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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 020 2025 90071371 06000 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE n. 020 2025 90071371 06000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE n. 020 2025 90071371 06000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TGDM000164 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TG6M001673 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TG6M001103 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di tre avvisi di accertamento emessi dal Centro Operativo di Pescara ai fini IRPEF per gli anni 2009, 2010 e 2012 per un importo di € 6.652,00. Deduceva che gli avvisi non gli erano mai stati notificati;
il difetto di motivazione in relazione al tipo di accertamento;
eccepiva inoltre la intervenuta decadenza del potere impositivo e la prescrizione della pretesa creditoria anche in relazione agli interessi.
Concludeva, quindi, per l'annullamento della intimazione e degli avvisi presupposti.
Il Centro Operativo di Pescara della Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la incompetenza per territorio della Corte Tributaria di Pescara in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio a cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Eccepiva comunque la inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Con successiva memoria il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della resistente, illustrava i motivi del ricorso ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che le attribuzioni sul rapporto controverso di cui alle intimazioni impugnate spettano alla Agenzia delle Entrate di Bologna, per cui la competenza per territorio va individuata nella Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna. Va pertanto dichiarata la incompetenza per territorio di questa
Corte di Giustizia Tributaria in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 020 2025 90071371 06000 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE n. 020 2025 90071371 06000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE n. 020 2025 90071371 06000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TGDM000164 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TG6M001673 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TG6M001103 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di tre avvisi di accertamento emessi dal Centro Operativo di Pescara ai fini IRPEF per gli anni 2009, 2010 e 2012 per un importo di € 6.652,00. Deduceva che gli avvisi non gli erano mai stati notificati;
il difetto di motivazione in relazione al tipo di accertamento;
eccepiva inoltre la intervenuta decadenza del potere impositivo e la prescrizione della pretesa creditoria anche in relazione agli interessi.
Concludeva, quindi, per l'annullamento della intimazione e degli avvisi presupposti.
Il Centro Operativo di Pescara della Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la incompetenza per territorio della Corte Tributaria di Pescara in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio a cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Eccepiva comunque la inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Con successiva memoria il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della resistente, illustrava i motivi del ricorso ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che le attribuzioni sul rapporto controverso di cui alle intimazioni impugnate spettano alla Agenzia delle Entrate di Bologna, per cui la competenza per territorio va individuata nella Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna. Va pertanto dichiarata la incompetenza per territorio di questa
Corte di Giustizia Tributaria in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio