TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1070 / 2021 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 3.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ESPOSITO ANNA MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Co
rapp e dif dall'Avv CUOCO RAFFAELLA CP_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/03/2021 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal gennaio 2019, di esser stato inquadrato come operaio e qualifica di elettricista V livello
CCNL metalmeccanica artigianato soltanto dal 29.5.2019, di aver svolto mansioni di elettricista e anche di muratore e di installatore di impianti di riscaldamento e condizionamento;
di aver lavorato per tutto il periodo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle ore 17.00 ed il sabato mezza giornata;
di aver percepito gli importi indicati nelle buste paga che erano inferiori al dovuto in quanto veniva indicati importi inferiori al livello retributivo applicabile e perché il lavoro straordinario svolto non gli era mai stato riconosciuto, evidenziava inoltre di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione per il lavoro svolto dal mese di ottobre 2019 sino al 7.3.20, data in cui era stato licenziato oralmente, di non aver percepito i dovuti ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità ed il TFR al termine del rapporto;
deduceva inoltre di aver richiesto in data 11.9.20 negoziazione assistita senza effetto;
sosteneva di aver pertanto diritto al complessivo importo di euro 21.789,65 a titolo di differenze retributive e TFR come da conteggi concludendo per la condanna di parte convenuta al pagamento della suddetta somma;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava lo svolgimento di lavoro straordinario e l'avvenuto espletamento di mansioni superiori e si riconosceva debitore nei confronti del lavoratore dell'importo di euro 3.800,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte oltre TFR come da prospetto che esibiva;
nel corso del giudizio le parti stipulavano accordo transattivo condizionato al pagamento delle rate pattuite che si risolveva per mancato pagamento, veniva emessa ordinanza ex art 423 c.p.c. escussi i testi ammessi la causa veniva infine rinviata all'udienza del 3.4.25 che veniva sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato il rapporto di lavoro né il diritto del lavoratore all'inquadramento nel V livello, non contestato neanche il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di ottobre 2019 sino al mese di marzo 2020 e del TFR;
parte datoriale non ha inoltre contestato in modo espresso il mancato pagamento della tredicesima mensilità ed in ogni caso non ha fornito alcuna prova del pagamento;
Considerato inoltre che dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso è emerso anche che il rapporto aveva di fatto avuto inizio nel mese di gennaio ma non è invece possibile ritenere dimostrato il mancato godimento di ferie e permessi o il sistematico svolgimento di lavoro straordinario -per la genericità delle dichiarazioni rese sul punto- al lavoratore spettano gli elementi fissi della retribuzione tabellare per i mesi di ottobre novembre dicembre 2019 gennaio febbraio e marzo 2020, i ratei tredicesima mensilità ed il TFR come indicati nei conteggi allegati al ricorso che risultano esser stati correttamente elaborati tenendo conto della contrattazione di riferimento;
Al ricorrente spetta pertanto l'importo complessivo di euro 8.299,86 a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2019 a marzo 2020, l'importo di euro 1276,33 a titolo di TFR e l'importo di euro 1340,12 a titolo di tredicesima mensilità;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1070 /2021
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di euro 10.916,31 oltre accessori come per legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
3.000,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso forfettario con attribuzione
Nocera Inferiore 12/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 3.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ESPOSITO ANNA MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Co
rapp e dif dall'Avv CUOCO RAFFAELLA CP_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/03/2021 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal gennaio 2019, di esser stato inquadrato come operaio e qualifica di elettricista V livello
CCNL metalmeccanica artigianato soltanto dal 29.5.2019, di aver svolto mansioni di elettricista e anche di muratore e di installatore di impianti di riscaldamento e condizionamento;
di aver lavorato per tutto il periodo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle ore 17.00 ed il sabato mezza giornata;
di aver percepito gli importi indicati nelle buste paga che erano inferiori al dovuto in quanto veniva indicati importi inferiori al livello retributivo applicabile e perché il lavoro straordinario svolto non gli era mai stato riconosciuto, evidenziava inoltre di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione per il lavoro svolto dal mese di ottobre 2019 sino al 7.3.20, data in cui era stato licenziato oralmente, di non aver percepito i dovuti ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità ed il TFR al termine del rapporto;
deduceva inoltre di aver richiesto in data 11.9.20 negoziazione assistita senza effetto;
sosteneva di aver pertanto diritto al complessivo importo di euro 21.789,65 a titolo di differenze retributive e TFR come da conteggi concludendo per la condanna di parte convenuta al pagamento della suddetta somma;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava lo svolgimento di lavoro straordinario e l'avvenuto espletamento di mansioni superiori e si riconosceva debitore nei confronti del lavoratore dell'importo di euro 3.800,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte oltre TFR come da prospetto che esibiva;
nel corso del giudizio le parti stipulavano accordo transattivo condizionato al pagamento delle rate pattuite che si risolveva per mancato pagamento, veniva emessa ordinanza ex art 423 c.p.c. escussi i testi ammessi la causa veniva infine rinviata all'udienza del 3.4.25 che veniva sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato il rapporto di lavoro né il diritto del lavoratore all'inquadramento nel V livello, non contestato neanche il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di ottobre 2019 sino al mese di marzo 2020 e del TFR;
parte datoriale non ha inoltre contestato in modo espresso il mancato pagamento della tredicesima mensilità ed in ogni caso non ha fornito alcuna prova del pagamento;
Considerato inoltre che dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso è emerso anche che il rapporto aveva di fatto avuto inizio nel mese di gennaio ma non è invece possibile ritenere dimostrato il mancato godimento di ferie e permessi o il sistematico svolgimento di lavoro straordinario -per la genericità delle dichiarazioni rese sul punto- al lavoratore spettano gli elementi fissi della retribuzione tabellare per i mesi di ottobre novembre dicembre 2019 gennaio febbraio e marzo 2020, i ratei tredicesima mensilità ed il TFR come indicati nei conteggi allegati al ricorso che risultano esser stati correttamente elaborati tenendo conto della contrattazione di riferimento;
Al ricorrente spetta pertanto l'importo complessivo di euro 8.299,86 a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2019 a marzo 2020, l'importo di euro 1276,33 a titolo di TFR e l'importo di euro 1340,12 a titolo di tredicesima mensilità;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1070 /2021
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di euro 10.916,31 oltre accessori come per legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
3.000,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso forfettario con attribuzione
Nocera Inferiore 12/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale