Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 340
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Sentenza 17 gennaio 2025

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La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha pronunciato una sentenza in merito a una controversia relativa al pagamento di una provvigione per attività di mediazione immobiliare. La società attrice aveva agito per ottenere il riconoscimento di un compenso pari al 2% oltre IVA sul prezzo di vendita di un complesso immobiliare, pari a € 12.011.469,00, a seguito della stipula di un contratto preliminare. La convenuta, società di gestione di un fondo immobiliare, si era opposta al pagamento, sostenendo che l'affare non si fosse concluso e che, in ogni caso, la provvigione fosse dovuta solo al perfezionamento del contratto definitivo. Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, quantificando la provvigione su un prezzo di vendita inferiore. La Corte d'Appello aveva inizialmente respinto l'appello della convenuta, ma poi la Cassazione aveva accolto il ricorso di quest'ultima, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, affermando il principio che il processo prosegue tra le parti originarie anche in caso di trasferimento dei rapporti di gestione di un fondo comune di investimento. La società attrice, riassunta la causa, ha riproposto le proprie conclusioni, chiedendo la conferma dell'ordinanza di primo grado e la condanna al pagamento dell'intero importo richiesto. La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande e l'estromissione dal processo.

La Corte d'Appello, nel decidere la causa in sede di rinvio, ha rigettato l'eccezione della convenuta relativa alla tardiva produzione di una visura camerale da parte dell'attrice, ritenendo il documento acquisito agli atti del processo e provante l'iscrizione della società mediatrice nel registro delle imprese. Ha altresì respinto il motivo di appello con cui la convenuta contestava la maturazione del diritto alla provvigione in assenza di contratto definitivo, interpretando la locuzione "vendita" nel contratto come comprensiva anche del preliminare, e sottolineando che il diritto alla provvigione sorge con la conclusione di un vincolo giuridico che abilita all'azione per l'esecuzione. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo di appello incidentale proposto dall'attrice, ritenendo fondata la censura relativa alla errata quantificazione della provvigione da parte del Tribunale di primo grado. Accertato che il prezzo di vendita pattuito nel contratto preliminare era di € 12.011.469,00 e non di € 8.700.000,00, la Corte ha riformato parzialmente l'ordinanza di primo grado, condannando la convenuta al pagamento della provvigione nella misura del 2% di tale importo, pari a € 240.229,38, oltre interessi. Le spese processuali sono state poste interamente a carico della convenuta, liquidate per tutti i gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 340
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 340
    Data del deposito : 17 gennaio 2025

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