Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1850/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Tartaglia Paolo e Martino Domenico per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione attrice in riassunzione - appellata e appellante in via incidentale
e
) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Breggia Emanuele, Irti Alfredo, Ferro Emanuela per procura in calce alla comparsa di risposta convenuta in riassunzione – appellante e appellata in via incidentale
oggetto: appello a seguito di rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione m.4741/2023, pubblicata il 15.2.2023 (già appello avverso ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma in data 28.12.2016, emessa nel processo R.G.n.63067/2015). FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata come segue nell'ordinanza impugnata.
“La (in seguito per brevità ha agito in giudizio, Parte_2 Pt_2 con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., nei confronti della , al fine di far accertare Controparte_2 il proprio diritto a ottenere la provvigione per l'attività di mediazione svolta in merito alla stipula del contratto preliminare di compravendita del complesso immobiliare Galileo, in data 7/8/2014, tra la resistente e il e per ottenere la condanna della Controparte_3 CP_2
, quale società di gestione del Fondo , al pagamento dell'importo di € 240.229,38,
[...] Pt_3 oltre interessi ex D.Leg.vo n. 231 del 2002.
La ricorrente ha esposto: 1) di aver svolto attività di intermediazione per la , Controparte_2 quale società di gestione del Fondo , per la vendita di immobili costituenti il complesso Pt_3 residenziale denominato Galileo, sito in Roma, zona Anagnina;
2) che, grazie alla propria attività di mediatrice, la resistente aveva stipulato con il in data 7/8/2014, Controparte_3 un contratto preliminare di compravendita relativo al citato complesso immobiliare;
3) che il prezzo della compravendita era stato convenuto in € 12.011.469,00 oltre Iva e, al momento della stipula, parte acquirente aveva corrisposto la somma di € 200.000,00 a mezzo di assegni circolari;
4) che il
a carico della parte venditrice;
5) che, a conclusione del predetto affare, aveva richiesto alla resistente la provvigione pattuita, senza ottenere positivo riscontro;
in particolare, la predetta società aveva replicato alla richiesta di pagamento, affermando che la provvigione non era dovuta dal momento che l'affare non si era concluso e, infatti, al preliminare non era seguita la stipula del contratto definitivo;
6) che tale tesi era infondata in quanto il diritto alla provvigione era sorto con la conclusione dell'affare che, nel caso concreto, era coinciso con la conclusione del contratto preliminare.
La , ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata, Controparte_2 pertanto, la contumacia. L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/11/2016”. All'esito del giudizio, nella contumacia della convenuta, il tribunale ha accolto parzialmente la domanda, limitatamente all'importo di € 174.000,00 oltre interessi come richiesti, quantificandone l'ammontare in relazione al prezzo di vendita pattuito tra le parti, accertato pari a € 8.700.000,00.
Con
§ 2. - L'ordinanza è stata impugnata da (da ora in poi in via principale Controparte_2 Part e da (da ora in poi: ) in via incidentale. Parte_1 La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n.5117/2018, ha respinto il primo motivo di appello, Con con cui aveva contestato la validità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione Con di udienza, ed ha accolto il secondo motivo, con cui aveva contestato la decisione per mancato rilievo del suo difetto di legittimazione passiva, conseguente al fatto che essa era stata convenuta in giudizio quale società di gestione del fondo comune di investimento e che nel corso del Pt_3 giudizio di primo grado, con atto in data 29.2.2016, essa aveva ceduto a un ramo Controparte_5
d'azienda comprensivo dei rapporti di gestione di vari fondi, tra cui . Pt_3 Con La Corte di merito, osservando che l'art.36 comma 4 TUF impedisce di ritenere che possa essere chiamata a rispondere delle obbligazioni del di cui non è più titolare, ma impedisce Parte_4 altresì l'applicazione dell'art.111 c.p.c. per il caso di trasferimento del diritto controverso durante il Con processo, essendo ormai del tutto estranea alla gestione del patrimonio del , ha Parte_4 Part affermato che avrebbe dovuto, nel corso del giudizio di primo grado, rilevare la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della convenuta e rivolgere la domanda contro Controparte_5 Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi di appello e inammissibile l'appello incidentale proposto Part da nei confronti della società priva di legittimazione passiva.
Part
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha Con resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. Part Il primo motivo del ricorso principale, con cui aveva dedotto la violazione dell'art.111 c.p.c. per Con avere la Corte d'Appello dichiarato il difetto di legittimazione passiva di a causa del subentro di nei rapporti di gestione relativi al fondo è stato accolto dalla Corte di Controparte_5 Pt_3
Cassazione.
La S.C., accertato che la perdita della originaria legittimazione passiva della società convenuta è determinata dalla successione a titolo universale nei rapporti di gestione, sicché non entra in gioco l'art.111 c.p.c., e che tuttavia l'applicazione dell'art.110 c.p.c. è esclusa – per costante giurisprudenza
– qualora la successione a titolo universale non consegua al venir meno della parte, che conserva la relativa capacità, ovvero qualora il successore sia individuato ope legis, cosicché in entrambi questi casi non si rende necessaria l'interruzione del processo. Ha quindi ritenuto applicabile in via analogica l'art.111 c.p.c. ed ha affermato il seguente principio di diritto: “Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra - ai sensi dell'art. 36, co. 1 d.lgs. 98/1998 - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o es-sere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estro-messa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata”. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e ha respinto l'unico motivo del ricorso Con incidentale condizionato proposto da che attingeva la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva mancato di dichiarare invalida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione di udienza.
Ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e ha rimesso le parti davanti alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Part
§ 4. – Il processo è stato riassunto da che ha riproposto il motivo dell'appello incidentale dichiarato inammissibile dalla sentenza cassata e formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4741/2023 del 15/2/2023, confermare l'ordinanza del 28/12/2016 emessa in I grado dal Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. recante RG. n. 63067/2015 e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della impugnata ordinanza, accertare e dichiarare che il credito vantato è pari a € 240.229,38 oltre interessi ex art. 5 decr. lgs. n. 231/2002 dal 7/8/2014 – data della stipula del preliminare –, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento del predetto importo. Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”. Con Si è costituta che ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
e di essere estromessa dal processo ex art.111 c.p.c. e, nel merito, ha formulato le seguenti CP_5 conclusioni:
“C. respingere tutte le domande proposte da in quanto Parte_5 prive di fondamento e prova;
D. riformare l'Ordinanza e respingere tutte le domande proposte da Parte_5
[...]
In ogni caso: E. condannare alla restituzione di quanto Parte_5 eventualmente percepito in forza dell'Ordinanza ove illegittimamente posta in esecuzione nei confronti di Controparte_1
F. con il favore delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, del procedimento d'appello R.G.
1275/2017, nonché del procedimento di Cassazione R.G. 5546/2019. In via istruttoria: G. disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, ove mai occorrente, autorizzare il deposito dei documenti già prodotti con l'atto di appello a norma dell'art. 702-quater c.p.c.”.
§ 5. – All'udienza di prima comparizione e trattazione, la Corte ha respinto l'istanza di chiamata in causa di e ha rinviato la causa al 6.9.2024 per la precisazione delle conclusioni e Controparte_5 la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. L'udienza è stata poi rinviata d'ufficio e successivamente Part anticipata all'udienza odierna, su istanza di , per la precisazione delle conclusioni. All'udienza odierna le parti, su invito della Corte, hanno discusso la causa oralmente ex art.281 sexies c.p.c.
Con
§ 5.1. – Il primo motivo dell'appello principale di riproposto con la comparsa di risposta nel presente giudizio di rinvio - essendo ormai coperto da giudicato il rigetto del primo motivo dell'originario appello, che riguardava l'accertamento della validità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza - critica la sentenza di primo grado per avere accolto la domanda di Part condanna la pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta da nonostante non Part vi fosse alcuna evidenza del fatto, costitutivo della pretesa, che fosse iscritta come mediatore nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 39/1989, come modificata dal d.lgs.n.59/2010. Con Part In particolare riferisce che nella comparsa conclusionale del giudizio di appello cassato menzionò una visura camerale prodotta come “doc.avv.1 di primo grado”, che tuttavia non sarebbe stata prodotta - perché il “doc.avv.1 di primo grado” corrisponderebbe alla produzione di diversi documenti, ma non di una visura camerale – e che, comunque, sarebbe irrilevante ai fini della prova della segnalazione certificata di inizio di attività prescritta dal d.lgs.n.59/2010. Part
ha replicato nelle note conclusive per l'udienza di discussione orale del 6.9.2024, poi rinviata, osservando che la visura camerale cui aveva fatto riferimento era stata prodotta come doc.n.1 nella fase cautelare del giudizio di appello, non nel giudizio di primo grado, e ha allegato alle note la memoria di costituzione per l'udienza fissata ex.art.351 c.p.c. e il documento in questione.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere l'unitarietà del processo e della definitiva acquisizione agli atti dello stesso degli atti difensivi e dei documenti prodotti dalle parti nei precedenti gradi - come affermato recentemente dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n.4835/2023 : “In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione”. Part Pertanto, la produzione della memoria di costituzione di per l'udienza camerale del 2.5.2017 fissata ai sensi dell'art.351 c.p.c. nel giudizio di appello e della visura camerale a essa allegata, sebbene effettuata in questo giudizio di rinvio non con l'atto introduttivo, ma in allegato alle note difensive autorizzate per l'udienza del 6.9.2024, poi rinviata, non può ritenersi tardiva. Infatti la produzione di tale documento in quella fase del giudizio di appello emerge dai riferimenti ad esso contenuti nella memoria di costituzione dell'appellata, sicché esso si deve considerare definitivamente acquisito agli atti di questo giudizio indipendentemente dalle scelte difensive compiute dalla medesima appellata nel riassumere il giudizio dopo la cassazione della sentenza di secondo grado. Part Da tale visura risulta il numero REA di iscrizione di nella Sezione ordinaria del Registro delle
Imprese (risalente al 13.2.2004) come società avente a oggetto l'attività di intermediazione immobiliare. Quanto all'efficacia probatoria di tale documento, secondo la Corte di Cassazione “ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni” (Cass.ord.n.20556/2021, conforme a n.26292/2007). Part La visura prodotta da dimostra, attraverso l'indicazione del numero REA 1058172, l'iscrizione della società nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) che, a seguito della soppressione del ruolo dei mediatori disposta dall'art.73 d.lgs.n.59/2010, equivale all'iscrizione al ruolo suddetto per i fini di cui agli artt.2 e 6 L.n.39/1989.
Con
§ 5.2. – Il secondo motivo dell'appello di critica la sentenza per aver accertato il diritto al Part Con pagamento della provvigione senza considerare che nel contratto tra e le parti avevano subordinato il pagamento della provvigione alle vendita dell'immobile. Osserva VR che nel contratto si legge: “siamo disponibili ad accettare, da parte Vostra, per la vendita dell'area, una provvigione”,
“accettiamo, da parte Vostra, la provvigione per la vendita” e ancora “siamo a confermarvi che la percentuale relativi alla provvigione che sarà riconosciuta alla vostra società da parte del fondo in caso di vendita sarà pari al […] dell'ammontare della compravendita”. Osserva che la qualità delle parti, che sono entrambe operatori qualificati, impone di attribuire alle parole usate il significato tecnico giuridico loro proprio, per cui “vendita” deve essere intesa come contratto definitivo e non preliminare e fa sì che il senso dell'accordo fosse di subordinare l'insorgenza del diritto del mediatore al perfezionamento del contratto definitivo.
Il motivo è infondato. Com'è noto, la conclusione dell'affare che dà al mediatore il diritto al pagamento della provvigione ai sensi dell'art.1755 c.c. è intesa dalla giurisprudenza come la costituzione tra le parti di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso, tipicamente integrato dal perfezionamento di un contratto preliminare. Part Considerato che il contratto su cui si fonda la domanda di ha avuto pacificamente a oggetto il Part conferimento a di un incarico di mediazione per la vendita del complesso immobiliare in Roma, via Anagnina n. 203, denominato “Complesso Galileo”, il presupposto del diritto di quest'ultima alla provvigione, seppur liberamente conformabile dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, non può prescindere dalla natura dell'incarico conferito e dell'attività che la provvigione
è volta a compensare. Dunque, sarebbe in contraddizione con l'oggetto stesso del contratto che il diritto al pagamento del corrispettivo fosse subordinato al verificarsi di un fatto - la regolare esecuzione del contratto preliminare di vendita con la conclusione del contratto definitivo - su cui il mediatore che abbia diligentemente portato a compimento il proprio incarico non ha alcun potere di influire.
Infine, se anche fosse plausibile e non in contraddizione con la natura dell'incarico, una siffatta volontà contrattuale richiederebbe compiuta esplicitazione, non affidata unicamente all'uso della parola “vendita”, che, nel linguaggio comune, è frequentemente adoperata in senso lato, comprensivo del contratto preliminare di vendita. Né osta a tale conclusione il rilievo di VR che le parti fossero entrambe operatori qualificati del settore immobiliare, perché tale qualità, se da un lato non implica necessariamente l'uso nel contratto di un linguaggio strettamente tecnico giuridico, dall'altro lato rende ancor più inverosimile che i contraenti, scegliendo di condizionare al perfezionamento del contratto definitivo il diritto di CIA al pagamento del compenso per l'attività di mediazione svolta, non lo abbiano esplicitato con inequivocabile chiarezza.
Part
§ 6. – Con l'unico motivo di appello contro la sentenza di primo grado lamenta che il Tribunale abbia commisurato la provvigione riconosciutale a un prezzo di vendita di € 8.700.000,00 inferiore a quello pattuito, pari a € 12.011.469,00.
Il motivo è fondato. Con E' pacifico, in quanto affermato dalla stessa nelle deduzioni in fatto contenute nell'atto di appello Con introduttivo del giudizio cassato, che il prezzo pattuito tra quale società di gestione del fondo e il (al quale è poi subentrato ai sensi dell'art. Pt_3 Controparte_6
1401 c.c. il Consorzio Nuova Galileo) per la vendita del “Complesso Galileo” con il contratto preliminare del 7.8.2014 ammontasse a € 12.011.469,00 e non a € 8.700.000,00. L'aver commisurato la provvigione, pacificamente pattuita in misura del 2% del prezzo di vendita, al minore importo sopraindicato è quindi evidentemente frutto di un errore del primo giudice, probabilmente dovuto al fatto che detto importo era il prezzo attribuito nel contratto alla prima parte del complesso, cui si aggiungeva quello di € 3.311.469,00 per l'edificio M, secondo quanto riferito Part da e non contestato. Part Dunque, la provvigione spettante a ammonta al 2% di € 12.011.469,00, quindi a € € 240.229,38, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 dal 7/5/2015 (data di ricezione della costituzione in mora) sino all'effettivo soddisfo, come statuito dall'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. con decisione non impugnata sul punto e quindi irrevocabile.
§ 7. – Le spese processuali seguono la soccombenza, da accertare in base all'esito complessivo della Con lite, per cui si pongono interamente a carico di e sono liquidate per compensi, per tutti i gradi del giudizio e il presente giudizio di rinvio, secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al
D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione del giudizio di rinvio, che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di
Cassazione m.4741/2023, pubblicata il 15.2.2023, così decide:
- in parziale riforma dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma in data 28.12.2016, emessa nel processo R.G.n.63067/2015, condanna a pagare a Controparte_1
€ 240.229,38, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 Parte_1 dal 7/5/2015;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_5 Parte_5 le spese processuali così liquidate per compensi: € 14.103,00 per il giudizio di primo grado, €
[...]
14.317,00 per il giudizio d'appello, € 7655,00 per il giudizio di cassazione, € 12.154,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 17/01/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo