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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/07/2024, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Zema Presidente
dott. Nicolò Crascì Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 679/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Floridia, via Palestro n. 234, giusta procura in atti;
appellante ed appellata in via incidentale
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Burgio e
Giuliana Burgio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Siracusa, viale Teocrito, n. 129, giusta procura in atti;
pagina 1 di 15 appellata ed appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava il testamento olografo Controparte_1
pubblicato dal notaio dott. con verbale del 13 marzo 2019, con il quale la defunta Persona_1
sorella deceduta vedova e senza figli, aveva nominato unica erede universale Parte_2 [...]
e chiedeva dichiararsi la nullità del testamento per mancanza di autografia ed, in Parte_1
subordine, disporre l'annullamento dello stesso per mancata indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno della sua redazione e, in via più subordinata ancora, per incapacità della testatrice Parte_2
nata a [...] l'[...] e deceduta a Siracusa l'8.2.2019, al momento della redazione della
[...]
scheda. Chiedeva in ogni caso disporsi la trascrizione o l'annotazione della sentenza nei RR.II. della
Conservatoria di Siracusa.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie sostenendo la Parte_1
validità e l'efficacia dell'atto impugnato.
Istruita la causa con una consulenza tecnico - grafologica d'ufficio, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 694/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, emessa nel procedimento iscritto al n. 6376/2019
R.G., in accoglimento della domanda dell'attrice, disponeva, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.,
l'annullamento del testamento pubblicato dal notaio dott. con verbale del Persona_1
13.3.2019, n. rep. 101669 e n. racc. 21626, in quanto privo di data;
disponeva la annotazione della pronuncia di annullamento del testamento ai sensi dell'art. 2655 c.c. e dichiarava, quindi, CP_1
erede universale di quale sorella della de cuius, ai sensi dell'art. 570 c.c.
[...] Parte_2
Infine, il Tribunale condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'attrice.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2024, ha Parte_1
proposto appello formulando due motivi di gravame.
Costituitasi, ha resistito al gravame chiedendo il suo rigetto in quanto infondato e, Controparte_1
contestualmente, ha proposto appello incidentale affidato a due motivi.
Con ordinanza del 18 giugno 2024, in esito alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2024 (ex art. 127 - ter c.p.c.), la causa è stata posta in decisione.
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'annullamento del testamento olografo per mancanza di data, sul presupposto che la mancanza della data costituisca, di per sé, causa di invalidità, senza che sia necessaria una indagine volta a verificare le conseguenze della sua mancanza sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.
Al contrario, l'appellante sostiene che, nella fattispecie, sussistono, invece, tutti i presupposti giuridici per configurare la validità ed efficacia del testamento olografo impugnato avendo riguardo alla giurisprudenza in materia, che ammette la validità della scheda testamentaria anche se il testamento sia privo di data, ove detto elemento non risulti rilevante per risolvere questioni relative al tempo di perfezionamento.
Deduce che dalla lettura delle norme codicistiche che regolano la materia emerge la contraddittorietà della suddetta disciplina, la quale, da un lato, impone la datazione del testamento olografo ai fini della validità dell'atto (art. 606 comma 2 c.c.), dall'altro, ammette la prova della non verità della data indicata nelle ipotesi contemplate (art. 602 comma 3 c.c.).
Osserva, infine, che il requisito della “mancanza della data” si pone quale causa di invalidità del testamento solo in presenza di contestazioni sulla capacità del testatore o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, laddove nella specie non ricorre alcuna di tali esigenze.
1.1. - Il motivo è infondato, essendo ben condivisibili al riguardo le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione adottata nella sentenza impugnata.
Ed invero, il Tribunale, nel decidere come sopra, si è uniformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie” (Cass. n. 9364/2020; Cass. n. 23014/2015; Cass. Cass. n.
12124/2008).
La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e che non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio (Cass. n. 18644/2014; n. 11703/2001; n. 834/1965; n. 394/1965). Il riconoscimento del principio
pagina 3 di 15 suppone pur sempre che la data sia scritta sulla scheda in modo che sia data del testamento e faccia parte del contesto di esso” (Cass. n. 9364/2020 cit.).
In definitiva, nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità, “che può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattasi di requisito cui la legge ricollega la validità dell'atto, sicché deve escludersi che la data possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto o che l'invalidità del testamento sia subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie” (Cass. n.
31322/2023).
Discende da quanto precede pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'impugnativa per mancanza o incompletezza della data è disancorata dalla necessità della ricorrenza di una determinata ragione, che renda rilevante l'accertamento della data di redazione del testamento , in quanto la mancanza della data è causa, di per sé, di annullabilità del testamento, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c.
Quindi, è avviso del Collegio che il Tribunale ha correttamente statuito allorquando, uniformandosi ai consolidati principi sopra richiamati, è pervenuto a disporre l'annullamento, per mancanza della data, della scheda testamentaria olografa della de cuius . Parte_2
Il primo motivo dell'appello principale va dunque rigettato.
2. - Per ragioni di ordine logico - giuridico, vanno esaminati con priorità, rispetto al secondo ed ultimo motivo dell'appello principale (riguardante il capo sulle spese processuali del giudizio di primo grado),
i due motivi di appello incidentale.
Con il primo di questi, si duole del rigetto della richiesta di condanna della Controparte_1
controparte alla restituzione dei titoli intestati anche alla defunta e sottoposti a Parte_2
sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il Tribunale, nell'affermare che “nessuna ulteriore statuizione di merito va resa dal Collegio”, ha dato atto che l'accoglimento delle domande di annullamento del testamento e di riconoscimento della qualità di erede – la cui proposizione risale all'atto introduttivo del giudizio – si traduce nell'adozione di pronunce di carattere, rispettivamente, costitutivo e dichiarativo, mentre la pagina 4 di 15 richiesta della condanna della convenuta (odierna appellante e appellata in via incidentale) alla
“consegna […] dei titoli cointestati alle due sorelle , formulata in sede di comparsa CP_1
conclusionale in primo grado (v. pag. 17), si risolve nella emissione di una condanna correlata ad una pretesa di natura restitutoria, avente un petitum del tutto distinto da quello sotteso alle domande di annullamento e di accertamento originariamente formulate.
È pervenuto, così, a statuire che, “conseguentemente, la richiesta di condanna alla restituzione dei titoli in parte intestati alla defunta , a prescindere dalla concessione del sequestro Parte_2
giudiziario ex art. 670 c.p.c., non essendo stata ritualmente articolata entro le preclusioni processuali, non può essere accolta, mentre rimane impregiudicata ogni possibilità per di Controparte_1 esercitare in separata sede l'azione di petizione ereditaria” (cfr. sentenza impugnata pag. 12).
Tale decisione è sottoposta a critica dall'appellante incidentale sotto un triplice profilo: “1) sia perché
l'attrice è venuta a conoscenza della esistenza dei titoli postali in questione solo dopo la redazione dell'atto di citazione e la stessa richiesta di notifica, per cui non poteva che avanzare le domande conseguenti successivamente in corso di causa e, comunque, alla prima udienza di trattazione della causa o entro il primo termine fissato ex art. 183, co. 6 n.1, c.p.c., dallo stesso Giudice designato giusta la indicata ordinanza dello stesso del 10.4.2021”; “2) sia perché altrimenti l'attrice ben poteva chiedere di essere rimessa in termini (art. 153, co.2, c.p.c.)…”; “3) sia perché, come sopra evidenziato, all'atto delle precisazioni delle conclusioni ha reiterato la richiesta di consegna degli stessi…”. Sul punto l'appellante ha specificato ulteriormente che “ha avuto la certezza dell'esistenza dei titoli cointestati, come detto, solo quando il Direttore dell'Ufficio postale di Floridia ne ha confermato
l'esistenza alla data del 23.9.2020, allorquando cioè l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Siracusa si è recato presso l'Ufficio per procedere al disposto sequestro giudiziario” (v. comparsa contenente appello incidentale pag. 9).
Dopo aver ancora evidenziato che “dell'esistenza di tali titoli l'odierna appellata è venuta a conoscenza, come già detto, solo dopo la richiesta di notifica dell'atto di citazione, cioè in data antecedente alla effettiva prima udienza e comunque, tale circostanza, non è stata mai contestata dall'appellante, che anzi, come detto, ha dichiarato di essere disponibile alla consegna anche se poi di fatto non vi ha mai provveduto”, ha lamentato l'erroneità della decisione adottata dal primo giudice anche “alla luce delle note pronunce della Suprema Corte anche a Sezioni Unite” (v. pag. 12 della citata comparsa).
pagina 5 di 15 Ancora, deve premettersi che risulta ex actis ed è insito nelle stesse allegazioni della parte appellante in via incidentale che la richiesta di condanna della controparte (originaria convenuta) alla restituzione dei titoli in suo possesso, non accolta dal Tribunale e reiterata con l'appello incidentale, non venne proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le cui conclusioni, trascritte pedissequamente nella sentenza impugnata, riguardano unicamente e soltanto la proposizione di domanda di nullità e, in subordine, di annullamento del testamento olografo redatto da Parte_2 in favore dell'apertura della successione legittima della stessa e del conseguente riconoscimento della qualità di erede in capo all'attrice, quale sorella della de cuius.
Parimenti non è contestato dall'appellante in via incidentale e non è più in discussione quindi in questa sede l'affermazione – contenuta nella sentenza del Tribunale – circa la diversità dell'azione di accertamento della qualità di erede (in concreto ritualmente proposta), rispetto a quella (spiegata dall'attrice nella comparsa conclusionale) di petizione di eredità avente natura di azione reale volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo. Ed infatti, tali azioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, differiscono tra loro in quanto “la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari” (cfr. Cass. n. 2148/2014 citata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata;
v. altresì
Cass. n. 22915/2013 e Cass. n. 10557/2001).
Ciò posto, nel solco della pronuncia del Tribunale, è avviso del Collegio che sia da ritenere inammissibile, ai sensi degli artt. 183 e 345 c.p.c., in quanto concretante una domanda nuova, non consentita dal regime delle preclusioni processuali al quale ha fatto riferimento, correttamente, pure il primo Giudice nella motivazione, la domanda (introdotta dalla per la prima volta, nella CP_1
comparsa conclusionale di primo grado e, poi, nella comparsa contenente l'appello incidentale) avente ad oggetto l'“ordine di consegna [alla concludente] dei titoli postali cointestati alle due sorelle
poiché ad oggi non sono stati consegnati nonostante la precedente manifestazione di CP_1 disponibilità della controparte” (pag. 17 di tale comparsa).
Né giova a invocare l'istituto della rimessione in termini e nemmeno appellarsi Controparte_1
all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato a partire dalla sentenza delle Sezioni
pagina 6 di 15 Unite n. 12310 del 15 giugno 2015.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla loro astratta applicabilità alla fattispecie, deve osservarsi in via assorbente che, nel caso concreto, non ricorre l'ipotesi prospettata dall'appellante, il quale ha basato la sua doglianza su un presupposto di fatto, in realtà, inesistente. Sostiene, cioè, che, non avendo potuto formulare la richiesta di restituzione dei titoli sin dall'atto introduttivo del processo di primo grado, per causa a lei non imputabile, stante l'ignoranza circa l'esistenza di titoli caduti in successione in possesso della controparte, sarebbe ammissibile la sua richiesta di restituzione, in quanto formulata, a suo dire, nella fase iniziale del processo e in ogni caso entro la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Invero, secondo il citato orientamento delle Sezioni Unite del 2015, l'interpretazione fornita del regime delle preclusioni non comporta una degenerazione del processo, giacché la domanda modificata deve comunque risultare connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, e nemmeno determina un allungamento dei tempi processuali, atteso che la domanda modificata sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa e, soprattutto, interviene nella fase iniziale del giudizio e non comporta tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183
c.p.c.
Allo stesso modo, va rammentato che “l'art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. ord. n. 2473 del 26/01/2023).
Nel caso di specie, l'appellante a base della sua censura ha dedotto che la richiesta di restituzione, benché non contenuta nell'atto introduttivo, sarebbe stata formulata tempestivamente in quanto proposta nella fase iniziale del giudizio di primo grado e comunque entro la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
In realtà, però, (come desumibile anche dalla motivazione spesa dal Tribunale) la richiesta in esame è stata formulata, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale e, poi, con l'appello incidentale, giustificandosi così, piuttosto, l'applicazione (che ha evidentemente ispirato la decisione adottata dal pagina 7 di 15 primo giudice) del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c. (norma, quest'ultima, che sancisce il divieto dei nova in appello).
Dunque, è irrilevante lo stabilire se sia ammissibile la proposizione, nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di domanda diretta ad ottenere la restituzione di beni ereditari (buoni fruttiferi in possesso della controparte) dopo che è stata proposta con l'atto di citazione di primo grado domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità o in subordine la pronuncia di annullamento del testamento e il conseguente riconoscimento della qualità ereditaria in capo all'attrice per effetto dell'apertura della successione legittima della sua defunta sorella, atteso che la domanda reiterata con l'appello incidentale sarebbe comunque inammissibile in quanto risulta formulata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in spregio al regime delle preclusioni del processo di primo grado, non invece (come asserito dall'appellante in via incidentale) già entro la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Né, a fortiori, sarebbe configurabile un'immediata reazione ad un'incolpevole decadenza della parte attrice ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., visto che la parte appellante in via incidentale ha proposto solo nella comparsa conclusionale la domanda di petizione che avrebbe potuto
(e dovuto), per sua stessa ammissione, proporre nella fase iniziale del processo.
In tale fase, invece, a ben guardare, la si è limitata a formulare una richiesta volta non già alla CP_1
petizione di beni ereditari in possesso della controparte (i detti buoni postali fruttiferi intestati anche alla stessa ), bensì preordinata - in un'ottica squisitamente cautelare - alla consegna Controparte_1
alla nominata custode giudiziaria (rectius la medesima ) dei titoli stessi, onde Controparte_1
assicurare quindi la piena esecuzione della già concessa misura cautelare del sequestro giudiziario dei beni ereditari. Per contro, solo nella comparsa conclusionale in primo grado la parte originaria attrice ha formulato, per la prima volta e, dunque, tardivamente e in maniera inammissibile, la domanda di restituzione dei titoli caduti in successione in possesso della controparte, avendo di mira non più la finalità (di natura cautelare) di conseguire la piena esecuzione del disposto sequestro giudiziario, bensì una finalità recuperatoria, propria dell'azione (di natura reale) di petizione ereditaria.
Una conferma della correttezza di tale ricostruzione si ricava dall'esame della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositata dall'originaria attrice in data 11 giugno 2021, che rimanda per relationem a precedenti istanze (dell'1.3.2021 e del 15.4.2021) e alla richiesta di cui al verbale dell'udienza (celebrata in presenza) del 12.3.2021 (da intendersi, come si legge, interamente trascritte nella prima memoria anzidetta). In particolare, il verbale del 12.3.2021 (anteriore alla concessione dei pagina 8 di 15 termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.) è – per quanto rileva in questa sede – del seguente tenore: “… premesso il sequestro giudiziario già disposto in corso di causa in data 25.6.2020, già eseguito, chiede che la controparte consegni al custode giudiziario i titoli meglio indicati nella Pt_1 nota dlel'1.3.2021 e nel verbale del 23.9.2020, sui quali esiste già vincolo di indisponibilità a titolo di sequestro giudiziario”. Facendo riferimento a tale richiesta, si legge, nello stesso verbale, che il difensore di parte convenuta ( “non si oppone alla consegna al custode giudiziario Parte_1
dei titoli in originale, rientranti nella successione e attualmente nella disponibilità della propria assistita”.
Orbene, non è dubbio, ad avviso del Collegio, che trattasi di richiesta che attiene all'esecuzione del disposto sequestro giudiziario (v. art. 675 c.p.c.) la quale, pur modellandosi sull'esecuzione forzata per consegna (o rilascio), comporta che ogni questione ad essa relativa va rivolta (non già al giudice dell'esecuzione che manca nella specie, bensì) al giudice che ha concesso la misura cautelare;
il detto giudice nel caso di sequestro giudiziario concesso lite pendente (ed è questo il caso in esame) non può che essere lo stesso davanti al quale pende la causa di merito, nel caso il Tribunale di Siracusa.
Siamo del tutto fuori quindi dalla figura della azione ordinaria di petizione ereditaria.
Le altre richieste formulate all'udienza del 12.3.2021 e nelle istanze dell'1.3.2021 e del 15.4.2021 attengono, invece, alla diversa problematica (che non forma oggetto del motivo in esame) relativa all'esigenza della stessa parte convenuta, odierna appellante in via incidentale, di ottenere un
“provvedimento autorizzativo” da parte dell'autorità giudiziaria, come richiesto dalla Controparte_2
ai fini della riscossione del 50% delle somme depositate presso la stessa società, di proprietà
[...] della cointestataria (l'attrice ). Trattasi, dunque, all'evidenza di una questione che Controparte_1
nulla ha a che vedere con la petitio dei buoni postali fruttiferi caduti in successione in possesso della controparte, su cui si controverte in questa sede.
Ciò è reso manifesto, innanzi tutto, dalla chiara formulazione del verbale dell'udienza del 12.3.2021 in cui si “chiede che il giudice chiarisca che la somma spettante alla signora ” – Controparte_1
afferente al 50% delle somme esistenti presso di proprietà della cointestataria iure Controparte_2 proprio - “non ricade nel sequestro e pertanto può essere corrisposta alla stessa parte attrice”. Tale richiesta è reiterata poi con l'istanza del 15.4.2021 (pure richiamata nella prima memoria di cui all'art. 183, comma, 6 c.p.c.) in cui la a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 10.4.2021, CP_1
lamenta che il giudice abbia disatteso la sua richiesta, “come sollecitata dalla responsabile della
pagina 9 di 15 Gestione operativa di Siracusa delle con lettera racc. del 29.12.2020 (all. n. 5 istanza CP_2 dell'1.3.2021), di emettere il “provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria, che (consenta) il rimborso della quota di spettanza della cointestataria (l'attrice ) e di accantonare la Controparte_1 restante somma su un conto corrente di servizio a disposizione degli aventi diritto…” (v. doc. all. 5 cit. ridepositato dalla nel presente grado). CP_1
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello incidentale sopra esaminato va, in definitiva, rigettato, non essendo il primo giudice incorso nel lamentato errore nel dichiarare inammissibile la domanda di petizione ereditaria.
3. - Va, ora, preso in esame il secondo e ultimo motivo di appello incidentale, strutturato in due censure, delle quali una è fondata solo in parte, alla luce di quanto segue, mentre l'altra è inammissibile.
3.1. - Con la prima censura, impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Controparte_1
Siracusa, nel condannare quale parte soccombente, al pagamento in suo favore delle Parte_1
spese di lite, ha omesso però di liquidare le spese vive da lei sostenute e quantificate in € 4.452,87, come da analitico dettaglio contenuto nella comparsa con appello incidentale.
Tale censura è infondata nella parte in cui l'appellante in via incidentale lamenta l'omessa liquidazione
- tra le altre - delle spese di iscrizione a ruolo sostenute a fronte della proposizione della domanda giudiziale di primo grado e del ricorso per sequestro giudiziario in pendenza della lite e comunque per l'omessa condanna della a rimborsarle tale importo (euro 27 per bollo e euro 518,00 per Pt_1
contributo unificato per iscrizione a ruolo della causa di merito;
euro 27 per bollo e euro 259,00 per contributo unificato per il ricorso per sequestro giudiziario proposto nella pendenza della lite, e così complessivamente euro 831,00).
L'infondatezza, sotto questo profilo, della censura in esame discende dall'applicazione dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati.
Infatti, “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in
pagina 10 di 15 quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (v. Cass.
n. 18529/2019; Cass. n. 2691/2016; Cass. n. 23830/2015).
In questa parte, la censura in esame deve quindi essere rigettata, sia pure con la seguente precisazione.
Invero, la natura dei detti esborsi e le modalità del loro versamento consentono, ponendosi in linea di continuità rispetto alla giurisprudenza sopra evocata, di affermare che la statuizione di condanna della al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa adottata dal Tribunale si Pt_1
deve intendere estesa implicitamente, anche agli effetti dell'utilizzazione come titolo esecutivo, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per i detti titoli, pari complessivamente a euro 831,00, e ciò a prescindere dall'appello incidentale.
3.1.1. - La censura è, invece, fondata quanto al profilo di doglianza relativo all'omessa liquidazione e all'omessa condanna della parte soccombente in primo grado ( al rimborso delle Parte_1
spese sostenute e documentate dalla parte vittoriosa diverse da quelle dell'iscrizione a ruolo, quali euro
12,99 per notifica atto di citazione;
euro 12,99 per notifica ricorso per sequestro giudiziario e pedissequo decreto;
euro 294,00 per trascrizione atto di citazione;
euro 813,37 (fatt. 412 del 2021) ed euro 48,80 (fatt. 5483 del 2020) per esperita mediazione, e così in totale euro 1.182,15.
La Corte rileva che, nella fattispecie, parte appellante in via incidentale ha, infatti, dato prova, con documentazione già depositata nel giudizio di primo grado, di avere sostenuto i detti esborsi, ivi compresi quelli per l'espletata mediazione.
A quest'ultimo riguardo, va osservato che le disposizioni degli artt. 92 e 96 c.p.c. si applicano anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore. Sul punto, costituisce principio consolidato quello secondo cui “anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza”. Tutto ciò “con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (v.
Cass. n. 5389/2024).
3.1.2. - Infine, non spetta invece, benché richiesta, la condanna dell'appellata in via incidentale al rimborso a favore della della somma di euro 1.636,53 per spese della c.t.u., in mancanza di CP_1
pagina 11 di 15 prova dell'esborso da parte della stessa oltretutto, questa non avrebbe comunque diritto a CP_1 rivalersi per l'intero nei confronti della controparte, in presenza della statuizione (da lei non specificamente censurata con l'appello incidentale) che ha posto in solido a carico di entrambe le parti gli oneri della consulenza tecnico - grafologica d'ufficio (v. pag. 12 della sentenza).
La prima censura va accolta dunque nei sopra segnati limiti e, per l'effetto, in Parte_1 aggiunta all'importo liquidato in sentenza per compensi difensivi (in euro 6.164,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge) e a quello relativo alle somme in concreto sborsate per adempiere la suddetta obbligazione ex lege (pari a euro 831,00), cui si riferisce la complessiva condanna alle spese emessa dal primo giudice in favore della deve essere condannata, altresì, CP_1
a pagare alla stessa (odierna appellante in via incidentale) anche la complessiva somma di CP_1
euro 1.182,15 per ulteriori esborsi documentati.
3.2. - Con l'altra censura l'appellante in via incidentale ha chiesto disporsi la revoca, ai sensi del D.P.R.
n. 115/2002, dell'ammissione della controparte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Tale censura va dichiarata inammissibile potendo, semmai, il giudice (d'ufficio) provvedere, con decreto, a revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano i presupposti previsti dal
D.P.R. 115/2002, art. 136, non essendo, per contro, questa la sede per adottare tali provvedimenti.
4. – Infine, con il secondo e ultimo motivo di appello principale, l'appellante denuncia che il giudice di primo grado è incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nel condannarla al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e nel porre in solido a carico Controparte_1
di entrambe le parti gli oneri delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico della convenuta (odierna appellante), il giudice di primo grado - che ha accolto la domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice, volta a sentire disporre l'annullamento, per mancanza della data, del testamento olografo di - Parte_2
ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, a nulla rilevando che sia stata rigettata la domanda di nullità dello stesso testamento ovvero che sia stata dichiarata inammissibile (siccome non ritualmente introdotta entro il regime delle preclusioni nel processo di primo grado) la domanda di restituzione dei titoli caduti in successione.
pagina 12 di 15 Ed infatti nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna quando questa si fonda
(come nella specie) sulla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c. essendo sufficiente che le spese di lite non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., sez. I. n. 3641 del 13.02.2020).
Nella specie, la condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in Parte_1 favore dell'attrice si presenta come un'applicazione dell'art. 91 c.p.c. atteso l'accoglimento (con statuizione confermata a seguito del presente giudizio di impugnazione) della domanda di annullamento del testamento ex artt. 606 e 602 c.c.
Peraltro, in applicazione del principio di causalità, il giudice di primo grado ha posto definitivamente a carico solidale di entrambe le parti le spese della c.t.u. grafologica nella misura liquidata in atti (invece di gravare di tale onere solo la parte soccombente, avuto riguardo all'esito complessivo della lite).
5. - Le spese dell'appello principale – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste quindi a carico di Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, oggi vigente, valori medi, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione/istruttoria, nella liquidazione, si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023
n. 29857).
Vanno, invece, interamente compensate le spese relative all'appello incidentale, in quanto accolto solo in minima parte e per emendare l'omissione in dispositivo della liquidazione di parte delle spese, suscettibile di essere rimediata con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287
e ss. c.p.c., come stabilito dalla Corte di Cassazione S.U. nella sentenza n. 16415 del 2018, la quale ha chiarito che “la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo” e ha ulteriormente precisato che “tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all'esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell'art 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze”).
pagina 13 di 15 Atteso il rigetto dell'appello principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma Parte_1
1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la medesima impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (avuto riguardo all'indirizzo interpretativo enunciato da Cass. S.U. sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 679/2023 R.G.C.A., rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
694/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
6376/2019 R.G.);
in parziale accoglimento dell'appello incidentale che per il resto rigetta, quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, condanna altresì al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, di euro 1.182,15 per ulteriori esborsi come indicato in motivazione;
[...]
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese processuali relative Parte_1 Controparte_1 all'appello principale, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro
2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge;
compensa interamente tra le parti le spese relative all'appello incidentale;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 18 luglio
2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott.ssa Monica Zema
pagina 14 di 15
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Zema Presidente
dott. Nicolò Crascì Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 679/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Floridia, via Palestro n. 234, giusta procura in atti;
appellante ed appellata in via incidentale
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Burgio e
Giuliana Burgio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Siracusa, viale Teocrito, n. 129, giusta procura in atti;
pagina 1 di 15 appellata ed appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava il testamento olografo Controparte_1
pubblicato dal notaio dott. con verbale del 13 marzo 2019, con il quale la defunta Persona_1
sorella deceduta vedova e senza figli, aveva nominato unica erede universale Parte_2 [...]
e chiedeva dichiararsi la nullità del testamento per mancanza di autografia ed, in Parte_1
subordine, disporre l'annullamento dello stesso per mancata indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno della sua redazione e, in via più subordinata ancora, per incapacità della testatrice Parte_2
nata a [...] l'[...] e deceduta a Siracusa l'8.2.2019, al momento della redazione della
[...]
scheda. Chiedeva in ogni caso disporsi la trascrizione o l'annotazione della sentenza nei RR.II. della
Conservatoria di Siracusa.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie sostenendo la Parte_1
validità e l'efficacia dell'atto impugnato.
Istruita la causa con una consulenza tecnico - grafologica d'ufficio, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 694/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, emessa nel procedimento iscritto al n. 6376/2019
R.G., in accoglimento della domanda dell'attrice, disponeva, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.,
l'annullamento del testamento pubblicato dal notaio dott. con verbale del Persona_1
13.3.2019, n. rep. 101669 e n. racc. 21626, in quanto privo di data;
disponeva la annotazione della pronuncia di annullamento del testamento ai sensi dell'art. 2655 c.c. e dichiarava, quindi, CP_1
erede universale di quale sorella della de cuius, ai sensi dell'art. 570 c.c.
[...] Parte_2
Infine, il Tribunale condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'attrice.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2024, ha Parte_1
proposto appello formulando due motivi di gravame.
Costituitasi, ha resistito al gravame chiedendo il suo rigetto in quanto infondato e, Controparte_1
contestualmente, ha proposto appello incidentale affidato a due motivi.
Con ordinanza del 18 giugno 2024, in esito alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2024 (ex art. 127 - ter c.p.c.), la causa è stata posta in decisione.
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'annullamento del testamento olografo per mancanza di data, sul presupposto che la mancanza della data costituisca, di per sé, causa di invalidità, senza che sia necessaria una indagine volta a verificare le conseguenze della sua mancanza sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.
Al contrario, l'appellante sostiene che, nella fattispecie, sussistono, invece, tutti i presupposti giuridici per configurare la validità ed efficacia del testamento olografo impugnato avendo riguardo alla giurisprudenza in materia, che ammette la validità della scheda testamentaria anche se il testamento sia privo di data, ove detto elemento non risulti rilevante per risolvere questioni relative al tempo di perfezionamento.
Deduce che dalla lettura delle norme codicistiche che regolano la materia emerge la contraddittorietà della suddetta disciplina, la quale, da un lato, impone la datazione del testamento olografo ai fini della validità dell'atto (art. 606 comma 2 c.c.), dall'altro, ammette la prova della non verità della data indicata nelle ipotesi contemplate (art. 602 comma 3 c.c.).
Osserva, infine, che il requisito della “mancanza della data” si pone quale causa di invalidità del testamento solo in presenza di contestazioni sulla capacità del testatore o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, laddove nella specie non ricorre alcuna di tali esigenze.
1.1. - Il motivo è infondato, essendo ben condivisibili al riguardo le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione adottata nella sentenza impugnata.
Ed invero, il Tribunale, nel decidere come sopra, si è uniformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie” (Cass. n. 9364/2020; Cass. n. 23014/2015; Cass. Cass. n.
12124/2008).
La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e che non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio (Cass. n. 18644/2014; n. 11703/2001; n. 834/1965; n. 394/1965). Il riconoscimento del principio
pagina 3 di 15 suppone pur sempre che la data sia scritta sulla scheda in modo che sia data del testamento e faccia parte del contesto di esso” (Cass. n. 9364/2020 cit.).
In definitiva, nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità, “che può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattasi di requisito cui la legge ricollega la validità dell'atto, sicché deve escludersi che la data possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto o che l'invalidità del testamento sia subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie” (Cass. n.
31322/2023).
Discende da quanto precede pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'impugnativa per mancanza o incompletezza della data è disancorata dalla necessità della ricorrenza di una determinata ragione, che renda rilevante l'accertamento della data di redazione del testamento , in quanto la mancanza della data è causa, di per sé, di annullabilità del testamento, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c.
Quindi, è avviso del Collegio che il Tribunale ha correttamente statuito allorquando, uniformandosi ai consolidati principi sopra richiamati, è pervenuto a disporre l'annullamento, per mancanza della data, della scheda testamentaria olografa della de cuius . Parte_2
Il primo motivo dell'appello principale va dunque rigettato.
2. - Per ragioni di ordine logico - giuridico, vanno esaminati con priorità, rispetto al secondo ed ultimo motivo dell'appello principale (riguardante il capo sulle spese processuali del giudizio di primo grado),
i due motivi di appello incidentale.
Con il primo di questi, si duole del rigetto della richiesta di condanna della Controparte_1
controparte alla restituzione dei titoli intestati anche alla defunta e sottoposti a Parte_2
sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il Tribunale, nell'affermare che “nessuna ulteriore statuizione di merito va resa dal Collegio”, ha dato atto che l'accoglimento delle domande di annullamento del testamento e di riconoscimento della qualità di erede – la cui proposizione risale all'atto introduttivo del giudizio – si traduce nell'adozione di pronunce di carattere, rispettivamente, costitutivo e dichiarativo, mentre la pagina 4 di 15 richiesta della condanna della convenuta (odierna appellante e appellata in via incidentale) alla
“consegna […] dei titoli cointestati alle due sorelle , formulata in sede di comparsa CP_1
conclusionale in primo grado (v. pag. 17), si risolve nella emissione di una condanna correlata ad una pretesa di natura restitutoria, avente un petitum del tutto distinto da quello sotteso alle domande di annullamento e di accertamento originariamente formulate.
È pervenuto, così, a statuire che, “conseguentemente, la richiesta di condanna alla restituzione dei titoli in parte intestati alla defunta , a prescindere dalla concessione del sequestro Parte_2
giudiziario ex art. 670 c.p.c., non essendo stata ritualmente articolata entro le preclusioni processuali, non può essere accolta, mentre rimane impregiudicata ogni possibilità per di Controparte_1 esercitare in separata sede l'azione di petizione ereditaria” (cfr. sentenza impugnata pag. 12).
Tale decisione è sottoposta a critica dall'appellante incidentale sotto un triplice profilo: “1) sia perché
l'attrice è venuta a conoscenza della esistenza dei titoli postali in questione solo dopo la redazione dell'atto di citazione e la stessa richiesta di notifica, per cui non poteva che avanzare le domande conseguenti successivamente in corso di causa e, comunque, alla prima udienza di trattazione della causa o entro il primo termine fissato ex art. 183, co. 6 n.1, c.p.c., dallo stesso Giudice designato giusta la indicata ordinanza dello stesso del 10.4.2021”; “2) sia perché altrimenti l'attrice ben poteva chiedere di essere rimessa in termini (art. 153, co.2, c.p.c.)…”; “3) sia perché, come sopra evidenziato, all'atto delle precisazioni delle conclusioni ha reiterato la richiesta di consegna degli stessi…”. Sul punto l'appellante ha specificato ulteriormente che “ha avuto la certezza dell'esistenza dei titoli cointestati, come detto, solo quando il Direttore dell'Ufficio postale di Floridia ne ha confermato
l'esistenza alla data del 23.9.2020, allorquando cioè l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Siracusa si è recato presso l'Ufficio per procedere al disposto sequestro giudiziario” (v. comparsa contenente appello incidentale pag. 9).
Dopo aver ancora evidenziato che “dell'esistenza di tali titoli l'odierna appellata è venuta a conoscenza, come già detto, solo dopo la richiesta di notifica dell'atto di citazione, cioè in data antecedente alla effettiva prima udienza e comunque, tale circostanza, non è stata mai contestata dall'appellante, che anzi, come detto, ha dichiarato di essere disponibile alla consegna anche se poi di fatto non vi ha mai provveduto”, ha lamentato l'erroneità della decisione adottata dal primo giudice anche “alla luce delle note pronunce della Suprema Corte anche a Sezioni Unite” (v. pag. 12 della citata comparsa).
pagina 5 di 15 Ancora, deve premettersi che risulta ex actis ed è insito nelle stesse allegazioni della parte appellante in via incidentale che la richiesta di condanna della controparte (originaria convenuta) alla restituzione dei titoli in suo possesso, non accolta dal Tribunale e reiterata con l'appello incidentale, non venne proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le cui conclusioni, trascritte pedissequamente nella sentenza impugnata, riguardano unicamente e soltanto la proposizione di domanda di nullità e, in subordine, di annullamento del testamento olografo redatto da Parte_2 in favore dell'apertura della successione legittima della stessa e del conseguente riconoscimento della qualità di erede in capo all'attrice, quale sorella della de cuius.
Parimenti non è contestato dall'appellante in via incidentale e non è più in discussione quindi in questa sede l'affermazione – contenuta nella sentenza del Tribunale – circa la diversità dell'azione di accertamento della qualità di erede (in concreto ritualmente proposta), rispetto a quella (spiegata dall'attrice nella comparsa conclusionale) di petizione di eredità avente natura di azione reale volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo. Ed infatti, tali azioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, differiscono tra loro in quanto “la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari” (cfr. Cass. n. 2148/2014 citata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata;
v. altresì
Cass. n. 22915/2013 e Cass. n. 10557/2001).
Ciò posto, nel solco della pronuncia del Tribunale, è avviso del Collegio che sia da ritenere inammissibile, ai sensi degli artt. 183 e 345 c.p.c., in quanto concretante una domanda nuova, non consentita dal regime delle preclusioni processuali al quale ha fatto riferimento, correttamente, pure il primo Giudice nella motivazione, la domanda (introdotta dalla per la prima volta, nella CP_1
comparsa conclusionale di primo grado e, poi, nella comparsa contenente l'appello incidentale) avente ad oggetto l'“ordine di consegna [alla concludente] dei titoli postali cointestati alle due sorelle
poiché ad oggi non sono stati consegnati nonostante la precedente manifestazione di CP_1 disponibilità della controparte” (pag. 17 di tale comparsa).
Né giova a invocare l'istituto della rimessione in termini e nemmeno appellarsi Controparte_1
all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato a partire dalla sentenza delle Sezioni
pagina 6 di 15 Unite n. 12310 del 15 giugno 2015.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla loro astratta applicabilità alla fattispecie, deve osservarsi in via assorbente che, nel caso concreto, non ricorre l'ipotesi prospettata dall'appellante, il quale ha basato la sua doglianza su un presupposto di fatto, in realtà, inesistente. Sostiene, cioè, che, non avendo potuto formulare la richiesta di restituzione dei titoli sin dall'atto introduttivo del processo di primo grado, per causa a lei non imputabile, stante l'ignoranza circa l'esistenza di titoli caduti in successione in possesso della controparte, sarebbe ammissibile la sua richiesta di restituzione, in quanto formulata, a suo dire, nella fase iniziale del processo e in ogni caso entro la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Invero, secondo il citato orientamento delle Sezioni Unite del 2015, l'interpretazione fornita del regime delle preclusioni non comporta una degenerazione del processo, giacché la domanda modificata deve comunque risultare connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, e nemmeno determina un allungamento dei tempi processuali, atteso che la domanda modificata sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa e, soprattutto, interviene nella fase iniziale del giudizio e non comporta tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183
c.p.c.
Allo stesso modo, va rammentato che “l'art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. ord. n. 2473 del 26/01/2023).
Nel caso di specie, l'appellante a base della sua censura ha dedotto che la richiesta di restituzione, benché non contenuta nell'atto introduttivo, sarebbe stata formulata tempestivamente in quanto proposta nella fase iniziale del giudizio di primo grado e comunque entro la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
In realtà, però, (come desumibile anche dalla motivazione spesa dal Tribunale) la richiesta in esame è stata formulata, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale e, poi, con l'appello incidentale, giustificandosi così, piuttosto, l'applicazione (che ha evidentemente ispirato la decisione adottata dal pagina 7 di 15 primo giudice) del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c. (norma, quest'ultima, che sancisce il divieto dei nova in appello).
Dunque, è irrilevante lo stabilire se sia ammissibile la proposizione, nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di domanda diretta ad ottenere la restituzione di beni ereditari (buoni fruttiferi in possesso della controparte) dopo che è stata proposta con l'atto di citazione di primo grado domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità o in subordine la pronuncia di annullamento del testamento e il conseguente riconoscimento della qualità ereditaria in capo all'attrice per effetto dell'apertura della successione legittima della sua defunta sorella, atteso che la domanda reiterata con l'appello incidentale sarebbe comunque inammissibile in quanto risulta formulata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in spregio al regime delle preclusioni del processo di primo grado, non invece (come asserito dall'appellante in via incidentale) già entro la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Né, a fortiori, sarebbe configurabile un'immediata reazione ad un'incolpevole decadenza della parte attrice ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., visto che la parte appellante in via incidentale ha proposto solo nella comparsa conclusionale la domanda di petizione che avrebbe potuto
(e dovuto), per sua stessa ammissione, proporre nella fase iniziale del processo.
In tale fase, invece, a ben guardare, la si è limitata a formulare una richiesta volta non già alla CP_1
petizione di beni ereditari in possesso della controparte (i detti buoni postali fruttiferi intestati anche alla stessa ), bensì preordinata - in un'ottica squisitamente cautelare - alla consegna Controparte_1
alla nominata custode giudiziaria (rectius la medesima ) dei titoli stessi, onde Controparte_1
assicurare quindi la piena esecuzione della già concessa misura cautelare del sequestro giudiziario dei beni ereditari. Per contro, solo nella comparsa conclusionale in primo grado la parte originaria attrice ha formulato, per la prima volta e, dunque, tardivamente e in maniera inammissibile, la domanda di restituzione dei titoli caduti in successione in possesso della controparte, avendo di mira non più la finalità (di natura cautelare) di conseguire la piena esecuzione del disposto sequestro giudiziario, bensì una finalità recuperatoria, propria dell'azione (di natura reale) di petizione ereditaria.
Una conferma della correttezza di tale ricostruzione si ricava dall'esame della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositata dall'originaria attrice in data 11 giugno 2021, che rimanda per relationem a precedenti istanze (dell'1.3.2021 e del 15.4.2021) e alla richiesta di cui al verbale dell'udienza (celebrata in presenza) del 12.3.2021 (da intendersi, come si legge, interamente trascritte nella prima memoria anzidetta). In particolare, il verbale del 12.3.2021 (anteriore alla concessione dei pagina 8 di 15 termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.) è – per quanto rileva in questa sede – del seguente tenore: “… premesso il sequestro giudiziario già disposto in corso di causa in data 25.6.2020, già eseguito, chiede che la controparte consegni al custode giudiziario i titoli meglio indicati nella Pt_1 nota dlel'1.3.2021 e nel verbale del 23.9.2020, sui quali esiste già vincolo di indisponibilità a titolo di sequestro giudiziario”. Facendo riferimento a tale richiesta, si legge, nello stesso verbale, che il difensore di parte convenuta ( “non si oppone alla consegna al custode giudiziario Parte_1
dei titoli in originale, rientranti nella successione e attualmente nella disponibilità della propria assistita”.
Orbene, non è dubbio, ad avviso del Collegio, che trattasi di richiesta che attiene all'esecuzione del disposto sequestro giudiziario (v. art. 675 c.p.c.) la quale, pur modellandosi sull'esecuzione forzata per consegna (o rilascio), comporta che ogni questione ad essa relativa va rivolta (non già al giudice dell'esecuzione che manca nella specie, bensì) al giudice che ha concesso la misura cautelare;
il detto giudice nel caso di sequestro giudiziario concesso lite pendente (ed è questo il caso in esame) non può che essere lo stesso davanti al quale pende la causa di merito, nel caso il Tribunale di Siracusa.
Siamo del tutto fuori quindi dalla figura della azione ordinaria di petizione ereditaria.
Le altre richieste formulate all'udienza del 12.3.2021 e nelle istanze dell'1.3.2021 e del 15.4.2021 attengono, invece, alla diversa problematica (che non forma oggetto del motivo in esame) relativa all'esigenza della stessa parte convenuta, odierna appellante in via incidentale, di ottenere un
“provvedimento autorizzativo” da parte dell'autorità giudiziaria, come richiesto dalla Controparte_2
ai fini della riscossione del 50% delle somme depositate presso la stessa società, di proprietà
[...] della cointestataria (l'attrice ). Trattasi, dunque, all'evidenza di una questione che Controparte_1
nulla ha a che vedere con la petitio dei buoni postali fruttiferi caduti in successione in possesso della controparte, su cui si controverte in questa sede.
Ciò è reso manifesto, innanzi tutto, dalla chiara formulazione del verbale dell'udienza del 12.3.2021 in cui si “chiede che il giudice chiarisca che la somma spettante alla signora ” – Controparte_1
afferente al 50% delle somme esistenti presso di proprietà della cointestataria iure Controparte_2 proprio - “non ricade nel sequestro e pertanto può essere corrisposta alla stessa parte attrice”. Tale richiesta è reiterata poi con l'istanza del 15.4.2021 (pure richiamata nella prima memoria di cui all'art. 183, comma, 6 c.p.c.) in cui la a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 10.4.2021, CP_1
lamenta che il giudice abbia disatteso la sua richiesta, “come sollecitata dalla responsabile della
pagina 9 di 15 Gestione operativa di Siracusa delle con lettera racc. del 29.12.2020 (all. n. 5 istanza CP_2 dell'1.3.2021), di emettere il “provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria, che (consenta) il rimborso della quota di spettanza della cointestataria (l'attrice ) e di accantonare la Controparte_1 restante somma su un conto corrente di servizio a disposizione degli aventi diritto…” (v. doc. all. 5 cit. ridepositato dalla nel presente grado). CP_1
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello incidentale sopra esaminato va, in definitiva, rigettato, non essendo il primo giudice incorso nel lamentato errore nel dichiarare inammissibile la domanda di petizione ereditaria.
3. - Va, ora, preso in esame il secondo e ultimo motivo di appello incidentale, strutturato in due censure, delle quali una è fondata solo in parte, alla luce di quanto segue, mentre l'altra è inammissibile.
3.1. - Con la prima censura, impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Controparte_1
Siracusa, nel condannare quale parte soccombente, al pagamento in suo favore delle Parte_1
spese di lite, ha omesso però di liquidare le spese vive da lei sostenute e quantificate in € 4.452,87, come da analitico dettaglio contenuto nella comparsa con appello incidentale.
Tale censura è infondata nella parte in cui l'appellante in via incidentale lamenta l'omessa liquidazione
- tra le altre - delle spese di iscrizione a ruolo sostenute a fronte della proposizione della domanda giudiziale di primo grado e del ricorso per sequestro giudiziario in pendenza della lite e comunque per l'omessa condanna della a rimborsarle tale importo (euro 27 per bollo e euro 518,00 per Pt_1
contributo unificato per iscrizione a ruolo della causa di merito;
euro 27 per bollo e euro 259,00 per contributo unificato per il ricorso per sequestro giudiziario proposto nella pendenza della lite, e così complessivamente euro 831,00).
L'infondatezza, sotto questo profilo, della censura in esame discende dall'applicazione dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati.
Infatti, “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in
pagina 10 di 15 quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (v. Cass.
n. 18529/2019; Cass. n. 2691/2016; Cass. n. 23830/2015).
In questa parte, la censura in esame deve quindi essere rigettata, sia pure con la seguente precisazione.
Invero, la natura dei detti esborsi e le modalità del loro versamento consentono, ponendosi in linea di continuità rispetto alla giurisprudenza sopra evocata, di affermare che la statuizione di condanna della al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa adottata dal Tribunale si Pt_1
deve intendere estesa implicitamente, anche agli effetti dell'utilizzazione come titolo esecutivo, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per i detti titoli, pari complessivamente a euro 831,00, e ciò a prescindere dall'appello incidentale.
3.1.1. - La censura è, invece, fondata quanto al profilo di doglianza relativo all'omessa liquidazione e all'omessa condanna della parte soccombente in primo grado ( al rimborso delle Parte_1
spese sostenute e documentate dalla parte vittoriosa diverse da quelle dell'iscrizione a ruolo, quali euro
12,99 per notifica atto di citazione;
euro 12,99 per notifica ricorso per sequestro giudiziario e pedissequo decreto;
euro 294,00 per trascrizione atto di citazione;
euro 813,37 (fatt. 412 del 2021) ed euro 48,80 (fatt. 5483 del 2020) per esperita mediazione, e così in totale euro 1.182,15.
La Corte rileva che, nella fattispecie, parte appellante in via incidentale ha, infatti, dato prova, con documentazione già depositata nel giudizio di primo grado, di avere sostenuto i detti esborsi, ivi compresi quelli per l'espletata mediazione.
A quest'ultimo riguardo, va osservato che le disposizioni degli artt. 92 e 96 c.p.c. si applicano anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore. Sul punto, costituisce principio consolidato quello secondo cui “anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza”. Tutto ciò “con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (v.
Cass. n. 5389/2024).
3.1.2. - Infine, non spetta invece, benché richiesta, la condanna dell'appellata in via incidentale al rimborso a favore della della somma di euro 1.636,53 per spese della c.t.u., in mancanza di CP_1
pagina 11 di 15 prova dell'esborso da parte della stessa oltretutto, questa non avrebbe comunque diritto a CP_1 rivalersi per l'intero nei confronti della controparte, in presenza della statuizione (da lei non specificamente censurata con l'appello incidentale) che ha posto in solido a carico di entrambe le parti gli oneri della consulenza tecnico - grafologica d'ufficio (v. pag. 12 della sentenza).
La prima censura va accolta dunque nei sopra segnati limiti e, per l'effetto, in Parte_1 aggiunta all'importo liquidato in sentenza per compensi difensivi (in euro 6.164,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge) e a quello relativo alle somme in concreto sborsate per adempiere la suddetta obbligazione ex lege (pari a euro 831,00), cui si riferisce la complessiva condanna alle spese emessa dal primo giudice in favore della deve essere condannata, altresì, CP_1
a pagare alla stessa (odierna appellante in via incidentale) anche la complessiva somma di CP_1
euro 1.182,15 per ulteriori esborsi documentati.
3.2. - Con l'altra censura l'appellante in via incidentale ha chiesto disporsi la revoca, ai sensi del D.P.R.
n. 115/2002, dell'ammissione della controparte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Tale censura va dichiarata inammissibile potendo, semmai, il giudice (d'ufficio) provvedere, con decreto, a revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano i presupposti previsti dal
D.P.R. 115/2002, art. 136, non essendo, per contro, questa la sede per adottare tali provvedimenti.
4. – Infine, con il secondo e ultimo motivo di appello principale, l'appellante denuncia che il giudice di primo grado è incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nel condannarla al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e nel porre in solido a carico Controparte_1
di entrambe le parti gli oneri delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico della convenuta (odierna appellante), il giudice di primo grado - che ha accolto la domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice, volta a sentire disporre l'annullamento, per mancanza della data, del testamento olografo di - Parte_2
ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, a nulla rilevando che sia stata rigettata la domanda di nullità dello stesso testamento ovvero che sia stata dichiarata inammissibile (siccome non ritualmente introdotta entro il regime delle preclusioni nel processo di primo grado) la domanda di restituzione dei titoli caduti in successione.
pagina 12 di 15 Ed infatti nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna quando questa si fonda
(come nella specie) sulla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c. essendo sufficiente che le spese di lite non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., sez. I. n. 3641 del 13.02.2020).
Nella specie, la condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in Parte_1 favore dell'attrice si presenta come un'applicazione dell'art. 91 c.p.c. atteso l'accoglimento (con statuizione confermata a seguito del presente giudizio di impugnazione) della domanda di annullamento del testamento ex artt. 606 e 602 c.c.
Peraltro, in applicazione del principio di causalità, il giudice di primo grado ha posto definitivamente a carico solidale di entrambe le parti le spese della c.t.u. grafologica nella misura liquidata in atti (invece di gravare di tale onere solo la parte soccombente, avuto riguardo all'esito complessivo della lite).
5. - Le spese dell'appello principale – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste quindi a carico di Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, oggi vigente, valori medi, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione/istruttoria, nella liquidazione, si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023
n. 29857).
Vanno, invece, interamente compensate le spese relative all'appello incidentale, in quanto accolto solo in minima parte e per emendare l'omissione in dispositivo della liquidazione di parte delle spese, suscettibile di essere rimediata con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287
e ss. c.p.c., come stabilito dalla Corte di Cassazione S.U. nella sentenza n. 16415 del 2018, la quale ha chiarito che “la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo” e ha ulteriormente precisato che “tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all'esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell'art 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze”).
pagina 13 di 15 Atteso il rigetto dell'appello principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma Parte_1
1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la medesima impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (avuto riguardo all'indirizzo interpretativo enunciato da Cass. S.U. sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 679/2023 R.G.C.A., rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
694/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
6376/2019 R.G.);
in parziale accoglimento dell'appello incidentale che per il resto rigetta, quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, condanna altresì al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, di euro 1.182,15 per ulteriori esborsi come indicato in motivazione;
[...]
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese processuali relative Parte_1 Controparte_1 all'appello principale, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro
2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge;
compensa interamente tra le parti le spese relative all'appello incidentale;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 18 luglio
2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott.ssa Monica Zema
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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