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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1767/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1767 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il giorno 8 aprile 1985 (c.f. entrambi sia in Parte_2 C.F._2 proprio sia quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_1
(BG) il giorno 8 ottobre 2006 (c.f. tutti residenti in [...]
Cainarca n° 13, rappresentati e difesi dall'avv. Marco C. Impelluso del Foro di Milano (c.f. , C.F._4 fax n. 02.36577226), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrèe Cesareo in Como (CO) – Via
Milano n° 162 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-attori-
CONTRO con sede legale a Villa IA (CO) in Via Varesina n. Controparte_1
100 (P.IVA ),in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a [...] P.IVA_1 CP_2
(CO) il 03.06.1968 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Sabrina Apicella del Foro di Vicenza (C.F. – PEC CodiceFiscale_5
e dall'Avv. Alessandro Borghi del Foro di Como (C.F. Email_2 C.F._6
– PEC ed elettivamente domiciliata presso lo
[...] Email_3 studio di quest'ultimo in Como (CO) Via Giulini n. 10 (e telematicamente all'indirizzo pec fax 0444.1510112 Email_2
-convenuto-
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 C.F._7 residente in [...], p.e.c. Email_4
-convenuto contumace-
Oggetto: responsabilità da infortunio sul lavoro ex art. 26 co.IV d.lgs 81/2008– art. 2043 -2055 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7 ottobre 2024, il cui verbale è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
1). accertare e dichiarare la responsabilità solidale di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Villa IA (CO) – Via Varesina n° 100 ed nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 C.F._7 residente in [...] nella causazione dell'infortunio occorso il giorno 12 novembre 2011 al SI per tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa;
Parte_1
2). conseguentemente e per l'effetto, condannare Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Villa IA (CO) – Via P.IVA_1
Varesina n° 100, ed nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) residente in [...], in solido tra loro, a: C.F._7
a. risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli esponenti, come descritti in narrativa, nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria ed interessi c.d. “compensativi” per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute, dedotto quanto già corrisposto.
b. rifondere al SI la somma di € 7.900,00 chiesta in prestito alla Parte_1 Controparte_4 al fine di coprire l'esposizione debitoria causata dall'escussione della fideiussione da parte di Alba Leasing, oltre a tutte le spese e accessori connessi alla erogazione del prestito ed alla sua restituzione;
c. rifondere al SI le spese legali affrontate per il procedimento di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo notificato daAlba Leasing
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv.
Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti
In via istruttoria: A). Gli attori chiedono disporsi CTU volta a:
descrivere lo stato dei luoghi
descrivere le misure di protezione esistenti sul luogo
ricostruire la dinamica del sinistro
valutare la completezza del PSC rispetto alle modalità operative dei lavori da eseguire
valutare la completezza del POS rispetto alle modalità operative dei lavori da eseguire
valutare l'idoneità della misure di protezione collettiva a impedire il verificarsi del sinistro
valutare l'idoneità della misure di protezione individuale a impedire il verificarsi del sinistro Chiedono inoltre di autorizzare il CTU ad assumere informazioni, presso la Commissione interpelli del ministero del Lavoro, in ordine al rapporto tra misure di protezione collettiva e alle misure di protezione individuale in caso di lavori in quota, o quanto meno di tenere in considerazione
2 B). Gli attori chiedono di essere ammessi alla prova per testi, sui seguenti capitoli di prova tutti da intendersi anch'essi tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) prima dell'infortunio accaduto al SI , la famiglia passava molto tempo Parte_1 Pt_1 insieme, andando a fare gite e passeggiate durante i fine settimana, al mare o in montagna;
2) dopo l'infortunio, la famiglia ha smesso di fare gite e passeggiate durante i fine settimana, al mare o in Pt_1 montagna;
3) prima dell'infortunio, accaduto al SI , la famiglia andava spesso a cena al ristorante con Parte_1 Pt_1 amici;
4) dopo l'infortunio, la famiglia ha smesso di andare a cena al ristorante con amici;
Pt_1
5) dopo l'infortunio, il SI ha iniziato a dire a parenti e amici di sentirsi a disagio nello stare in Parte_1 mezzo alla gente;
6) dopo l'infortunio, il SI riferisce di affaticarsi anzitempo e di incontrare continue difficoltà Parte_1 motorie e di deambulazione, specialmente con la gamba sinistra;
7) successivamente al sinistro, per accudire il marito, la SIa ha dovuto rinunciare a vedere i Parte_2 propri genitori in Albania per due anni;
8) successivamente al sinistro, per accudire il marito, la SIa ha dovuto rinunciare a cercare un Parte_2 lavoro;
9) dopo aver visto il proprio padre nel letto dell'ospedale, sebbene fossero trascorsi già diversi giorni dall'infortunio, il piccolo diceva di aver iniziato a sognare il padre che cadeva di nuovo;
Persona_1
10) successivamente al sinistro, il piccolo aveva iniziato a chiedere ripetutamente quando suo padre Persona_1 sarebbe guarito e tornato come prima;
11) successivamente al sinistro, vedendo gli altri bambini insieme ai loro genitori, il piccolo aveva Persona_1 iniziato a chiedere quando suo padre sarebbe andato al parco a giocare al pallone con lui;
12) successivamente al sinistro, il piccolo aveva iniziato a chiedere con insistenza quando sarebbe Persona_1 potuto andare ancora al mare con i suoi genitori;
13) successivamente al sinistro, vedendo che il padre non riusciva a prenderlo in braccio, il piccolo Persona_1 aveva iniziato a dire che suo padre non lo voleva più;
14) successivamente al sinistro, a causa dell'assenza di reddito, i SIi e hanno Parte_1 Parte_2 dovuto rinunciare a fare regali di Natale al proprio figlio;
15) per lo stress dovuto alle conseguenze dell'infortunio, un giorno in cui doveva celebrarsi un'udienza del procedimento penale relativo all'infortunio, il SI tentò il suicidio. Parte_1
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
Nel merito, in via principale
- respingersi le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto CP_1 assolutamente infondate in fatto oltre che in diritto per tutte le ragioni dedotte dalla scrivente difesa nel corso dell'odierno giudizio oltre che per le risultanze emerse dall'istruttoria orale e ciò alla luce – anche - dell'efficacia extrapenale, nel presente giudizio civile, del giudicato di assoluzione pronunciato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza irrevocabile n. 3288/20 e, comunque, delle prove già raccolte per i medesimi fatti all'interno del giudizio penale n. 1390/14 R.G.N.R. definito con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 3288/20 e, comunque, degli elementi e delle circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. Nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle richieste avversarie, accertarsi, dichiararsi e quantificarsi il preponderante contributo causale del Sig. nella Parte_1 causazione dell'evento infortunistico de quo per tutte le ragioni di fatto e di diritto già esposte in atti e dedotte dalla scrivente difesa nel corso dell'odierno giudizio oltre che per le risultanze emerse dall'istruttoria orale e, comunque, in forza delle prove già raccolte per i medesimi fatti all'interno del giudizio penale n. 1390/14 R.G.N.R. definito con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 3288/20 della Corte
3 di Appello di Milano e, per l'effetto, ridursi in funzione di esso le somme che dovessero essere riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore di parte attrice;
In via riconvenzionale
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle richieste avversarie, accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e dedotte dalla scrivente difesa nel corso dell'odierno giudizio oltre che per le risultanze emerse dall'istruttoria orale, la concorrente e preponderante responsabilità colposa nella causazione dell'evento infortunistico de quo del Geom. (convenuto e terzo chiamato Controparte_3 contumace), con conseguente accertamento e determinazione del grado di responsabilità di quest'ultimo in relazione al verificarsi del fatto dannoso occorso al Sig. e, per l'effetto, condannare il Geom. Parte_1
a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto la stessa potrà Controparte_3 CP_1 essere chiamata a corrispondere agli attori in dipendenza della presente controversia a titolo di risarcimento danni derivanti dell'infortunio de quo (ivi comprese le somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione, interessi e spese legali). In ogni caso Con rifusione di spese (ivi comprese quelle generali e di CTU) e compensi professionali, oltre ad accessori di legge (IVA e C.P.A.).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 28 aprile 2021, e la moglie Parte_1
in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2 PE
(divenuto maggiorenne il giorno successivo al trattenimento in decisione della causa) convenivano in
[...] giudizio la società e il Geom. Controparte_1 Controparte_3 in qualità, rispettivamente, di committente e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al fine di sentire accertare la loro responsabilità solidale, ex art. dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs.
81/2008 ed artt. 2043 cc e 2055 cc (vds apg.27 citazione) nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso il
12.11.2011 ad e pertanto sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, Parte_1 patrimoniali e non, subiti, oltre rivalutazione ed interessi, oltre a due ulteriori voci, concernenti la somma di €
7.900,00 (e spese connesse) chiesta in prestito alla al fine di coprire l'esposizione Controparte_4 debitoria causata dall'escussione della fideiussione da parte di Alba Leasing, e le spese legali affrontate per il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla medesima Alba Leasing;
il tutto oltre spese di lite del presente giudizio, richieste con distrazione in favore del legale.
Deducevano infatti gli attori che il 12.11.2011 , mentre stava lavorando alla sostituzione del manto Parte_1 di copertura in cemento amianto del fabbricato sito a Villa IA (CO) in Via Varesina nr. 100, di proprietà della società - in forza di contratto di subappalto stipulato dal medesimo titolare CP_1 Pt_1 dell'impresa individuale “Erion Coperture di Mema Erion” con l'impresa la Fioranese, a sua volta appaltatrice nei rapporti con nell'atto di compiere alcune opere in lattoneria presso la falda est della CP_1 copertura, in prossimità del bordo esterno avrebbe calpestato un lucernario sfondandolo e pertanto, essendosi poco prima sganciato dal dispositivo di sicurezza individuale collegato ad una linea vita, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 3,5 metri, subendo gravi lesioni permanenti, una significativa inabilità temporanea, e la perdita della capacità lavorativa specifica, oltre ai danni morali subiti dallo stesso, dalla moglie e dal figlio minore.
Si costituiva, tempestivamente, il 2.7.2021, contestando Controparte_1 le conclusioni di parte attrice, da una parte, in diritto, in ragione della valenza preliminare del principio
4 concernente l'effetto preclusivo nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione (o comunque la preminente rilevanza), in questo caso pronunciata dalla Corte di Appello di Milano (n. 3288/20) per i medesimi fatti di causa;
dall'altra, in fatto, ravvisando l'esclusiva (o, in via subordinata, concorsuale) responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento, ed in ogni caso l'assenza di responsabilità per la committente alla luce degli specifichi obblighi e posizioni di garanzia previsti dalla normativa di settore in materia di infortunistica sul lavoro in cantieri “temporanei o mobili” quale quello del caso di specie.
In ogni caso veniva richiesta la chiamata in giudizio del Geom. in qualità di Controparte_3
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, già evocato da parte attrice, che nondimeno non si costituiva in giudizio nemmeno a seguito di chiamata di terzo e di cui pertanto veniva dichiarata la contumacia in data 7.1.2022, contestualmente alla concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc.
Esaminate le memorie ex art. 183 co.VI cpc, il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, con ordinanza del 18 novembre 2022 disponeva ampia istruttoria ammettendo la prova orale articolata da parte attrice, per quanto concerne i primi ventiquattro capitoli, e quella richiesta da parte convenuta, con due testi ciascuno, l'interpello del legale rappresentante di parte convenuta, nonché ordinando l'esibizione CP_2 ex art. 210 cpc a di polizza assicurativa contro gli infortuni, “ove ne fosse coperto al momento del Pt_1 sinistro di cui è causa” e ad in INAIL della documentazione in proprio possesso relativa al sinistro occorso a
Parte_1
In data 1 marzo 2023 si procedeva all'assunzione della prova testimoniale escutendo i testi (di Testimone_1 parte convenuta), (di parte attrice), e (tanto di parte attrice quanto CP_2 Testimone_2 Testimone_3 di parte convenuta). All'esito, con ordinanza del 1.4.2023 veniva conferita C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore con nomina del dott. in qualità di consulente tecnico d'ufficio, mentre veniva Persona_2 disattesa la richiesta di consulenza tecnica sullo stato dei luoghi e sulla dinamica.
Successivamente al deposito della ctu medica in data 16.11.2023 e finalmente acquisita il 31.1.2024 da INAIL la documentazione di riscontro all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc più volte richiesta (vds anche ordinanza del
30 dicembre 2023) rispetto cui il G.I. consentiva anche l'esercizio del contraddittorio (provvedimento
31.1.2024), con provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare del 14.2.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ne veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 7 ottobre 2024, nella quale occasione la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita, Controparte_1 tempestivamente.
Non risulta invece costituita l'altra parte convenuta, Geom. nonostante Controparte_3 documentata prova di invio in data 20/04/2021 all'indirizzo pec risultante Email_4 dal registro INI-pec.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, non rientrando la fattispecie tra le materie oggetto di mediazione, né avendo un valore di domanda inferiore ad € 50.000 che, solo, avrebbe determinato la necessità di previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3 co.I D.L. 132/2014.
III. Giova principiare, ai fini di un corretto inquadramento del giudizio, dalla considerazione che per i medesimi fatti di causa, e dunque per l'infortunio occorso a in Villaguardia il 12.11.2011 (in Parte_1 Controparte_1
5 qualità di socio accomandatario e delegato in materia antinfortunistica di all'epoca dei fatti) e Controparte_1
Geom. (quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Controparte_3 progettazione ed esecuzione) –oltre ai consiglieri dell'appaltatrice nelle more fallita ( Controparte_5 Pt_3
e - sono stati oggetto di accertamento penale in relazione ai reati di cui agli artt. artt. 113, 590
[...] Pt_4 commi 1, 2 e 3 c.p (aggravato ex art. 583 cp) e 2087 cc oggetto di tre gradi di giudizio e quattro pronunce dell'Autorità Giudiziaria, l'ultima delle quali, in appello (a seguito di annullamento in Cassazione con rinvio) ha sancito l'assoluzione degli imputati con la formula del “perché il fatto non costituisce reato” e contestuale revoca delle statuizioni civili (cfr. all. 6 Convenuta).
Secondo principio costante della giurisprudenza della Suprema Corte (vds recentemente Cass. n. 15296 del
31/05/2024) “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche”. Dunque senza assurgere a presupposto della decisione in sede civile, l'accertamento compiuto in sede penale costituisce antecedente rispetto al quale può il Giudice misurarsi, come al cospetto di una prova atipica, saggiando anche tramite il confronto con essa i risultati dell'istruttoria compiuta nella presente sede.
In sintesi, i profili di responsabilità mossi dalla pubblica accusa a (socio accomandatario e Controparte_1 delegato in materia antinfortunistica di erano l'omessa informazione all'impresa appaltatrice CP_1 la e più precisamente a , titolare dell'impresa individuale cui la Fioranese aveva CP_5 Parte_1 subappaltato i lavori) dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla non distinguibilità dei lucernai dal resto della copertura, la mancanza di protezioni collettive di cui all'art. 28 d.lgs
81/2008, e la mancata verifica dell'adempimento degli obblighi del coordinatore per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori.
I profili mossi invece al Geom. attenevano ad una carenza nella redazione del piano, che difettava di CP_3 previsioni in ordine al rischio di sfondamento dei lucernari, e soprattutto alla mancata verifica dell'effettiva realizzaizone delle prescrizioni contenute nel piano relative al rischio di caduta dall'alto (ad esempio l'intervenuta rimozione delle reti sopra i lucernari) e la previsione di dispositivi di protezione collettiva.
Tutti e tre i potenziali motivi di responsabilità di sono stati dal giudice penale ritenuti assenti, il primo CP_2 per acclarata impossibilità da parte di di essere al corrente della presenza dell'impresa di CP_2 Pt_1 contattata da solo la sera prima, e mai in precedenza stata nel cantiere di Via Varesina;
il secondo CP_5 in ragione della vagliata (alla luce delle disposizioni di legge ed in particolare del rapporto tra gli artt. 111 e 115
d.lgs 81/2008) non inquadrabilità alla stregua di condizione necessaria dell'esistenza di protezioni collettive in presenza di misure di protezione individuale adeguate;
il terzo per la non richiedibilità al committente, in presenza della figura del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, di verifica della materiale e regolare esecuzione dei compiuti del quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, essendo sufficiente la verifica che questi abbia redatto il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), e non anche l'effettivo contenuto dello stesso, diversamente richiedendosi al committente un'eccessiva ingerenza in ambiti estranei alle proprie conoscenze.
6 Quanto a quelli mossi a sono stati ritenuti inidonei ad esprimere una responsabilità penale CP_3 sostanzialmente per i medesimi motivi di cui al secondo profilo che precede, che muove da un vaglio di irrilevanza delle carenze di predisposizione di dispositivi collettivi in presenza di accertata adeguatezza di quelli individuali e sufficienza ad evitare il rischio di cadute dall'alto.
Snodo cruciale del pensiero logico giuridico che ha portato alla sentenza di assoluzione penale è la ricostruzione fattuale ivi compiuta nel senso dell'eccentricità, non prevedibilità e non prevenvabilità della condotta di consistita nell'essersi sganciato da dispositivo retrattile con cui era attaccato alla linea vita, Pt_1 ed averlo fatto in un'area pericolosa, esterna e quasi ai bordi del tetto, e nonostante l'avvenuta assenza, per rimozione, della rete di copertura posta sopra il lucernario. Tale condotta è stata considerata “imprudente e negligente” e “inseritasi come variante imprevedibile e non preventivabile” (vds pag.14 doc.6 . CP_1
IV. Rispetto a tali approdi in cui è consistito l'accertamento svolto in sede penale, l'istruttoria pur corposa che è stata compiuta nel presente giudizio civile non ha portato ad esiti distonici. Né le ricostruzioni delle due parti costituite si sono rivelate significativamente divergenti nella ricostruzione del sinistro.
Sul piano fattuale, risulta acclarata la condotta che ha portato a rimanere vittima del sinistro da Parte_1 cui sono scaturiti i significativi danni di cui chiede il risarcimento.
Come risultante dagli atti allegati al giudizio (vds in particolare docc. da 4 a 9 attorei), dalla corposa ricostruzione presente nelle sentenze penali, non contestate in fatto (docc. 82,84, 85 docc 6,8 Pt_1
, e corroborato dall'esame testimoniale svolto all'udienza del 1 marzo 2023 (vds verbale) CP_1
il 12.11.2011 era giunto per la prima volta al cantiere di VillaIA (CO), sulla copertura del Parte_1 fabbricato della per compiervi lavori di lattoneria su incarico della società in Controparte_1 Controparte_5 forza di contratto di (sub)appalto, mentre l'appalto era stato conferito dalla convenuta a Controparte_5
(società nel frattempo fallita) per la sostituzione della copertura in cemento amianto del fabbricato con una nuova copertura in lamiera di alluminio
Dopo aver trascorso la mattinata, per montarvi opere in lattoneria, in prossimità del bordo esterno, sulla falda est della copertura –cantiere in quota su cui erano presenti anche operai de , fra cui che CP_5 Tes_2 pure stavano svolgendo altro tipo di attività, senza disturbarsi-, imbragato con dispositivo di sicurezza individuale collegato ad una linea vita, prestatogli dal suddetto giunta l'ora di pranzo e pertanto sospesa Tes_2
l'attività per fare la pausa, non in quota dunque dovendo scendere tramite castello di accesso alla copertura posto dalla parte opposta della stessa, decideva di staccarsi dal dispositivo di sicurezza e recarsi, del tutto slegato, verso la scala di accesso. Nel compiere il percorso che lo separava da essa, tuttavia,
“involontariamente ed inconsciamente calpestava il lucernario posto nelle immediate vicinanze ove si trovava a lavorare provocandone lo sfondamento” (pag.9 doc.8 attoreo: inchiesta infortuni ASL Como n.
2011/170/OG/0159), così precipitando all'interno del capannone rovinando sul pavimento da un'altezza di oltre 3,5 metri, procurandosi gravi lesioni.
V. Sul piano dellle violazioni impiutate ai convenuti, si osservi quanto segue.
Le violazioni della normativa posta a tutela dei lavoratori individuate presso il cantiere dai Carabinieri di Lurate
Caccivio e i funzionari della Asl di Como a seguito di sopralluoghi e indagini, concernevano, quanto alla
7 committente (I) l'art. 26 comma 1, lettera b), e comma 3 primo periodo D. lgs 81/08, per non CP_1 aver fornito all'impresa affidataria informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori erano destinati ad operare, nonché sulle misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla propria attività e (II) l'rt. 93 comma 2 D. lgs 81/08 per avere omesso la verifica degli adempimenti di cui agli artt. 91 comma 1 e 92 comma 1, lettere a) e c) del D. lgs 81/08; quanto al geom. l'art. 91, comma 1 CP_6 del D. lgs 81/08 in combinato disposto con i punti 2.1.2 lett. d), 2.2.3 lettera c).
2.2.4 e 2.3.2. dell'allegato XV del D.lgs 81/08 in quanto il piano di sicurezza e di coordinamento relativo al cantiere avviato presso la risultava privo delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure, delle misure preventive e CP_1 protettive finalizzate, rispetto ai lavori in quota, alla prevenzione delle cadute dall'alto; (II) l'art. 92, comma 1, lettera a) del D. lgs 81/08 in quanto in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori non verificava l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, omettendo in particolare di verificare la predisposizione di una protezione dei lucernari per evitare cadute dall'alto; (III) l'art. 92, comma 1, lettera c) del D. lgs 81/08 in quanto, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ometteva di effettuare la cooperazione ed il coordinamento delle attività delle diverse imprese impegnate presso il cantiere, nonché di promuovere la loro reciproca informazione, con particolare riguardo al fatto che, la mattina dell'infortunio, il SI ed il suo collaboratore Parte_1 operavano su una copertura dalla quale si stava rimuovendo amianto senza avere i requisiti per farlo e senza alcuna specifica sorveglianza.
Il quadro normativo di riferimento in materia si dipana in alcuna delle specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'art. 15 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata "priorità" alle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale". In correlazione con tale disposizione l'art. 75 ("Obbligo di uso") del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da mezzi di protezione collettiva" (oltre che mediante il ricorso a "misure tecniche di prevenzione" e a "misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro"). Il successivo art. 90 ("Obblighi del committente o del responsabile dei lavori") prevede, al comma 1, che "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all'articolo 15". L'art. 111 del decreto ripropone poi, al comma 1, lettera. a), per i lavori da eseguirsi "in quota", il criterio della "priorità" delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
e, al comma 6, prevede che "il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...J. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati". L'art. 148, rubricato “lavori speciali” prevede che “prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
8 VI. Ciò premesso in punto ricostruzione fattuale e normativa, deve ritenersi, che la domanda non possa trovare accoglimento, per infondatezza nell'an, apprezzabile, quanto alla posizione di costituita, per un CP_1 duplice ordine di ragioni –ovvero: (A) carenza di responsabilità per l'assenza di misure di protezione collettiva,
e (B) abnormità del contegno del lavoratore costituente il c.d. rischio elettivo escludente l'altrui responsabilità,recessiva- e per Geom. contumace, unicamente per il secondo dei succitati profili. CP_3
Giova principiare dal profilo sub. A, in relazione alla specifica posizione di pur precisato che il CP_1 secondo risulta avere carattere assorbente.
Dal punto di vista normativo, e precipuamente in ordine alla presunta violazione delle disposizione di cui al d.lgs. 81/08 in materia antinfortunistica ritenute da parte attrice violate dagli odierni convenuti (con la precisazione che in sede civile allla pesona fisica, perosnale essendo la responasabilità penale, dunque CP_2 deve intendersi sostituita la persona giuridica), l'interpretazione che di esse va data è convergente con quella fatta propria da parte convenuta (a sua volta sovrapponibile, pur non integralmente, a quella dell'Autorità
Giudiziaria penale nella sentenza irrevocabile assolutoria.
L'art. 26 d.lgs. 81/08 sull'obbligo di informazione in capo al committente –quindi con riferimento alla convenuta costituita deve essere escluso in presenza di subappalto, essenzialmente in ragione CP_1 del principio della non opponibilità a terzi estranei al rapporto (quale il committente principale) degli effetti contrattuali del rapporto di subappalto (tra e : immediato precipitato è la non applicabilità CP_5 Pt_1 della disposizione richiamata –tra cui la previsione del comma 1 lett. B (“[il datore di lavoro] fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”) nei riguardi del committente in presenza di subappalto, poiché nei riguardi del subappaltatore deve essere ritenuto responsabile il sub-committente, in questo caso , non evocata in giudizio. CP_5
Inoltre dall'istruttoria –vds testimonianza ispettore del lavoro , verbale udienza del 1.3.2023, pag.4 Tes_3
“impresa Mema Convocata solo il giorno prima. Il era in sostituzione di un lattoniere che lavorava per la Pt_1
Fioranese”- ha trovato conferma la circostanza –già emersa durante l'accertamento penale- dell'omessa informazione al committente della presenza di in cantiere e dell'esecuzione di lavori da parte sua: per Pt_1 ra il primo giorno di presenza nel cantiere di Villaguardia, che era stata concordata solo la sera prima in Pt_1 sostituzione di un lavoratore interno a Fioranese dovutosi assentare (circostanza dichiarata dallo stesso Pt_1 parte civile, nel procedimento penale, udienza 11 novembre 2015, vds doc.85, e comunque non contestata nel presente giudizio).
L'art. . 93, comma 2, d.lgs. 81/08 sul dovere del committente di verificare l'adempimento degli obblighi da parte del nominato Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (“la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma
1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e)”) non può infatti trascendere in una verifica puntuale, da parte del committente, dei contenuti del PSC e dunque delle singole fasi progettuali ed operative del piano, diversamente translandosi in una integrale verifica, in seconda battuta, di aspetti tecnici la cui conoscenza non
è richiedibile ad un soggetto che per natura fa l'imprenditore e non il professionista tecnico ad hoc nominato ex ante o il preposto ad hoc per il controllo (ispettore del lavoro).
9 L'art. 115 del d.lgs. 81/08 sull'obbligo di predisposizione di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto non
è imputabile a che né doveva curare la predisposizione ed esecuzione di tali attività, né doveva CP_1 sovraintenderle, in presenza di un Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
VII. In ogni caso, e con rilievo dirimente anche in ordine all'assenza di responsabilità in capo a CP_3 rimasto contumace, occorre osservare che il complessivo contegno antecedente al sinistro tenuto da Pt_1
non può risultare invariante, ed anzi assume connotazione decisiva rispetto all'interpretazione dei
[...] principi giurisprudenziali in materia, ponendosi come esorbitante rispetto alle condotte rientranti nel perimetro dei primi, per come si dirà infra.
all'epoca del sinistro non era un lavoratore subordinato di una delle due parti convenute, era Parte_1 invece imprenditore titolare di impresa individuale (iscritta nel registro delle imprese artigiane, vds visura doc.4 attoreo) con due dipendenti sottoposti (vds allegato a contratto di subappalto “cantieri vari” stipulato il
30.4.2011 con , sub doc.5 attoreo) ed era anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e CP_5
Protezione (RSPP) della sua impresa (oltre che responsabile di cantiere: vds ibidem pag.8): deve pertanto presumersi che fosse pienamente a conoscenza della normativa antinfortunistica in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dovendola assicurare anche ai suoi dipendenti. Vieppiù avuto riguardo alla circostanza che il cantiere era in quota, trattandosi di copertura di tetto, e la specifica attività dell'impresa di cui era il titolare era proprio quella di realizzazione di coperture di tetti (vds “attività prevalente” indicata in visura camerale), come desumibile dalla denominazione stessa dell'impresa, “Erion Coperture di Mema Erion”.
Il giorno del sinistro stava compiendo l'attività indicatagli la sera prima (vds supra § VI) senza aver compiuto un preventivo accesso al cantiere, e senza aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza –obbligatorio per le imprese esecutrici, e dunque anche per la sua, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008, dunque senza aver compiuto una preliminare valutazione dei rischi specifici legati al lavoro da eseguire e preventiva adozione di misure contro il rischio di caduta dall'alto (previste dall'art. 89, comma 1, lett. h del d.lgs. 81/2008).
Si era recato in cantiere privo di dispositivo di protezione individuale (DPI), il dispositivo retrattile anti caduta, che invece, in base al lavoro che avrebbe dovuto effettuare –in quota, si ricorda, di un cantiere aperto- avrebbe dovuto quale lavoratore avere, e quale datore di lavoro destinare a se stesso (come ad ogni eventuale altro proprio sottoposto), nel rispetto dell'art. 77, comma 4, lett. d) del d.lgs. 81/2008 (alla stregua del quale “il datore di lavoro destina ogni DPI ad un uso personale”): la circostanza è incontestata, vds sul punto dichiarazioni n sede penale, pag.6 doc. 85) Pt_1
Per tale ragione, stante la necessità di dotarsi del dispositivo retrattile anti caduta –la cui valenza antinfortunistica lavorando in quota è intuitiva e lapalissiana, anche in difetto di qualsivoglia conoscenza della
[... norma in materia- aveva richiesto in prestito lo stesso a , dipendente dell'impresa appaltatrice Testimone_2
che glielo aveva prestato (vds doc. ibidem doc 85 dichiarazione e verbale 1.3.25 del Controparte_5 Pt_1 presente giudizio, pag.5, dichiarazione . Tes_2
Addirittura riferisce in sede penale di aver chiesto in prestito l'attrezzatura per l'aggancio in quanto la Pt_1 sua “l'aveva lasciata in macchina, avendogli riferito che “non c'era bisogno dell'attrezzatura di sicurezza su quel tetto”, e dunque acclarando una volta di più che non aveva minima contezza del luogo di lavoro, senza pertanto aver compiuto i preliminari accessi e valutazioni dei rischi specifici previsti da legge.
Si era poi sganciato dalla linea vita, in un punto distante dalla stessa, in cui non era né necessario, né opportuno staccarsi, sia perché abitualmente ci si stacca in prossimità della lina vita, sia perché è possibile, e più sicuro, abbandonare il lavoro in quota e scendere rimanendo sempre attaccati.
10 Che non vi fosse una necessità di staccarsi non è stato del resto provato da parte attrice nel presente procedimento, e l'Ispettore del Lavoro Alberio ha chiaramente rappresentato come “non necessariamente per andare al castello di accesso alla copertura si rendeva necessario sganciarsi dal dispositivo di protezione” (pag.
4 udienza del 01.03.2023); il teste d'altro canto, confermando il cap.5 di parte convenuta, ha confermato Tes_2 come “la scala di accesso alla copertura del capannone della si trovava nella porzione di Controparte_1 copertura ove non si trovavano lucernari e dove erano stati installati dei parapetti laterali”. Deve dunque desumersi con certezza l'esistenza di un'area sicura del tetto, con presenza di parapetti laterali, nella quale avrebbe potuto sganciarsi dal sistema di protezione, una volta raggiunta senza che il raggiungimento Pt_1 della stessa potesse comportare difficoltà o ostacoli che rendessero opportuno lo sgancio preventivo.
Risulta dunque acclarato, all'esito della disamina del compendio probatorio, costituito anche dalla prova costituenda emersa nel presente giudizio, che non abbia posto in essere il comportamento minimo Pt_1 diligente richiedibile nelle condizioni in cui si trovava –cantiere aperto in quota- non avendo fatto uso del dispositivo di protezione individuale, essendosi sganciato ancora in quota, anzitempo e senza alcuna spiegazione logica valida, senza attendere di avvicinarsi alla linea vita e al castello di accesso alla copertura;
pur sapendo di operare nei pressi di lucernari e che l'area sicura, in quanto priva degli stessi, si trovasse dall'altra parte della copertura;
e pur avendo consapevolezza di non conoscere esattamente lo stato dei luoghi, essendo il primo giorno in cantiere e non avendo svolto preventivi accessi, nonostante tenuto nella doppia veste di datore di lavoro (di due dipendenti, di cui uno dei due, , presente il giorno del sinistro, come dallo Testimone_1 stesso confermato: vds pag. 1 verbale 1.3.23) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). E pur conoscendo le specifiche insidie insite nei lavori di realizzazione di coperture di tetti, tale essendo la specifica “attività prevalente“ cui era preposta l'impresa di cui era titolare (vds supra medesimo §).
Ove avesse atteso il raggiungimento dell'area sicura del tetto per sganciarsi, non sarebbe stato vittima del sinistro per cui è causa, scendendo in sicurezza, poichè la linea vita gli avrebbe evitato il rischio della caduta anche in ipotesi di sfondamento del lucernario.
Da quanto precede si inizia a delineare la responsabilità di –che meglio verrà esposta infra- nell'aver Pt_1 posto in essere la condotta che ha portato alla verificazione del sinistro, e che si ritiene integrante il c.d. rischio elettivo idoneo ad assurgere a causa esclusiva dell'evento.
VIII. Ciò che, pertanto, a questo punto va acclarato è il rapporto -in termini di diversa incidenza, prevalenza, o attitudine all'esclusione- sulla causazione del danno, da una parte delle esposte imprudenze poste in essere dall'attore, dall'altra delle violazioni delle misure di protezione collettiva, tali queste ultime da incidere in termini di eventuale responsabilità esclusiva, o concorrrente -prevalente o residuale-, con le intuibili ripercussioni di cui agli artt. 1227 cc, rispettivamente primo e secondo comma.
Come detto, in ambito penale la sentenza della Corte di Appello n. 3288/2020 di assoluzione, tra gli altri di
(lato sensu, per quanto in questa sede rileva, e ha concluso per CP_2 CP_1 Controparte_3
l'irrilevanza delle carenze di predisposizione di dispositivi collettivi in presenza di accertata adeguatezza di quelli individuali e sufficienza ad evitare il rischio di cadute dall'alto.
La citata pronuncia, avente valore di giudicato penale, non estende tuttavia la medesima valenza anche in sede civile.
11 Si impone pertanto il necessario vaglio nella presente sede, facendo governo dei principi civilistici, non sovrapponibili a quelli penalistici, con la conseguente prospettiva di giungere a conclusioni potenzialmente diverse, financo opposte.
Due i corni dai quali deve svilupparsi il ragionamento giuridico, costituiti dagli approdi della giurisprudenza negli ambiti della responsabilità in materia antinfortunistica e di verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso.
Ebbene, in entrambi i casi l'esame dei principi dell'ordinamento induce a giungere ai medesimi approdi interpretando la realtà fattuale descritta alla luce dei principi dell'ordinamento.
IX. Quanto alla giurisprudenza in materia di responsabilità del datore di lavoro e del committente nell'ambito della sicurezza sul lavoro e di sinistri che si verificano in tale occasione, non è disconosciuto al Tribunale il complesso di pronunce che sancisce l'irrilevanza sotto il profilo causale (oltre che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto) dell'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento; sul presupposto che la ratio della normativa antinfortunistica sia quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.
Tuttavia tali esiti sono temperati dalla presenza di un'ipotesi di deroga all'irrilevanza della condotta colposa del lavoratore, quella del compimento da parte del lavatore di “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. Sez. L - Sentenza n. 798 del 13/01/2017).
Ove il comportamento del lavoratore abbia assunto i “caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza” il datore di lavoro è esonerato da responsabilità (Cass n. 27127 del 04/12/2013 e n. 8861 del
11/04/2013). Giovi richiamare, con specifico riguardo al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale anti-caduta, l'ulteriore recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 3282 del 11/02/2020) che ha “escluso la responsabilità del datore per l'infortunio occorso al dipendente che, reso edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra” (vds principio di diritto massimato).
Ebbene, la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio risulta ricadere proprio nell'eccezione confermativa del principio di diritto enunciato, vieppiù considerato che l'inopinabilità e l'esorbitanza posta in essere da isulta tanto più apprezzabile considerata la specifica esperienza maturata eminentemente nel Pt_1 campo della realizzazione di coperture di edifici (§ VII), il ruolo rivestito (non semplice lavoratore subordinato ma titolare dell'impresa individuale, datore di lavoro con alle dipendenze due operai (doc5.), e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la mancata conoscenza del cantiere –essendo il suo primo giorno-, l'assenza della predisposizione di un piano Operativo di Sicurezza e di una preliminare valutazione dei rischi, e la trascuratezza nel non portare con sé i propri dispositivi di protezione individuali, lasciati in auto e ritenuti pertanto superflui.
Il rilievo della serie di gravi negligenze dell'infortunato, rispetto alle carenze nei mezzi di protezione collettivi, si pone come un “segmento causale successivo” (Cass n. 23197 del 27/09/2018), del tutto separato da quelle, e tale da assorbirle integralmente nella causazione del sinistro, avendo cioè un'efficienza deterministica esclusiva.
12 X. La giurisprudenza in materia di verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso consente di giungere alle medesime conclusioni, laddove afferma che (ibidem, sent cit.) “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”.
Ebbene, applicando il ragionamento controfattuale al caso di specie, secondo il criterio della probabilità logica o baconiana, deve concludersi che anche nell'ipotesi in cui vi fosse stata la previsione di dispositivi di protezione collettiva, fosse stata compiuta la verifica dell'effettiva realizzaizone delle prescrizioni contenute nel piano relative al rischio di caduta dall'alto, e dunque fosse stata evitata persino la rimozione delle reti sopra i lucernari, nondimeno il comportamento posto in essere da , gravemente esorbitante rispetto a Parte_1 quello richiedibile all' “homo eiusdem condicionis ac professionis”, ciò, nondimeno, non avrebbe escluso il verificarsi dell'evento, secondo il criterio del "più probabile che non" calato nel concreto, poiché intervenuto come un evento del tutto anomalo ed eccezionale, rispetto alle carenze progettuali collettive, installandosi come segmento causale successivo e privando pertanto, le prime, del carattere di antecedente necessario dell'evento.
In altri termini, nel caso di specie, la ricostruita condotta di negli istanti che hanno preceduto il Parte_1 sinistro –rispetto a cui l'attore, cui comunque grava l'onere della prova, non è stato in grado di provare, financo allegare, uno sviluppo causale diverso, e sul punto risulta irrimediabilmente carente- è tale da portare a concludere che, anche ricostruendo (in applicazione del giudizio controfattuale) lo sviluppo delle azioni che hanno preceduto il sinistro ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, ovvero ipotizzando la piena conformità a legge dei mezzi di protezione collettivi, nondimeno il comportamento posto in essere dall'infortunato non avrebbe consentito di escludere il verificarsi, comunque, del sinistro, stante l'incomprensibilità e la rischiosità dell'azione di sgancio, immotivato, dal dispositivo anti-caduta, su un cantiere in quota, non preventivamente conosciuto, lontano dalla linea vita e nella porzione di copertura con presenza di lucernari e dunque con astratta maggiore possibilità di caduta.
Va evidenziata, a riguardo, la contraddittorietà del comportamento di tanto nel non aver utilizzato il Pt_1 proprio dispositivo di protezione individuale, lasciato in auto, salvo poi, una volta sul tetto, utilizzare in prestito quello di un altro lavoratore ( come da questi confermato all'udienza istruttoria del 1.3.23, pag.5 Tes_2 verbale), quanto nell'essersi sganciato dallo stesso nonostante perfettamente a conoscenza (vds doc.85 pag.17, dichiarazioni rilasciate dal medesimo nel giudizio penale, non smentite nel presente) della presenza di Pt_1 lucernari nei pressi dell'area della copertura su cui stava lavorando e della lontananza del punto di lavoro rispetto a quello di discesa (castello di accesso alla copertura); comportamenti questi tali da portare a concludere per la non escludibilità della verificazione del sinistro anche in ipotesi di sostituzione della condotta omissiva (astrattamente imputabile a committente –rectius, sub-committente, non parte del giudizio- e al
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Geom. con il comportamento CP_3
13 corrispondente richiesto nella circostanza e conforme ai principi e alle normative tecniche;
non vi è chi non veda, portando a parossistici, ma chiarificatori, estremi il concetto, che anche la presenza di ogni dispositivo di protezione collettiva non elude il rischio di verificarsi di sinistro sul lavoro nell'ipotesi in cui il lavoratore decidesse, estemporaneamente ed immotivatamente, di camminare sul cornicione del tetto privo di imbracatura. La circostanza, ovviamente non verificatasi nel caso di specie, non risulta tuttavia, ai (soli) fini dell'applicazione dei principi giuridici in materia di causalità omissiva, molto distante da quella accaduta, una volta attribuita –per le estese ragioni che precedono- la qualifica di eccezionalità, illogicità, e dunque imprevedibilità e imprevedibilità della condotta del singolo lavoratore.
XI. Per tali ragioni deve concludersi nell'individuare la condotta gravemente imperita dell'infortunato quale elemento che, secondo il giudizio controfattuale di probabilità logica, ha avuto efficienza deterministica esclusiva nella causazione dell'evento, a prescindere dall'esistenza di altre carenze/inadempimenti progettuali, organizzativi ed esecutivi.
Quanto precede consente di sussumere la fattispecie concreta oggetto di causa nella nozione di c.d. “rischio elettivo” che esclude l'applicazione del principio altrimenti non negoziabile (Cass. n. 8988 del 15/05/2020) di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e responsabilità datoriale, pur in presenza di condotta incauta del lavoratore (tale da non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento).
Risulta infatti nel caso di specie configurata quella situazione –qualificabile appunto quale rischio elettivo- che
(Cass. n. 3763 del 12/02/2021) è tale da “comportare la responsabilità esclusiva del lavoratore”, e che “sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”; si ha, ancora, rischio elettivo laddove si attui un
“comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa” (v. da ultimo Cass. n. 17917 del
20/7/2017).
Nel caso di specie risulta ex actis (vds dichiarazioni doc. 85 pag.9), senza che siano stati forniti elementi Pt_1 presuntivi in senso contrario, che si fosse sganciato dal dispositivo di sicurezza anzitempo ed Pt_1 immotivamente, e non per attività connesse al lavoro da compiersi, ma “per andare a mangiare, era mezzogiorno, per fare la pausa” (vds doc 85 e doc.9: dichiarazioni rese da l 21.9.2012 innanzi alla DTL di Pt_1
Como), e che dunque l'omissione della corretta sequenza comportamentale sia dovuta presumibilmente ad una fretta nel “soddisfare esigenze meramente personali” ed in ogni caso non dettata dalla necessità di dare esecuzione e dettami indicati in ambito lavorativo.
XII. Non sfugge a questo Tribunale l'esistenza di giurisprudenza di legittimità, in particolare una pronuncia abbastanza recente (Cass n. 18137 del 31/08/2020), che appare deporre in senso opposto (ed il cui principio di diritto si richiama per maggiore chiarezza: “In tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui debbano eseguirsi lavori al di sopra di "lucernai, tetti, coperture e simili" di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 81 del
2008, è obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva che, ai sensi dell'art. 15 dello stesso
14 decreto, hanno natura prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale, con l'unico esclusivo limite che la loro realizzazione risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, limite la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia”).
Ma non pare che le conclusioni cui giunge la citata sentenza in ordine all'obbligatorietà della predisposizione di misure di protezione collettiva (ed alla "priorità" rispetto a quelle di protezione individuale, ex art. 75 e 111
d.lgs 81/2008, e art. 148 con specifico riferimento all'ambito di esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili) minino le superiori valutazioni in ordine all'operatività del c.d. rischio elettivo, o in ogni caso dell'attitudine del comportamento del lavoratore ad assurgere a causa esclusiva dell'evento nel (solo) caso in cui abbia i caratteri dell'eccezionalità, della abnormità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute;
e ciò sulla base di tutte le considerazioni svolte in relazione al caso di specie che precedono, compiute rilevando gli specifici elementi fattuali emersi (esemplificativamente: specificità della qualità di non equiparabile a quella di semplice lavoratore, essendo imprenditore individuale, datore di Pt_1 lavoro verso due sottoposti e RSPP;
sinistro verificatosi non durante il compimento del lavoro ma al momento dello spostamento per andare in pausa) e sottoponendoli ad un vaglio di fondatezza controfattuale nll'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).
Si ritiene piuttosto che la citata recente pronuncia del 2020, pur confermando il principio secondo cui l'imprudenza del lavoratore non possa mai assurgere a causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica da parte del garante della sicurezza, non escluda lo spazio logico per l'eccezione alla regola, che si verifica laddove il comportamento del lavoratore assuma i caratteri dell'eccezionalità, dell' abnormità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, e che necessita di ulteriore, ancor più stringente, vaglio in ipotesi, come quella di causa, di verificazione del sinistro al di sopra di "lucernari, tetti, coperture e simili", ove rimane obbligatoria, si intende, la predisposizione di misure di protezione collettiva.
La non confliggenza degli esiti del ragionamento che precede con la sentenza succitata, richiamata invece da parte attrice quale baluardo del proprio ragionamento (vds pagg. 13 e 15 conclusionale, 3 e 5 replica) si apprezza inoltre, e non secondariamente, avuto riguardo anche alla non perfetta coincidenza dei due piani: la giurisprudenza in materia di infortunistica in ambito lavorativo mira a salvaguardare, appunto, i lavoratori in tale ambito, ed anche per tale motivo risulta il più possibile “attrattiva”, estendendo le maglie del perimetro di responsabilità del datore di lavoro e del garante della sicurezza (lato sensu intesi) per infortunio del lavoratore il più possibile, finendo per lasciare fuori (e dunque passibile di causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica) unicamente il comportamento abnorme del lavoratore configurante il rischio elettico succitato.
Orbene, non può essere sussunto nella qualità di lavoratore, o meglio, può esserlo, ma con le Parte_1 specifiche fattuali del caso concreto che, individuandolo quale imprenditore nello specifico campo della realizzazione di coperture, datore di lavoro, responsabile cantiere e responsabile RSPP (doc.5), ne determinano, in conseguenza e d'altra parte, la soggezione ad un vaglio più severo nell'applicazione dei criteri di abnormità, imprevedibilità, eccentricità; a meno di non dover ritenere –ciò che si esclude- applicabile lo stesso criterio soggettivo di diligenza ad un lavoratore subordinato o comunque sottoposto alle direttive altrui
15 rispetto ad un imprenditore a capo di un'impresa specializzata in quella specifica realizzazione, e peculiarmente qualificata (almeno sulla carta) in materia di normativa antinfortunistica.
Si ritiene, invece, incidentalmente, irrilevante la richiamata (da parte attrice) risposta, affermativa, da parte della Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, all'interpello n. 6/2019 ("il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell'art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?"), non essendo in discussione, per tutte le motivazioni che precedono, l'obbligatorietà e la priorità della presenza di misure di protezione collettiva in un cantiere quale quello del caso di specie: per i medesimi motivi risulta inconferente, poiché non confliggente con gli approdi che preceono, il richiamo a giurisprudenza recente della
Suprema Corte, da ultimo citata in memoria di replica (vds Cass. 23661 del 13 giugno 2024 e n. 48046 del 4 dicembre 2023).
Alla luce di quanto precede, non risultano pertanto errati gli esiti cui è giunta la sentenza n. 3288/2020 della
Corte d'Appello penale di Miano, il cui giudicato, limitato al solo ambito penale, pur privo di efficacia diretta nel presente giudizio, risulta condivisibile, per le ragioni addotte, laddove conclude non solo e non tanto per l'esistenza di una responsabilità colposa da parte di nella causazione del sinistro allo stesso Parte_1 occorso, quanto e soprattutto per l'esclusione della sussistenza di altre responsabilità, pur non disconoscendo l'evenienza di violazioni nella predispodizione di adeguate misure di protezione.
In ogni caso, all'esclusione di responsabilità in ambito civilistico, suscettibile di condanna risarcitoria, in capo alle due parti convenute nel presente giudizio si è giunti prescindendo dagli esiti dell'iter processuale penale
XIII. Alla luce di quanto precede risulta assorbita ogni valutazione, nel merito, dell'intensità delle violazioni nella predisposizione dei sistemi di sicurezza e protezione collettivi, profilo che invero atterrebbe unicamente la posizione del Geom. stante la ricostruita assenza di responsabilità in punto violazione dei doveri di CP_3 sicurezza in capo a vds § VI), non da ultimo anche in considerazione della presenza di contratto di CP_1 sub-appalto tra l'impresa di e l'appaltatrice cui aveva Parte_1 Controparte_5 CP_1 commissionato le opere.
L'infondatezza, in punto an, della domanda, determina l'assorbimento di ogni determinazione relativamente al quantum della domanda attorea, e pertanto sia degli esiti della consulenza tecnica medico legale in atti, quanto della documentazione INAIL versata in atti a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. (quanto dell'ulteriore sinistro subito dall'attore la cui esistenza è emersa solo in occasione di tale ultimo deposito).
Egualmente assorbita deve intendersi la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale dalla stessa formulata.
XIV. Sussistono giusti motivi per porre le spese di ctu –liquidate in via definitiva con separato provvedimento- definitivamente a carico solidale delle parti (come già provvisoriamente con ordinanza del 1.4.2023), in ragione del principio di utilità (almeno astratta) della consulenza tecnica “nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti […], anzichè mezzo di prova in senso proprio” (Cass. n. 16074/2023 e n. 1023/13).
16 Egualmente, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti, rinvenendo giusti motivi nella complessità della vertenza, non tanto per la ricostruzione fattuale ma nel corretto governo dei principi di diritto, che, pur non integrando il concetto di “novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” richiamati dall'art. 92 cpc, ad essi si avvicinano, come evidenziato al § XII in relazione a recente pronuncia della Suprema Corte, e come peraltro dimostrato indirettamente dal complesso iter penale, con tre gradi di giudizio e un quarto a seguito di annullamento con rinvio, in relazione alla speculare, seppur differente, valutazione in ordine alla responsabilità penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e (in Parte_1 Parte_2 proprio nonché in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio nei confronti di Persona_1
, e , ogni contraria Controparte_1 CP_1 Controparte_3 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Pone in via definitiva a carico solidale delle parti costituite le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
17
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1767 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il giorno 8 aprile 1985 (c.f. entrambi sia in Parte_2 C.F._2 proprio sia quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_1
(BG) il giorno 8 ottobre 2006 (c.f. tutti residenti in [...]
Cainarca n° 13, rappresentati e difesi dall'avv. Marco C. Impelluso del Foro di Milano (c.f. , C.F._4 fax n. 02.36577226), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrèe Cesareo in Como (CO) – Via
Milano n° 162 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-attori-
CONTRO con sede legale a Villa IA (CO) in Via Varesina n. Controparte_1
100 (P.IVA ),in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a [...] P.IVA_1 CP_2
(CO) il 03.06.1968 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Sabrina Apicella del Foro di Vicenza (C.F. – PEC CodiceFiscale_5
e dall'Avv. Alessandro Borghi del Foro di Como (C.F. Email_2 C.F._6
– PEC ed elettivamente domiciliata presso lo
[...] Email_3 studio di quest'ultimo in Como (CO) Via Giulini n. 10 (e telematicamente all'indirizzo pec fax 0444.1510112 Email_2
-convenuto-
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 C.F._7 residente in [...], p.e.c. Email_4
-convenuto contumace-
Oggetto: responsabilità da infortunio sul lavoro ex art. 26 co.IV d.lgs 81/2008– art. 2043 -2055 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7 ottobre 2024, il cui verbale è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
1). accertare e dichiarare la responsabilità solidale di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Villa IA (CO) – Via Varesina n° 100 ed nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 C.F._7 residente in [...] nella causazione dell'infortunio occorso il giorno 12 novembre 2011 al SI per tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa;
Parte_1
2). conseguentemente e per l'effetto, condannare Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Villa IA (CO) – Via P.IVA_1
Varesina n° 100, ed nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) residente in [...], in solido tra loro, a: C.F._7
a. risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli esponenti, come descritti in narrativa, nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria ed interessi c.d. “compensativi” per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute, dedotto quanto già corrisposto.
b. rifondere al SI la somma di € 7.900,00 chiesta in prestito alla Parte_1 Controparte_4 al fine di coprire l'esposizione debitoria causata dall'escussione della fideiussione da parte di Alba Leasing, oltre a tutte le spese e accessori connessi alla erogazione del prestito ed alla sua restituzione;
c. rifondere al SI le spese legali affrontate per il procedimento di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo notificato daAlba Leasing
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv.
Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti
In via istruttoria: A). Gli attori chiedono disporsi CTU volta a:
descrivere lo stato dei luoghi
descrivere le misure di protezione esistenti sul luogo
ricostruire la dinamica del sinistro
valutare la completezza del PSC rispetto alle modalità operative dei lavori da eseguire
valutare la completezza del POS rispetto alle modalità operative dei lavori da eseguire
valutare l'idoneità della misure di protezione collettiva a impedire il verificarsi del sinistro
valutare l'idoneità della misure di protezione individuale a impedire il verificarsi del sinistro Chiedono inoltre di autorizzare il CTU ad assumere informazioni, presso la Commissione interpelli del ministero del Lavoro, in ordine al rapporto tra misure di protezione collettiva e alle misure di protezione individuale in caso di lavori in quota, o quanto meno di tenere in considerazione
2 B). Gli attori chiedono di essere ammessi alla prova per testi, sui seguenti capitoli di prova tutti da intendersi anch'essi tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) prima dell'infortunio accaduto al SI , la famiglia passava molto tempo Parte_1 Pt_1 insieme, andando a fare gite e passeggiate durante i fine settimana, al mare o in montagna;
2) dopo l'infortunio, la famiglia ha smesso di fare gite e passeggiate durante i fine settimana, al mare o in Pt_1 montagna;
3) prima dell'infortunio, accaduto al SI , la famiglia andava spesso a cena al ristorante con Parte_1 Pt_1 amici;
4) dopo l'infortunio, la famiglia ha smesso di andare a cena al ristorante con amici;
Pt_1
5) dopo l'infortunio, il SI ha iniziato a dire a parenti e amici di sentirsi a disagio nello stare in Parte_1 mezzo alla gente;
6) dopo l'infortunio, il SI riferisce di affaticarsi anzitempo e di incontrare continue difficoltà Parte_1 motorie e di deambulazione, specialmente con la gamba sinistra;
7) successivamente al sinistro, per accudire il marito, la SIa ha dovuto rinunciare a vedere i Parte_2 propri genitori in Albania per due anni;
8) successivamente al sinistro, per accudire il marito, la SIa ha dovuto rinunciare a cercare un Parte_2 lavoro;
9) dopo aver visto il proprio padre nel letto dell'ospedale, sebbene fossero trascorsi già diversi giorni dall'infortunio, il piccolo diceva di aver iniziato a sognare il padre che cadeva di nuovo;
Persona_1
10) successivamente al sinistro, il piccolo aveva iniziato a chiedere ripetutamente quando suo padre Persona_1 sarebbe guarito e tornato come prima;
11) successivamente al sinistro, vedendo gli altri bambini insieme ai loro genitori, il piccolo aveva Persona_1 iniziato a chiedere quando suo padre sarebbe andato al parco a giocare al pallone con lui;
12) successivamente al sinistro, il piccolo aveva iniziato a chiedere con insistenza quando sarebbe Persona_1 potuto andare ancora al mare con i suoi genitori;
13) successivamente al sinistro, vedendo che il padre non riusciva a prenderlo in braccio, il piccolo Persona_1 aveva iniziato a dire che suo padre non lo voleva più;
14) successivamente al sinistro, a causa dell'assenza di reddito, i SIi e hanno Parte_1 Parte_2 dovuto rinunciare a fare regali di Natale al proprio figlio;
15) per lo stress dovuto alle conseguenze dell'infortunio, un giorno in cui doveva celebrarsi un'udienza del procedimento penale relativo all'infortunio, il SI tentò il suicidio. Parte_1
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
Nel merito, in via principale
- respingersi le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto CP_1 assolutamente infondate in fatto oltre che in diritto per tutte le ragioni dedotte dalla scrivente difesa nel corso dell'odierno giudizio oltre che per le risultanze emerse dall'istruttoria orale e ciò alla luce – anche - dell'efficacia extrapenale, nel presente giudizio civile, del giudicato di assoluzione pronunciato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza irrevocabile n. 3288/20 e, comunque, delle prove già raccolte per i medesimi fatti all'interno del giudizio penale n. 1390/14 R.G.N.R. definito con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 3288/20 e, comunque, degli elementi e delle circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. Nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle richieste avversarie, accertarsi, dichiararsi e quantificarsi il preponderante contributo causale del Sig. nella Parte_1 causazione dell'evento infortunistico de quo per tutte le ragioni di fatto e di diritto già esposte in atti e dedotte dalla scrivente difesa nel corso dell'odierno giudizio oltre che per le risultanze emerse dall'istruttoria orale e, comunque, in forza delle prove già raccolte per i medesimi fatti all'interno del giudizio penale n. 1390/14 R.G.N.R. definito con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 3288/20 della Corte
3 di Appello di Milano e, per l'effetto, ridursi in funzione di esso le somme che dovessero essere riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore di parte attrice;
In via riconvenzionale
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle richieste avversarie, accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e dedotte dalla scrivente difesa nel corso dell'odierno giudizio oltre che per le risultanze emerse dall'istruttoria orale, la concorrente e preponderante responsabilità colposa nella causazione dell'evento infortunistico de quo del Geom. (convenuto e terzo chiamato Controparte_3 contumace), con conseguente accertamento e determinazione del grado di responsabilità di quest'ultimo in relazione al verificarsi del fatto dannoso occorso al Sig. e, per l'effetto, condannare il Geom. Parte_1
a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto la stessa potrà Controparte_3 CP_1 essere chiamata a corrispondere agli attori in dipendenza della presente controversia a titolo di risarcimento danni derivanti dell'infortunio de quo (ivi comprese le somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione, interessi e spese legali). In ogni caso Con rifusione di spese (ivi comprese quelle generali e di CTU) e compensi professionali, oltre ad accessori di legge (IVA e C.P.A.).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 28 aprile 2021, e la moglie Parte_1
in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2 PE
(divenuto maggiorenne il giorno successivo al trattenimento in decisione della causa) convenivano in
[...] giudizio la società e il Geom. Controparte_1 Controparte_3 in qualità, rispettivamente, di committente e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al fine di sentire accertare la loro responsabilità solidale, ex art. dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs.
81/2008 ed artt. 2043 cc e 2055 cc (vds apg.27 citazione) nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso il
12.11.2011 ad e pertanto sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, Parte_1 patrimoniali e non, subiti, oltre rivalutazione ed interessi, oltre a due ulteriori voci, concernenti la somma di €
7.900,00 (e spese connesse) chiesta in prestito alla al fine di coprire l'esposizione Controparte_4 debitoria causata dall'escussione della fideiussione da parte di Alba Leasing, e le spese legali affrontate per il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla medesima Alba Leasing;
il tutto oltre spese di lite del presente giudizio, richieste con distrazione in favore del legale.
Deducevano infatti gli attori che il 12.11.2011 , mentre stava lavorando alla sostituzione del manto Parte_1 di copertura in cemento amianto del fabbricato sito a Villa IA (CO) in Via Varesina nr. 100, di proprietà della società - in forza di contratto di subappalto stipulato dal medesimo titolare CP_1 Pt_1 dell'impresa individuale “Erion Coperture di Mema Erion” con l'impresa la Fioranese, a sua volta appaltatrice nei rapporti con nell'atto di compiere alcune opere in lattoneria presso la falda est della CP_1 copertura, in prossimità del bordo esterno avrebbe calpestato un lucernario sfondandolo e pertanto, essendosi poco prima sganciato dal dispositivo di sicurezza individuale collegato ad una linea vita, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 3,5 metri, subendo gravi lesioni permanenti, una significativa inabilità temporanea, e la perdita della capacità lavorativa specifica, oltre ai danni morali subiti dallo stesso, dalla moglie e dal figlio minore.
Si costituiva, tempestivamente, il 2.7.2021, contestando Controparte_1 le conclusioni di parte attrice, da una parte, in diritto, in ragione della valenza preliminare del principio
4 concernente l'effetto preclusivo nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione (o comunque la preminente rilevanza), in questo caso pronunciata dalla Corte di Appello di Milano (n. 3288/20) per i medesimi fatti di causa;
dall'altra, in fatto, ravvisando l'esclusiva (o, in via subordinata, concorsuale) responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento, ed in ogni caso l'assenza di responsabilità per la committente alla luce degli specifichi obblighi e posizioni di garanzia previsti dalla normativa di settore in materia di infortunistica sul lavoro in cantieri “temporanei o mobili” quale quello del caso di specie.
In ogni caso veniva richiesta la chiamata in giudizio del Geom. in qualità di Controparte_3
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, già evocato da parte attrice, che nondimeno non si costituiva in giudizio nemmeno a seguito di chiamata di terzo e di cui pertanto veniva dichiarata la contumacia in data 7.1.2022, contestualmente alla concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc.
Esaminate le memorie ex art. 183 co.VI cpc, il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, con ordinanza del 18 novembre 2022 disponeva ampia istruttoria ammettendo la prova orale articolata da parte attrice, per quanto concerne i primi ventiquattro capitoli, e quella richiesta da parte convenuta, con due testi ciascuno, l'interpello del legale rappresentante di parte convenuta, nonché ordinando l'esibizione CP_2 ex art. 210 cpc a di polizza assicurativa contro gli infortuni, “ove ne fosse coperto al momento del Pt_1 sinistro di cui è causa” e ad in INAIL della documentazione in proprio possesso relativa al sinistro occorso a
Parte_1
In data 1 marzo 2023 si procedeva all'assunzione della prova testimoniale escutendo i testi (di Testimone_1 parte convenuta), (di parte attrice), e (tanto di parte attrice quanto CP_2 Testimone_2 Testimone_3 di parte convenuta). All'esito, con ordinanza del 1.4.2023 veniva conferita C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore con nomina del dott. in qualità di consulente tecnico d'ufficio, mentre veniva Persona_2 disattesa la richiesta di consulenza tecnica sullo stato dei luoghi e sulla dinamica.
Successivamente al deposito della ctu medica in data 16.11.2023 e finalmente acquisita il 31.1.2024 da INAIL la documentazione di riscontro all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc più volte richiesta (vds anche ordinanza del
30 dicembre 2023) rispetto cui il G.I. consentiva anche l'esercizio del contraddittorio (provvedimento
31.1.2024), con provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare del 14.2.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ne veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 7 ottobre 2024, nella quale occasione la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita, Controparte_1 tempestivamente.
Non risulta invece costituita l'altra parte convenuta, Geom. nonostante Controparte_3 documentata prova di invio in data 20/04/2021 all'indirizzo pec risultante Email_4 dal registro INI-pec.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, non rientrando la fattispecie tra le materie oggetto di mediazione, né avendo un valore di domanda inferiore ad € 50.000 che, solo, avrebbe determinato la necessità di previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3 co.I D.L. 132/2014.
III. Giova principiare, ai fini di un corretto inquadramento del giudizio, dalla considerazione che per i medesimi fatti di causa, e dunque per l'infortunio occorso a in Villaguardia il 12.11.2011 (in Parte_1 Controparte_1
5 qualità di socio accomandatario e delegato in materia antinfortunistica di all'epoca dei fatti) e Controparte_1
Geom. (quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Controparte_3 progettazione ed esecuzione) –oltre ai consiglieri dell'appaltatrice nelle more fallita ( Controparte_5 Pt_3
e - sono stati oggetto di accertamento penale in relazione ai reati di cui agli artt. artt. 113, 590
[...] Pt_4 commi 1, 2 e 3 c.p (aggravato ex art. 583 cp) e 2087 cc oggetto di tre gradi di giudizio e quattro pronunce dell'Autorità Giudiziaria, l'ultima delle quali, in appello (a seguito di annullamento in Cassazione con rinvio) ha sancito l'assoluzione degli imputati con la formula del “perché il fatto non costituisce reato” e contestuale revoca delle statuizioni civili (cfr. all. 6 Convenuta).
Secondo principio costante della giurisprudenza della Suprema Corte (vds recentemente Cass. n. 15296 del
31/05/2024) “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche”. Dunque senza assurgere a presupposto della decisione in sede civile, l'accertamento compiuto in sede penale costituisce antecedente rispetto al quale può il Giudice misurarsi, come al cospetto di una prova atipica, saggiando anche tramite il confronto con essa i risultati dell'istruttoria compiuta nella presente sede.
In sintesi, i profili di responsabilità mossi dalla pubblica accusa a (socio accomandatario e Controparte_1 delegato in materia antinfortunistica di erano l'omessa informazione all'impresa appaltatrice CP_1 la e più precisamente a , titolare dell'impresa individuale cui la Fioranese aveva CP_5 Parte_1 subappaltato i lavori) dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla non distinguibilità dei lucernai dal resto della copertura, la mancanza di protezioni collettive di cui all'art. 28 d.lgs
81/2008, e la mancata verifica dell'adempimento degli obblighi del coordinatore per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori.
I profili mossi invece al Geom. attenevano ad una carenza nella redazione del piano, che difettava di CP_3 previsioni in ordine al rischio di sfondamento dei lucernari, e soprattutto alla mancata verifica dell'effettiva realizzaizone delle prescrizioni contenute nel piano relative al rischio di caduta dall'alto (ad esempio l'intervenuta rimozione delle reti sopra i lucernari) e la previsione di dispositivi di protezione collettiva.
Tutti e tre i potenziali motivi di responsabilità di sono stati dal giudice penale ritenuti assenti, il primo CP_2 per acclarata impossibilità da parte di di essere al corrente della presenza dell'impresa di CP_2 Pt_1 contattata da solo la sera prima, e mai in precedenza stata nel cantiere di Via Varesina;
il secondo CP_5 in ragione della vagliata (alla luce delle disposizioni di legge ed in particolare del rapporto tra gli artt. 111 e 115
d.lgs 81/2008) non inquadrabilità alla stregua di condizione necessaria dell'esistenza di protezioni collettive in presenza di misure di protezione individuale adeguate;
il terzo per la non richiedibilità al committente, in presenza della figura del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, di verifica della materiale e regolare esecuzione dei compiuti del quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, essendo sufficiente la verifica che questi abbia redatto il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), e non anche l'effettivo contenuto dello stesso, diversamente richiedendosi al committente un'eccessiva ingerenza in ambiti estranei alle proprie conoscenze.
6 Quanto a quelli mossi a sono stati ritenuti inidonei ad esprimere una responsabilità penale CP_3 sostanzialmente per i medesimi motivi di cui al secondo profilo che precede, che muove da un vaglio di irrilevanza delle carenze di predisposizione di dispositivi collettivi in presenza di accertata adeguatezza di quelli individuali e sufficienza ad evitare il rischio di cadute dall'alto.
Snodo cruciale del pensiero logico giuridico che ha portato alla sentenza di assoluzione penale è la ricostruzione fattuale ivi compiuta nel senso dell'eccentricità, non prevedibilità e non prevenvabilità della condotta di consistita nell'essersi sganciato da dispositivo retrattile con cui era attaccato alla linea vita, Pt_1 ed averlo fatto in un'area pericolosa, esterna e quasi ai bordi del tetto, e nonostante l'avvenuta assenza, per rimozione, della rete di copertura posta sopra il lucernario. Tale condotta è stata considerata “imprudente e negligente” e “inseritasi come variante imprevedibile e non preventivabile” (vds pag.14 doc.6 . CP_1
IV. Rispetto a tali approdi in cui è consistito l'accertamento svolto in sede penale, l'istruttoria pur corposa che è stata compiuta nel presente giudizio civile non ha portato ad esiti distonici. Né le ricostruzioni delle due parti costituite si sono rivelate significativamente divergenti nella ricostruzione del sinistro.
Sul piano fattuale, risulta acclarata la condotta che ha portato a rimanere vittima del sinistro da Parte_1 cui sono scaturiti i significativi danni di cui chiede il risarcimento.
Come risultante dagli atti allegati al giudizio (vds in particolare docc. da 4 a 9 attorei), dalla corposa ricostruzione presente nelle sentenze penali, non contestate in fatto (docc. 82,84, 85 docc 6,8 Pt_1
, e corroborato dall'esame testimoniale svolto all'udienza del 1 marzo 2023 (vds verbale) CP_1
il 12.11.2011 era giunto per la prima volta al cantiere di VillaIA (CO), sulla copertura del Parte_1 fabbricato della per compiervi lavori di lattoneria su incarico della società in Controparte_1 Controparte_5 forza di contratto di (sub)appalto, mentre l'appalto era stato conferito dalla convenuta a Controparte_5
(società nel frattempo fallita) per la sostituzione della copertura in cemento amianto del fabbricato con una nuova copertura in lamiera di alluminio
Dopo aver trascorso la mattinata, per montarvi opere in lattoneria, in prossimità del bordo esterno, sulla falda est della copertura –cantiere in quota su cui erano presenti anche operai de , fra cui che CP_5 Tes_2 pure stavano svolgendo altro tipo di attività, senza disturbarsi-, imbragato con dispositivo di sicurezza individuale collegato ad una linea vita, prestatogli dal suddetto giunta l'ora di pranzo e pertanto sospesa Tes_2
l'attività per fare la pausa, non in quota dunque dovendo scendere tramite castello di accesso alla copertura posto dalla parte opposta della stessa, decideva di staccarsi dal dispositivo di sicurezza e recarsi, del tutto slegato, verso la scala di accesso. Nel compiere il percorso che lo separava da essa, tuttavia,
“involontariamente ed inconsciamente calpestava il lucernario posto nelle immediate vicinanze ove si trovava a lavorare provocandone lo sfondamento” (pag.9 doc.8 attoreo: inchiesta infortuni ASL Como n.
2011/170/OG/0159), così precipitando all'interno del capannone rovinando sul pavimento da un'altezza di oltre 3,5 metri, procurandosi gravi lesioni.
V. Sul piano dellle violazioni impiutate ai convenuti, si osservi quanto segue.
Le violazioni della normativa posta a tutela dei lavoratori individuate presso il cantiere dai Carabinieri di Lurate
Caccivio e i funzionari della Asl di Como a seguito di sopralluoghi e indagini, concernevano, quanto alla
7 committente (I) l'art. 26 comma 1, lettera b), e comma 3 primo periodo D. lgs 81/08, per non CP_1 aver fornito all'impresa affidataria informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori erano destinati ad operare, nonché sulle misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla propria attività e (II) l'rt. 93 comma 2 D. lgs 81/08 per avere omesso la verifica degli adempimenti di cui agli artt. 91 comma 1 e 92 comma 1, lettere a) e c) del D. lgs 81/08; quanto al geom. l'art. 91, comma 1 CP_6 del D. lgs 81/08 in combinato disposto con i punti 2.1.2 lett. d), 2.2.3 lettera c).
2.2.4 e 2.3.2. dell'allegato XV del D.lgs 81/08 in quanto il piano di sicurezza e di coordinamento relativo al cantiere avviato presso la risultava privo delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure, delle misure preventive e CP_1 protettive finalizzate, rispetto ai lavori in quota, alla prevenzione delle cadute dall'alto; (II) l'art. 92, comma 1, lettera a) del D. lgs 81/08 in quanto in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori non verificava l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, omettendo in particolare di verificare la predisposizione di una protezione dei lucernari per evitare cadute dall'alto; (III) l'art. 92, comma 1, lettera c) del D. lgs 81/08 in quanto, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ometteva di effettuare la cooperazione ed il coordinamento delle attività delle diverse imprese impegnate presso il cantiere, nonché di promuovere la loro reciproca informazione, con particolare riguardo al fatto che, la mattina dell'infortunio, il SI ed il suo collaboratore Parte_1 operavano su una copertura dalla quale si stava rimuovendo amianto senza avere i requisiti per farlo e senza alcuna specifica sorveglianza.
Il quadro normativo di riferimento in materia si dipana in alcuna delle specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'art. 15 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata "priorità" alle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale". In correlazione con tale disposizione l'art. 75 ("Obbligo di uso") del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da mezzi di protezione collettiva" (oltre che mediante il ricorso a "misure tecniche di prevenzione" e a "misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro"). Il successivo art. 90 ("Obblighi del committente o del responsabile dei lavori") prevede, al comma 1, che "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all'articolo 15". L'art. 111 del decreto ripropone poi, al comma 1, lettera. a), per i lavori da eseguirsi "in quota", il criterio della "priorità" delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
e, al comma 6, prevede che "il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...J. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati". L'art. 148, rubricato “lavori speciali” prevede che “prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
8 VI. Ciò premesso in punto ricostruzione fattuale e normativa, deve ritenersi, che la domanda non possa trovare accoglimento, per infondatezza nell'an, apprezzabile, quanto alla posizione di costituita, per un CP_1 duplice ordine di ragioni –ovvero: (A) carenza di responsabilità per l'assenza di misure di protezione collettiva,
e (B) abnormità del contegno del lavoratore costituente il c.d. rischio elettivo escludente l'altrui responsabilità,recessiva- e per Geom. contumace, unicamente per il secondo dei succitati profili. CP_3
Giova principiare dal profilo sub. A, in relazione alla specifica posizione di pur precisato che il CP_1 secondo risulta avere carattere assorbente.
Dal punto di vista normativo, e precipuamente in ordine alla presunta violazione delle disposizione di cui al d.lgs. 81/08 in materia antinfortunistica ritenute da parte attrice violate dagli odierni convenuti (con la precisazione che in sede civile allla pesona fisica, perosnale essendo la responasabilità penale, dunque CP_2 deve intendersi sostituita la persona giuridica), l'interpretazione che di esse va data è convergente con quella fatta propria da parte convenuta (a sua volta sovrapponibile, pur non integralmente, a quella dell'Autorità
Giudiziaria penale nella sentenza irrevocabile assolutoria.
L'art. 26 d.lgs. 81/08 sull'obbligo di informazione in capo al committente –quindi con riferimento alla convenuta costituita deve essere escluso in presenza di subappalto, essenzialmente in ragione CP_1 del principio della non opponibilità a terzi estranei al rapporto (quale il committente principale) degli effetti contrattuali del rapporto di subappalto (tra e : immediato precipitato è la non applicabilità CP_5 Pt_1 della disposizione richiamata –tra cui la previsione del comma 1 lett. B (“[il datore di lavoro] fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”) nei riguardi del committente in presenza di subappalto, poiché nei riguardi del subappaltatore deve essere ritenuto responsabile il sub-committente, in questo caso , non evocata in giudizio. CP_5
Inoltre dall'istruttoria –vds testimonianza ispettore del lavoro , verbale udienza del 1.3.2023, pag.4 Tes_3
“impresa Mema Convocata solo il giorno prima. Il era in sostituzione di un lattoniere che lavorava per la Pt_1
Fioranese”- ha trovato conferma la circostanza –già emersa durante l'accertamento penale- dell'omessa informazione al committente della presenza di in cantiere e dell'esecuzione di lavori da parte sua: per Pt_1 ra il primo giorno di presenza nel cantiere di Villaguardia, che era stata concordata solo la sera prima in Pt_1 sostituzione di un lavoratore interno a Fioranese dovutosi assentare (circostanza dichiarata dallo stesso Pt_1 parte civile, nel procedimento penale, udienza 11 novembre 2015, vds doc.85, e comunque non contestata nel presente giudizio).
L'art. . 93, comma 2, d.lgs. 81/08 sul dovere del committente di verificare l'adempimento degli obblighi da parte del nominato Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (“la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma
1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e)”) non può infatti trascendere in una verifica puntuale, da parte del committente, dei contenuti del PSC e dunque delle singole fasi progettuali ed operative del piano, diversamente translandosi in una integrale verifica, in seconda battuta, di aspetti tecnici la cui conoscenza non
è richiedibile ad un soggetto che per natura fa l'imprenditore e non il professionista tecnico ad hoc nominato ex ante o il preposto ad hoc per il controllo (ispettore del lavoro).
9 L'art. 115 del d.lgs. 81/08 sull'obbligo di predisposizione di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto non
è imputabile a che né doveva curare la predisposizione ed esecuzione di tali attività, né doveva CP_1 sovraintenderle, in presenza di un Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
VII. In ogni caso, e con rilievo dirimente anche in ordine all'assenza di responsabilità in capo a CP_3 rimasto contumace, occorre osservare che il complessivo contegno antecedente al sinistro tenuto da Pt_1
non può risultare invariante, ed anzi assume connotazione decisiva rispetto all'interpretazione dei
[...] principi giurisprudenziali in materia, ponendosi come esorbitante rispetto alle condotte rientranti nel perimetro dei primi, per come si dirà infra.
all'epoca del sinistro non era un lavoratore subordinato di una delle due parti convenute, era Parte_1 invece imprenditore titolare di impresa individuale (iscritta nel registro delle imprese artigiane, vds visura doc.4 attoreo) con due dipendenti sottoposti (vds allegato a contratto di subappalto “cantieri vari” stipulato il
30.4.2011 con , sub doc.5 attoreo) ed era anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e CP_5
Protezione (RSPP) della sua impresa (oltre che responsabile di cantiere: vds ibidem pag.8): deve pertanto presumersi che fosse pienamente a conoscenza della normativa antinfortunistica in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dovendola assicurare anche ai suoi dipendenti. Vieppiù avuto riguardo alla circostanza che il cantiere era in quota, trattandosi di copertura di tetto, e la specifica attività dell'impresa di cui era il titolare era proprio quella di realizzazione di coperture di tetti (vds “attività prevalente” indicata in visura camerale), come desumibile dalla denominazione stessa dell'impresa, “Erion Coperture di Mema Erion”.
Il giorno del sinistro stava compiendo l'attività indicatagli la sera prima (vds supra § VI) senza aver compiuto un preventivo accesso al cantiere, e senza aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza –obbligatorio per le imprese esecutrici, e dunque anche per la sua, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008, dunque senza aver compiuto una preliminare valutazione dei rischi specifici legati al lavoro da eseguire e preventiva adozione di misure contro il rischio di caduta dall'alto (previste dall'art. 89, comma 1, lett. h del d.lgs. 81/2008).
Si era recato in cantiere privo di dispositivo di protezione individuale (DPI), il dispositivo retrattile anti caduta, che invece, in base al lavoro che avrebbe dovuto effettuare –in quota, si ricorda, di un cantiere aperto- avrebbe dovuto quale lavoratore avere, e quale datore di lavoro destinare a se stesso (come ad ogni eventuale altro proprio sottoposto), nel rispetto dell'art. 77, comma 4, lett. d) del d.lgs. 81/2008 (alla stregua del quale “il datore di lavoro destina ogni DPI ad un uso personale”): la circostanza è incontestata, vds sul punto dichiarazioni n sede penale, pag.6 doc. 85) Pt_1
Per tale ragione, stante la necessità di dotarsi del dispositivo retrattile anti caduta –la cui valenza antinfortunistica lavorando in quota è intuitiva e lapalissiana, anche in difetto di qualsivoglia conoscenza della
[... norma in materia- aveva richiesto in prestito lo stesso a , dipendente dell'impresa appaltatrice Testimone_2
che glielo aveva prestato (vds doc. ibidem doc 85 dichiarazione e verbale 1.3.25 del Controparte_5 Pt_1 presente giudizio, pag.5, dichiarazione . Tes_2
Addirittura riferisce in sede penale di aver chiesto in prestito l'attrezzatura per l'aggancio in quanto la Pt_1 sua “l'aveva lasciata in macchina, avendogli riferito che “non c'era bisogno dell'attrezzatura di sicurezza su quel tetto”, e dunque acclarando una volta di più che non aveva minima contezza del luogo di lavoro, senza pertanto aver compiuto i preliminari accessi e valutazioni dei rischi specifici previsti da legge.
Si era poi sganciato dalla linea vita, in un punto distante dalla stessa, in cui non era né necessario, né opportuno staccarsi, sia perché abitualmente ci si stacca in prossimità della lina vita, sia perché è possibile, e più sicuro, abbandonare il lavoro in quota e scendere rimanendo sempre attaccati.
10 Che non vi fosse una necessità di staccarsi non è stato del resto provato da parte attrice nel presente procedimento, e l'Ispettore del Lavoro Alberio ha chiaramente rappresentato come “non necessariamente per andare al castello di accesso alla copertura si rendeva necessario sganciarsi dal dispositivo di protezione” (pag.
4 udienza del 01.03.2023); il teste d'altro canto, confermando il cap.5 di parte convenuta, ha confermato Tes_2 come “la scala di accesso alla copertura del capannone della si trovava nella porzione di Controparte_1 copertura ove non si trovavano lucernari e dove erano stati installati dei parapetti laterali”. Deve dunque desumersi con certezza l'esistenza di un'area sicura del tetto, con presenza di parapetti laterali, nella quale avrebbe potuto sganciarsi dal sistema di protezione, una volta raggiunta senza che il raggiungimento Pt_1 della stessa potesse comportare difficoltà o ostacoli che rendessero opportuno lo sgancio preventivo.
Risulta dunque acclarato, all'esito della disamina del compendio probatorio, costituito anche dalla prova costituenda emersa nel presente giudizio, che non abbia posto in essere il comportamento minimo Pt_1 diligente richiedibile nelle condizioni in cui si trovava –cantiere aperto in quota- non avendo fatto uso del dispositivo di protezione individuale, essendosi sganciato ancora in quota, anzitempo e senza alcuna spiegazione logica valida, senza attendere di avvicinarsi alla linea vita e al castello di accesso alla copertura;
pur sapendo di operare nei pressi di lucernari e che l'area sicura, in quanto priva degli stessi, si trovasse dall'altra parte della copertura;
e pur avendo consapevolezza di non conoscere esattamente lo stato dei luoghi, essendo il primo giorno in cantiere e non avendo svolto preventivi accessi, nonostante tenuto nella doppia veste di datore di lavoro (di due dipendenti, di cui uno dei due, , presente il giorno del sinistro, come dallo Testimone_1 stesso confermato: vds pag. 1 verbale 1.3.23) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). E pur conoscendo le specifiche insidie insite nei lavori di realizzazione di coperture di tetti, tale essendo la specifica “attività prevalente“ cui era preposta l'impresa di cui era titolare (vds supra medesimo §).
Ove avesse atteso il raggiungimento dell'area sicura del tetto per sganciarsi, non sarebbe stato vittima del sinistro per cui è causa, scendendo in sicurezza, poichè la linea vita gli avrebbe evitato il rischio della caduta anche in ipotesi di sfondamento del lucernario.
Da quanto precede si inizia a delineare la responsabilità di –che meglio verrà esposta infra- nell'aver Pt_1 posto in essere la condotta che ha portato alla verificazione del sinistro, e che si ritiene integrante il c.d. rischio elettivo idoneo ad assurgere a causa esclusiva dell'evento.
VIII. Ciò che, pertanto, a questo punto va acclarato è il rapporto -in termini di diversa incidenza, prevalenza, o attitudine all'esclusione- sulla causazione del danno, da una parte delle esposte imprudenze poste in essere dall'attore, dall'altra delle violazioni delle misure di protezione collettiva, tali queste ultime da incidere in termini di eventuale responsabilità esclusiva, o concorrrente -prevalente o residuale-, con le intuibili ripercussioni di cui agli artt. 1227 cc, rispettivamente primo e secondo comma.
Come detto, in ambito penale la sentenza della Corte di Appello n. 3288/2020 di assoluzione, tra gli altri di
(lato sensu, per quanto in questa sede rileva, e ha concluso per CP_2 CP_1 Controparte_3
l'irrilevanza delle carenze di predisposizione di dispositivi collettivi in presenza di accertata adeguatezza di quelli individuali e sufficienza ad evitare il rischio di cadute dall'alto.
La citata pronuncia, avente valore di giudicato penale, non estende tuttavia la medesima valenza anche in sede civile.
11 Si impone pertanto il necessario vaglio nella presente sede, facendo governo dei principi civilistici, non sovrapponibili a quelli penalistici, con la conseguente prospettiva di giungere a conclusioni potenzialmente diverse, financo opposte.
Due i corni dai quali deve svilupparsi il ragionamento giuridico, costituiti dagli approdi della giurisprudenza negli ambiti della responsabilità in materia antinfortunistica e di verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso.
Ebbene, in entrambi i casi l'esame dei principi dell'ordinamento induce a giungere ai medesimi approdi interpretando la realtà fattuale descritta alla luce dei principi dell'ordinamento.
IX. Quanto alla giurisprudenza in materia di responsabilità del datore di lavoro e del committente nell'ambito della sicurezza sul lavoro e di sinistri che si verificano in tale occasione, non è disconosciuto al Tribunale il complesso di pronunce che sancisce l'irrilevanza sotto il profilo causale (oltre che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto) dell'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento; sul presupposto che la ratio della normativa antinfortunistica sia quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.
Tuttavia tali esiti sono temperati dalla presenza di un'ipotesi di deroga all'irrilevanza della condotta colposa del lavoratore, quella del compimento da parte del lavatore di “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. Sez. L - Sentenza n. 798 del 13/01/2017).
Ove il comportamento del lavoratore abbia assunto i “caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza” il datore di lavoro è esonerato da responsabilità (Cass n. 27127 del 04/12/2013 e n. 8861 del
11/04/2013). Giovi richiamare, con specifico riguardo al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale anti-caduta, l'ulteriore recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 3282 del 11/02/2020) che ha “escluso la responsabilità del datore per l'infortunio occorso al dipendente che, reso edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra” (vds principio di diritto massimato).
Ebbene, la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio risulta ricadere proprio nell'eccezione confermativa del principio di diritto enunciato, vieppiù considerato che l'inopinabilità e l'esorbitanza posta in essere da isulta tanto più apprezzabile considerata la specifica esperienza maturata eminentemente nel Pt_1 campo della realizzazione di coperture di edifici (§ VII), il ruolo rivestito (non semplice lavoratore subordinato ma titolare dell'impresa individuale, datore di lavoro con alle dipendenze due operai (doc5.), e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la mancata conoscenza del cantiere –essendo il suo primo giorno-, l'assenza della predisposizione di un piano Operativo di Sicurezza e di una preliminare valutazione dei rischi, e la trascuratezza nel non portare con sé i propri dispositivi di protezione individuali, lasciati in auto e ritenuti pertanto superflui.
Il rilievo della serie di gravi negligenze dell'infortunato, rispetto alle carenze nei mezzi di protezione collettivi, si pone come un “segmento causale successivo” (Cass n. 23197 del 27/09/2018), del tutto separato da quelle, e tale da assorbirle integralmente nella causazione del sinistro, avendo cioè un'efficienza deterministica esclusiva.
12 X. La giurisprudenza in materia di verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso consente di giungere alle medesime conclusioni, laddove afferma che (ibidem, sent cit.) “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”.
Ebbene, applicando il ragionamento controfattuale al caso di specie, secondo il criterio della probabilità logica o baconiana, deve concludersi che anche nell'ipotesi in cui vi fosse stata la previsione di dispositivi di protezione collettiva, fosse stata compiuta la verifica dell'effettiva realizzaizone delle prescrizioni contenute nel piano relative al rischio di caduta dall'alto, e dunque fosse stata evitata persino la rimozione delle reti sopra i lucernari, nondimeno il comportamento posto in essere da , gravemente esorbitante rispetto a Parte_1 quello richiedibile all' “homo eiusdem condicionis ac professionis”, ciò, nondimeno, non avrebbe escluso il verificarsi dell'evento, secondo il criterio del "più probabile che non" calato nel concreto, poiché intervenuto come un evento del tutto anomalo ed eccezionale, rispetto alle carenze progettuali collettive, installandosi come segmento causale successivo e privando pertanto, le prime, del carattere di antecedente necessario dell'evento.
In altri termini, nel caso di specie, la ricostruita condotta di negli istanti che hanno preceduto il Parte_1 sinistro –rispetto a cui l'attore, cui comunque grava l'onere della prova, non è stato in grado di provare, financo allegare, uno sviluppo causale diverso, e sul punto risulta irrimediabilmente carente- è tale da portare a concludere che, anche ricostruendo (in applicazione del giudizio controfattuale) lo sviluppo delle azioni che hanno preceduto il sinistro ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, ovvero ipotizzando la piena conformità a legge dei mezzi di protezione collettivi, nondimeno il comportamento posto in essere dall'infortunato non avrebbe consentito di escludere il verificarsi, comunque, del sinistro, stante l'incomprensibilità e la rischiosità dell'azione di sgancio, immotivato, dal dispositivo anti-caduta, su un cantiere in quota, non preventivamente conosciuto, lontano dalla linea vita e nella porzione di copertura con presenza di lucernari e dunque con astratta maggiore possibilità di caduta.
Va evidenziata, a riguardo, la contraddittorietà del comportamento di tanto nel non aver utilizzato il Pt_1 proprio dispositivo di protezione individuale, lasciato in auto, salvo poi, una volta sul tetto, utilizzare in prestito quello di un altro lavoratore ( come da questi confermato all'udienza istruttoria del 1.3.23, pag.5 Tes_2 verbale), quanto nell'essersi sganciato dallo stesso nonostante perfettamente a conoscenza (vds doc.85 pag.17, dichiarazioni rilasciate dal medesimo nel giudizio penale, non smentite nel presente) della presenza di Pt_1 lucernari nei pressi dell'area della copertura su cui stava lavorando e della lontananza del punto di lavoro rispetto a quello di discesa (castello di accesso alla copertura); comportamenti questi tali da portare a concludere per la non escludibilità della verificazione del sinistro anche in ipotesi di sostituzione della condotta omissiva (astrattamente imputabile a committente –rectius, sub-committente, non parte del giudizio- e al
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Geom. con il comportamento CP_3
13 corrispondente richiesto nella circostanza e conforme ai principi e alle normative tecniche;
non vi è chi non veda, portando a parossistici, ma chiarificatori, estremi il concetto, che anche la presenza di ogni dispositivo di protezione collettiva non elude il rischio di verificarsi di sinistro sul lavoro nell'ipotesi in cui il lavoratore decidesse, estemporaneamente ed immotivatamente, di camminare sul cornicione del tetto privo di imbracatura. La circostanza, ovviamente non verificatasi nel caso di specie, non risulta tuttavia, ai (soli) fini dell'applicazione dei principi giuridici in materia di causalità omissiva, molto distante da quella accaduta, una volta attribuita –per le estese ragioni che precedono- la qualifica di eccezionalità, illogicità, e dunque imprevedibilità e imprevedibilità della condotta del singolo lavoratore.
XI. Per tali ragioni deve concludersi nell'individuare la condotta gravemente imperita dell'infortunato quale elemento che, secondo il giudizio controfattuale di probabilità logica, ha avuto efficienza deterministica esclusiva nella causazione dell'evento, a prescindere dall'esistenza di altre carenze/inadempimenti progettuali, organizzativi ed esecutivi.
Quanto precede consente di sussumere la fattispecie concreta oggetto di causa nella nozione di c.d. “rischio elettivo” che esclude l'applicazione del principio altrimenti non negoziabile (Cass. n. 8988 del 15/05/2020) di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e responsabilità datoriale, pur in presenza di condotta incauta del lavoratore (tale da non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento).
Risulta infatti nel caso di specie configurata quella situazione –qualificabile appunto quale rischio elettivo- che
(Cass. n. 3763 del 12/02/2021) è tale da “comportare la responsabilità esclusiva del lavoratore”, e che “sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”; si ha, ancora, rischio elettivo laddove si attui un
“comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa” (v. da ultimo Cass. n. 17917 del
20/7/2017).
Nel caso di specie risulta ex actis (vds dichiarazioni doc. 85 pag.9), senza che siano stati forniti elementi Pt_1 presuntivi in senso contrario, che si fosse sganciato dal dispositivo di sicurezza anzitempo ed Pt_1 immotivamente, e non per attività connesse al lavoro da compiersi, ma “per andare a mangiare, era mezzogiorno, per fare la pausa” (vds doc 85 e doc.9: dichiarazioni rese da l 21.9.2012 innanzi alla DTL di Pt_1
Como), e che dunque l'omissione della corretta sequenza comportamentale sia dovuta presumibilmente ad una fretta nel “soddisfare esigenze meramente personali” ed in ogni caso non dettata dalla necessità di dare esecuzione e dettami indicati in ambito lavorativo.
XII. Non sfugge a questo Tribunale l'esistenza di giurisprudenza di legittimità, in particolare una pronuncia abbastanza recente (Cass n. 18137 del 31/08/2020), che appare deporre in senso opposto (ed il cui principio di diritto si richiama per maggiore chiarezza: “In tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui debbano eseguirsi lavori al di sopra di "lucernai, tetti, coperture e simili" di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 81 del
2008, è obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva che, ai sensi dell'art. 15 dello stesso
14 decreto, hanno natura prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale, con l'unico esclusivo limite che la loro realizzazione risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, limite la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia”).
Ma non pare che le conclusioni cui giunge la citata sentenza in ordine all'obbligatorietà della predisposizione di misure di protezione collettiva (ed alla "priorità" rispetto a quelle di protezione individuale, ex art. 75 e 111
d.lgs 81/2008, e art. 148 con specifico riferimento all'ambito di esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili) minino le superiori valutazioni in ordine all'operatività del c.d. rischio elettivo, o in ogni caso dell'attitudine del comportamento del lavoratore ad assurgere a causa esclusiva dell'evento nel (solo) caso in cui abbia i caratteri dell'eccezionalità, della abnormità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute;
e ciò sulla base di tutte le considerazioni svolte in relazione al caso di specie che precedono, compiute rilevando gli specifici elementi fattuali emersi (esemplificativamente: specificità della qualità di non equiparabile a quella di semplice lavoratore, essendo imprenditore individuale, datore di Pt_1 lavoro verso due sottoposti e RSPP;
sinistro verificatosi non durante il compimento del lavoro ma al momento dello spostamento per andare in pausa) e sottoponendoli ad un vaglio di fondatezza controfattuale nll'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).
Si ritiene piuttosto che la citata recente pronuncia del 2020, pur confermando il principio secondo cui l'imprudenza del lavoratore non possa mai assurgere a causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica da parte del garante della sicurezza, non escluda lo spazio logico per l'eccezione alla regola, che si verifica laddove il comportamento del lavoratore assuma i caratteri dell'eccezionalità, dell' abnormità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, e che necessita di ulteriore, ancor più stringente, vaglio in ipotesi, come quella di causa, di verificazione del sinistro al di sopra di "lucernari, tetti, coperture e simili", ove rimane obbligatoria, si intende, la predisposizione di misure di protezione collettiva.
La non confliggenza degli esiti del ragionamento che precede con la sentenza succitata, richiamata invece da parte attrice quale baluardo del proprio ragionamento (vds pagg. 13 e 15 conclusionale, 3 e 5 replica) si apprezza inoltre, e non secondariamente, avuto riguardo anche alla non perfetta coincidenza dei due piani: la giurisprudenza in materia di infortunistica in ambito lavorativo mira a salvaguardare, appunto, i lavoratori in tale ambito, ed anche per tale motivo risulta il più possibile “attrattiva”, estendendo le maglie del perimetro di responsabilità del datore di lavoro e del garante della sicurezza (lato sensu intesi) per infortunio del lavoratore il più possibile, finendo per lasciare fuori (e dunque passibile di causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica) unicamente il comportamento abnorme del lavoratore configurante il rischio elettico succitato.
Orbene, non può essere sussunto nella qualità di lavoratore, o meglio, può esserlo, ma con le Parte_1 specifiche fattuali del caso concreto che, individuandolo quale imprenditore nello specifico campo della realizzazione di coperture, datore di lavoro, responsabile cantiere e responsabile RSPP (doc.5), ne determinano, in conseguenza e d'altra parte, la soggezione ad un vaglio più severo nell'applicazione dei criteri di abnormità, imprevedibilità, eccentricità; a meno di non dover ritenere –ciò che si esclude- applicabile lo stesso criterio soggettivo di diligenza ad un lavoratore subordinato o comunque sottoposto alle direttive altrui
15 rispetto ad un imprenditore a capo di un'impresa specializzata in quella specifica realizzazione, e peculiarmente qualificata (almeno sulla carta) in materia di normativa antinfortunistica.
Si ritiene, invece, incidentalmente, irrilevante la richiamata (da parte attrice) risposta, affermativa, da parte della Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, all'interpello n. 6/2019 ("il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell'art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?"), non essendo in discussione, per tutte le motivazioni che precedono, l'obbligatorietà e la priorità della presenza di misure di protezione collettiva in un cantiere quale quello del caso di specie: per i medesimi motivi risulta inconferente, poiché non confliggente con gli approdi che preceono, il richiamo a giurisprudenza recente della
Suprema Corte, da ultimo citata in memoria di replica (vds Cass. 23661 del 13 giugno 2024 e n. 48046 del 4 dicembre 2023).
Alla luce di quanto precede, non risultano pertanto errati gli esiti cui è giunta la sentenza n. 3288/2020 della
Corte d'Appello penale di Miano, il cui giudicato, limitato al solo ambito penale, pur privo di efficacia diretta nel presente giudizio, risulta condivisibile, per le ragioni addotte, laddove conclude non solo e non tanto per l'esistenza di una responsabilità colposa da parte di nella causazione del sinistro allo stesso Parte_1 occorso, quanto e soprattutto per l'esclusione della sussistenza di altre responsabilità, pur non disconoscendo l'evenienza di violazioni nella predispodizione di adeguate misure di protezione.
In ogni caso, all'esclusione di responsabilità in ambito civilistico, suscettibile di condanna risarcitoria, in capo alle due parti convenute nel presente giudizio si è giunti prescindendo dagli esiti dell'iter processuale penale
XIII. Alla luce di quanto precede risulta assorbita ogni valutazione, nel merito, dell'intensità delle violazioni nella predisposizione dei sistemi di sicurezza e protezione collettivi, profilo che invero atterrebbe unicamente la posizione del Geom. stante la ricostruita assenza di responsabilità in punto violazione dei doveri di CP_3 sicurezza in capo a vds § VI), non da ultimo anche in considerazione della presenza di contratto di CP_1 sub-appalto tra l'impresa di e l'appaltatrice cui aveva Parte_1 Controparte_5 CP_1 commissionato le opere.
L'infondatezza, in punto an, della domanda, determina l'assorbimento di ogni determinazione relativamente al quantum della domanda attorea, e pertanto sia degli esiti della consulenza tecnica medico legale in atti, quanto della documentazione INAIL versata in atti a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. (quanto dell'ulteriore sinistro subito dall'attore la cui esistenza è emersa solo in occasione di tale ultimo deposito).
Egualmente assorbita deve intendersi la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale dalla stessa formulata.
XIV. Sussistono giusti motivi per porre le spese di ctu –liquidate in via definitiva con separato provvedimento- definitivamente a carico solidale delle parti (come già provvisoriamente con ordinanza del 1.4.2023), in ragione del principio di utilità (almeno astratta) della consulenza tecnica “nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti […], anzichè mezzo di prova in senso proprio” (Cass. n. 16074/2023 e n. 1023/13).
16 Egualmente, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti, rinvenendo giusti motivi nella complessità della vertenza, non tanto per la ricostruzione fattuale ma nel corretto governo dei principi di diritto, che, pur non integrando il concetto di “novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” richiamati dall'art. 92 cpc, ad essi si avvicinano, come evidenziato al § XII in relazione a recente pronuncia della Suprema Corte, e come peraltro dimostrato indirettamente dal complesso iter penale, con tre gradi di giudizio e un quarto a seguito di annullamento con rinvio, in relazione alla speculare, seppur differente, valutazione in ordine alla responsabilità penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e (in Parte_1 Parte_2 proprio nonché in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio nei confronti di Persona_1
, e , ogni contraria Controparte_1 CP_1 Controparte_3 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Pone in via definitiva a carico solidale delle parti costituite le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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