenza di elementi a supporto delle stesse.
Accertata quindi la natura illecita della condotta dell'appellato nei confronti dell'appellante, occorre verificare la sussistenza dei danni non patrimoniali da lui subiti. Sul tema, la
Cassazione afferma che la prova del danno non patrimoniale può essere fornita tramite fatti notori e presunzioni in virtù della diffusione degli scritti, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale del destinatario della stessa. Così si legge: “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (vd. Cass., Sez. III,
27/12/2024, n. 34635).
Sussistono quindi i presupposti per la condanna del al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale subito dall'avv. MO da liquidarsi in via equitativa alla luce degli elementi individuati dalle Tabelle di Milano 2024 (cfr. p. 101 ss.) in quanto pertinenti e applicabili al caso in esame (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2023, n. 18217). Si ritiene configurato un danno patrimoniale di lieve entità in quanto risulta tenue l'offesa in relazione al contesto fattuale di riferimento, ovvero commenti sotto a un post pubblico di un terzo amico in comune. La diffusione risulta potenzialmente ampia giacché si tratta di scritti pubblicati sulla piattaforma di social network di Facebook. L'intensità dell'elemento soggettivo del soggetto agente appare lieve in quanto dal tenore della complessiva conversazione si intuisce la mancata comprensione da parte del del tono ironico dei diversi interlocutori intervenuti nella CP_1 conversazione virtuale. Tuttavia, emerge l'assenza di un intervento riparatorio e/o di rettifica
5 da parte dell'appellato. Pertanto, va condannata parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali.
La condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, le quali sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avanzato dall'avv. ASPROMONTE MARIO nei confronti di così CP_1 provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore dell'appellante, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in € 1.309,00 (di cui € 457,00 per il primo grado e €
852,00 per il secondo grado), oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 09/05/2025
Il Giudice dott. Giovanni D'Onofrio
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