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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NC GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250005564624000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata;
Resistente: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione è impugnata la cartella di pagamento n. 02520250005564624000, di 6.106,75 euro, notificata il 22 luglio 2025, emessa dall'Agenzia entrate - NE per Iva anno 2020, all'esito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulla dichiarazione modello
IVA/2021, e per l'addizionale Irpef relativa all'anno 2020 di cui al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello Redditi/2021, presentata per il periodo d'imposta 2020.
2. - La ricorrente deduce che l'agente della riscossione sarebbe decaduto dall'attività di riscossione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 ("Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [...]"), posto che la notificazione doveva essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3. - Resiste in giudizio l'Agenzia delle entrate-NE, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
2. - Dalla documentazione versata in atti risulta che le dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relative all'anno di imposta 2020, sono state presentate dalla ricorrente in data 6 aprile 2022 (come risulta dalla stessa cartella impugnata). Pertanto, il termine ("terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione") entro il quale notificare le cartelle di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del
1973 ed ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, va individuato nel 31 dicembre 2025 (e non, come sostenuto dalla ricorrente, nel 31 dicembre 2024.
3. - In conclusione, il ricorso va respinto.
4. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Cagliari, sezione prima, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'Agenzia delle entrate-NE, che liquida complessivamente in euro
2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NC GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250005564624000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata;
Resistente: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione è impugnata la cartella di pagamento n. 02520250005564624000, di 6.106,75 euro, notificata il 22 luglio 2025, emessa dall'Agenzia entrate - NE per Iva anno 2020, all'esito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulla dichiarazione modello
IVA/2021, e per l'addizionale Irpef relativa all'anno 2020 di cui al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello Redditi/2021, presentata per il periodo d'imposta 2020.
2. - La ricorrente deduce che l'agente della riscossione sarebbe decaduto dall'attività di riscossione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 ("Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [...]"), posto che la notificazione doveva essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3. - Resiste in giudizio l'Agenzia delle entrate-NE, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
2. - Dalla documentazione versata in atti risulta che le dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relative all'anno di imposta 2020, sono state presentate dalla ricorrente in data 6 aprile 2022 (come risulta dalla stessa cartella impugnata). Pertanto, il termine ("terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione") entro il quale notificare le cartelle di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del
1973 ed ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, va individuato nel 31 dicembre 2025 (e non, come sostenuto dalla ricorrente, nel 31 dicembre 2024.
3. - In conclusione, il ricorso va respinto.
4. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Cagliari, sezione prima, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'Agenzia delle entrate-NE, che liquida complessivamente in euro
2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.