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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8508/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 14 ottobre 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Grimaldi (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Frattamaggiore (NA) al Corso Europa n.12 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a San Giorgio a [...] il CP_1 C.F._3
23.03.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Arena (c.f. ), presso il cui C.F._4 studio sito in Orta di Atella (CE) alla via Atella n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il P.M. apponeva il visto in data 04.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario il 30.06.2016, in Pompei (NA), con la Sig.ra CP_1
(estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, Atto n. 68, p. II,
[...] serie A, altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Orta di Atella), e che da tale unione non nascevano figli;
- che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto n. 5428/2022, emesso il 15.04.2022 e pubblicato il
11.05.2022, omologava la separazione consensuale tra i coniugi;
- che dopo la separazione i coniugi non si erano riconciliati;
- che il ricorrente ha più volte invitato la Sig.ra alla presentazione di una domanda congiunta, CP_1 senza ottenere riscontro dalla resistente.
Chiedeva pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di condannare la controparte alle spese processuali.
All'udienza del 18.03.2025, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore del ricorrente dichiarava che la notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c. alla controparte non era andata a buon fine, in quanto effettuata oltre il termine assegnato, e chiedeva, dunque, l'assegnazione di un termine per la rinotifica. In accoglimento di siffatta istanza, il Giudice delegato autorizzava il suddetto procuratore a rinotificare il ricorso introduttivo nonché il verbale di udienza alla resistente entro il 30.06.2025, disponendo la comparizione delle parti alla nuova udienza del 14.10.2025.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 30.04.2025, CP_1 aderendo alla domanda la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava la richiesta attorea di condanna alle spese processuali nei suoi confronti.
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle richieste contenute nell'atto introduttivo e in quello di costituzione. Il Giudice delegato assegnava la causa a sentenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord il 30.03.2022 nel giudizio di separazione conclusosi con decreto n. 5428/2022, emesso il 15.04.2022 e pubblicato il 11.05.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Non vi sono richieste accessorie in quanto le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti e non sono nati figli dal matrimonio .
Attesa la natura della pronuncia, che sostanzialmente ha riguardato solo lo status, vanno dichiarate compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.06.2016, a Pompei
(NA), da e (Atto n. 68, p. II, serie A, dell'anno 2016). Parte_1 CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 14 ottobre 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Grimaldi (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Frattamaggiore (NA) al Corso Europa n.12 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a San Giorgio a [...] il CP_1 C.F._3
23.03.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Arena (c.f. ), presso il cui C.F._4 studio sito in Orta di Atella (CE) alla via Atella n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il P.M. apponeva il visto in data 04.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario il 30.06.2016, in Pompei (NA), con la Sig.ra CP_1
(estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, Atto n. 68, p. II,
[...] serie A, altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Orta di Atella), e che da tale unione non nascevano figli;
- che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto n. 5428/2022, emesso il 15.04.2022 e pubblicato il
11.05.2022, omologava la separazione consensuale tra i coniugi;
- che dopo la separazione i coniugi non si erano riconciliati;
- che il ricorrente ha più volte invitato la Sig.ra alla presentazione di una domanda congiunta, CP_1 senza ottenere riscontro dalla resistente.
Chiedeva pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di condannare la controparte alle spese processuali.
All'udienza del 18.03.2025, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore del ricorrente dichiarava che la notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c. alla controparte non era andata a buon fine, in quanto effettuata oltre il termine assegnato, e chiedeva, dunque, l'assegnazione di un termine per la rinotifica. In accoglimento di siffatta istanza, il Giudice delegato autorizzava il suddetto procuratore a rinotificare il ricorso introduttivo nonché il verbale di udienza alla resistente entro il 30.06.2025, disponendo la comparizione delle parti alla nuova udienza del 14.10.2025.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 30.04.2025, CP_1 aderendo alla domanda la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava la richiesta attorea di condanna alle spese processuali nei suoi confronti.
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle richieste contenute nell'atto introduttivo e in quello di costituzione. Il Giudice delegato assegnava la causa a sentenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord il 30.03.2022 nel giudizio di separazione conclusosi con decreto n. 5428/2022, emesso il 15.04.2022 e pubblicato il 11.05.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Non vi sono richieste accessorie in quanto le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti e non sono nati figli dal matrimonio .
Attesa la natura della pronuncia, che sostanzialmente ha riguardato solo lo status, vanno dichiarate compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.06.2016, a Pompei
(NA), da e (Atto n. 68, p. II, serie A, dell'anno 2016). Parte_1 CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro