Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5477/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VAL DI MAZZARA, 27, presso lo studio dell'Avv. DI GIOVANNI GIROLAMA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
e nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA BRUNETTO LATINI, 11 presso lo studio dell'Avv. CALI' ROBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Terrasini (PA), il
1/9/2004 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data
29/11/2024;
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 22/11/2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carini via Salice n.23 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene asseg nata al marito che continuerà ad abitarvi.
3. Il Figlio maggiorenne EL continuerà ad abitare con la mad re in
Palermo via Plauto n.1 ed il padre potrà vederlo previo accordo con lo stesso anche durante le festività;
4.Il SI. si obbliga a vers are alla madre, SI.ra , CP_1 Parte_2 la somma di €€.270 ,00 mensili tramite accredito in c/c, en tro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, quale assegno di contributo al mantenimento del figlio EL, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al con sumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il marito acconsente espressamente che l'assegno unico a favore del figlio EL sia percepito esclusivamente dalla moglie, SI.ra
. Pt_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio so no poste a carico di ciascun genitore secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
6. La moglie si obbliga a trasferire al marito il 50% indiviso della ca s a familiare sita in Carini (contrada Piraineto) via Salice n.23 , iscritta al catasto al foglio 4, part. n.1246, piano T 1, cat. A/7, classe 7 n. vani /mq 6,00 vani/ rend. cat. in €.464,81 , per il corri s p ettivo di € 10,000,00 che saranno versate all'atto della stipula dell'atto pubblico di trasfe rimento , la cui data del rogito verrà concordata tra le parti immediatamente dopo l'omologa del presente
2 ricorso .
Il marito si obbliga a pagare tutte le rate residu e di mutuo gravante sulla casa familiare, accollandosi per intero il debito residuo, e dichiara di liberare la SI.ra da qualas iasi obbligo di pagamento, impegnadosi Parte_1 anche nei confronti della Banca.
Si precisa che il mutuo resi duo ammonta a d € €. 121.448,63 , come da copia piano di ammortamento che si allega .
7. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi azione e/o ragione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5477/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 22/11/2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Terrasini (PA) al n. 44
p. 2, serie A, dell'anno 2004).
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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