(Annullamento per violenza o dolo).
La divisione puo' essere annullata quando e' l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o in cui il dolo e' stato scoperto.
(massima n. 1) In tema di divisione ereditaria, l'errore riguardante le operazioni divisionali, cioè i beni da dividere, la loro essenza e il loro valore, non costituisce causa di annullamento della divisione, dovendo trovare piena applicazione, in tal caso, la norma speciale dell'art. 761 c.c. che annovera tra le possibili cause di annullamento soltanto la violenza ed il dolo. […]
Leggi di più…[…] Cosa permette di fare la legge in queste due ipotesi? Il codice civile (l'art. 761 del c.c.) precisa che l'erede può chiedere l'annullamento della divisione quando questa è l'effetto di violenza o di dolo. […]
Leggi di più…[…] L'accordo anzidetto, tuttavia, può essere oggetto di annullamento nei casi in cui lo stesso sia raggiunto con violenza o dolo, ai sensi dell'art. 761 c.c. […]
Leggi di più…[…] Ai sensi dell'articolo 761 del codice civile infatti il contratto di divisione è annullabile quando è stato concluso per effetto di violenza o dolo. […]
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