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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4899/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandro Stomeo;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Vincenzo Maggiulli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 06/08/1979 e trascritto nei registri dello R.G.V.G. 4899/2024
stato civile del Comune di Lecce (atto n. 282, parte II, serie A, anno
1979). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. In particolare, hanno convenuto che:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi continueranno a vivere nella dimora familiare in Lizzanello alla via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n.3/5, suddivisa in due unità abitative dotate di accessi separati e indipendenti: in particolare la sig.ra continuerà ad occupare il piano terra dell'immobile con Pt_1 accesso contraddistinto dal numero civico 5, mentre il sig. CP_1 continuerà ad abitare il seminterrato con accesso dal civico 3 di via
Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa. Entrambi provvederanno a dividere al
50% le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle relative alle utenze domestiche, sino a che la proprietà dell'immobile non sarà trasferita a terzi.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento, nonché all'assegno divorzile.
4) I coniugi sono concordi nel porre in vendita tutto il patrimonio immobiliare in comunione e a dividerne il ricavato al 50%.
5) A tal proposito entrambi i coniugi fin da subito sono autorizzati a reperire potenziali interessati all'acquisto, anche a mezzo di intermediari (agenzia immobiliari congiuntamente e/o disgiuntamente individuate) per porre in vendita gli immobili, consentendo le visite all'uopo concordate.
6) I mobili, gli arredi e pertinenze presenti all'interno degli immobili innanzi specificati saranno divisi, al di fuori di quest'atto, nel momento
2 R.G.V.G. 4899/2024
dell'eventuale vendita e con la sottoscrizione del ricorso, essi coniugi ratificano ciò.
7) I ricorrenti dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già concordate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 19/11/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4899/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 19/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Lecce (LE), 12/03/1961) e (Lizzanello (LE), Controparte_1
25/04/1960) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
3 R.G.V.G. 4899/2024
dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4899/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandro Stomeo;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Vincenzo Maggiulli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 06/08/1979 e trascritto nei registri dello R.G.V.G. 4899/2024
stato civile del Comune di Lecce (atto n. 282, parte II, serie A, anno
1979). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. In particolare, hanno convenuto che:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi continueranno a vivere nella dimora familiare in Lizzanello alla via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n.3/5, suddivisa in due unità abitative dotate di accessi separati e indipendenti: in particolare la sig.ra continuerà ad occupare il piano terra dell'immobile con Pt_1 accesso contraddistinto dal numero civico 5, mentre il sig. CP_1 continuerà ad abitare il seminterrato con accesso dal civico 3 di via
Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa. Entrambi provvederanno a dividere al
50% le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle relative alle utenze domestiche, sino a che la proprietà dell'immobile non sarà trasferita a terzi.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento, nonché all'assegno divorzile.
4) I coniugi sono concordi nel porre in vendita tutto il patrimonio immobiliare in comunione e a dividerne il ricavato al 50%.
5) A tal proposito entrambi i coniugi fin da subito sono autorizzati a reperire potenziali interessati all'acquisto, anche a mezzo di intermediari (agenzia immobiliari congiuntamente e/o disgiuntamente individuate) per porre in vendita gli immobili, consentendo le visite all'uopo concordate.
6) I mobili, gli arredi e pertinenze presenti all'interno degli immobili innanzi specificati saranno divisi, al di fuori di quest'atto, nel momento
2 R.G.V.G. 4899/2024
dell'eventuale vendita e con la sottoscrizione del ricorso, essi coniugi ratificano ciò.
7) I ricorrenti dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già concordate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 19/11/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4899/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 19/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Lecce (LE), 12/03/1961) e (Lizzanello (LE), Controparte_1
25/04/1960) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
3 R.G.V.G. 4899/2024
dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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