TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 520/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe,
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola TE C.F._1
DERIU (C.F. ) C.F._2
- attrice -
e
(C.F. ), (C.F. P_ C.F._3 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Norina SCORZA (C.F. ) C.F._6
- convenuti -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.4.2021, ha TE
convenuto , e al fine di P_ Parte_2 Parte_3
ottenere: 1) la declaratoria della nullità del contratto di donazione del terreno sito in
Tortora (CS), alla Località Poiarelli, identificato catastalmente al Foglio 40, p.lla 691,
giusta atto per Notaio del 28.6.2016 (Rep. n. 58.120, Racc. n. 23.217); 2) Per_1
l'accertamento del proprio acquisto della proprietà sul medesimo immobile per usucapione, avendovi esercitato un possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto;
3)
in via subordinata, la condanna dei convenuti in solido al rimborso delle somme spese a titolo di oneri, imposte e tasse afferenti al predetto immobile ed al pagamento dell'indennità per le migliorie apportate.
Ha, in particolare, dedotto che:
- mediante la stipula del predetto atto notarile, i convenuti e P_
avevano inteso trasferire gratuitamente, in favore di loro Parte_2
figlio, la piena proprietà dell'immobile per cui è causa, Parte_3
dichiarando espressamente di aver esercitato su di esso un possesso ultraventennale, pacifico e indisturbato, utile ai fini dell'usucapione, ma di non poter esibire alcun titolo in quanto l'usucapione non era stata accertata in via giudiziale;
- il Notaio aveva rilevato, in sede di stipula del rogito, che Per_1
l'immobile risultava catastalmente intestato a (deceduta il Persona_2
12.2.2004) e, pertanto, aveva eseguito la relativa annotazione con riserva e senza pregiudizio nei confronti dei terzi;
- il predetto contratto di donazione è, però, nullo per difetto di causa ex art. 1325
cod. civ., per difetto di legittimazione dei convenuti a disporre del bene donato ex
2 art. 771 cod. civ. e, per di più, è stato redatto in violazione del principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cod. civ. e degli artt. 1158 e 1559 cod.
civ.;
- infatti, e a differenza di quanto falsamente P_ Parte_2
dichiarato nell'atto di donazione, non hanno mai esercito alcun possesso sull'immobile apparentemente donato, che, invece – contiguo ed unito a quello censito al Foglio 40, p.lla 690, nella titolarità dell'attrice – è da costei posseduto, in modo pacifico, ininterrotto e indisturbato, da oltre trent'anni, mediante la sua coltivazione, manutenzione e pulizia, la costrizione di manufatti per il ricovero di attrezzature agricole ed animali, la realizzazione di migliorie ed il versamento dei relativi tributi;
1.3. – Si sono costituiti , e i quali P_ Pt_2 Parte_3
hanno chiesto di rigettare le domande per inammissibilità ed infondatezza e di accertare la validità e l'efficacia della donazione de qua.
Hanno, in particolare, eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva di rispetto alla chiesta TE
declaratoria di nullità contrattuale, non essendo proprietaria dell'immobile per cui
è causa;
- nell'ipotesi di riconoscimento della nullità negoziale, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riferimento alla domanda di usucapione, da rivolgere nei confronti dell'effettivo proprietario;
- la validità ed efficacia dell'atto di donazione perché i donanti, al momento della stipulata, avevano già acquistato per usucapione il bene che intendevano trasferire gratuitamente;
3 - l'inammissibilità della domanda di usucapione in quanto proposta in termini di mera accessorietà e, comunque, la sua infondatezza perché, come detto, il bene è
stato usucapito dai donanti.
1.4. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, cod. proc. civ.
Da sottolineare che, a fronte delle eccezioni dei convenuti di difetto di legittimazione attiva rispetto alla declaratoria di nullità della donazione e di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione, l'attrice, con la prima memoria, ha ulteriormente dedotto che:
- ella e sua sorella convenuta ( ), quali uniche figlie di P_ [...]
erano le sole chiamate all'eredità di quest'ultima; Per_2
- l'attrice ha accettato tacitamente l'eredità della madre esercitato il possesso uti
dominus sul terreno per cui è causa, compreso nell'asse ereditario.
1.5. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Controparte_2
, e e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice.
Infine, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1. – La domanda di usucapione proposta da parte attrice è infondata.
2.1.1. – Essa è ammissibile e va esaminata, per ragioni di ordine logico,
prioritariamente, non ravvisandosi nell'atto introduttivo un vincolo di accessorietà
rispetto alla domanda di annullamento.
Invero, la formula di apparente collegamento tra le due domande (“per l'effetto”)
utilizzata nelle conclusioni dell'atto di citazione è soltanto “di stile”, nel senso che non corrisponde alla reale volontà della parte di subordinare il vaglio giudiziale sulla richiesta di usucapione all'accoglimento della domanda di nullità contrattuale. Infatti,
4 dalla lettura dell'atto introduttivo si ricava la centralità, nella prospettazione difensiva,
del possesso esclusivo del terreno da parte dell'attrice e la conseguenziale proposizione di due domande principali (nullità della donazione e usucapione), ponendo un chiaro vincolo di subordinazione (al rigetto della domanda di usucapione) soltanto per la terza domanda (rimborso spese e indennità per le migliorie).
2.1.2. – Nel merito, la domanda di usucapione va rigettata.
È documentalmente dimostrato ed incontestato che il terreno per cui è causa,
identificato con la particella 691 del Fogli 40 del Catasto Terreni del Comune di
Tortora, deriva dal frazionamento del 19.6.1991 della particella 410, nella titolarità di
, madre di e , deceduta il 12.2.2004 (cfr. atto Persona_2 _1 P_
di frazionamento allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, cod. proc. civ. dei resistenti).
Più specificamente, l'originaria particella 410 è stata frazionata nelle particella 690 e
691. Pochi mesi dopo, con atto per Notar di Scalea del 17.10.2025, Per_3
ha donato (tra l'altro) la particella 690 alla figlia . Persona_2 TE
Appare, poi, verosimile – alla luce delle deposizioni dei testi e Controparte_2
e delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di Testimone_3 TE
interrogatorio formale – che il terreno sia stato frazionato dalla proprio per Per_2
dividerlo tra le due figlie, anche se la parte destinata a è rimasta nella P_
titolarità della madre fino al suo decesso il 12.2.2004.
Infatti, ha dichiarato di avere appreso, in ambito familiare, Controparte_2
direttamente dalla zia , che costei aveva frazionato il terreno in due Persona_2
parti per cederne una a ciascuna delle sue figlie, anche se, per problemi di liquidità,
non aveva stipulato l'atto pubblico di donazione. P_
5 Anche il teste commercialista di fiducia della , ha raccontato, sia Tes_3 Per_2
pur in termini più generali, che la sua cliente gli aveva manifestato la volontà di dividere il terreno tra le due figlie.
Infine, in sede di interrogatorio formale, la stessa ha ammesso che sua TE
sorella non era voluta andare a Scalea per stipulare l'atto di donazione, anche P_
se ha affermato di non conoscerne le ragioni. Ha, quindi, implicitamente riconosciuto che il programma della madre era quello di dividere il terreno tra le due figlie.
In questo contesto, devono essere valutate le opposte affermazioni delle parti in ordine al possesso della particella 691 alle luce delle dichiarazioni testimoniali assunte.
In particolare, il teste ha riferito che il fondo è interamente Testimone_1
recintato ed è accessibile attraverso un unico cancello.
Anche il teste a dichiarato che, nel terreno originariamente appartenente CP_2
alla zia e, poi, formalmente frazionato, è possibile entrare attraverso un unico Per_2
cancello. Il che significa che il fondo è effettivamente recintato.
Più generiche e titubanti e, per questo, misuvalenti sono le dichiarazioni del teste il quale, pur affermando l'esistenza di una recinzione, ha sostenuto Testimone_2
(senza certezza) che era limitata ad un solo lato (“se non ricordo male il terreno è
recintato da un solo lato”).
Ad ogni modo, è pacifico tra le parti che le due particelle contigue, 690 e 691, non sono fisicamente separate in alcun modo, che esse costituiscono di fatto ancora un unico fondo e che la recinzione di cui si parta è quella dell'intero fondo.
In questo quadro, gli elementi probatori indicativi del possesso esclusivo, dedotto da ciascuna delle parti, sono equivoci e poco significativi.
6 La teste è stata l'unica a prospettare una distinzione approssimativa tra le CP_2
due particelle: più pianeggiante la parte utilizzata da , una vallata quella nella _1
disponibilità di . P_
Tuttavia, la medesima teste ha descritto l'attività compiuta da insieme al P_
marito come mera “pulizia” del medesimo terreno, aggiungendo che ella aveva talvolta accompagnato ivi per fare delle passeggiate o “per trovare cicorie”. P_
Analogamente, i testi e hanno riferito l'attività compiuta _1 Tes_3
da , insieme al marito (fino a che è stato in vita), come semplice TE
“pulizia” del terreno. Hanno aggiunto che teneva delle galline, nonché TE
(secondo il solo teste ) altri piccoli animali e (per un periodo limitato) _1
maiali. Il teste a, inoltre, precisato che dal 2000 al 2002 egli stesso teneva Tes_3
ivi alcun maiali su autorizzazione di . Neppure i predetti testi, tuttavia, TE
hanno descritto un'attività di coltivazione del fondo, a parte la potatura di una vigna tra il 2000 ed il 2002 da parte del marito di secondo il racconto reso da _1
. _1
In definitiva, l'attività di pulizia del terreno, la coltivazione di una vigna su una porzione circoscritta e per un periodo limitato ed il ricovero di alcuni animali non nel complesso circostanze indicative del dedotto possesso uti dominus, non avendo il significato di esclusione della madre (fino a che è stata invita) o della sorella P_
(parimenti chiamata all'eredità della madre).
Ma ciò che comunque impedisce di trarre dalle illustrate deposizioni elementi decisivi in favore di è l'assoluta incapacità dei testi di distinguere le due TE
particelle. Non è dato sapere, quindi, se l'attività compiuta da , secondo TE
le deposizioni e riguardasse anche la particella per cui è _1 Tes_3
causa (la 691).
7 Ancora, , nel suo interrogatorio formale, ha dichiarato che “dopo l'atto TE
del 1991 mia madre si è ammalata e sul terreno andavamo io e mio marito”. Ha, quindi,
ammesso che almeno fino al 1991 si occupava materialmente del suo Persona_2
fondo per intero, sicché l'attrice almeno fino a questo momento certamente non si era impossessata della parte censita con la particella 691.
Successivamente, l'attività di , come descritta dai testi e TE _1
è stata limitata e, quindi, non incompatibile con la tolleranza della madre Tes_3
fino alla sua morte (il 12.2.2004).
In ogni caso, tra il 1991 (anno in cui la ha cessato di recarsi sul fondo) ed il Per_2
2004 (anno del decesso della ) è trascorso un periodo di circa 13 anni, inferiore Per_2
al ventennio necessario per l'usucapione.
Al momento del decesso della , quindi, la particella 691 era ancora nel suo Per_2
patrimonio.
Inoltre – anche a prescindere dalla compatibilità dell'attività di con una TE
situazione di compossesso ereditario –, neppure dalla morte della proprietaria (il
12.2.2004) è maturato il ventennio utile ad usucapire prima dell'instaurazione del presente giudizio (con atto di citazione notificato da in data 8.4.2021) e TE
della costituzione di con comparsa depositata il 7.7.2021. P_
In conclusione, la domanda di usucapione proposta da è infondata per TE
difetto di prova del dedotto possesso esclusivo della particella 691 e, comunque, per difetto di prova di durata ventennale dell'asserito possesso.
2.2. – La domanda di nullità della donazione va rigettata per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, rectius carenza d'interesse ad agire ex art. 1421 cod. civ. in capo all'attrice.
8 Costei, infatti, soggetto terzo rispetto al predetto contratto, non ha dimostrato, come era suo onere, il concreto ed attuale interesse ad ottenere la declaratoria di nullità invocata
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 5/2/2020: “con riferimento alla domanda (o
all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti
l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si
invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la
sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”).
Invero, l'unico interesse dedotto atteneva all'asserito, ma non dimostrato, diritto di proprietà.
2.3. – Deve essere rigettata anche la domanda subordinata di condanna al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento per migliorie sia perché, come detto, è indimostrato il dedotto possesso della particella 691 sia perché non sono provate né le migliorie
(peraltro, dedotte solo genericamente) né le spese sopportate (nelle ricevute di pagamento per canone idrico prodotte non si rinvengono elementi di riferibilità alla particella 691, tenuto conto della titolarità in capo all'attrice della particela 690).
2.4. – Infine, la domanda dei resistenti di accertamento della validità ed efficacia del contratto di donazione del 28.6.2016, per la sua assoluta genericità, non rappresenta una riconvenzionale in senso proprio: essa non allarga in alcuna modo il thema decidendum
e, per quel che si comprende, si risolve in una mera reiterazione, con altre parola, della richiesta di rigetto della domanda attorea di nullità della donazione.
2.5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della controversia) per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €3.809,00
per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dei convenuti, con distrazione al loro procuratore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 18 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
10