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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona EL Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22059/2024 promossa da:
1) (alias , nata a [...] Parte_1 Persona_1
(Bolivia), in data 1° dicembre 1943, identificata con carta d'identità cilena n. , NumeroDi_1 residente in [...]n. 250, Jardín EL MA, Comune di IÑ EL MA (Cile);
2) , nata ad [...], in data [...], identificata con Parte_2 carta d'identità cilena n. , residente in [...]n. 250, Jardín EL MA, Comune di NumeroDiC_2
IÑ EL MA (Cile) (Allegato A) Parte_2
3) , nata a [...], in data [...], Parte_3 identificata con passaporto cileno N. residente a [...](Svizzera), rue François Numero_1
Bonivard, n. 8, 1201
tutti rappresentati e difesi, in virtù ELle procure alle liti congiunte telematicamente al presente ricorso
(Allegati A e B), dall'Avv. Fiorenzo MAino (C.F. ; fax 089/2756083; PEC: C.F._1
.salerno.it), EL Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliati Email_1 CP_1 presso il suo studio in 84126 Salerno, via Eugenio Caterina 14,
Ricorrenti Contro
in persona EL Ministro pro tempore Controparte_2
Resistente
Con l'intervento EL Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento EL ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti elencati ed identificati in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritti, e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, Controparte_2
a ogni altra Autorità amministrativa e comunque a ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative
e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione dei passaporti italiani. Con espressa rinuncia alla condanna alle spese EL giudizio, anche in caso di vittoria”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 [...]
, convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in CP_2 quanto tutti discendenti di (alias , cittadino Persona_2 Persona_3 italiano, nato a [...], in data [...] (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in Cile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino cileno e deceduto, in Cile, il 13.3.1960 (cfr. doc. in atti n. 3 e 4).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la sua Controparte_2 contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio e nulla opponeva per il riconoscimento ELla cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 4.02.25.
Con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 9.10.25 la difesa insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso;
all'esito la causa veniva trattenuta a decisione.
*****
I ricorrenti deducono che:
- Dall'unione ELl'avo (alias , con la Sig.ra Persona_2 Persona_3
nasceva , nata in data [...] Parte_4 Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 6)
- in data 16 ottobre 1924 (cfr. doc. in atti n. 5) avo (alias Persona_2 [...]
e la sig.ra contraevano matrimonio (cfr. doc. in Persona_3 Parte_4 atti n. 5); - contraeva matrimonio con il sig. , in data Persona_4 Persona_5
28 dicembre 1942 (cfr. doc. in atti n. 7);
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva (alias Parte_1 [...]
, nata in [...] 1° dicembre 1943 (cfr. doc. in atti n. 8), odierna Persona_1 ricorrente
- (alias , in data 3.01.1964, Parte_1 Persona_1 contraeva matrimonio con il sig. (cfr. doc. in atti n. Persona_6
9);
- Dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figlie: , Parte_3 nata in data [...], , nata in data [...] Parte_2
(cfr. doc. in atti n.10 e 11), entrambe odierne ricorrenti
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio ELla cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea paterna, con interruzione femminile avvenuta in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento ELla cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza ELla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi ELl'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione EL presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi ELl'art. 1 ELla previgente L. n. 555 EL 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge ELlo Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 ELla medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella EL marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza EL vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 EL 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELla appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici ELle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi ELla Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente ELla donna la perdita ELla cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento ELl'uomo e ELla donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita ELla cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà ELl'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto EL matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione ELla cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 ELla Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 ELla Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi ELla protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o EL diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico EL matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà ELla donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità EL legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 EL 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche ELl'art. 1, n. 1, ELla legge EL 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, ELla legge n. 555 EL 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto ELla cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia ELla unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma EL diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore ELla cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo EL 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto ELlo status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici ELle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita ELla cittadinanza da parte ELla donna in conseguenza EL matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini ELla eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito ELle predette decisioni ELla Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze ELla declaratoria di illegittimità costituzionale ELle norme appena esaminate ELla legge EL 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore ELla
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 EL
2009 ove si legge che “per effetto ELle sentenze ELla Corte costituzionale n. 87 EL 1975 e 30 EL
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 ELla legge n. 555 EL 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi ELl'art. 219 ELla legge n. 151 EL 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere EL vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, in violazione EL principio fondamentale ELla parità tra i sessi e ELl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale ELl'efficacia ELla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio EL 1948 non impedisce il riconoscimento ELlo
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto ELla rinuncia EL richiedente. In applicazione EL principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla legge n. 555 EL 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione ELlo "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza ELla legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni ELla Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore ELla Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) ELla cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima EL 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore ELla legge n. 555 EL 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere EL vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione EL principio fondamentale ELla parità tra i sessi e ELl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29
Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore ELla costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'avo (alias , cittadino Persona_2 Persona_3 italiano, nato a [...], in data [...] (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in Cile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino cileno trasmetteva la cittadinanza alla figlia (cfr. doc. in atti n. 6) e che la cittadinanza perduta Persona_4 da costei a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione - in ossequio alla dichiarazione di illegittimità
Costituzionale ELl'art. 1 n. 1 ELla L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983) - alla figlia e odierna ricorrente - alias – (cfr. doc. in atti Parte_1 Persona_1
n. 8) e da questa a tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 11 e 12)
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura ELl'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, ELl'operatività ELla giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno EL criterio di trasmissione unicamente maschile e ELla disposizione che prevedeva la perdita ELla cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte EL dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità ELla controversia e la mancata opposizione da parte ELla pubblica amministrazione..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , Parte_1
(alias nata a La Paz (Bolivia), in [...] 1° dicembre 1943, Persona_1
, nata ad [...], in data [...] e Parte_2 [...]
, nata a [...], in data [...] il diritto al Parte_3 riconoscimento ELla cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno