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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
Il Dott. Carlo Errico, magistrato designato alla trattazione del procedimento n. R.G. 62/2025 V.G., proposto da rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, Parte_1
procuratore domiciliatario;
esaminati gli atti;
ritenuta la tempestività del ricorso;
valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 e succ. mod.); rilevato che, a norma dell'art.
2-bis, comma 1, della legge 89/2001, ai fini del computo della verifica del superamento del termine ragionevole di durata del processo, occorre considerare anche il periodo eccedente la frazione di sei mesi;
tenuto conto dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2 L. 89/2001 e succ. mod.; ritenuto che in tema di equa riparazione il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria della durata del processo anche se, il ricorrente, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole (Cass n. 21194/2022; Cass. n. 4437/2015; Cass. n. 14786/2013; Cass. 15974/2013); che, per l'effetto, il ricorso in esame sia stato proposto per la durata complessiva del giudizio;
rilevato che durata del giudizio presupposto è stata:
- di anni 2, mesi 5 e giorni 11 in primo grado, (dal deposito del ricorso in data 23.12.2008 fino alla pubblicazione della sentenza in data 03.06.2011, - anziché tre anni
- di mesi 10 e giorni 13 in secondo grado (dal deposito del ricorso in data 30.05.2012 alla pubblicazione della sentenza in data 12.04.2013), anziché due anni;
- di anni 4, mesi 6 e giorni 6, in terzo grado (dalla notifica dell'atto introduttivo in data 11.04.2014, alla pubblicazione dell'ordinanza della Suprema Corte in data 17.10.2018), anziché un anno;
- di anno 1, mesi 0 e giorni 7, nel giudizio di rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, (dal deposito del ricorso in riassunzione in data 10.01.2019 alla pubblicazione della sentenza in data
17.01.2020), anziché un anno, nel giudizio di rinvio;
- di anni 4, mesi 1 e giorni 12, in terzo grado (dalla notifica dell'atto introduttivo in data
15.07.2020, alla pubblicazione dell'Ordinanza della Suprema Corte in data 27.08.2024), anziché un anno;
e così complessivamente per anni 12, mesi 11, giorni 19, anziché otto anni;
ritenuto, pertanto, che sono indennizzabili solo gli anni successivi all'ottavo, ossia cinque anni, essendoci una frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001 e succ. mod., appare congruo liquidare, a titolo di equa riparazione, tenuto conto in particolare del valore del giudizio presupposto, la somma di euro 400,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, per i primi tre anni, la somma di euro 440,00 per gli anni successivi al terzo e fino al quinto per un importo complessivo di euro 2.080,00 (400 x 3=1200 + 440 x 2= 880); ritenuto che sono dovuti gli interessi, essendovi domanda;
ritenuto che
le spese del procedimento (art. 3 comma 5° della L. n. 89/2001 e succ. mod.) vadano liquidate come in dispositivo (in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato al 23/10/2022) con riferimento ai parametri per la fase monitoria, in assenza di contraddittorio pieno (per tutte: Cass. n.
16512/2020); ritenuto di non poter procedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di anticipazione forfettaria nel processo civile [euro 27,00], non essendo state le stesse effettivamente sostenute dalla parte nel presente procedimento o comunque documentate;
P.Q.M.
Letto l'art. 3 della legge n. 89/2001 e succ. mod.;
INGIUNGE
AL , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di la somma di Parte_1
€uro 2.080,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del procedimento, liquidate in euro 450,00 per compensi, (in applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022) oltre accessori di legge, tra cui le spese generali nella misura del 15%.
Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere notificato per copia autentica al nei cui confronti la domanda è proposta, e comunicato al procuratore generale della CP_1
Corte dei conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione alla Corte di Appello di Lecce nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
Lecce, 8/4/2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
(Dott. Carlo Errico)