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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Il Tribunale Ordinario di Oristano, Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa UE IG Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. ND TT Giudice estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21-1/2025 r.g.
ricorrente
con sede legale in Piazza Regina Margherita, n. 3 – 09076 Sedilo (OR), Parte_1
C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
RI LO del Foro di Cagliari, con studio in Via P. da Palestrina n. 60 – 09129 Cagliari, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso.
Visto il ricorso ex art. 37 CCII depositato in data 13 giugno 2025 per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
Ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società la sede legale nel circondario;
Esaminati i documenti allegati al ricorso e le informative acquisite d'ufficio;
Sentita la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Quanto ai presupposti soggettivi:
1 La società ricorrente riveste la qualità di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. Parte_1
2195 c.c., essendo iscritta al Registro delle Imprese e avendo per oggetto sociale, fra l'altro, la gestione di strutture turistico-ricettive.
Sussiste la legittimazione in proprio dell'istante ex art. 37, comma 2, CCII, che prevede la possibilità per il debitore di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
La società supera pacificamente le soglie dimensionali per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 14/2019, grava infatti sul debitore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali.
Nel caso di specie, la società presenta uno stato passivo patrimoniale di € 1.765.457, superando ampiamente la soglia dei debiti di € 500.000 prevista dalla normativa.
Quanto al presupposto oggettivo:
Il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII risulta pacificamente integrato. Come precisato dalla giurisprudenza di merito, il presupposto oggettivo dell'insolvenza si distingue sia dalla momentanea illiquidità sia dalla semplice crisi, configurandosi come incapacità dell'impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni in maniera non transitoria.
Nel caso di specie, lo stato di insolvenza emerge chiaramente da una pluralità di elementi convergenti:
1. La società ha riconosciuto espressamente di trovarsi "in stato di crisi finanziaria irreversibile e non è più in grado di ultimare il progetto e adempiere le obbligazioni assunte";
2. La risoluzione del contratto di finanziamento comunicata dal Banco di Sardegna in data
02/07/2024, con conseguente precetto per € 1.281.477,08 notificato in data 19/05/2025;
3. L'iscrizione nella centrale CRIF e nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, che ha precluso l'accesso a nuovi finanziamenti;
4. L'impossibilità di completare il progetto edilizio nonostante i lavori fossero stati realizzati per oltre l'80%, a causa della mancata erogazione dell'ultima tranche del finanziamento pari al 20%;
5. L'inattività della società, che "per l'incompiuta opera non ha mai potuto esercitare alcuna attività per la quale è stata costituita";
pag. 2 di 5 6. I vani tentativi di reperire nuovi soci per l'apporto dei capitali necessari all'ultimazione delle opere.
Quanto alla soglia minima dei debiti:
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera ampiamente la soglia minima di € 30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, risultando pari a € 1.765.457. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara pertanto
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF Parte_1 P.IVA_1 con domicilio in piazza Margherita Sedilo;
nomina il dott. ND TT Giudice Delegato per la procedura nomina la dottoressa Maria Laura Cugurullo Curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
pag. 3 di 5 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno
4.3.26 ad ore 11.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 25.11.25
pag. 4 di 5 Il Giudice estensore
ND TT
pag. 5 di 5
La Presidente
UE IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Il Tribunale Ordinario di Oristano, Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa UE IG Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. ND TT Giudice estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21-1/2025 r.g.
ricorrente
con sede legale in Piazza Regina Margherita, n. 3 – 09076 Sedilo (OR), Parte_1
C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
RI LO del Foro di Cagliari, con studio in Via P. da Palestrina n. 60 – 09129 Cagliari, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso.
Visto il ricorso ex art. 37 CCII depositato in data 13 giugno 2025 per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
Ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società la sede legale nel circondario;
Esaminati i documenti allegati al ricorso e le informative acquisite d'ufficio;
Sentita la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Quanto ai presupposti soggettivi:
1 La società ricorrente riveste la qualità di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. Parte_1
2195 c.c., essendo iscritta al Registro delle Imprese e avendo per oggetto sociale, fra l'altro, la gestione di strutture turistico-ricettive.
Sussiste la legittimazione in proprio dell'istante ex art. 37, comma 2, CCII, che prevede la possibilità per il debitore di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
La società supera pacificamente le soglie dimensionali per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 14/2019, grava infatti sul debitore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali.
Nel caso di specie, la società presenta uno stato passivo patrimoniale di € 1.765.457, superando ampiamente la soglia dei debiti di € 500.000 prevista dalla normativa.
Quanto al presupposto oggettivo:
Il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII risulta pacificamente integrato. Come precisato dalla giurisprudenza di merito, il presupposto oggettivo dell'insolvenza si distingue sia dalla momentanea illiquidità sia dalla semplice crisi, configurandosi come incapacità dell'impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni in maniera non transitoria.
Nel caso di specie, lo stato di insolvenza emerge chiaramente da una pluralità di elementi convergenti:
1. La società ha riconosciuto espressamente di trovarsi "in stato di crisi finanziaria irreversibile e non è più in grado di ultimare il progetto e adempiere le obbligazioni assunte";
2. La risoluzione del contratto di finanziamento comunicata dal Banco di Sardegna in data
02/07/2024, con conseguente precetto per € 1.281.477,08 notificato in data 19/05/2025;
3. L'iscrizione nella centrale CRIF e nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, che ha precluso l'accesso a nuovi finanziamenti;
4. L'impossibilità di completare il progetto edilizio nonostante i lavori fossero stati realizzati per oltre l'80%, a causa della mancata erogazione dell'ultima tranche del finanziamento pari al 20%;
5. L'inattività della società, che "per l'incompiuta opera non ha mai potuto esercitare alcuna attività per la quale è stata costituita";
pag. 2 di 5 6. I vani tentativi di reperire nuovi soci per l'apporto dei capitali necessari all'ultimazione delle opere.
Quanto alla soglia minima dei debiti:
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera ampiamente la soglia minima di € 30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, risultando pari a € 1.765.457. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara pertanto
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF Parte_1 P.IVA_1 con domicilio in piazza Margherita Sedilo;
nomina il dott. ND TT Giudice Delegato per la procedura nomina la dottoressa Maria Laura Cugurullo Curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
pag. 3 di 5 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno
4.3.26 ad ore 11.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 25.11.25
pag. 4 di 5 Il Giudice estensore
ND TT
pag. 5 di 5
La Presidente
UE IG