TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 477/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c. e 6 del D.Lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, di opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 2024/45 del
3/4/2024 della , Controparte_1 promossa da
(C.F. ), con l'avv. Carlo BOGGIO MARZET Parte_1 C.F._1
opponente,
contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Matteo OLIVIERI e Vittoria MORABITO P.IVA_1
autorità opposta,
in punto: opposizione a sanzione amministrativa in materia di attività di autoriparazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'opponente: insta perché nelle more della procedura avanti il Tribunale di Biella, per i motivi oltre indicati, venga disposta la sospensione del provvedimento impugnato, e ricorre affiché la S.V. Ill.ma, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari, voglia disporre l'annullamento del provvedimento de quo, con il favore delle spese.
pag. 1 di 7 Conclusioni dell'autorità opposta: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.
2024/45 emessa dalla , per i motivi di cui in narrativa;
CP_1 in via principale e nel merito - rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente avverso l'ordinanza n.
2024/45, emessa dalla CCIAA, per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della Pubblica Amministrazione ad ottenere il pagamento degli importi della sanzione amministrativa e delle spese di procedimento, secondo le disposizioni dettate nell'ordinanza oggetto del ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e confermare la legittimità, validità ed efficacia dell'ordinanza n. 2024/45, emessa dalla CCIAA, e quindi condannarne il ricorrente al pagamento, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 depositato il 3/5/2024, Parte_1 ha presentato opposizione, con contestuale richiesta di sospensione, anche inaudita
[...] altera parte, rispetto all'ordinanza ingiunzione n. 45/2024 emessa il 3/4/2024 dalla CP_1
e notificatagli il 4/4/2024, con la quale gli è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.786,00 e disposta la confisca dell'attrezzatura sequestratagli in data 29/11/2023 dai Carabinieri del N.I.L. di Biella, con verbale prot. 15/1-2023, consistente in: ponte sollevatore Marconi n. 7409, cric Daewoo, carrello per cambio olio, macchina per equilibratura pneumatici, macchina per rimozione pneumatici, carrello porta chiavi Beta, ponte sollevatore Marconi n. 4047, carrello cambio olio carrello CP_3 porta chiavi Usag modello 511, ponte sollevatore OMCN n. 17689, carrello sollevatore Ravaglioli
n. 01463, carrello sollevatore blu, attrezzatura rinvenuta dagli operanti presso la sede dell'omonima ditta individuale sita Castelletto Cervo, via Canton Molino n. 6, per contestata violazione di cui all'art. 10 co. 2 in riferimento all'art. 2 della L. 122/1992, per esercizio senza la prescritta autorizzazione dell'attività di autoriparazione meccanica.
Riferito e documentato da parte dell'opponente di aver presentato opposizione ex art. 19 L.
689/1981 con contestuale istanza di sospensione rispetto al provvedimento di sequestro (doc. 2), rigettata con ordinanza del 23/1/2024 del Segretario Generale del Servizio Tutela e Regolazione del Mercato della C.C.I.A.A., il a proposto i seguenti motivi di opposizione. Pt_1
Come prima ragione si duole l'opponente che l'ordinanza con cui è stato convalidato il sequestro Co e respinta l'opposizione da parte del Segretario Generale del Tutela e Regolazione CP_4
Mercato sia priva di motivazione e non abbia preso in considerazione le censure Controparte_6 mosse con l'atto di opposizione, essendosi limitata ad affermare la “opportunità di procrastinare nei termini di legge la determinazione”. pag. 2 di 7 Come seconda ragione afferma l'opponente che non sussistano elementi a sostegno della contestazione mossagli, ribadendo quanto già affermato nel corso dell'opposizione al sequestro, ossia di svolgere regolarmente l'attività di autosoccorso stradale e commercio elettronico di veicoli usati, essendo a tal fine regolarmente iscritto presso la CC.I.AA. (doc. 5 opponente) e di aver svolto in alcune occasioni collateralmente delle piccole riparazioni rientranti nelle esenzioni previste dall'art. 1 co. 2 della L. 122/1992 (lavaggio, cambio filtri, rifornimento) e che la quasi totalità dell'attrezzatura in questione è strettamente strumentale a tali attività, richiamando altresì sul punto la seconda esenzione prevista dall'art. 2 co. 3 ultimo periodo della L. 122/1992 per le operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, ossia l'attività di autosoccorso.
Sottolinea inoltre l'opponente che nei vari accessi degli operanti non era mai stato riscontrato l'effettivo svolgimento di attività di autoriparazione, che nessun mezzo era stato accertato essere presente sulle attrezzature e che nessuno era stato individuato stare riparando alcunché, per cui tali accuse sarebbero basate su mere presunzioni.
Afferma inoltre che la ragione della presenza di tali attrezzature consisterebbe nello svolgimento di manutenzione da parte sua sui propri quattro autoveicoli e che il fatto che taluni soggetti abbiano affermato che egli svolgesse l'attività di meccanico sarebbe spiegabile con il fatto che l'attività di autosoccorso, dallo stesso svolta, nel gergo comune può confondersi con quella del meccanico, per cui del resto anche le dichiarazioni rilasciate agli operanti sul posto dallo stesso al momento del sequestro andrebbero intese in tal senso, anche perché rilasciate in Pt_1 un momento di comprensibile agitazione.
Con decreto del 14/5/2024 con gli avvisi previsti dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011 si è fissata udienza al giorno 2/7/2024, all'esito della quale si è rinviato alla nuova udienza del 12/11/2024 stante l'omessa notificazione del ricorso e del decreto all'autorità resistente da parte della Cancelleria.
Con comparsa depositata il 7/10/2024 si è costituita la CC.I.AA opposta, facendo presente che: alla data dell'ispezione effettuata presso la sede della ditta era stato redatto un Pt_1 fascicolo fotografico, disposto il sequestro dell'attrezzatura in questione ed erano state assunte informazioni dal dichiarazioni dal sig. (docc. 1- 4 opposta); Pt_1 Per_1 in data 17/1/2024 erano state assunte ulteriori dichiarazioni dal sig. (doc. 8) e poi il Per_2
20/3/2024 dalla sig.ra (docc. 8 e 9 opposta); Persona_3 il 25/3/2024 l'organo accertatore aveva formulato le proprie controdeduzioni rispetto alle contestazioni sollevate dall'opponente, nei cui confronti, infine, con ordinanza 45/2024 era stata disposta la sanzione di € 7.786,00 e la confisca dell'attrezzatura sequestrata (docc. 10 e 11 opposta).
pag. 3 di 7 Contestata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della preliminare richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, la C.C.I.A.A., nel merito delle contestazioni sollevate dall'opponente, ne ha affermato l'infondatezza, in quanto: sulla prima, ossia sulla dedotta carenza di motivazione del rigetto dell'opposizione avverso il sequestro, il provvedimento avrebbe offerto una motivazione per relationem, mediante richiamo al verbale di accertamento dei Carabinieri del N.I.L., alle norme violate ed alla condotta illecita del trasgressore ed inoltre, anche ove tale vizio fosse sussistente, non inciderebbe sulla validità dell'ordinanza di ingiunzione e confisca, integrando la confisca un'autonoma e distinta sanzione amministrativa rispetto al sequestro e non influendo quindi le vicende di quest'ultimo sulla sua legittimità; sulla seconda, ossia sulla dedotta insussistenza della prova della violazione, in base alla ratio della normativa in esame non basterebbe innanzitutto la semplice iscrizione nel R.I. ai fini dell'esercizio legittimo dell'attività di autoriparazione, non avendo l'abolizione dell'apposito albo, a cui è corrisposta la sostituzione con apposite sezioni del R.I., determinato il venir meno della necessità di ottenimento di autorizzazione, essendo infatti necessaria l'iscrizione nelle apposite sezioni del
R.I., distinte in autocarrozzeria, meccatronica e gommista;
del resto non sarebbe idoneo ad escludere la violazione il fatto che le riparazioni siano state effettuate su autoveicoli propri del trattandosi comunque di attività non consentita, Pt_1 data la ratio della normativa di tutela della sicurezza della circolazione stradale;
la prova si trarrebbe del resto dal verbale di accertamento coperto da fede privilegiata e valido fino a prova contraria, dall'allegato fascicolo fotografico ritraente i locali e le attrezzature in questione, dall'elenco degli oggetti sequestrati riguardante anche attrezzature per la sostituzione di pneumatici, dalle informazioni di contenuto confessorio rese agli operanti dallo stesso dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dai Carabinieri idonee a confermare che il Pt_1 era conosciuto quale meccanico, nonché infine dall'indicazione contenuta sul Pt_1 biglietto da visita reperito all'interno nell'agenda dell'opponente: “BENINATI
AUTOSOCCORSO E RIPARAZIONI”.
L'autorità ha infine sottolineato il fatto che l'opponente era già stato sanzionato nel 2011 per la medesima violazione dalla di Biella. CP_1
All'udienza del 12/11/2024, verificata l'intervenuta costituzione dell'autorità resistente ed il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, ritenuta la causa matura per la decisione, si è rinviato all'odierna udienza per discussione, precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. All'udienza le parti hanno discusso oralmente la causa, precisando le proprie conclusioni come da atti introduttivi ed all'esito è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. pag. 4 di 7 L'opposizione va accolta parzialmente, con riferimento alle attrezzature oggetto della confisca ed alla misura della sanzione irrogata.
Innanzitutto, quanto alla normativa in questione (L. 122/1992):
- l'art. 10 co. 2 prevede: “l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”;
- l'art. 1 co. 2 prevede: “rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”;
l'art. 1 co. 3 specifica che “l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista”.
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione è infondato in quanto l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al sequestro ha offerto una motivazione per relationem, pacificamente sufficiente allo scopo, avendo infatti fatto riferimento all'accertamento compiutamente motivato svolto dagli organi accertatori ed alla violazione contestata, la quale non può essere ritenuta generica in quanto precisamente puntualizzata, mediante riferimento alle norme violate (ex multis Cass.
3128/2010; Cass. 17104/2009; Cass. 3488/2005). Esso è infondato altresì in quanto, in ogni caso,
l'eventuale illegittimità del sequestro non inciderebbe comunque sulla validità della confisca, misura autonoma e distinta rispetto al sequestro (Cass. 10143/20061; Cass. 11293/1994).
Quanto alla seconda ragione, ossia alla sussistenza o meno della violazione contestata, la relativa prova può come noto trarsi anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quali quelle che si possono evincere, nella fattispecie, dalle dichiarazioni assunte da taluni dei soggetti sentiti dagli operanti, dalle fotografie dei luoghi e delle attrezzature contenute nel fascicolo fotografico allegato al verbale di accertamento e dalle informazioni rilasciate dal agli operanti in occasione del sequestro, contenuti nel verbale di accertamento Pt_1 coperto da fede privilegiata e valido fino a prova contraria. 1 In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa pag. 5 di 7 In particolare, quanto alle dichiarazioni dei soggetti sentiti dai Carabinieri, Persona_3
ha affermato chiaramente che il aveva svolto in suo favore
[...] Pt_1 riparazioni meccaniche che non possono dirsi rientranti tra quelle esenti dall'autorizzazione, avendo infatti provveduto a pulire gli iniettori, avendovi rilevato un problema dopo aver collegato la macchina della dichiarante con il computer ed avendo provveduto altresì alla sostituzione di una lampadina, benché senza chiederle un corrispettivo (doc. 9 opposta).
Dal fascicolo fotografico allegato, ed in particolare dalle fotografie del biglietto da visita e delle pagine dell'agenda del si evince che egli svolgeva anche attività di autoriparazione, Pt_1 che lo stesso evidentemente pubblicizzava, registrando inoltre gli appuntamenti presi con i clienti, di cui alcuni chiaramente riferibili ad attività di autoriparazione, tra cui quella effettuata in favore Per_ della , appuntata quale “ e recante accanto al nome l'annotazione Per_3
“iniettori”, così come altre riferite ad altri soggetti, al cui a fianco sono presenti annotazioni quali
“cambio” o “turbina frizione” (doc. 1 opposta).
Tali componenti meccaniche non rientrano tra le autoriparazioni esentate dalla normativa, né del resto possono ritenersi accessorie o strumentali all'attività di autosoccorso, nel cui concetto possono piuttosto annoverarsi quelle necessarie al carico e trasporto del mezzo soccorso e non quelle volte al ripristino della funzionalità meccanica del mezzo.
Nel caso di specie trattasi invece di attività riguardanti direttamente le componenti meccaniche del mezzo, quali la frizione, il cambio e gli iniettori e sono per l'appunto volte a rimettere il mezzo in circolazione, in spregio alla ratio della legge di cui si tratta.
Ulteriori riscontri convergenti si evincono infine nelle stesse dichiarazioni rilasciate dal che ha confessoriamente dichiarato di svolgere attività di “riparazioni di parti Pt_1 meccaniche e sostituzioni di pneumatici” ed affermato testualmente: “dopo aver soccorso le auto faccio anche le riparazioni di parti meccaniche”.
Orbene, sul punto, il fatto che l'opponente abbia limitato nelle proprie dichiarazioni tale attività alle persone dei propri clienti-amici, non toglie rilevanza al fatto, posto che la ratio della normativa
è quella di garantire la sicurezza dei mezzi che circolano, cosa peraltro espressamente evincibile dal comma primo dell'art. 1, che prevede quale fine della legge il “raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale”.
Tale ratio rende inoltre inidonea ad accogliere l'opposizione l'affermazione dell'opponente in ordine all'aver utilizzato la strumentazione sequestratagli per effettuare riparazioni meccaniche dei propri quattro automezzi, dichiarazione che assume invece anch'essa valenza confessoria idonea a portare alla conferma della sussistenza della violazione in questione.
pag. 6 di 7 Infine, sempre quale ulteriore elemento indiziario di cui tenersi conto, risulta dagli atti che il sia già stato sanzionato per la violazione della medesima normativa di cui si tratta, Pt_1 nel 2011, dalla di Biella, a seguito di un accertamento della Polizia Stradale. CP_1
Tanto osservato, in relazione al sequestro ed alla conseguente confisca delle attrezzature ritenute utilizzate per il compimento dell'attività illecita, va tuttavia disposto l'annullamento della confisca limitatamente alle attrezzature univocamente destinate ad effettuare riparazioni escluse dall'obbligo di autorizzazione, quali quelle volte alla sostituzione di liquidi, nonché del cric, non sussistendo infatti in relazione ad essi la prova della correlazione con la commissione dell'illecito.
Visto il disposto di cui all'art. 6 co. 12 del D.Lgs. 150/2011, stante l'accoglimento seppur parziale dell'opposizione e ritenutane l'opportunità, può provvedersi alla riduzione della sanzione, che si ritiene congruo operare fino al minimo edittale, pari ad € 5.164,57, trattandosi di violazione non di particolare gravità, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'attività, svolta sì al di fuori della prescritta autorizzazione, ma da un soggetto iscritto alla C.C.I.I.A. e dotato di regolare partita
IVA ed in molti casi, come emerso dalle dichiarazioni assunte, effettuata gratuitamente.
Le spese vanno poste in ogni caso a carico dell'opponente, in quanto prevalentemente e globalmente soccombente, stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con riguardo ad una minima parte dei beni confiscati e con riduzione della sola misura sanzione pecuniaria, a fronte della conferma nel resto della legittimità del provvedimento sanzionatorio. Esse possono comunque essere liquidate, stante anche le difese contenute svolte dalle parti e la semplicità delle questioni trattate, nei minimi dello scaglione di valore corrispondente alla sanzione già ridotta, e così in complessivi € 1.314,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita: in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza opposta n. 45/2024 emessa in data 3/4/2024 della C.C.I.A.A. , riducendo la Controparte_1 sanzione irrogata ad € 5.164,57 ed annullando la confisca limitatamente ai beni: cric CP_7 carrello per cambio olio, carrello cambio olio dei quali dispone la restituzione CP_3 all'opponente; condanna l'opponente al rimborso all'autorità opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta.
Biella, 13/5/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c. e 6 del D.Lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, di opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 2024/45 del
3/4/2024 della , Controparte_1 promossa da
(C.F. ), con l'avv. Carlo BOGGIO MARZET Parte_1 C.F._1
opponente,
contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Matteo OLIVIERI e Vittoria MORABITO P.IVA_1
autorità opposta,
in punto: opposizione a sanzione amministrativa in materia di attività di autoriparazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'opponente: insta perché nelle more della procedura avanti il Tribunale di Biella, per i motivi oltre indicati, venga disposta la sospensione del provvedimento impugnato, e ricorre affiché la S.V. Ill.ma, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari, voglia disporre l'annullamento del provvedimento de quo, con il favore delle spese.
pag. 1 di 7 Conclusioni dell'autorità opposta: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.
2024/45 emessa dalla , per i motivi di cui in narrativa;
CP_1 in via principale e nel merito - rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente avverso l'ordinanza n.
2024/45, emessa dalla CCIAA, per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della Pubblica Amministrazione ad ottenere il pagamento degli importi della sanzione amministrativa e delle spese di procedimento, secondo le disposizioni dettate nell'ordinanza oggetto del ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e confermare la legittimità, validità ed efficacia dell'ordinanza n. 2024/45, emessa dalla CCIAA, e quindi condannarne il ricorrente al pagamento, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 depositato il 3/5/2024, Parte_1 ha presentato opposizione, con contestuale richiesta di sospensione, anche inaudita
[...] altera parte, rispetto all'ordinanza ingiunzione n. 45/2024 emessa il 3/4/2024 dalla CP_1
e notificatagli il 4/4/2024, con la quale gli è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.786,00 e disposta la confisca dell'attrezzatura sequestratagli in data 29/11/2023 dai Carabinieri del N.I.L. di Biella, con verbale prot. 15/1-2023, consistente in: ponte sollevatore Marconi n. 7409, cric Daewoo, carrello per cambio olio, macchina per equilibratura pneumatici, macchina per rimozione pneumatici, carrello porta chiavi Beta, ponte sollevatore Marconi n. 4047, carrello cambio olio carrello CP_3 porta chiavi Usag modello 511, ponte sollevatore OMCN n. 17689, carrello sollevatore Ravaglioli
n. 01463, carrello sollevatore blu, attrezzatura rinvenuta dagli operanti presso la sede dell'omonima ditta individuale sita Castelletto Cervo, via Canton Molino n. 6, per contestata violazione di cui all'art. 10 co. 2 in riferimento all'art. 2 della L. 122/1992, per esercizio senza la prescritta autorizzazione dell'attività di autoriparazione meccanica.
Riferito e documentato da parte dell'opponente di aver presentato opposizione ex art. 19 L.
689/1981 con contestuale istanza di sospensione rispetto al provvedimento di sequestro (doc. 2), rigettata con ordinanza del 23/1/2024 del Segretario Generale del Servizio Tutela e Regolazione del Mercato della C.C.I.A.A., il a proposto i seguenti motivi di opposizione. Pt_1
Come prima ragione si duole l'opponente che l'ordinanza con cui è stato convalidato il sequestro Co e respinta l'opposizione da parte del Segretario Generale del Tutela e Regolazione CP_4
Mercato sia priva di motivazione e non abbia preso in considerazione le censure Controparte_6 mosse con l'atto di opposizione, essendosi limitata ad affermare la “opportunità di procrastinare nei termini di legge la determinazione”. pag. 2 di 7 Come seconda ragione afferma l'opponente che non sussistano elementi a sostegno della contestazione mossagli, ribadendo quanto già affermato nel corso dell'opposizione al sequestro, ossia di svolgere regolarmente l'attività di autosoccorso stradale e commercio elettronico di veicoli usati, essendo a tal fine regolarmente iscritto presso la CC.I.AA. (doc. 5 opponente) e di aver svolto in alcune occasioni collateralmente delle piccole riparazioni rientranti nelle esenzioni previste dall'art. 1 co. 2 della L. 122/1992 (lavaggio, cambio filtri, rifornimento) e che la quasi totalità dell'attrezzatura in questione è strettamente strumentale a tali attività, richiamando altresì sul punto la seconda esenzione prevista dall'art. 2 co. 3 ultimo periodo della L. 122/1992 per le operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, ossia l'attività di autosoccorso.
Sottolinea inoltre l'opponente che nei vari accessi degli operanti non era mai stato riscontrato l'effettivo svolgimento di attività di autoriparazione, che nessun mezzo era stato accertato essere presente sulle attrezzature e che nessuno era stato individuato stare riparando alcunché, per cui tali accuse sarebbero basate su mere presunzioni.
Afferma inoltre che la ragione della presenza di tali attrezzature consisterebbe nello svolgimento di manutenzione da parte sua sui propri quattro autoveicoli e che il fatto che taluni soggetti abbiano affermato che egli svolgesse l'attività di meccanico sarebbe spiegabile con il fatto che l'attività di autosoccorso, dallo stesso svolta, nel gergo comune può confondersi con quella del meccanico, per cui del resto anche le dichiarazioni rilasciate agli operanti sul posto dallo stesso al momento del sequestro andrebbero intese in tal senso, anche perché rilasciate in Pt_1 un momento di comprensibile agitazione.
Con decreto del 14/5/2024 con gli avvisi previsti dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011 si è fissata udienza al giorno 2/7/2024, all'esito della quale si è rinviato alla nuova udienza del 12/11/2024 stante l'omessa notificazione del ricorso e del decreto all'autorità resistente da parte della Cancelleria.
Con comparsa depositata il 7/10/2024 si è costituita la CC.I.AA opposta, facendo presente che: alla data dell'ispezione effettuata presso la sede della ditta era stato redatto un Pt_1 fascicolo fotografico, disposto il sequestro dell'attrezzatura in questione ed erano state assunte informazioni dal dichiarazioni dal sig. (docc. 1- 4 opposta); Pt_1 Per_1 in data 17/1/2024 erano state assunte ulteriori dichiarazioni dal sig. (doc. 8) e poi il Per_2
20/3/2024 dalla sig.ra (docc. 8 e 9 opposta); Persona_3 il 25/3/2024 l'organo accertatore aveva formulato le proprie controdeduzioni rispetto alle contestazioni sollevate dall'opponente, nei cui confronti, infine, con ordinanza 45/2024 era stata disposta la sanzione di € 7.786,00 e la confisca dell'attrezzatura sequestrata (docc. 10 e 11 opposta).
pag. 3 di 7 Contestata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della preliminare richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, la C.C.I.A.A., nel merito delle contestazioni sollevate dall'opponente, ne ha affermato l'infondatezza, in quanto: sulla prima, ossia sulla dedotta carenza di motivazione del rigetto dell'opposizione avverso il sequestro, il provvedimento avrebbe offerto una motivazione per relationem, mediante richiamo al verbale di accertamento dei Carabinieri del N.I.L., alle norme violate ed alla condotta illecita del trasgressore ed inoltre, anche ove tale vizio fosse sussistente, non inciderebbe sulla validità dell'ordinanza di ingiunzione e confisca, integrando la confisca un'autonoma e distinta sanzione amministrativa rispetto al sequestro e non influendo quindi le vicende di quest'ultimo sulla sua legittimità; sulla seconda, ossia sulla dedotta insussistenza della prova della violazione, in base alla ratio della normativa in esame non basterebbe innanzitutto la semplice iscrizione nel R.I. ai fini dell'esercizio legittimo dell'attività di autoriparazione, non avendo l'abolizione dell'apposito albo, a cui è corrisposta la sostituzione con apposite sezioni del R.I., determinato il venir meno della necessità di ottenimento di autorizzazione, essendo infatti necessaria l'iscrizione nelle apposite sezioni del
R.I., distinte in autocarrozzeria, meccatronica e gommista;
del resto non sarebbe idoneo ad escludere la violazione il fatto che le riparazioni siano state effettuate su autoveicoli propri del trattandosi comunque di attività non consentita, Pt_1 data la ratio della normativa di tutela della sicurezza della circolazione stradale;
la prova si trarrebbe del resto dal verbale di accertamento coperto da fede privilegiata e valido fino a prova contraria, dall'allegato fascicolo fotografico ritraente i locali e le attrezzature in questione, dall'elenco degli oggetti sequestrati riguardante anche attrezzature per la sostituzione di pneumatici, dalle informazioni di contenuto confessorio rese agli operanti dallo stesso dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dai Carabinieri idonee a confermare che il Pt_1 era conosciuto quale meccanico, nonché infine dall'indicazione contenuta sul Pt_1 biglietto da visita reperito all'interno nell'agenda dell'opponente: “BENINATI
AUTOSOCCORSO E RIPARAZIONI”.
L'autorità ha infine sottolineato il fatto che l'opponente era già stato sanzionato nel 2011 per la medesima violazione dalla di Biella. CP_1
All'udienza del 12/11/2024, verificata l'intervenuta costituzione dell'autorità resistente ed il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, ritenuta la causa matura per la decisione, si è rinviato all'odierna udienza per discussione, precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. All'udienza le parti hanno discusso oralmente la causa, precisando le proprie conclusioni come da atti introduttivi ed all'esito è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. pag. 4 di 7 L'opposizione va accolta parzialmente, con riferimento alle attrezzature oggetto della confisca ed alla misura della sanzione irrogata.
Innanzitutto, quanto alla normativa in questione (L. 122/1992):
- l'art. 10 co. 2 prevede: “l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”;
- l'art. 1 co. 2 prevede: “rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”;
l'art. 1 co. 3 specifica che “l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista”.
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione è infondato in quanto l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al sequestro ha offerto una motivazione per relationem, pacificamente sufficiente allo scopo, avendo infatti fatto riferimento all'accertamento compiutamente motivato svolto dagli organi accertatori ed alla violazione contestata, la quale non può essere ritenuta generica in quanto precisamente puntualizzata, mediante riferimento alle norme violate (ex multis Cass.
3128/2010; Cass. 17104/2009; Cass. 3488/2005). Esso è infondato altresì in quanto, in ogni caso,
l'eventuale illegittimità del sequestro non inciderebbe comunque sulla validità della confisca, misura autonoma e distinta rispetto al sequestro (Cass. 10143/20061; Cass. 11293/1994).
Quanto alla seconda ragione, ossia alla sussistenza o meno della violazione contestata, la relativa prova può come noto trarsi anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quali quelle che si possono evincere, nella fattispecie, dalle dichiarazioni assunte da taluni dei soggetti sentiti dagli operanti, dalle fotografie dei luoghi e delle attrezzature contenute nel fascicolo fotografico allegato al verbale di accertamento e dalle informazioni rilasciate dal agli operanti in occasione del sequestro, contenuti nel verbale di accertamento Pt_1 coperto da fede privilegiata e valido fino a prova contraria. 1 In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa pag. 5 di 7 In particolare, quanto alle dichiarazioni dei soggetti sentiti dai Carabinieri, Persona_3
ha affermato chiaramente che il aveva svolto in suo favore
[...] Pt_1 riparazioni meccaniche che non possono dirsi rientranti tra quelle esenti dall'autorizzazione, avendo infatti provveduto a pulire gli iniettori, avendovi rilevato un problema dopo aver collegato la macchina della dichiarante con il computer ed avendo provveduto altresì alla sostituzione di una lampadina, benché senza chiederle un corrispettivo (doc. 9 opposta).
Dal fascicolo fotografico allegato, ed in particolare dalle fotografie del biglietto da visita e delle pagine dell'agenda del si evince che egli svolgeva anche attività di autoriparazione, Pt_1 che lo stesso evidentemente pubblicizzava, registrando inoltre gli appuntamenti presi con i clienti, di cui alcuni chiaramente riferibili ad attività di autoriparazione, tra cui quella effettuata in favore Per_ della , appuntata quale “ e recante accanto al nome l'annotazione Per_3
“iniettori”, così come altre riferite ad altri soggetti, al cui a fianco sono presenti annotazioni quali
“cambio” o “turbina frizione” (doc. 1 opposta).
Tali componenti meccaniche non rientrano tra le autoriparazioni esentate dalla normativa, né del resto possono ritenersi accessorie o strumentali all'attività di autosoccorso, nel cui concetto possono piuttosto annoverarsi quelle necessarie al carico e trasporto del mezzo soccorso e non quelle volte al ripristino della funzionalità meccanica del mezzo.
Nel caso di specie trattasi invece di attività riguardanti direttamente le componenti meccaniche del mezzo, quali la frizione, il cambio e gli iniettori e sono per l'appunto volte a rimettere il mezzo in circolazione, in spregio alla ratio della legge di cui si tratta.
Ulteriori riscontri convergenti si evincono infine nelle stesse dichiarazioni rilasciate dal che ha confessoriamente dichiarato di svolgere attività di “riparazioni di parti Pt_1 meccaniche e sostituzioni di pneumatici” ed affermato testualmente: “dopo aver soccorso le auto faccio anche le riparazioni di parti meccaniche”.
Orbene, sul punto, il fatto che l'opponente abbia limitato nelle proprie dichiarazioni tale attività alle persone dei propri clienti-amici, non toglie rilevanza al fatto, posto che la ratio della normativa
è quella di garantire la sicurezza dei mezzi che circolano, cosa peraltro espressamente evincibile dal comma primo dell'art. 1, che prevede quale fine della legge il “raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale”.
Tale ratio rende inoltre inidonea ad accogliere l'opposizione l'affermazione dell'opponente in ordine all'aver utilizzato la strumentazione sequestratagli per effettuare riparazioni meccaniche dei propri quattro automezzi, dichiarazione che assume invece anch'essa valenza confessoria idonea a portare alla conferma della sussistenza della violazione in questione.
pag. 6 di 7 Infine, sempre quale ulteriore elemento indiziario di cui tenersi conto, risulta dagli atti che il sia già stato sanzionato per la violazione della medesima normativa di cui si tratta, Pt_1 nel 2011, dalla di Biella, a seguito di un accertamento della Polizia Stradale. CP_1
Tanto osservato, in relazione al sequestro ed alla conseguente confisca delle attrezzature ritenute utilizzate per il compimento dell'attività illecita, va tuttavia disposto l'annullamento della confisca limitatamente alle attrezzature univocamente destinate ad effettuare riparazioni escluse dall'obbligo di autorizzazione, quali quelle volte alla sostituzione di liquidi, nonché del cric, non sussistendo infatti in relazione ad essi la prova della correlazione con la commissione dell'illecito.
Visto il disposto di cui all'art. 6 co. 12 del D.Lgs. 150/2011, stante l'accoglimento seppur parziale dell'opposizione e ritenutane l'opportunità, può provvedersi alla riduzione della sanzione, che si ritiene congruo operare fino al minimo edittale, pari ad € 5.164,57, trattandosi di violazione non di particolare gravità, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'attività, svolta sì al di fuori della prescritta autorizzazione, ma da un soggetto iscritto alla C.C.I.I.A. e dotato di regolare partita
IVA ed in molti casi, come emerso dalle dichiarazioni assunte, effettuata gratuitamente.
Le spese vanno poste in ogni caso a carico dell'opponente, in quanto prevalentemente e globalmente soccombente, stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con riguardo ad una minima parte dei beni confiscati e con riduzione della sola misura sanzione pecuniaria, a fronte della conferma nel resto della legittimità del provvedimento sanzionatorio. Esse possono comunque essere liquidate, stante anche le difese contenute svolte dalle parti e la semplicità delle questioni trattate, nei minimi dello scaglione di valore corrispondente alla sanzione già ridotta, e così in complessivi € 1.314,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita: in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza opposta n. 45/2024 emessa in data 3/4/2024 della C.C.I.A.A. , riducendo la Controparte_1 sanzione irrogata ad € 5.164,57 ed annullando la confisca limitatamente ai beni: cric CP_7 carrello per cambio olio, carrello cambio olio dei quali dispone la restituzione CP_3 all'opponente; condanna l'opponente al rimborso all'autorità opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta.
Biella, 13/5/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo pag. 7 di 7