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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 660/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Luigi Alberto Zoboli e Parte_1
Alessandro Moroni
Ricorrente
Contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Barilati Controparte_1
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere stato imputato nell'ambito dell'inchiesta Stakanov, la quale aveva coinvolto numerosi dipendenti del , e d'essere stato Controparte_1
licenziato senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lettera a)
D.Lgs. n. 165/2001, con provvedimento n. prot. 6552 del 30/1/2016; -il licenziamento veniva impugnato dinnanzi alla Sezione Lavoro Tribunale di Imperia, il quale respingeva il ricorso proposto ex art. l. 92/12 (sentenza
55/2022 del 12 aprile 2022 a definizione del giudizio RG 599/2017);
-nelle more il procedimento penale nel quale gli erano stati contestati gli stessi episodi addebitati in sede disciplinare s'era concluso con l'assoluzione perché il fatto non sussiste con sentenza n. 20/2020 pronunciata dal GUP di Imperia
e confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza 141/2022, passata in giudicato il 6 giugno 2022;
-d'aver con ricorso depositato il 10 maggio2022 reclamato la sentenza del
Giudice del Lavoro di Imperia dinnanzi alla Corte d'Appello di Genova;
-d'aver a seguito del giudicato penale di assoluzione chiesto la riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter DLgs 165/2001, allegando il giudicato penale stesso;
-il dichiarava inammissibile l'istanza con Controparte_1
determinazione del 15 maggio 2023, confermando in via subordinata il provvedimento con il quale era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (doc. 9);
-l'ente convenuto depositava nel fascicolo telematico del giudizio pendente dinnanzi alla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Genova le suddette proprie determinazioni conclusive, sostenendo che si trattava di un provvedimento di conferma nuovo e non meramente confermativo e che da ciò conseguiva l'improcedibilità del giudizio d'appello per sopravvenuta carenza di interesse;
-con sentenza n. 206/2023 (doc. 10), in accoglimento del reclamo, la Corte
d'Appello annullava tanto l'originario provvedimento di licenziamento disciplinare che il provvedimento di conferma del 15.5.2023, condannando l'Ente a reintegrare il lavoratore ed a risarcirgli il danno secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 300/70, nel testo antecedente le modifiche di cui alla legge 92/12;
-d'essere stato reintegrato con decorrenza dal 23 agosto 2023;
-il impugnava in Cassazione la sentenza della Corte Parte_2
d'Appello (doc. 12 e 13, deducendo al primo motivo la violazione degli artt.
100 e 112 c.p.c. 653 c.p.c. e 55 ter commi 2 e 4 del D. Lgs. 30/3/20211 n.
165 e s.m.i. in considerazione del fatto che il Reclamo deciso dalla Corte
d'Appello di Genova riguardasse esclusivamente l'atto di licenziamento del
23/1/2016 e non anche l'atto dell'U.P.D. del 15/5/2023, che aveva definito la procedura ex art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/01;
-d'aver impugnato il suddetto atto con lettera del 6 luglio 2023 (doc. 15 e 16);
-d'aver interesse a proporre l'odierna controversia qualora la sentenza della
Corte d'Appello, che aveva annullato anche il provvedimento di conferma del licenziamento del maggio 2023 ed escluso la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione del licenziamento del 23 gennaio 2016, fosse cassata in partibus quibus;
-l'instaurazione del presente giudizio, per ragioni cautelative, era sottoposta a termine di decadenza di imminente scadenza: il provvedimento impugnato ha, infatti, contenuto sostanziale di licenziamento e soggiace alla disciplina di cui all'art. 6 della legge 604/66, che impone, a pena di decadenza, che all'impugnazione stragiudiziale segua nel termine di 180 giorni il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale.
Ciò premesso, nel merito il ricorrente richiamava integralmente, trascrivendo altresì ampi stralci della sentenza della Corte di Appello di Genova, quella del
Giudice Penale del Tribunale di Imperia, per poi rassegnare le seguenti conclusioni: “Previa sospensione del presente giudizio sino alla definizione del Giudizio pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione RG 17923/2023, nonché previa ogni meglio vista declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento assunto dall'UPD del in data 15 maggio 2023 a conclusione della riapertura del Controparte_1
procedimento disciplinare riaperto con atto del 17 gennaio 2023e comunque accertare e dichiarare ,per tutte le ragni di cui al ricorso, l'illegittimità della conferma del licenziamento con esso disposta;
ordinare al in persona del Sindaco pro tempore la Controparte_1
reintegra del Signor con effetto dal 30 gennaio 2016 e condannare lo Parte_1
stesso al risarcimento del danno subito dal ricorrente mediante la Controparte_1
corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del primo licenziamento (30 gennaio 2016) sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre la somma maggiore tra interessi e rivalutazione.”
In corso di causa sopravveniva la sentenza n. 19514 del 16/7/2024, con cui la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Controparte_1
confermando così integralmente la sentenza n. 206/2023 emessa dalla Corte
d'Appello di Genova. A fronte di ciò il ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia Pt_1
del contendere, con reiezione dell'avversa domanda riconvenzionale e condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
In comparsa di costituzione e riposta il si richiamava alle Controparte_1
argomentazioni le argomentazioni esposte nell'ambito del giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Genova per poi riproporre pressocchè tutti i motivi esposti nell'impugnazione spiegata in Cassazione.
Per le ragioni che ci si accinge ad illustrare si ritiene superfluo riportare il contenuto della comparsa di costituzione del convenuto, salvo le conclusioni così rassegnate: “Respingere il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. in epigrafe indicato in quanto inammissibile, e comunque privo dei presupposti, non provato e, comunque, infondato nel merito per le ragioni indicate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate;
disporre, per l'effetto, la restituzione al di tutte le somme Controparte_1
dal medesimo Ente liquidate al Sig. in esecuzione della sentenza n. Parte_1
151/2023 (ossia quelle corrisposte “a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta all'udienza di discussione e relativa agli anni di imposta dal 2018 al 2022, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, il tutto con rivalutazione ed interessi fino al saldo”.
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Ritiene lo scrivente che non sussistano i presupposti per pronunciare, come richiesto dall'attore, la cessazione della materia del contendere poiché questa non è mai esistita. Deve, semmai, dichiararsi l'inammissibilità delle domande originariamente proposte in ricorso.
Invero, la Corte d'Appello di Genova con sentenza pronunciata il 6/7/2023 nel procedimento n. 166/2022 (nell'all. 10 non figura il numero generale) ha annullato sia tanto l'originario provvedimento di licenziamento disciplinare che il provvedimento di conferma del 15.5.2023.
Opportuno riportare i seguenti stralci della relativa motivazione:
-…Se è vero infatti quanto sostenuto dalla reclamata, ossia che il procedimento disciplinare,
a seguito della riapertura, resta unitario e “la sanzione inflitta per ultima prenderà definitivamente il posto della prima, operando la sostituzione retroattivamente” (cfr Cass.
n. 36456/2022, citata dalla stessa parte reclamata), e indubbio che l'impugnazione del licenziamento a suo tempo tempestivamente svolta dal lavoratore debba estendersi anche al provvedimento “definitivo”: ciò tanto più nel caso di specie in cui l'UDP, all'esito della riapertura del procedimento disciplinare, ha ritenuto di confermare tanto la contestazione che il provvedimento del 30.1.2016 con cui è stato irrogato il licenziamento oggetto di causa.”
-L'attuale regime dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego, dettato dal d.lgs. 150/2009 e dal d.lgs. 75/2017, ha superato, salve residue eccezioni, la previgente regola della c.d. pregiudiziale penale, sancendo l'autonomia tra illecito disciplinare e penale in un'ottica acceleratoria, ma dettando alcuni meccanismi di raccordo all'esito del procedimento penale.
L'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dai d.lgs. 150/2009 e 75/2017 prevede infatti quanto segue:
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. (…).
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, (l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari), ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, (l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari) riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. (…) ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
-A norma dell'art. 653 cod proc pen 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”; -La riapertura del procedimento disciplinare nelle ipotesi previste dall'art. 55 ter del d.lgs.
n. 165/2001 integra una deroga al principio del ne bis in idem al fine di pervenire al raccordo tra l'esito del procedimento disciplinare e quello del processo penale (destinato ad intervenire a distanza di anni) con lo scopo di garantire da un lato la tempestività dell'azione disciplinare, e dall'altro la coerenza dell'operato della P.A. rispetto ai principi fissati dall'art. 97 Cost..”
-Nel caso di specie il investito del riesame della fattispecie su istanza Controparte_1
del ha ritenuto di dover confermare l'esito del procedimento disciplinare, Pt_1
sostenendo che il giudicato penale non possa avere effetti sulle valutazioni di pertinenza giudice del lavoro, allo stato cristallizzate nella sentenza del Tribunale di Imperia oggetto del presente reclamo. Valutazioni che, nel provvedimento dell'UPD del 15.5.2023, vengono testualmente riportate, con l'esplicita finalità di condividerle e farle proprie.
-Ora, come ben chiarito anche di recente dalla Suprema Corte con ordinanza n.
6660/2023, i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale sono regolati dall'art. 653 cod. proc. civ., secondo la condivisibile interpretazione che viene di seguito testualmente riferita
(tratta dai punti 2.2, 2.3 e 2.4 della suddetta ordinanza): “a fronte della scelta della P.A. del tutto discrezionale e regolata come ordinaria dall'attuale ordinamento, di definire il procedimento disciplinare nella contestuale pendenza per i medesimi fatti di procedimento penale (art. 55-ter, d. lgs. 165/2001), non può poi ritenersi che sia impedito al giudice civile il valorizzare, attraverso una propria autonoma valutazione, gli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale, giungendo a conclusioni eventualmente diverse da quelle del giudice del processo penale;
è solo il giudicato penale, una volta formatosi, a vincolare il giudice della questione disciplinare, secondo quanto disposto dall'art. 653, co.1, c.p.p., anche perché, opinando altrimenti, si reintrodurrebbe surrettiziamente quella pregiudiziale penale ormai venuta meno con il vigente c.p.p. la scelta normativa, attuata con l'art 55-ter d. lgs. 165/2001, di svincolo dell'azione disciplinare rispetto al procedimento penale in corso per i medesimi fatti, non permette una tale soluzione, nei limiti di cui si dirà e sempre che la scelta della P.A. non sia viceversa quella di sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del giudizio penale;
in altre parole, il giudice civile, nei predetti frangenti, può decidere di valorizzare la pronuncia penale non definitiva quale esistente al momento della sua pronuncia, come no e se non lo faccia, non ricorre né alcun vizio di violazione di legge, né, per ciò solo, un vizio nella valutazione degli elementi di prova;
parimenti, non può dirsi, secondo quanto sostiene il ricorrente, che, pur una volta esclusa l'esistenza di una dipendenza giuridica tra i processi, la valutazione nel processo civile degli elementi istruttori propri del procedimento penale subisca vincoli in ragione dell'apprezzamento di essi all'interno di quest'ultimo; vale a dire, non è vero che il giudice civile sia vincolato in ipotesi ad apprezzare un certo dato istruttorio con le medesime modalità ed esiti in cui quello stesso
è stato valutato in sede penale;
(…) punto di caduta del sistema è peraltro la regola finale dell'art. 55 ter, co. 2, d. lgs. 165/2001, secondo cui, «se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso», l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o l'autorità competente «ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale», momento nel quale possono dispiegarsi gli effetti propri dell'art. 653, co. 1, c.p.p.” -Nel caso di specie, come evincibile dalla lettera di contestazione, il procedimento disciplinare ha preso avvio a seguito della presa d'atto da parte del della pendenza Controparte_1
di procedimento penale involgente 270 dipendenti, tra cui il indagati Pt_1
nell'inchiesta c.d. “Stakanov” per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio.
-Sotto il profilo disciplinare, è stata quindi contestata al la violazione dell'art. Pt_1
55 quater e dell'art. 55 quinques del d.lgs n. 155/2001, ossia la “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altra modalità fraudolenta” (cfr. provvedimento di licenziamento disciplinare del
22.1.2016 e lettera di contestazione 20.11.2015, docc. n. 1 e 2 fascicolo di primo grado della parte reclamante)”;
-Dalla documentazione in atti emerge quindi che la vicenda oggetto di procedimento disciplinare è identica a quella sottoposta alla cognizione del giudice penale, come identici sono gli elementi istruttori posti alla base della sanzione disciplinare - dichiaratamente mutuati dall'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria, di cui il CP
si limita a prendere atto (cfr. lettera di licenziamento, doc. n. 1 fascicolo di primo
[...]
grado di parte reclamante).
Dopo aver così argomentato, il Giudice di secondo grado ha così statuito:
“Deve quindi concludersi nel senso che il sopravvenuto giudicato penale copre integralmente tanto i fatti storici che l'elemento soggettivo cui il ha attribuito Controparte_1
rilevanza disciplinare sia in occasione del provvedimento del 30.1.2016, e ciò anche all'esito della riapertura del procedimento disciplinare. Giudicato che risulta pertanto vincolante anche nel presente giudizio, non essendovi ulteriori condotte od elementi di residua rilevanza disciplinare passibili di sussunzione neppure in fattispecie per cui è prevista una sanzione di tipo conservativo, che infatti neppure viene individuata dalla parte reclamata…..Va conseguentemente accertata l'illegittimità tanto dell'originario provvedimento disciplinare datato 20.1.2016 che del provvedimento di conferma del 15.5.2023, avente validità ex tunc. Ratione temporis, le conseguenze sono quella previste dall'art. 18 St.lav. nella formulazione previgente alla l.n. 92/2012 (cfr. Cass. nn. 11868/2016 e 16903/2016), trattandosi di licenziamento intervenuto anteriormente alle ulteriori modifiche del regime di tutele per il licenziamento nel pubblico impiego introdotte dal d.lgs. n. 75/2017.
Orbene, è evidente che essendo anche il successivo provvedimento confermativo del licenziamento del - oggetto della presente Pt_3
controversia sede - stato annullato dalla pronuncia in questione, il ricorrente lo abbia già impugnato a suo tempo entro il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge 604/66, scegliendo di far ciò non innanzi al Tribunale-Giudice del Lavoro, come prescritto dall'art. 6, comma 2, L. 604/1966, ma alla Corte di Appello, avendo egli specificamente dedotto la sua illegittimità nel corpo del ricorso con cui è stata in primis appellata la sentenza del Tribunale di
Imperia n. 55/2022 (doc. 4) che ha rigettato l'impugnativa del primo recesso dal rapporto di lavoro operato dal . Controparte_1
Ne consegue che anche qualora la Suprema Corte avesse demolito la sentenza di secondo grado, reputando il provvedimento per cui è causa non meramente confermativo del primo, ma un atto nuovo poiché fondato su addebiti diversi da quelli posti a fondamento del primo – il che avrebbe escluso il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Genova giacchè questa avrebbe errato nel ritenersi titolare del potere giurisdizionale di sindacare quello che non era un mero atto confermativo, competendo, invece, tale potere al giudice di primo grado – la necessaria proposizione d'un nuovo ricorso da parte del al Tribunale di Imperia entro il termine di 180 Pt_1
dalla comunicazione della sentenza emessa dal Giudice di Legittimità non avrebbe potuto essere ritenuta tardiva poiché, indipendentemente dalla corretta qualificazione, la conferma del licenziamento era già stata comunque tempestivamente censurata innanzi ad un'autorità giudiziaria.
Corollario di ciò è costituito dal difetto dell'interesse del ad Pt_1
instaurare la presente causa, la quale avrebbe, invece, potuto essere promossa
– ove l'interesse a proporla fosse sopravvenuta nel corso del presente giudizio
- soltanto nel caso in cui la Cassazione avesse accolto il ricorso del resistente per i suddetti motivi.
In particolare va rilevato che la domanda con cui il ha chiesto Pt_1
“condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal ricorrente Controparte_1
mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del primo licenziamento (30 gennaio 2016) sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre la somma maggiore tra interessi e rivalutazione.” è palesemente priva d'interesse ad essere spiegata in quanto anche se la pronuncia di secondo grado fosse stata cassata limitatamente alla statuizione della Corte di Appello di Genova sulla natura meramente confermativa del secondo atto, sarebbe rimasta ferma la pronuncia d'illegittimità del primo licenziamento, pronuncia con cui il CP
è stata condannato a risarcire il nonché a regolarizzare la
[...] Pt_1
sua situazione previdenziale. Invero, avendo l'ente convenuto provveduto a reintegrarlo e a corrispondergli quanto dovuto, nella presente sede l'attore avrebbe dovuto limitarsi semplicemente a difendersi dall'avversa domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto (richiesta, peraltro, implicitamente contenuta nella domanda in questione).
Inammissibile è anche la domanda riconvenzionale avanzata dal CP
.
[...]
La condanna del convenuto al pagamento del risarcimento del danno, pari alla misura delle retribuzioni globali di fatto decorse dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, è stata pronunciata dalla Corte di Appello a seguito dell'annullamento dell'originario provvedimento di licenziamento.
Essendo il gravame interposto contro la pronuncia in questione stato respinto dalla Cassazione, sulla domanda in questione è sceso il giudicato, il quale, interno o esterno che sia, è rilevabile d'ufficio sulla base delle allegazioni delle parti, come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza (tra tutte: Cass. Sez.
Un. n. 2735, 02/02/2017).
Alla luce di ciò la domanda in esame avrebbe, al più, potuta essere reputata ammissibile relativamente alla richiesta di restituzione – unitamente a quella di declaratoria di non debenza dei contributi previdenziali - delle mensilità retributive erogate al ricorrente in epoca successiva alla comunicazione al
[...]
del provvedimento di conferma del licenziamento qualora esso fosse Pt_1
stato considerato dalla Suprema Corte nuovo e diverso dal primo. A tale conclusione, però, osta quanto già rilevato in ordine all'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente ovvero che anche l'interesse del
[...]
ad avanzare la domanda de qua sarebbe sorto soltanto nel caso CP
in cui la Cassazione avesse cassato la sentenza di secondo grado per i succitati motivi.
Stante l'inammissibilità di tutte le domande spiegate da entrambe le parti e, dunque, la reciproca soccombenza delle stesse, considerata altresì la singolarità del caso di specie (generato dalla scelta, rivelatasi felice, del ricorrente di censurare il provvedimento del 17/1/2023, reputandolo meramente ripetitivo dell'originario licenziamento, direttamente innanzi alla
Corte di Appello di Genova), sussistono gravi e fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nonché sulla Parte_1
domanda riconvenzionale spiegata dal , così provvede: CP CP
Dichiara inammissibili tutte le domande.
Compensa integralmente le spese di causa.
Imperia 26-1-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli