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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/09/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711/2024 R.G. vertente
TRA
, , parte rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
VITO MARCELLO RICORRENTE
E
, , parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SERA MANLIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.2024, ha allegato che con sentenza 3058/2008 del Parte_1
Tribunale di Cassino era stata pronunciata sentenza di divorzio tra il medesimo e Controparte_1 con la quale erano state accolte le domande congiunte delle parti, di seguito trascritte:
“- l'esercizio della potestà genitoriale (sui figli il 09/03/1999 Cassino e nato il Per_1 Per_2 16/04/2002 Cassino) è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi sui figli minori (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente); - I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori;
- in ogni caso i figli avranno la loro residenza stabile presso la madre in Cassino Via Casilina Sud (FR); - in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: - Entrambi i ricorrenti chiedono il trasferimento ai figli nata il Persona_3
09/03/1999 e nato il [...] della nuda proprietà dell'immobile sito in via Casilina Persona_4
Sud in Cassino (FR), attualmente intestato a e a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno una tantum e la costituzione del diritto di usufrutto in favore della signora dell'appartamento sito in via Casilina Sud in Cassino (FR) e la costituzione del diritto di usufrutto in favore della signor del garage posto nel seminterrato sito in via Casilina Sud in Cassino (FR). - E' Parte_1 opportuno evidenziare che il Sig. purtroppo lavora per un'altra società con contratto di Pt_1 assunzione determinato della durata di un anno presso la ENSINGER Italia S.r.l. e percepisce uno stipendio di circa € 1.960,00 netti al mese anziché € 2.500,00 come dichiarato al momento della separazione. - Nonostante quanto sopra precisato, il sig. continuerà a farsi carico delle rate Pt_1 di circa € 700,00 relative al mutuo ipotecario, stipulato in data 24/06/1999 con l'Unicredit Italiano, pari a lire 160.000,000 più interessi (€ 82.633,10), per l'importo di un immobile ad uso civile abitazione in Via Casilina Sud (FR), dove stabilirono la loro residenza;
- il sig. continuerà a farsi carico, fino alle scadenze, di versare annualmente i premi per la Pt_1 polizza vita personale ( di € 3.000,00; la polizza per accantonamento fondi Parte_1
( ) di € 1.200,00; il sig. in data 06/04/2004 ha confluito tutti i risparmi in Persona_3 Pt_1
Per_ polizza a premio unico, che scadrà nell'anno 2020, per un totale di € 15.000,00 a favore di e
- Il Sig. continuerà a corrispondere all'altro genitore per il suo Persona_3 Pt_1
Per_ mantenimento la somma mensile di € 100,00 e € 600,00 per il mantenimento dei figli e , Per_1 più € 50,00 per adeguamento ISTAT, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione, (comprensive delle spese iniziali per l'acquisto di libri, tute, zaini, diari ecc… da effettuarsi all'apertura dell'anno scolastico, nonché delle spese per gite o uscite didattiche organizzate dalla scuola), le spese relative ad attività extra scolastiche ( corsi di lingua straniera od altro ) e sportive scelte dai bambini stessi ( conformi alle aspirazioni dei figli ed alla propensione di ognuno per una determinata attività); ed ancora il
50% per spese straordinarie dell'immobile e condominiali”.
Successivamente, erano occorse modifiche delle condizioni patrimoniali delle parti, rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970. In particolare, esso ricorrente aveva contratto secondo matrimonio con , dal quale Controparte_2 era nata una terza figlia, minore, nata a [...] in data [...], di anni 13 al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Inoltre, i figli e nel frattempo, erano diventati economicamente autosufficienti, poiché, Per_1 Per_2 per la precisione:
a) , C.F. , nata il [...] a [...], diplomatasi con la Persona_3 C.F._3 maturità Classica nel giugno del 2017, frequentava l'Università di Cassino, Facoltà di Lettere, ultimo anno del corso triennale, con previsione di ultimazione nel 2025 e lavorava altresì presso attività commerciale sita in Cassino denominata VINTAGE-IN;
b) , una volta diplomatosi in Cassino, in data 28 giugno 2021 aveva iniziato a lavorare Persona_4 presso attività commerciale di ristorazione sita in Cassino denominata “Naturalmente Nacci”, ove tuttora lavorava con qualifica di chef.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso domandando revocarsi ogni statuizione, contenuta nella sentenza 2058/2008 del Tribunale di Cassino, che prevedesse il pagamento da parte sua di somme in favore della ex coniuge e la conferma, per il resto, delle condizioni di divorzio.
Si è costituita domandando respingersi il ricorso e chiedendo, in via Controparte_1 riconvenzionale, ordinarsi a l'esibizione della documentazione attestante Parte_1
l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi a suo carico previsti nel ricorso per separazione consensuale e ribaditi nel ricorso congiunto per il divorzio.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato accordo transattivo, allegato rispettivamente alle note scritte del 14.2.2025 del ricorrente e del 17.2.2025 della resistente, con il quale hanno raggiunto un accordo per il bonario componimento della causa alle seguenti condizioni: versamento a carico del padre direttamente ai figli della somma mensile di euro 745,00 omnicomprensiva a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
rinuncia della sig.ra CP_1 al mantenimento per sé; impegno a trasferire ai figli la piena proprietà dell'immobile sito in via
Casilina Sud in Cassino;
liquidazione del ricorrente in favore dei figli.
A seguito di rinvio per la verifica del rispetto delle condizioni dell'accordo, all'udienza odierna, sostituita da scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione. Così ripercorsa la vicenda processuale, ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti con l'accordo transattivo rispettivamente depositato il 14.2.2025 e il 17.2.2025 siano conformi alla legge e, oltretutto, non può non tenersi conto, al riguardo, della maggiore età dei due figli nati dal matrimonio delle odierne parti.
Con note scritte per l'udienza del 17.9.2025 il ricorrente e la resistente hanno rappresentato che il notaio interpellato per la stipula dell'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in
Cassino e censito al Foglio 36, p.lla 364, sub. 2 (abitazione) e Foglio 36, p.lla 364, sub 17 (cantina), avrebbe riferito dell'impossibilità di procedere alla stipula stessa sulla base del verbale di udienza del
19.2.2025.
Il ricorrente, quindi, senza opposizione della resistente, ha chiesto ordinarsi o autorizzarsi le parti a procedere al trasferimento nei termini indicati nell'accordo.
Trattasi, però, di pronuncia non consentita nel presente giudizio.
Se è vero, infatti, che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 21761/2022) le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657
c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, tale precisazione attiene agli effetti dell'accordo e alla sua attitudine a costituire titolo per la trascrizione.
Nulla impedisce, però, alle parti, autonomamente nell'esercizio della piena propria autonomia negoziale, di disporre il trasferimento nei termini concordati in sede di giudizio di divorzio.
Il Tribunale, quindi, non può che prendere atto e recepire l'accordo delle parti, senza ordinare alle stesse di tenere una condotta negoziale. La composizione bonaria del giudizio impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza 3058/2008 del Tribunale di Cassino, prende atto delle condizioni concordate tra le parti: versamento a carico del padre direttamente ai figli della somma mensile di euro 745,00 omnicomprensiva a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
rinuncia della sig.ra CP_1 al mantenimento per sé; impegno a trasferire ai figli la piena proprietà dell'immobile sito in via
Casilina Sud in Cassino;
liquidazione del ricorrente in favore dei figli delle polizze di cui all'accordo conciliativo.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cassino, lì 17/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711/2024 R.G. vertente
TRA
, , parte rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
VITO MARCELLO RICORRENTE
E
, , parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SERA MANLIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.2024, ha allegato che con sentenza 3058/2008 del Parte_1
Tribunale di Cassino era stata pronunciata sentenza di divorzio tra il medesimo e Controparte_1 con la quale erano state accolte le domande congiunte delle parti, di seguito trascritte:
“- l'esercizio della potestà genitoriale (sui figli il 09/03/1999 Cassino e nato il Per_1 Per_2 16/04/2002 Cassino) è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi sui figli minori (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente); - I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori;
- in ogni caso i figli avranno la loro residenza stabile presso la madre in Cassino Via Casilina Sud (FR); - in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: - Entrambi i ricorrenti chiedono il trasferimento ai figli nata il Persona_3
09/03/1999 e nato il [...] della nuda proprietà dell'immobile sito in via Casilina Persona_4
Sud in Cassino (FR), attualmente intestato a e a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno una tantum e la costituzione del diritto di usufrutto in favore della signora dell'appartamento sito in via Casilina Sud in Cassino (FR) e la costituzione del diritto di usufrutto in favore della signor del garage posto nel seminterrato sito in via Casilina Sud in Cassino (FR). - E' Parte_1 opportuno evidenziare che il Sig. purtroppo lavora per un'altra società con contratto di Pt_1 assunzione determinato della durata di un anno presso la ENSINGER Italia S.r.l. e percepisce uno stipendio di circa € 1.960,00 netti al mese anziché € 2.500,00 come dichiarato al momento della separazione. - Nonostante quanto sopra precisato, il sig. continuerà a farsi carico delle rate Pt_1 di circa € 700,00 relative al mutuo ipotecario, stipulato in data 24/06/1999 con l'Unicredit Italiano, pari a lire 160.000,000 più interessi (€ 82.633,10), per l'importo di un immobile ad uso civile abitazione in Via Casilina Sud (FR), dove stabilirono la loro residenza;
- il sig. continuerà a farsi carico, fino alle scadenze, di versare annualmente i premi per la Pt_1 polizza vita personale ( di € 3.000,00; la polizza per accantonamento fondi Parte_1
( ) di € 1.200,00; il sig. in data 06/04/2004 ha confluito tutti i risparmi in Persona_3 Pt_1
Per_ polizza a premio unico, che scadrà nell'anno 2020, per un totale di € 15.000,00 a favore di e
- Il Sig. continuerà a corrispondere all'altro genitore per il suo Persona_3 Pt_1
Per_ mantenimento la somma mensile di € 100,00 e € 600,00 per il mantenimento dei figli e , Per_1 più € 50,00 per adeguamento ISTAT, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione, (comprensive delle spese iniziali per l'acquisto di libri, tute, zaini, diari ecc… da effettuarsi all'apertura dell'anno scolastico, nonché delle spese per gite o uscite didattiche organizzate dalla scuola), le spese relative ad attività extra scolastiche ( corsi di lingua straniera od altro ) e sportive scelte dai bambini stessi ( conformi alle aspirazioni dei figli ed alla propensione di ognuno per una determinata attività); ed ancora il
50% per spese straordinarie dell'immobile e condominiali”.
Successivamente, erano occorse modifiche delle condizioni patrimoniali delle parti, rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970. In particolare, esso ricorrente aveva contratto secondo matrimonio con , dal quale Controparte_2 era nata una terza figlia, minore, nata a [...] in data [...], di anni 13 al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Inoltre, i figli e nel frattempo, erano diventati economicamente autosufficienti, poiché, Per_1 Per_2 per la precisione:
a) , C.F. , nata il [...] a [...], diplomatasi con la Persona_3 C.F._3 maturità Classica nel giugno del 2017, frequentava l'Università di Cassino, Facoltà di Lettere, ultimo anno del corso triennale, con previsione di ultimazione nel 2025 e lavorava altresì presso attività commerciale sita in Cassino denominata VINTAGE-IN;
b) , una volta diplomatosi in Cassino, in data 28 giugno 2021 aveva iniziato a lavorare Persona_4 presso attività commerciale di ristorazione sita in Cassino denominata “Naturalmente Nacci”, ove tuttora lavorava con qualifica di chef.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso domandando revocarsi ogni statuizione, contenuta nella sentenza 2058/2008 del Tribunale di Cassino, che prevedesse il pagamento da parte sua di somme in favore della ex coniuge e la conferma, per il resto, delle condizioni di divorzio.
Si è costituita domandando respingersi il ricorso e chiedendo, in via Controparte_1 riconvenzionale, ordinarsi a l'esibizione della documentazione attestante Parte_1
l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi a suo carico previsti nel ricorso per separazione consensuale e ribaditi nel ricorso congiunto per il divorzio.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato accordo transattivo, allegato rispettivamente alle note scritte del 14.2.2025 del ricorrente e del 17.2.2025 della resistente, con il quale hanno raggiunto un accordo per il bonario componimento della causa alle seguenti condizioni: versamento a carico del padre direttamente ai figli della somma mensile di euro 745,00 omnicomprensiva a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
rinuncia della sig.ra CP_1 al mantenimento per sé; impegno a trasferire ai figli la piena proprietà dell'immobile sito in via
Casilina Sud in Cassino;
liquidazione del ricorrente in favore dei figli.
A seguito di rinvio per la verifica del rispetto delle condizioni dell'accordo, all'udienza odierna, sostituita da scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione. Così ripercorsa la vicenda processuale, ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti con l'accordo transattivo rispettivamente depositato il 14.2.2025 e il 17.2.2025 siano conformi alla legge e, oltretutto, non può non tenersi conto, al riguardo, della maggiore età dei due figli nati dal matrimonio delle odierne parti.
Con note scritte per l'udienza del 17.9.2025 il ricorrente e la resistente hanno rappresentato che il notaio interpellato per la stipula dell'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in
Cassino e censito al Foglio 36, p.lla 364, sub. 2 (abitazione) e Foglio 36, p.lla 364, sub 17 (cantina), avrebbe riferito dell'impossibilità di procedere alla stipula stessa sulla base del verbale di udienza del
19.2.2025.
Il ricorrente, quindi, senza opposizione della resistente, ha chiesto ordinarsi o autorizzarsi le parti a procedere al trasferimento nei termini indicati nell'accordo.
Trattasi, però, di pronuncia non consentita nel presente giudizio.
Se è vero, infatti, che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 21761/2022) le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657
c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, tale precisazione attiene agli effetti dell'accordo e alla sua attitudine a costituire titolo per la trascrizione.
Nulla impedisce, però, alle parti, autonomamente nell'esercizio della piena propria autonomia negoziale, di disporre il trasferimento nei termini concordati in sede di giudizio di divorzio.
Il Tribunale, quindi, non può che prendere atto e recepire l'accordo delle parti, senza ordinare alle stesse di tenere una condotta negoziale. La composizione bonaria del giudizio impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza 3058/2008 del Tribunale di Cassino, prende atto delle condizioni concordate tra le parti: versamento a carico del padre direttamente ai figli della somma mensile di euro 745,00 omnicomprensiva a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
rinuncia della sig.ra CP_1 al mantenimento per sé; impegno a trasferire ai figli la piena proprietà dell'immobile sito in via
Casilina Sud in Cassino;
liquidazione del ricorrente in favore dei figli delle polizze di cui all'accordo conciliativo.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cassino, lì 17/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi