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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone di
1) dott. Andrea LUCE Presidente
2) dott. Bartolomeo IETTO Giudice
3) dott. Giulio FORTUNATO Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 in data 29 febbraio 2016 al numero 2030 avente ad oggetto una controversia in materia di impugnazione del testamento olografo
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Assunta Mutalipassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio Lentini al corso Garibaldi n. 103;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso in virtù di procura stesa in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ferdinando Castaldo
D'Ursi, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Lungomare Trieste
n. 42 è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_2
stesa a margina della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Claudio
Cretella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore,
sito in Napoli alla via Santa Lucia n. 143;
CONVENUTO
All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio in camera di consiglio, senza concedere i termini per il deposito degli scritti conclusivi in ragione della rinuncia espressa dai procuratori delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notificazione a mezzo posta in data 18
febbraio 2016 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, e per ottenere: a) Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento della non autenticità del testamento olografo del 19 febbraio
2011 - pubblicato l'11 luglio 2012, a istanza di per notar Controparte_1
di Napoli, con verbale contrassegnato da numero di repertorio Persona_1
69783 e numero di raccolta 5780 - apparentemente riferibile ad Persona_2
b) l'accertamento della qualità di eredi della predetta
[...] Persona_2
dei figli in egual misura;
c) l'accertamento della validità della scrittura
[...]
privata sottoscritta da tutti i germani in data 30 agosto 2011, avente per oggetto la divisione amichevole dell'asse ereditario;
d) il risarcimento dei danni patiti.
In particolare, ha dedotto che: 1) in data 13 febbraio 2002 Parte_1
era deceduto in AN (Salerno) , proprietario del Persona_3
fabbricato e del terreno sito in AN alla via Corvo n. 95, 97 e 99; 2) il
2 riferito aveva lasciato quali eredi la moglie Persona_3 Persona_2
e i figli, e e che, in assenza di
[...] Controparte_2 Pt_1 CP_1
disposizioni testamentarie, le quote erano state determinate in applicazione dell'art. 581 c.c.; 3) in data 30 giugno 2011 era deceduta anche Persona_2
proprietaria di un terzo del compendio immobiliare del defunto
[...] [...]
e, a sua volta, esclusiva proprietaria del fabbricato sito in Persona_3
AN alla via Marconi n. 114, identificato al catasto al foglio 4,
contrassegnato dalle particelle 326, sub. 1, 2 e 3; 4) i figli di Persona_2
in qualità di eredi, in data 30 agosto 2011, avevano perfezionato una
[...]
divisione amichevole della comunione ereditaria;
5) era venuto a conoscenza del testamento della madre, pubblicato a istanza del germano CP_1
, testamento in virtù del quale quest'ultimo aveva ricevuto la quota
[...]
disponibile del patrimonio materno;
6) il testamento non era riferibile ad affetta da grave deficit fisico e cognitivo al momento del Persona_2
decesso.
Con comparsa di costituzione depositata il 23 giugno 2016, Controparte_1
ha accettato il contraddittorio, affermando l'autenticità del testamento olografo e l'infondatezza della domanda risarcitoria esperita, pretendendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità della divisione amichevole del 30
agosto 2011, in quanto: 1) perfezionata sulla scorta dell'applicazione dei criteri legali d'individuazione delle quote ereditarie, nonostante l'esistenza di un testamento valido ed efficace;
2) avente per oggetto immobili affetti da gravi irregolarità urbanistiche.
Il 14 settembre 2016 si è costituito richiamando le deduzioni Controparte_2
argomentative già espresse da e facendone proprie le Parte_1
conclusioni.
3 Svolta l'istruttoria orale, è stato disposto un accertamento tecnico sulla scheda testamentaria.
Una volta sostituito il giudice istruttore in data 12 luglio 2023, la causa è stata riservata alla decisione del collegio.
Il processo è stato, poi, rimesso sul ruolo istruttorio in data 20 dicembre 2024
al fine di stimolare il contraddittorio sincronico delle parti sulla questione –
rilevabile d'ufficio – della nullità parziale della divisione amichevole, in ragione, ante omnia, della mancata menzione, con precipuo riferimento al fabbricato indicato al punto 9) dell'accordo, degli estremi della licenza edilizia,
come prescritto dalla legge n. 47 del 1985, art. 40, comma secondo, e dal d.P.R.
n. 380 del 2001, art. 46, in linea con i recenti itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità.
In limine, giova enucleare la pretese attoree, dovendosi premettere che,
nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass.
n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale
4 il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass.
n. 75 del 2010).
Tanto chiarito in linea generale, l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà della parte attrice impone, nel caso in esame, la composizione delle deduzioni argomentative sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
Orbene, deve, innanzitutto, osservarsi che la parte attrice ha sviluppato plurime conclusioni, evocando, almeno sul piano letterale, un nesso di subordinazione tra di esse (“In via subordinata”).
A ben vedere, però, non pare essere stata esperita una domanda subordinata,
ossia una pretesa secondaria da esaminarsi solo a fronte della valutazione d'infondatezza della domanda principale. Pare, piuttosto, che Parte_1
abbia preteso l'accertamento della validità della divisione
[...]
amichevole perfezionata coi germani, scilicet la scrittura privata del 30 agosto
2011, e la condanna di al risarcimento del danno, quale Controparte_1
conseguenza dell'accertata apocrifia del testamento olografo apparentemente riferibile ad In tale ottica, allora, le domande devono Persona_2
considerarsi come parte di un'unica pretesa, che è rivolta sia alla conservazione degli effetti del contratto di divisione sia al ristoro del danno asseritamente subito, passando attraverso l'eliminazione dal mondo giuridico del testamento olografo.
Tanto puntualizzato, va innanzitutto affermata la correttezza della qualificazione operata dalla parte attrice della domanda veicolata in questo
5 giudizio, la quale, effettivamente, va inquadrata nel paradigma dell'azione di accertamento negativo.
La conclusione che precede muove dall'adesione di questo collegio all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a sezioni unite, la quale,
chiamata a dirimere il contrasto esegetico circa l'individuazione dello strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità del testamento olografo, ha posto i due seguenti capisaldi: 1) il testamento olografo va collocato nel novero delle scritture private, senza che possa sviare il rilievo che la falsificazione della scheda olografa risulti penalmente equiparata al medesimo reato compiuto con riguardo agli atti pubblici sia ai fini della entità
della pena, sia con riguardo alla perseguibilità d'ufficio ex art. 493 bis, comma secondo, c.p.; 2) il testamento olografo è, in ogni caso, una scrittura privata affatto particolare sia per i noti requisiti di forma cui è assoggettata a pena di nullità, sia, soprattutto, per la decisiva valenza sostanziale della scheda olografa, non riducibile a mera prova della qualità di erede testamentario, ma essa stessa fonte esclusiva dei diritti in cui si estrinseca detta qualità.
E proprio siffatta considerazione – va sin da subito anticipato - ha indotto il supremo giudice di nomofilachia a superare i contrapposti e coevi orientamenti esegetici e ad elaborare una soluzione innovativa, sebbene in linea di continuità
con un remoto precedente.
Procedendo con ordine e profondendo un maggiore impegno esplicativo, deve rilevarsi che, prima dell'intervento delle sezioni unite, erano presenti nella giurisprudenza di legittimità due impostazioni ricostruttive, che, attualmente,
devono ritenersi superate.
Orbene, i sostenitori della prima opzione ricostruttiva (fatta propria da Cass. 3
agosto 1968, n. 2793 del 1968 e Cass. n. 16362 del 2003) avevano affermato
6 che al soggetto contro cui il testamento olografo era prodotto (erede o avente causa) era imposto l'onere del disconoscimento, a norma dell'art. 214, comma secondo, c.p.c., del documento, competendo alla controparte di chiederne la verificazione e dimostrare così l'autenticità della scheda testamentaria [Cass.
n. 3371 del 1975; ma anche Cass. n. 28637 del 2011; Cass. n. 7475 del 2005
per la quale, segnatamente, "qualora sia fatta valere la falsità del testamento
(nella specie olografo), l'azione - che ha ad oggetto l'accertamento
dell'inesistenza dell'atto - soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel
caso di nullità prevista dall'art. 606 c.c. per la mancanza dei requisiti
estrinseci del testamento, sicché - avuto riguardo agli interessi dedotti in
giudizio dalle parti - nell'ipotesi di conflitto tra l'erede legittimo che
disconosca l'autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso,
l'onere della proposizione dell'istanza di verificazione del documento
contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di
erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull'erede
legittimo").
Pertanto, secondo la tesi in scrutinio non aveva alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti sulla ripartizione dell'onere probatorio, essendo irrilevante se l'azione fosse stata esperita dall'erede legittimo (per fare valere,
in via principale, la falsità del documento) ovvero dall'erede testamentario che,
agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, avesse visto contestata l'autenticità del testamento da parte dell'erede legittimo.
Differentemente, secondo un coevo orientamento esegetico, la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo avrebbe dovuto essere veicolata attraverso un'eccezione di falso, da sollevare solo nei modi e con le forme di cui all'art. 221 ss. c.p.c. [così Cass. n. 2793 del 1968; Cass. n. 16362 del 2003,
7 per la quale la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto;
per le scritture provenienti da terzi (come nel caso di un testamento olografo), invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell'art. 221 ss. c.p.c., perché si risolve in un'eccezione di falso;
vedi anche Cass. sez. un. n. 15169 del 2010]
Come sopra anticipato, le sezioni unite non hanno accolto nessuna delle due tesi appena esposte, propendendo, invece, per una diversa opzione - già
predicata in tempi risalenti dalla Corte di cassazione -, secondo la quale la parte che contesti l'autenticità della scheda testamentaria deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. sez. un. n. 12307 del 2015).
È appena il caso di osservare che la pronuncia delle sezioni unite ha un convincente sviluppo argomentativo.
Il Supremo Consesso inizia scartando alcune questioni, affrontate da coloro che si sono occupati in precedenza del tema, ma ritenute non funzionali ai fini della decisione. In tale prospettiva, non viene ritenuta utile per la soluzione ermeneutica della questione la qualificazione di colui che contesta il testamento (quale terzo ovvero quale erede); del pari, viene considerata poco rilevante la ritenuta preminenza della forma testamentaria su quella legittima e le relative conseguenze in ordine all'onere della prova.
8 L'indagine - afferma la Corte - deve soffermarsi su due aspetti della questione:
il valore sostanziale da attribuire al testamento e il meccanismo processuale attraverso cui il testamento possa acquistare definitiva efficacia probatoria.
Ritiene la Cassazione che, se si favorisce il profilo processuale, la contestazione del testamento ha ad oggetto il titolo della successione e, quindi,
verte sul thema probandum, mentre la scelta del mezzo processuale,
disconoscimento o querela di falso, riguarda unicamente il piano della prova con la conseguenza che, essendo il testamento una scrittura privata, lo strumento da utilizzarsi è il primo.
Al contrario, privilegiando il lato sostanziale, viene in rilievo la peculiare portata e l'elevata incidenza del testamento, come confermato dal requisito dell'olografia e da diverse disposizioni che lo distinguono da una semplice scrittura privata (artt. 620, comma secondo, 2648, 2669, c.c..; 491 c.p.c.) le quali condurrebbero, per ragioni di coerenza, a richiedere la proposizione della querela di falso.
Come rammentato, il Collegio propone una terza soluzione, ispirandosi ad una risalente sentenza del 1951 (Cass. n. 1545 del 1951) e affermando la necessità
di proporre un'azione di accertamento negativo della validità della scheda testamentaria.
Secondo le sezioni unite, questo tipo di azione produce notevoli vantaggi: in primo luogo, il testamento olografo viene circoscritto nella categoria delle scritture private;
secondariamente si determina il superamento della difficoltà
(sorta con Cass. sez. un. n. 15169 del 2010) di distinguere fra le semplici scritture private e quelle dotate di una incidenza sostanziale e processuale elevata. Dall'altro canto, la soluzione proposta – viene evidenziato in motivazione - ha il pregio di non rendere troppo gravosa la posizione
9 processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio.
Da ultimo, viene sottolineato dal giudice della nomofilachia come la querela di falso si traduca un defatigante procedimento incidentale, da evitare per non appesantire ulteriormente la giurisdizione, apertamente definita come una
«risorsa non illimitata».
Chiarito, dunque, che il thema decidendum ac probandum proposto dall'attore involge l'accertamento (in termini negativi) della riferibilità del testamento olografo - redatto il 19 febbraio 2011, pubblicato l'11 luglio 2012, come da verbale steso dal notaio contrassegnato da numero di Persona_4
repertorio 69783 e numero di raccolta 5780, registrato a Napoli il 16 luglio
2012 al numero 15216 serie 1/T - ad nata a [...] il 25 luglio Persona_2
1937, occorre ora confrontarsi con gli elementi istruttori emersi all'esito del dibattito processuale e, in particolare, con gli esiti valutativi del procedimento di consulenza tecnica in atti.
Ebbene, a parere di questo collegio, le conclusioni raggiunte dall'ausiliare sono fondate su un percorso motivazionale congruo, immune da vizi logici, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, nonché sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [deve rammentarsi che il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in
considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo,
Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad
esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
10 del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Più analiticamente, va rilevato che l'ausiliare nominato dal giudice designato per l'istruttoria ha proceduto a studiare la grafia della scheda testamentaria,
esaminando: a) l'andamento del gesto grafico e la sua evoluzione;
b)
l'inclinazione delle lettere, la forma e il tratto;
c) la pressione, la direzione e la dimensione;
d) il tipo di collegamento fra le lettere;
e) la rapidità e la qualità
del tracciato grafico;
f) gli aspetti strutturali di talune lettere.
Ai fini della comparazione, il c.t.u. ha, quindi, utilizzato le firme autografe indicate alla trentunesima pagina dell'elaborato.
All'esito dell'esame, una volta superate, in particolare, le osservazioni critiche del consulente della parte attrice, l'ausiliare - con motivazione convincente cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - ha valutato la sicura riferibilità del testamento qui in scrutinio ad evidenziando altresì la spontaneità Persona_2
e la naturalezza del testo e della firma (“Il testo e la firma del testamento in
verifica si mostrano spontanei, producendo uno sforzo che conferma un
tentativo di chiarezza, tipico di chi stila un testamento che corrisponde alle
condizioni di salute della de cuius, il testo risponde ai requisiti di naturalezza
e spontaneità; Dallo studio dinamico del testamento, confrontato con le firme
certamente autografe, come richiesto nel quesito del giudice, è stato possibile
11 rilevare numerose convergenze grafomotorie;
Il testamento in verifica è
olografo: è stato scritto, datato e sottoscritto dalla signora ”). Persona_2
Dunque, la condivisione delle conclusioni dell'ausiliare del Tribunale -
sviluppate secondo un percorso motivazionale logico e congruo, integralmente richiamato in questa sede - conduce il collegio al rigetto della pretesa di accertamento negativo esperita da e condivisa da Parte_1 CP_2
dovendo affermarsi che il testamento olografo redatto il 19 febbraio
[...]
2011 e pubblicato l'11 luglio 2012, come da verbale steso dal notaio
[...]
contrassegnato da numero di repertorio 69783 e numero di raccolta Persona_4
5780, registrato a Napoli il 16 luglio 2012 al numero 15216 serie 1/T, è stato,
effettivamente, redatto e sottoscritto da nata a [...] il 25 Persona_2
luglio 1937.
Ne deriva, giocoforza, anche il rigetto della pretesa di accertamento della validità della divisione amichevole per i motivi enucleati dall'attore, nonché la valutazione d'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Esaurita l'indagine sulle pretese attoree, va evidenziato che , Controparte_1
tempestivamente costituitosi, ha preteso, a sua volta, l'accertamento dell'invalidità della divisione amichevole perfezionata con la scrittura privata del 30 agosto 2011. In particolare, il suddetto convenuto ha prospettato la patologia del negozio divisorio, in quanto stipulato sul presupposto dell'erroneo convincimento dell'apertura della successione legittima.
È chiaro, allora, che il nodo dello stato patologico della divisione amichevole affiora al cospetto dell'accertamento della riferibilità del testamento alla de
cuius Persona_2
Sul tema, giova sviluppare talune notazioni di carattere teorico.
12 Ebbene, questo collegio non ignora che non costituisce causa di annullamento del contratto di divisione l'errore. Ed invero, a differenza di quanto previsto in materia di contratto in generale, la disciplina posta a governo della patologia del negozio divisorio non contempla l'errore tra le cause di annullabilità per vizio del consenso (art. 761 c.c.), annettendo rilevanza, unitamente all'ipotesi del dolo e della violenza, (solo) all'omissione di beni ereditari, da un lato (art. 762 c.c.), e alla lesione di oltre un quarto di taluno dei coeredi condividenti,
dall'altro lato (art. 763 c.c.), rispetto alle quali, però, prevede, rispettivamente,
i (diversi) strumenti rimediali del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (Cass. n. 16802 del 2016).
Recentemente, la giustificazione all'attuale disciplina è stata ricollegata alla natura "dichiarativa" (in particolare, di accertamento) che sarebbe propria del negozio divisorio, finalizzato, appunto, al superamento di possibili errori.
La mancata previsione dell'errore, quale causa di annullamento del contratto,
è stata oggetto di riflessione, non sembrando un retaggio di carattere storico,
rispondendo, piuttosto, a una scelta deliberata (la disciplina, invero, è
conforme ad una tradizione legislativa che, attraverso il codice civile del 1865,
risale al Codice napoleonico). È stato osservato in dottrina che, sulla soluzione adottata, hanno pesato anche aspetti sostanziali, quale la aspirazione pratica di tenere ferma la divisione nel maggior numero possibile di casi, in ragione del disfavore verso un nuovo stato di comunione, che inevitabilmente consegue all'annullamento.
A fronte di tale assetto normativo, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla sorte del negozio divisorio, nell'ipotesi di testamento scoperto (e conosciuto) successivamente alla divisione (analoghi dubbi sembra debbono
13 porsi nel caso inverso, in cui sia inefficace il testamento presupposto dalla divisione).
Appare opportuno segnalare, anzitutto, l'opinione tradizionale della giurisprudenza, secondo la quale la convenzione divisoria può essere invalidata tutte le volte che risulti invalido il presupposto sostanziale sul quale essa è fondata: «una volta caduta la successione intestata presupposta dal
negozio, per l'avvenuta pubblicazione di un valido testamento che disponga in
maniera difforme, il negozio divisionale sarà non già annullabile per errore,
ma addirittura nullo per difetto del titolo da esso presupposto» (in questo senso: Cass. n. 773 del 1957; Cass. n. 739 del 1958).
Anche la dottrina sembra confermare la tendenza ad ammettere la rilevanza invalidante dell'errore che cada sui presupposti della divisione, affermando che l'effetto del successivo ritrovamento di un testamento sul negozio divisionale è quello di far cadere quest'ultimo in uno stato patologico di nullità.
Più in dettaglio, è stato scritto che la grave conseguenza della nullità nascente dal venir meno del presupposto sostanziale della divisione, costituisce l'effetto del prodursi di un difetto oggettivo della causa del negozio, tale da non consentire alla divisione il conseguimento della sua funzione tipica ovvero lo scioglimento della comunione tramite l'attribuzione ai compartecipi di porzioni formate con riferimento alle rispettive quote effettivamente loro spettanti.
È stato osservato, però, in modo condivisibile, che siffatta opzione esegetica riposa sull'erronea convinzione che la pubblicazione di un testamento possa far caducare la delazione legittima in favore di quella testamentaria: il che non è,
stante il principio di unicità della delazione. Ed infatti, la pubblicazione costituisce una forma di pubblicità-notizia, o, in ogni caso, di una forma di pubblicità dal valore essenzialmente dichiarativo, che, di per sé, non modifica
14 i rapporti giuridici: essendo la dichiarazione di ultima volontà perfetta al momento stesso della sua formazione ed efficace con il sopraggiungere della morte del testatore il condividente, a prescindere dalla conoscenza del testamento, può disporre dei diritti ex testamento.
Appare condivisibile, allora, il pur risalente indirizzo interpretativo secondo cui la non impugnabilità della divisione per errore, ricavabile dagli artt. 761 e ss., ha ragione di sussistere solo quando l'errore sia caduto sulle operazioni divisionali — ad esempio, sulla determinazione delle quote o sul valore dei beni da dividere —, ma non anche quando esso sia caduto sui presupposti della divisione (qualità di erede, natura della successione e così via), dovendosi ritenere ammissibile, in questo caso, l'azione impugnatoria (Cass. n. 773 del
1957; Cass. n. 888 del 1962; Cass. n. 150 del 1971; Cass. n. 1217 del 1975;
Cass. n. 24184 del 2019 in motiv.).
In tale prospettiva ricostruttiva, il rinvenimento di un testamento successivamente al perfezionamento della divisione consensuale, qualora dia corpo alla denuncia di un errore sulla natura legittima della successione, può
comportare l'annullamento per errore del contratto [è stato osservato, però,
che, nell'ipotesi in cui gli eredi siano, comunque, a conoscenza del contenuto della scheda e vi diano esecuzione attraverso la divisione consensuale, non si ha annullabilità dell'accordo per intervenuta pubblicazione della scheda (Trib.
Cosenza n. 347 del 2006)].
Ora, il riferimento alla nullità contenuto negli scritti difensivi depositati nell'interesse di non esclude la possibilità, per il Tribunale, Controparte_1
di accertare i presupposti della (diversa e meno grave) causa di annullamento del negozio giuridico. Ed infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte affermato, in modo condivisibile, che non eccede i limiti della
15 domanda la sentenza che, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità
di un contratto, ne pronunci l'annullamento, ove quest'ultimo risulti fondato sui medesimi fatti allegati per farne discendere la nullità (Cass. n. 1592 del 1980;
Cass. n. 2861 del 1984; Cass. n. 6139 del 1998; Cass. n. 11157 del 1996; Cass.
n. 16708 del 2002; Cass. n. 15981 del 2007).
Pertanto, la circostanza che la parte abbia qualificato l'erroneo convincimento dei condividenti dell'apertura della successione legittima in termini di causa di nullità del negozio di divisione amichevole non esime il Tribunale dal dovere di esercitare il potere di corretta qualificazione del contenuto delle difese con semplice adeguamento riduttivo della pronuncia ai fatti accertati.
Appurato, dunque, che le doglianze mosse da possono Controparte_1
evocare (solo) lo stato patologico dell'annullabilità per errore, questo collegio osserva che, nel caso di specie, non vi è comunque spazio per l'adozione di una pronuncia costitutiva di annullamento per errore dell'accordo divisionale,
in quanto la piattaforma istruttoria ha, a ben vedere, evidenziato la conoscenza del testamento da parte di al momento del perfezionamento Controparte_1
dell'accordo divisionale.
L'assunto che precede muove dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali della moglie del predetto convenuto, id est la quale ha riferito Testimone_1
del completamento della scheda testamentaria anche dinanzi al marito
(“Consapevole dell'imminente ricovero, mia suocera manifestò davanti a me
e mio marito, l'intenzione di volere redigere un testamento al fine di tutelare
mio marito;
Dopo averci comunicato l'intenzione di Controparte_1
redigere testamento, mia suocera provvide dinanzi a noi a scrivere di suo
pugno; A questo riguardo, puntualizzo che, pur essendo affetta da tremori alla
mano, mia suocera riuscì a completare la stesura dell'atto de quo”).
16 Se così è, non può ragionevolmente sostenersi – assorbendo ogni ulteriore considerazione - che il condividente, cui era nota la stesura della scheda testamentaria, sia caduto in errore essenziale al momento della stesura dell'accordo, dovendosi, piuttosto, affermare che la volontà negoziale sia stata espressa consapevolmente per realizzare l'assetto d'interessi scolpito, poi, nel contratto di divisione.
Pertanto, la (ri)qualificata azione di annullamento non può trovare accoglimento.
Residua, allora, l'indagine sul profilo di nullità della divisione, pure prospettato da , in relazione alla prospettata violazione della Controparte_1
normativa urbanistica.
Sul punto, in linea generale, deve rammentarsi che Cass. sez. un. n. 25021 del
2019 ha ricondotto gli atti di scioglimento della comunione ereditaria – attesa la loro natura costitutivo - traslativa - entro l'archetipo degli atti inter vivos,
come tale esposti allo stato patologico della nullità prevista dalla legge n. 47
del 1985, art. 40, comma secondo e dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma primo.
In particolare, la Corte di cassazione, valorizzando la ratio legis e la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la commerciabilità dell'immobile, ha statuito – sulla scorta di un apparato motivazionale in questa sede integralmente richiamato – che "Gli atti
di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria
della sanzione di nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dell'art. 40,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per
oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli
17 estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione
rilasciata in sanatoria".
Tanto chiarito, portata dirimente nell'indagine che ci impegna è assunta dall'indirizzo esegetico espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella nota pronuncia 8230 del 2019, secondo cui la (già riferita) nullità
comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418
c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo all'attività
edilizia, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile,
proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile,
il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità
della costruzione realizzata al titolo menzionato (si confronti, nello specifico,
la motivazione della sentenza citata ai punti 6.4, 7.1 e 7.4 (“
7.4. In conclusione,
mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata
inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui
si è detto, l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta
salvaguardato dalle sanzioni di cui si è dato conto al p.
3.1. e, nel caso degli
abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione”).
Dunque, le sezioni unite, nel dirimere il contrasto interpretativo insorto fra le sezioni semplici, hanno ritenuto che la nullità di cui trattasi sia ascrivibile alla
18 c.d. nullità testuale, siccome espressamente prevista e disciplinata dagli artt.
17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del T.U. edilizia.
Ne conseguirebbe che essa non potrebbe derivare dalla supposta violazione di norme imperative o dalla presunta illiceità o impossibilità dell'oggetto o dall'illiceità della causa.
Più precisamente, quanto alla violazione di norme imperative, secondo i supremi giudici, l'ordinamento non pone in termini generali un principio di assoluta incommerciabilità degli immobili abusivi, in quanto: - uno scopo di tal fatta "avrebbe potuto esser agevolmente perseguito mediante una semplice
previsione di nullità degli atti aventi ad oggetto siffatti immobili o
d'incommerciabilità degli stessi. Il che non è stato fatto"; - "la sanzione di
nullità e l'impossibilità della stipula sono direttamente connesse all'assenza"
della prescritta "dichiarazione (o allegazione, per le ipotesi di cui all'art. 40).
Null'altro";- "La lettera della norma costituisce ... un limite invalicabile
dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche
correttivo o sostitutivo della voluntas legis ...", onde "l'attività interpretativa
è, appunto, segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante
testuale";- "la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter
vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti
obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le
servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt.
46, comma 5, T.U. n. 380 del 2001; 17, comma 5 e 40, comma 5, della L. n. 47
del 1985)".
A queste ultime considerazioni parte della dottrina ha aggiunto il rilievo per il quale, nel sistema della legge n. 47 del 1985, la commerciabilità degli immobili
19 abusivi è consentita, anche per quanto attiene a tutti gli atti ad effetti reali inter
vivos, laddove essi abbiano ad oggetto edifici la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. È, infatti, opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza Cass. n. 8339 del 1998; Cass. n. 6162 del 2006; Cass. n.
18039 del 2011; App. Napoli n. 4055 del 2018) che questi ultimi immobili siano commerciabili, anche laddove risultino essere totalmente abusivi, in quanto sprovvisti di alcun titolo urbanistico, sempreché nel relativo atto di trasferimento sia contenuta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le opere sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.
E ciò costituisce un'indubbia conferma dell'assunto enunciato dalle sezioni unite, secondo cui non esiste nel sistema positivo un principio generale ed imperativo che vieta tout court la circolazione degli immobili abusivi.
Quanto alla presunta illiceità o impossibilità dell'oggetto o illiceità della causa, la Suprema Corte esclude che l'alienazione di un edificio abusivo possa integrare tali fattispecie, in quanto:- "la consentita disposizione testamentaria
in ordine ad immobili non regolari urbanisticamente, e comunque la
possibilità del loro trasferimento per successione mortis causa, la loro
attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser
contemplati in seno agli atti inter vivos (valga per tutti la locazione) ed in
seno ad atti costituenti diritti reali di servitù escludono che il loro modo di
atteggiarsi possa di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità
o d'impossibilità dell'oggetto, o, ancora d'illiceità della prestazione (che, in
tesi, dovrebbero colpire tutti gli atti e, dunque, anche quelli esentati) o della
causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume";- "l'oggetto
della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il
20 trasferimento della proprietà della res, che, in sé, non è suscettibile di
valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l'illecito all'attività della
sua produzione, e, considerato che la regolarità urbanistica del bene è
estranea alla causa della compravendita, tradizionalmente definita nello
scambio -cosa contro prezzo- che ne costituisce la sua funzione economica e
sociale, ed altresì il suo effetto essenziale".
Da ciò la conclusione secondo cui "si è in presenza di una nullità che va
ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., secondo quanto
ritenuto dalla teoria c.d. formale, con la precisazione che essa ne costituisce
una specifica declinazione, e va definita "testuale" ..., essendo volta a colpire
gli atti in essa menzionati".
Tirando le fila, la validità della circolazione dei fabbricati – anche in sede di divisione ereditaria, caratterizzata anch'essa da natura traslativa (si veda
supra) - è, innanzitutto, legata alla dichiarazione delle parti che la legge individua come obbligati a effettuarla, nella specie dei condividenti, della dichiarazione contenente gli elementi identificativi dei titoli menzionati nei casi tipici, con le modalità e il contenuto esattamente specificati dalla norma impositiva. Pertanto, sulla scorta dei principi espressi dalle sezioni unite della
Corte di cassazione nella già richiamata sentenza n. 8230 del 2019, lo stato patologico di nullità delle divisioni negoziali è determinato dall'assenza delle menzioni obbligatorie, come individuate alla luce della normativa di volta in volta vigente, tra le quali è annoverabile, si ripeta, anche la dichiarazione dell'inizio della costruzione anteriormente al 01 settembre 1967 [“In costanza
di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in
conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della
difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato (…)”].
21 Ora, la questione della nullità dell'accordo divisionale secondo i precisi schemi posti dalla giurisprudenza di legittimità – comunque rilevabile d'ufficio sulla scorta di quanto raccolto nel corso del processo - è stata chiaramente posta all'attenzione delle parti col provvedimento interlocutorio del 20 dicembre 2024, mercé il quale questo collegio ha rappresentato l'itinerario interpretativo della Corte di cassazione e le conseguenze applicative dello stesso.
Ciò posto, giungendo all'esame della scrittura privata, deve osservarsi che la stessa non reca le menzioni obbligatorie utili a garantire la validità dell'atto di scioglimento della comunione sull'immobile di cui al punto 9) della seconda pagina, scilicet il “Fabbricato con terreno ed accessori di una vicina
abitazione sito in AN alla via G. Marconi n. 113 riportato in catasto
urbano di AN al foglio 4 mappale 326 sub. 1 -2 - 3” - assegnato a
[...]
in quanto parte integrante della QUOTA “A” (circostanza CP_2
condivisa dalle parti nel corso dell'udienza celebrata il 9 gennaio 2025) -,
compresa quella avente per oggetto l'inizio della costruzione in data anteriore al 1 settembre 1967 (art. 40 legge n. 47 del 1985), menzioni che, ex adverso,
risultano essere stata effettuate in relazione alla costruzione ubicata nel
Comune di AN alla via Corvo 95, 97 e 99, identificato al foglio 4 del catasto e contrassegnato dal mappale 853 (licenze edilizie 120 e 185).
In tale ottica, dunque, si è certamente al cospetto della nullità (testuale)
parziale dell'accordo divisionale (come prospettato alle parti), avente ad oggetto anche l'assegnazione di una porzione comprensiva di un immobile,
id est quello ubicato in AN alla via Marconi n. 113, identificato al foglio
4 e contrassegnato dal mappale 326, sub. 1, 2 e 3, rispetto al quale non sono stati svolti gli imposti riferimenti letterali ai titoli abilitativi, anche in
22 sanatoria, né alla dichiarazione sostitutiva menzionata dall'art. 40 cit. [la circostanza di fatto risulta espressamente rappresentata anche dalla parte convenuta nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2025, a fronte delle cui deduzioni l'attore non ha mosso specifiche contestazioni, essendosi limitato a riferire delle ridotte dimensioni del fabbricato di cui al punto 9) dell'accordo divisionale].
Ora, l'art. 1419, comma primo, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Al riguardo la Corte di cassazione ha precisato che "Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime
il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli
atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il
carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne
colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha
interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato
l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o
dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto
estensivo della nullità parziale all'intero contratto" (Cass. ord. n. 18794 del
2023; Cass. n. 17096 del 2024).
Nel caso in esame, si è al cospetto di una domanda di nullità integrale dell'accordo divisionale, espressamente reiterata dalla parte convenuta anche in seguito al rilievo fatto col provvedimento interlocutorio del 20 dicembre
2024. Ed infatti, nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2025 , Controparte_1
proprio muovendo dalla condivisa circostanza dell'assenza delle menzioni urbanistiche in relazione all'immobile di via Marconi n. 113, indicato al punto
23 9) dell'accordo divisionale, ha preteso, ancora una volta, in via principale, la declaratoria di nullità della divisione amichevole nella sua interezza,
evocando, per questa via, evidentemente, in ragione della già prospettata nullità parziale, l'estensione all'intero contratto di divisione della patologia affettante la clausola relativa afferente formazione della porzione indicata in termini di “QUOTA A”.
Orbene, questo collegio ritiene accoglibile la domanda di nullità integrale del contratto del 30 agosto 2011, la cui funzione economico pratica è la divisione negoziale dell'asse ereditario. Se così è, allora, appare evidente dallo stesso tenore letterale dell'atto che i condividenti non avrebbero giammai elaborato l'ipotesi divisionale sulla quale, poi, si è formato il consensus in idem
placitum senza il bene di cui al punto 9). È chiaro, in altri termini, che l'assegnazione del ridetto bene a (quota “A”) non ha Controparte_2
un'esistenza autonoma né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, in quanto funzionale alla concreta realizzazione dell'assetto d'interessi perseguito con l'accordo di divisionale, che, privato della parte nulla, smarrirebbe la sua pratica utilità, che quella di dividere gli assi ereditari di e (Cass. n. 23950 del Persona_3 Persona_2
2014; (Cass. n. 11673 cit.; Cass. n. 10536 del 2002; Cass. n. 345 del 1971;
Cass. n. 3155 del 1998).
In tale prospettiva, si ritiene che la causa del negozio di divisione amichevole
– il cui unico scopo è quello sciogliere la comunione avente per oggetto l'asse ereditario – consenta agevolmente di presumere l'interdipendenza delle varie parti e clausole del contratto.
Pertanto, la nullità dell'assegnazione amichevole dell'immobile di cui al punto 9) – integrativo della porzione indicata come “QUOTA A” - non può
24 che riverberare i propri effetti sull'intero accordo divisionale del 30 agosto
2011, di cui va dichiarata, evidentemente, l'integrale nullità, come auspicato dal convenuto anche nel corso dell'udienza celebrata il 9 Controparte_1
gennaio 2025.
In definitiva, per gli specifici motivi innanzi enucleati, in accoglimento della domanda riconvenzionale esperita da con comparsa di Controparte_1
costituzione tempestivamente depositata, questo collegio deve accertare e dichiarare la nullità integrale della divisione amichevole di cui alla scrittura privata del 30 agosto 2011.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente, in ragione della complessità degli accertamenti di fatto e di diritto svolti nel corso del processo e per l'opportunità di non inasprire i rapporti tra le parti processuali, avvinte da uno stretto legame di parentela.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate nel corso del processo in virtù di separato decreto del 21 novembre
2020, vanno poste a definitivo carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di specifica trattazione, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo promossa da Parte_1
;
[...]
2) accoglie la domanda esperita da e, per l'effetto, accerta Controparte_1
e dichiara l'integrale nullità della divisione amichevole di cui alla scrittura privata del 30 agosto 2011;
25 3) compensa integralmente le spese tra tutte le parti processuali;
4) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto del 21 novembre 2020, a definitivo carico di Parte_1
.
[...]
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio svolta in data 19 febbraio 2025.
Il giudice estensore dott. Giulio Fortunato
Il Presidente
dott. Andrea Luce
26